Canone Rai 2025: importo, scadenza, esenzioni

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Il canone Rai per l'anno 2025 è pari a 90 euro: addebitato in bolletta elettrica, in 10 rate mensili da 9 euro.

Il canone Rai 2025 è un’imposta a cui sono soggetti i titolari di un’utenza elettrica residenziale in possesso di un apparecchio televisivo. Si tratta dell’abbonamento alla televisione che, nel corso degli anni, ha subito qualche modifica.

L’importo ordinario dovuto annualmente è pari a 90 euro, dovuto attraverso l’inserimento nella bolletta dell’elettricità. Vediamo, quindi, l’importo mensile da pagare, quali sono le scadenze e, soprattutto, chi ha diritto all’esenzione.

Canone Rai 2025

Il canone Rai (art. 1 del R.D.L. 21.2.38 n. 246) o canone di abbonamento televisivo è un’imposta che, nel 2025, ha un importo pari a 90 euro a carico dei titolari di un’utenza elettrica residenziale.

L’imposta serve a sostenere il servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Non deve essere pagato solo dai titolari di utenze elettriche residenziali. Infatti, in caso di apparecchi radio-televisivi nei locali di un’attività commerciale, si deve pagare il Canone speciale, un’apposita imposta per gli esercizi pubblici.

A differenza delle utenze domestiche per cui il costo viene addebitato nelle bollette dell’energia elettrica, il Canone tv speciale si paga mediante bollettino postale.

Chi deve pagare il canone Tv

Il canone deve essere pagato da tutti i coloro in possesso di un apparecchio televisivo, a meno che non si rientri nei casi di esenzione. Il canone deve essere pagato una volta all’anno e una sola volta a famiglia. I familiari devono avere la residenza nella stessa abitazione.

A partire dal 2016, è entrata in vigore la cosiddetta presunzione di detenzione della televisione, nel caso in cui sia attiva un’utenza per la fornitura di energia elettrica dove si ha la residenza. Si tratta di una regola rimasta in vigore anche quest’anno.

Ciò vuol dire che il pagamento dell’imposta è diventato automaticamente obbligatorio per tutti coloro che hanno un contratto di fornitura elettrica. Si tratta, infatti, di un’imposta fondata sulla ratio della detenzione e, quindi, deve essere pagata a prescindere dall’utilizzo del televisore o dalle emittenti che si guardano.

Come si paga il canone

Le regole di pagamento del Canone Rai rimangono le stesse, anche nel 2025. Dal 1° gennaio, il pagamento avviene in automatico, con le seguenti modalità:

  • Addebito in bolletta;
  • Trattenuta sulla pensione (per i pensionati che hanno optato per questa modalità);
  • Versamento tramite F24, entro il 31 gennaio 2025, per i contribuenti già titolari di abbonamento TV per i quali, invece non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica.

Chi ha diritto all’esenzione

I casi di esonero nel 2025 sono rimasti gli stessi dello scorso anno:

  • Chi dichiara di non avere alcun televisore;
  • Anziani over 75 e con un reddito inferiore a 8.000 euro;
  • Militari delle Forze Armate Italiane;
  • Agenti diplomatici e consolari;
  • Rivenditori e negozi.

Chi rientra nella Legge 104 deve pagare il Canone Rai? La Legge n. 104/92 prevede molte agevolazioni, ma non contempla l’esenzione del canone Rai. Le persone con disabilità possono fruire dell’esonero solo al rispetto delle seguenti condizioni:

  • Non possiedono un apparecchio televisivo;
  • Sono ricoverati presso una casa di riposo;
  • Hanno un’età superiore a 75 anni;
  • Hanno un reddito inferiore a 8000 euro annui.

Chi non possiede un televisore

I cittadini titolari di un’utenza elettrica domestica che non possiedono un televisore, per evitare di pagare il Canone Rai, devono presentare un apposito modello. In sostanza, devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio TV, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.

Compilando lo stesso modello, inoltre, i cittadini possono anche dichiarare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento.

