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Regime OSS per ecommerce: come funziona?

IVA nei rapporti con l'esteroEcommerce e IvaRegime OSS per ecommerce: come funziona?

Il regime OSS (One Stop Shop) per gli operatori Ue o Extra-UE che effettuano vendite verso privati consumatori UE. Possibilità di versare l'Iva nel Paese del privato acquirente in modo semplificato.

Il regime opzionale OSS per gli operatori che effettuano vendite di beni o servizi verso privati consumatori UE oltre la soglia di 10.000 euro.


Il D.Lgs. n. 83/2021 ha recepito nel nostro ordinamento gli articoli 2 e 3 della Direttiva 2017/2455/Ue, nonché la direttiva 2019/1995/Ue. Tali disposizioni rientrano nel novero delle misure volte a rimodulare la disciplina Iva sul commercio elettronico. L’obiettivo è quello di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi.

Con l’adozione del regime opzionale Iva OSS l’Italia da attuazione al c.d. “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’Iva rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan.

Che cos’è il regime OSS?

One Stop Shop (OSS) è un regime Iva speciale che, facoltativo, disciplinato dagli artt. 74-quinquies 74-sexies del DPR n. 633/72. Questo regime permette di assolvere gli obblighi Iva in modo semplificato, per le seguenti categorie di operazioni:

  • Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo dei beni;
  • Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Sostanzialmente, per l’operatore economico (UE o extra-UE) è possibile effettuare la registrazione telematica Iva in un solo Stato UE per tutte le vendite a distanza di beni/servizi effettuate nei confronti dei consumatori privati. Tale adempimento avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione telematica trimestrale unica ai fini Iva.

Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

Quali sono i vantaggi del regime OSS?

Il regime One Stop Shop è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’Iva in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Tale regime, pertanto, risulta essere particolarmente utile per le attività di e-commerce.

L’adesione al regime Iva OSS rappresenta una misura di semplificazione, in quanto i soggetti passivi che optano per il regime speciale non sono tenuti ad identificarsi ai fini Iva in tutti gli Stati membri di consumo per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta ivi dovuta, ma devono presentare un’unica dichiarazione ed effettuano un unico versamento per l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri di consumo.

Sinteticamente, i vantaggi possono essere così schematizzati:

  • Identificarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro;
  • Dichiarare e pagare l’Iva dovuta su vendite di beni e servizi in un’unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;
  • Relazionarsi con l’amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.

Territorialità Iva delle vendite di beni e servizi verso privati UE

Nella tabella seguente abbiamo sintetizzato i criteri di collegamento Iva per le vendite di beni e servizi verso privati consumatori residenti nei paesi UE.

SOGLIA ANNUA DI RILEVANZATERRITORIALITA’ IVA
< 10.000 euro, al netto dell’IvaIva nel Paese di origine, salvo opzione per l’imponibilità nel Paese di destinazione
> 10.000 euro, al netto dell’IvaIva nel Paese di destinazione, previa identificazione ai fini Iva o adesione al regime OSS
Tabella riepilogo: criteri territorialità cessione di beni e prestazione di servizi B2C

Calcolo e superamento della soglia

La soglia di 10.000 euro si calcola su base annuale e fa riferimento, al netto dell’Iva, al volume d’affari realizzato dal venditore nell’anno solare precedente .

Il calcolo del valore di soglia è disciplinato dall’articolo 59 quater della Direttiva Iva, recepito dall’articolo 41 del DL n. 331 del 30/08/1993, il cui comma 1, lett. b), n. 2), stabilisce che l’imposta non si applica nello Stato di consumo (e dunque si applicherà l’imposta dello Stato di identificazione del venditore) se: “l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è  superato” .

Si può comunque decidere di optare sin da subito per l’imponibilità nel Paese di destinazione, senza tenere conto della soglia.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83 del 25/052021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

Applicazione del regime OSS

Abbiamo detto che possono, facoltativamente, avvalersi del regime speciale OSS sia operatori UE che extra-UE. Tuttavia, con ambito e modalità diverse, come indicato di seguito.

