Il 3 gennaio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, relativo alla riforma del contenzioso tributario. Tra le innovazioni spicca l'abrogazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 in merito alla fase di reclamo-mediazione.
La previsione in questione è contenuta nell'art. 4 del citato decreto. Le ragioni di questa scelta vanno analizzate nel contesto delle modifiche al sistema di attuazione dei tributi, in particolare su autotutela e accertamento con adesione, che hanno impatti sull’avvio della fase processuale. Il vantaggio della nuova conciliazione su proposta del giudice tributario sarà rappresentato, oltre che dalla chiusura in tempi rapidi della vertenza, anche da un’importante riduzione delle sanzioni presenti nell’atto.
Vediamo di seguito i dettagli.
Contenzioso tributario: come cambia
La legge delega n. 111/2023, di riforma del sistema fiscale, non poteva trascurare il tema del contenzioso tributario, nonostante nel corso del 2022 sia stata già apportata un'importante riforma che ha toccato prevalentemente gli aspetti ordinamentali nella prospettiva di qualificare l'organo giudicante. Se da un lato, quindi, si è istituita la magistratura tributaria togata, che nell'arco circa di un decennio sarà pienamente operativa grazie alla progressiva fuoriuscita degli attuali componenti delle Corti di giustizia tributaria e all'immissione in ruolo dei nuovi giudici reclutati mediante concorso, dall'altro occorreva intervenire con modifiche sul rito, in modo da rendere la giustizia tributaria più rapida ed efficace.
Entrata in vigore dell'abrogazione dell'istituto di reclamo mediazione
L’art. 4 del D.Lgs. n. 220/2023 stabilisce quanto segue:
Al comma 1 si specifica che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 gennaio;
Al comma 2 che le disposizioni, come regola generale, entrano in vigore per i giudizi di primo e secondo grado instaurati dopo il 1° settembre 2024 e, sempre al comma 2, che alcune disposizioni dell’art. 1 operano per i giudizi instaurati in primo, secondo grado o in Cassazione dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, quindi dal 5 gennaio.
Occorre osservare che, per espressa previsione dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 220/2023, l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 è abrogato “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” pertanto dal 4 gennaio. In ragione di ciò non sembra possibile affermare che l’abrogazione è differita a settembre 2024 o che operi per i ricorsi notificati dal 5 gennaio: il legislatore ha sentito la necessità di esplicitare all’art. 2 che per tale specifico caso l’effetto è immediato così escludendolo sia dalla regola generale, che come appena detto posticipa l’effetto a settembre 2024, sia dalla regola speciale che, per le fattispecie ivi indicate (tra cui non compare l’abrogazione dell’art. 17-bis) prevede che le novi...
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