Per quali apparecchi è dovuto il canone Rai

Il canone di abbonamento alla televisione, è una tassa obbligatoria per chi possiede apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive. Tradizionalmente, il canone è associato alla proprietà di un televisore, ma con l’avanzare della tecnologia, la definizione di “apparecchio atti o adattabili alla ricezione” si è ampliata. Ecco alcuni esempi di apparecchi per i quali si deve pagare il canone:

  1. Televisori: Qualsiasi televisore, sia esso un modello tradizionale o un moderno smart TV, rientra nella categoria degli apparecchi soggetti al canone;
  2. Computer con sintonizzatore TV: Un computer dotato di una scheda o di un dispositivo esterno che permette di ricevere trasmissioni televisive è considerato un apparecchio atti alla ricezione TV;
  3. Tablet e Smartphone con funzionalità TV: Se dotati di un tuner o di funzionalità che permettono la ricezione diretta delle trasmissioni televisive (non tramite internet), anche questi dispositivi possono rientrare nella categoria;
  4. Decoder e Set-top Box: Qualsiasi dispositivo che permetta la ricezione delle trasmissioni televisive, anche se non direttamente collegato a un televisore, può essere considerato soggetto al canone.

Tuttavia, è importante notare che la ricezione di contenuti televisivi tramite streaming su internet (ad esempio, la visione di contenuti TV su piattaforme online) non comporta il pagamento del canone, a meno che non si utilizzi un dispositivo dotato di un sintonizzatore TV.

Cittadini over 75

L’esenzione spetta anche ai cittadini che hanno compiuto 75 anni d’età e che hanno un reddito complessivo annuo, proprio e del coniuge, non superiore a 8.000 euro. Inoltre, non devono avere conviventi titolari di un reddito proprio. Questi possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

Se il Canone è stato versato anche se non dovuto, possono richiedere il rimborso, mediante la presentazione di un apposito modello. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

Modelli di esenzione e rimborso

Diplomatici e militari stranieri

Per effetto di convenzioni internazionali, sono esonerati dal pagamento dell’imposta anche:

  • Gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
  • I funzionari e gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
  • I funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • I militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana.

Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell’utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l’addebito del canone sulla fattura dell’utenza di energia elettrica intestata al dichiarante.

Qualora l’intestatario dell’utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica , è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell’utenza elettrica residenziale.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dall’interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell’anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Qualora, a seguito di variazioni dell’incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d’identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza).

Modello da utilizzare

Quando presentare la domanda di esenzione

In base alla categoria di appartenenza, ci sono diverse scadenze da rispettare per presentare la domanda di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo.

Riassumiamo casi e scadenze di seguito:

  • Chi non possiede un televisore: tra il 1° luglio 2025 e il 31 gennaio 2026 per avere validità per l’interno canone. Tra il 1° febbraio e il 20 giugno 2025 per avere validità per il semestre luglio-dicembre 2025;
  • Over 75: se il compimento del 75° anno avviene entro il 31 gennaio 2025, l’agevolazione spetta per intero. Se il compimento del 75° anno avviene tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2025, l’agevolazione sarà valida per il secondo semestre (la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 2025);
  • Diplomatici e militari: in qualsiasi giorno del 2025;
  • Casi di decesso: in qualsiasi giorno del 2025 successivo all’evento. Il termine ultimo per inoltrare la comunicazione è entro le 23:59 del 31 gennaio 2025, per avere l’esonero per tutto l’anno.

Come richiedere il rimborso

La richiesta di rimborso del Canone Tv può essere richiesta dal titolare di un di un contratto di fornitura di energia elettrica oppure dagli eredi, per uso privato. Il rimborso può essere richiesto mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Si deve utilizzare un apposito modello, ma solo nel caso in cui il Canone sia stato pagato indebitamente a seguito di un addebito nella fattura.

La domanda deve essere presentata telematicamente, utilizzando la procedura web sul sito dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite servizio postale con raccomandata. L’indirizzo è il seguente: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. All’istanza va allegato un valido documento di riconoscimento.

Tabelle apparecchi soggetti al pagamento del canone TV

Apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e quelli non soggetti. Tabelle pubblicate dal Ministero.

Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione
Ricevitori TV fissi – Ricevitori TV portatili – Ricevitori TV per mezzi mobili – Ricevitori radio fìssi – Ricevitori radio portatili- Ricevitori radio per mezzi mobili- Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H)Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata)
Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione
Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV – Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV – Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV – Decoder per la TV digitale terrestre – Ricevitore radio/TV satellitare – Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV)
Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della radiodiffusione
PC senza sintonizzatore TV – monitor per computer – casse acustiche – videocitofoni

Conclusioni

Dal 2016, vige la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica.

Il canone Rai è dovuto per il solo possesso di un apparecchio televisivo e non per l’utilizzo effettivo che se ne fa. L’importo previsto è pari a 90 euro l’anno.

Se si appartiene a determinate categorie e si rispettano i requisiti previsti si può richiedere l’esenzione.


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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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