Regime OSS UE

Possono avvalersi del regime OSS UE le seguenti categorie di operatori economici:

  • I soggetti passivi Iva stabiliti nell’UE. Questo, in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri UE;
  • I soggetti passivi con sede extra-UE. Questo, in relazione alle sole vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • Le piattaforme digitali (stabilite o non stabilite nell’UE). Questo, per le cessioni da esse facilitate in relazione alle quali si considerano fornitori presunti ex art. 2-bis co. 1 lett. a) del DPR n. 633/72 (cessioni nazionali e vendite a distanza intra-UE effettuate da fornitori non stabiliti nell’UE).

I servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui è stabilito il fornitore devono essere dichiarati nella dichiarazione Iva nazionale del rispettivo Stato membro. Le vendite a distanza intra-UE sono le vendite nelle quali le merci situate in uno Stato membro vengono vendute e inviate da o per conto del fornitore a un soggetto non tassabile in un altro Stato membro. Le merci sono prodotte nell’UE o sono state importate nell’UE prima della vendita.

Le forniture nazionali di merci, vale a dire quelle nelle quali le merci si trovano nello stesso Stato membro del cliente a cui sono inviate, possono eccezionalmente essere dichiarate nel regime OSS UE, ma solo laddove vengano effettuate mediante un’interfaccia elettronica, che diventa deemed supplier del fornitore extra-UE.

Se un fornitore decide di iscriversi al regime UE, deve dichiarare e pagare l’Iva per tutte le forniture che rientrano nel regime. Non può scegliere di dichiararne alcune nel regime OSS UE e altre nella dichiarazione Iva nazionale.

Regime OSS extra-UE

Possono avvalersi del regime OSS extra UE i soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Il regime è applicabile esclusivamente per le prestazioni di servizi B2C effettuate nell’UE.

Il regime riguarda tutte le prestazioni di servizi (compresi servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici, c.d. servizi “TTE”) effettuate dai suddetti contribuenti nei confronti di consumatori dell’UE.

Regime OSS anche per i forfettari

Anche i contribuenti che applicano il c.d. regime forfettario (ex Legge n. 190/14) possono trovarsi ad over assolvere l’Iva nello stato membro di arrivo dei beni ceduti. Quindi, ad esempio, un soggetto che opera in regime forfettario che effettua vendite di beni al dettaglio tramite un sito internet a privati consumatori italiani ed UE, deve valutare il superamento della soglia di 10.000 euro per le vendite a privati UE. Tali operazioni, qualora la spedizione dei beni sia curata dal fornitore italiano, rientrano nella categoria delle vendite a distanza intracomunitarie ex art. 38-bis del D.L. n. 331/93.

Ai sensi dell’art. 41, co. 2-bis del D.L. b. 331/93 le cessioni effettuate da soggetti in regime di franchigia non rappresentano cessioni intracomunitarie. Tale riferimento riguarda le operazioni B2B verso soggetti passivi Iva, e non anche le vendite transfrontaliere verso privati. Tali operazioni (B2B) non essendo considerate intracomunitarie non comportano l’iscrizione al VIES e l’effettuazione degli elenchi riepilogativi Intrastat. Per le operazioni verso privati, invece, una volta superata la soglia di 10.000 euro, le vendite in commento possono considerarsi come operazioninon imponibili” in Italia, con Iva da assolvere nello stato di arrivo dei beni con identificazione diretta o aderendo al regime Iva OSS ex art. 74-sexies del DPR n. 633/72. Pertanto, l’adesione al regime OSS non appare preclusa ai soggetti che operano in regime forfettario. A conferma di tale posizione le indicazioni fornite nella Guida allo Sportello unico Iva. Nel documento viene riportato che il forfettario può iscriversi al regime OSS, purché sia in possesso di un numero di identificazione Iva nazionale attribuito dallo Stato di stabilimento.

Chiarimenti di prassi sull’ambito applicativo

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta per chiarire l’ambito applicativo del regime con i seguenti interventi:

Obblighi dichiarativi del regime OSS

Il soggetto passivo Iva che si avvale dell’OSS deve riepilogare nell’ambito di apposita dichiarazione le operazioni effettuate in ciascun trimestre solare.

