L’esonero dei contributi INPS è stato introdotto con la legge di bilancio 2021.
Tale strumento può essere concesso nei confronti dei soggetti che rientrano nelle categori di liberi professioni e lavoratori autonomi dove, nel periodo d’imposta 2019 hanno ricevuto un reddito totale che non superi i 50,000€ e si sono trovati con un calo del fatturato e dei corrispettivi pari o superiore al 33% nel 2020 rispetto al 2019.
Non qualsiasi contribuente potrà accedere all’esonero e dovranno presentare specifici requisiti, di cui diamo atto nei successivi paragrafi.
Di recente l’INPS è intervenuta con il messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021, che prevede apposite disposizioni in tema. L’ente previdenziale ha offerto chiarimenti relativi al riesame delle domande respinte.
Tramite predetto messaggio, l’Istituto ha reso nota la disponibilità, nel “Cassetto previdenziale”, degli esiti delle istanze di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionista.
Vediamo cosa c’è da sapere sul punto.
Indice degli Argomenti
Esonero dei contributi INPS: a chi sono concessi?
L’esonero parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali ha visto luce con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, attuale Legge del Bilancio 2021.
Per accedere all’esonero dei contributi è necessario possedere i seguenti requisiti:
- Avere una posizione aziendale attiva in data 31 dicembre 2020;
- Reddito che non superi i 50mila euro;
- Calo fatturato superiore o pari ad almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019.
- Regolarità contributiva: ovvero essere in possedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva, conosciuto come DURC;
- Non essere titolari di un contratto subordinato, ovvero un contratto da dipendente. Esclusi i lavori intermittenti senza diritto all’indennità;
- Non possedere pensione diretta, vengono escluse quelle di invalidità o simili.
Beneficiari dell’esonero contributi INPS
L’esonero dei contributi INPS può essere reso nei confronti dei soggetti che rientrano nelle categori di liberi professioni e lavoratori autonomi dove, nel periodo d’imposta 2019 hanno ricevuto un reddito totale che non superi i 50,000€ e si sono trovati con un calo del fatturato e dei corrispettivi pari o superiore al 33% nel 2020 rispetto al 2019.
A detta di ciò, l’accesso all’agevolazione è volto per tutti coloro che sono iscritti:
- Alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): ovvero gestioni degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- Alla Gestione Separata, che dichiarano redditi ai sensi del TUIR;
- Alle casse professioni autonome;
- Alla Gestione Separata, come professionisti e altri operatori sanitari, già collocati in pensione;
- Alle casse professioni autonome, come professionisti, medici, infermieri e altri operatori, già collocati in pensione.
Messaggio INPS
Con il messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021, l’ente previdenziale ha offerto chiarimenti relativi al riesame delle domande respinte.
Tramite predetto messaggio, l’Istituto ha reso nota la disponibilità, nel “Cassetto previdenziale”, degli esiti delle istanze di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionista.
La domanda, ricordiamo, poteva essere presentata a far data del 30 settembre.
Dal giorno della pubblicazione nel c.d. “Cassetto previdenziale”, ossia a partire dal 29 novembre, i titolari di partita IVA per i quali la domanda è stata respinta potranno presentare richiesta di riesame mediante un’apposita funzionalità, che consentirà di far valere le proprie motivazioni allegando idonea documentazione.
Sarà mediante un nuovo messaggio che l’INPS comunicherà il rilascio dell’applicativo, disponendo altresì il termine di scadenza per le domande di riesame.
Tramite il messaggio in questione, l’INPS ha voluto anche offrire alcuni chiarimenti sui requisiti per accedere al beneficio in questione.
Requisito della regolarità contributiva
Tra i requisiti per fruire dell’esonero contributi INPS, il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, ha previsto che gli interessati debbano risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva.
Quest’ultimo è stato verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.
A tal proposito si ricorda che la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021.
L’accertamento sulla regolarità contributiva terrà conto anche dei versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
Nel messaggio in esame, l’ente previdenziale ha, inoltre, specificato che nel “Cassetto previdenziale” saranno visibili gli importiche si intendono provvisoriamente riconosciuti. Successivamente verrà effettuato un ulteriore controllo sulla regolarità contributiva.
I dati saranno a disposizione a partire dal 29 novembre.
Una verifica che sarà effettuata solo successivamente alla comunicazione dell’esonero spettante.
Laddove, il contribuente sia titolare di una posizione debitoria, sarà invitato alla regolarizzazione. L’invito non terrà conto dei contributi eccedenti l’importo dell’esonero concesso e comunicato entro il 29 novembre 2021.
Saranno, invece, considerati
Regole di calcolo
Infine, il messaggio dell’INPS individua le regole di calcolo sulle contribuzioni eccedenti l’importo dell’esonero contributi INPS 2021. In particolare, viene offerto un esempio:
“Esempio: Titolare artigiano, iscritto alla gestione per l’intero anno 2021, con 3 rate di contribuzione fissa di competenza anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, con importo pari a € 2.877,12 (€ 959,04*3), lavoratore subordinato part time per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
Viene riconosciuto l’esonero per € 1.438,56 – ovvero l’importo complessivo dovuto a titolo di esonero pari a € 2.877,12 astrattamente spettante su base annuale, riproporzionato rispetto al numero di mesi di effettiva attività lavorativa autonoma e contemporanea assenza di status di lavoratore subordinato, cioè (2.877,12/12)x6.
L’importo riconosciuto a titolo di esonero (€ 1.438,56) verrà utilizzato a copertura integrale della prima rata 2021 mentre il residuo importo di € 479,52 sarà utilizzato a copertura parziale della seconda rata 2021″
In questo esempio, per intenderci, il contribuente deve versare la differenza di € 479,52 (€ 959,04 – € 479,52) a saldo della seconda rata della contribuzione sul minimale di reddito.
Questa deve essere versata mediante modello F24 causale AF, entro il giorno 29 dicembre 2021.