La dichiarazione deve essere presentata in modalità elettronica entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche in assenza di operazioni (art. 74-quinquies co. 6 e 74-sexies co. 4 del DPR n. 633/72. Si vedano rispettivamente l’allegato D ed E al provv. Agenzia delle Entrate n. 168315/2021). I termini di presentazione della dichiarazione non sono posticipabili laddove cadano di sabato o in un giorno festivo.

PERIODO DI RIFERIMENTOTERMINE DI PRESENTAZIONE
I trimestre30 aprile
II trimestre31 luglio
III trimestre31 ottobre
IV trimestre31 gennaio dell’anno successivo

La dichiarazione riporta, fra l’altro:

  • L’ammontare, al netto dell’Iva, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui esse si considerano rilevanti (gli importi devono essere indicati separatamente in base alla tipologia di operazione);
  • L’ammontare dell’imposta, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro.

La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi (art. 74-quinquies co. 6-bis DPR n. 633/72). Qualora l’operatore italiano abbia aderito al regime OSS, le vendite a distanza dallo stesso effettuate nei confronti di privati consumatori in Italia di beni spediti da altro Stato UE rientrano nell’ambito del regime OSS-UE e non devono, di conseguenza, essere inserite nella dichiarazione nazionale.

La registrazione dell’operatore economico

Gli operatori economici che superano la soglia di 10.000 euro, per gli obblighi Iva possono seguire due strade: 

  • Identificarsi ai fini Iva in ciascuno degli Stati in cui sono situati i consumatori finali a cui vengono effettuate le vendite;
  • Assolvere direttamente nello stato i identificazione Iva la liquidazione trimestrale dell’Iva, tramite il regime speciale OSS.

Il regime speciale OSS permette una notevole “semplificazione” in quanto permette agli operatori economici di evitare di registrarsi in tutti i Paesi presso cui vendono. In pratica, il soggetto passivo Iva che decide di usufruire del regime OSS deve registrarsi in un solo Stato, quello in cui si è identificato ai fini Iva. In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, le fattispecie a cui è possibile incorrere sono le seguenti:

  • Operatore non UE: il soggetto passivo (non stabilito e non dotato di stabile organizzazione in UE) ha la possibilità di scegliere lo Stato UE per l’identificazione Iva (art. 74-quinquies co. 1 DPR n. 633/72);
  • Operatore UE: il soggetto passivo è considerato identificato nello Stato UE in cui è ivi stabilito. La normativa prevede che anche l’operatore non UE può applicare lo schema UE per dichiarare vendite a distanza di beni intra-UE. In questo caso lo Stato di identificazione è quello da cui i beni sono spediti/trasportati verso il consumatore finale (art. 74-sexies co. 1 DPR n. 633/72);
  • Schema di importazione: il fornitore, soggetto passivo extra-UE, se stabilito in un Paese con il quale la UE ha un accordo di assistenza reciproca per il recupero dell’Iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso Paese, può ricorrere al regime OSS identificandosi in qualsiasi Stato UE. In caso contrario, l’operatore ha bisogno di un intermediario stabilito nella UE per utilizzare lo schema di importazione.

Come avviene la registrazione telematica?

La registrazione telematica dell’operatore deve essere effettuata da un portale web appositamente predisposto dagli Stati membri UE. Il sistema telematico trasmette poi i dati alle amministrazioni finanziarie degli altri Stati UE. Per gli operatori UE è previsto il mantenimento dello stesso identificativo Iva originario, mentre per lo schema di importazione l’operatore riceverà apposito numero identificativo Iva.

Dichiarazione Iva OSS

La dichiarazione Iva OSS deve essere presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre. La dichiarazione Iva deve essere presentata anche se non è stata effettuata alcuna operazione nel corso del trimestre oggetto di comunicazione. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni effettuate secondo gli schemi Ue e non-Ue, mensile con lo schema d’importazione.

I soggetti registrati al regime speciale OSS presentano, direttamente o tramite un intermediario abilitato, una dichiarazione per ciascun trimestre dell’anno solare, anche nell’ipotesi in cui non abbiano prestato servizi digitali.

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione deve contenere:

  • Il numero di identificazione;
  • L’ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell’Iva;
  • Le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
  • L’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
  • Per i soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Paesi membri:
    • L’ammontare dei servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima è localizzata e in cui clienti hanno il domicilio o la residenza;
    • Il numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

Tasso di cambio da utilizzare

Per i servizi digitali il cui corrispettivo è fissato in una valuta diversa dall’euro, la dichiarazione trimestrale deve essere compilata utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE (art. 74-quinquies co. 7 DPR n. 633/72):

  • L’ultimo giorno del trimestre di riferimento;
  • Il primo giorno successivo di pubblicazione, in mancanza del dato precedente.

Versamento dell’IVA

L’imposta dovuta sulle operazioni rientranti nel regime speciale deve essere versata trimestralmente. Il pagamento deve avvenire entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento. Ai sensi dell’art. 1 del DM 20.4.2015 (come modificato dal DM 12.7.2021), il pagamento deve essere effettuato mediante:

  • Addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (la richiesta di addebito inviata telematicamente tramite il portale OSS riporta l’indicazione del codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione OSS cui si riferisce il versamento);
  • Mediante bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite sul portale OSS, riportando nella causale del bonifico il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

PERIODO DI RIFERIMENTOTERMINE DI PRESENTAZIONE/VERSAMENTO
I trimestre30 aprile
II trimestre31 luglio
III trimestre31 ottobre
IV trimestre31 gennaio dell’anno successivo

La dichiarazione trimestrale deve essere presentata anche nel caso in cui il soggetto passivo non abbia effettuati operazioni in regime OSS nel periodo di riferimento.

Cause di esclusione dal regime OSS

L’esclusione dal regime speciale è disposta quando il soggetto passivo (art. 74-quinquies co. 5 del DPR n. 633/72):

  • Comunica di non fornire più servizi digitali;
  • Si presume che abbia cessato l’attività di fornitura di servizi digitali;
  • Non soddisfa più i requisiti richiesti per il regime speciale;
  • Persiste a non osservare le disposizioni che disciplinano il regime speciale, il che si verifica in almeno uno sei seguenti casi (Circolare n. 22/E/2016):
    • Sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per la trasmissione della dichiarazione relativamente ai tre trimestri immediatamente precedenti e la dichiarazione Iva per ciascuno dei suddetti trimestri non è stata presentata entro 10 giorni dall’emissione del sollecito;
    • Sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per effettuare il pagamento relativamente ai tre trimestri immediatamente precedenti e l’intero importo non è stato versato entro 10 giorni dal ricevimento di ciascun sollecito, a meno che l’importo insoluto per ciascuna dichiarazione sia inferiore a 100,00 euro;
    • Il soggetto passivo non ha messo a disposizione dello Stato membro di identificazione o di consumo la documentazione, per via elettronica, entro un mese da un successivo sollecito emesso dallo Stato membro di identificazione.

Regime OSS ed esonero dalla fatturazione delle operazioni

Un aspetto importante collegato al regime OSS, in commento, riguarda la necessità, per fornitori e piattaforme di vendita a distanza, di conservare i dati delle operazioni effettuate. Infatti, tra le semplificazioni che derivano dall’applicazione dei regimi speciali (UE, extra-UE e di importazione) si colloca l’esonero dall’obbligo di fatturazione (salvo la possibilità per gli Stati membri di disporre diversamente). L’applicazione del regime opzione OSS (e IOSS), infatti, permette di tenere traccia dell’operazione effettuata attraverso il portale telematico. Tale tracciamento può essere seguito e monitorato direttamente delle amministrazioni finanziarie degli Stati coinvolti, in modo da comunicare e scambiarsi i dati utili alle attività di accertamento e controllo delle operazioni.

Questo significa che, comunque, l’operatore deve effettuare nei termini la registrazione contabile dell’operazione e la conservazione dei dati rilevanti. In particolare, la normativa prevede che la documentazione delle operazioni debba essere conservata sino al termine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e sia fornita in formato elettronico, su richiesta, alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

Entrando nel dettaglio, l’articolo 63-quater del Regolamento UE 2019/2026 si applica a tutti i soggetti passivi che hanno scelto di avvalersi di uno dei regimi speciali tra il regime UE, non UE e d’importazione, ma si applica anche alle piattaforme elettroniche soggette al regime di cui all’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112. Sulla base di questa normativa, il soggetto passivo che effettua l’attività di facilitazione della cessione attraverso l’uso di un’interfaccia elettronica deve essere considerato quale fornitore effettivo di beni ai fini dell’Iva. Pertanto, la piattaforma elettronica assume i diritti e gli obblighi relativi all’Iva del fornitore indiretto in relazione alla cessione a favore dell’acquirente.

Tabella: i registri richiesti dalla normativa OSS

Soggetto passivo in regime Oss (art. 63-quater Regolamento UE 2019/2026)

Elemento Descrizione
A)Lo Stato membro di consumo verso il quale i beni/servizi sono ceduti
B)Il tipo di servizi o la descrizione e quantità di merce fornita
C)La data della fornitura dei beni/servizi
D)La base imponibile indicando la valuta utilizzata
E)Ogni successivo aumento o riduzione dell’imponibile
F)L’aliquota Iva applicata
G)l’importo dell’Iva da pagare con l’indicazione della valuta
H)La data e l’importo dei pagamenti ricevuti
I)Eventuali pagamenti in acconto ricevuti prima della fornitura di beni/servizi
J)In caso di emissione di una fattura, le informazioni contenute nella fattura
K)In relazione ai servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il cliente è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente; in relazione ai beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo dove la spedizione/trasporto della merce al cliente inizia e finisce
L)Qualsiasi prova di un possibile reso della merce, compreso l’imponibile e l’aliquota Iva

Portali elettronici che intervengono nelle vendite a distanza

Quando la vendita a distanza di beni da uno Stato membro UE all’altro o da Paesi terzi a destinazione nella UE è facilitata dall’utilizzo di un’interfaccia elettronica (marketplace), una piattaforma online, un portale o mezzi analoghi, si assiste ad una finzione giuridica nell’applicazione dell’Iva.

A tale fine, i soggetti che, attraverso l’uso di piattaforme elettroniche, facilitano le vendite a distanza sono considerati coloro che effettuano le vendite in questione. Per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, la presunzione è limitata alle vendite di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Pertanto, per le suddette vendite a consumatori finali, effettuate tramite un’interfaccia elettronica, si presume che diano luogo a 2 operazioni:

  • Una cessione dal fornitore sottostante all’interfaccia elettronica (fornitura B2B); e
  • Una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente (fornitura B2C).

Il soggetto passivo che facilita la vendita attraverso l’utilizzo dell’interfaccia elettronica è considerato, quindi, quale rivenditore dei beni nelle seguenti 2 ipotesi:

  • Vendite a distanza di beni importati dai territori terzi o Paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  • Vendite di beni all’interno della UE da parte di un soggetto passivo non stabilito nella UE a un non soggetto passivo, laddove nell’ambito di tale fattispecie sono comprese sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni sia le cessioni domestiche, vale a dire le vendite di beni in partenza da magazzini presenti nel territorio di uno Stato e arrivo a un consumatore nello stesso Stato, a condizione che il fornitore sottostante sia un soggetto extra UE.

Guida Agenzia Entrate allo sportello unico Iva

 Guida allo sportello unico Iva – pdf

 Linee guida – Note esplicative sulle norme sull’IVA nel commercio elettronico – pdf

La definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi speciali è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane e monopoli.

Dove posso trovare le aliquote Iva presenti in Europa?

Puoi trovare il link al database dell’UE delle aliquote Iva al link seguente: 

Domande frequenti

La soglia di consegna di 10.000 euro si applica a ogni Paese dell’UE individualmente o a livello cumulativo per tutta l’UE?

La soglia di consegna di 10.000 euro si applica all’intera UE, vale a dire a tutte le vendite a distanza transfrontaliere all’interno dell’UE.

Se la soglia di consegna unica di 10.000 euro non è stata superata, l’Iva italiana deve essere indicata in fattura? Non appena la soglia di consegna uniforme di 10.000 euro è stata superata, l’imposta locale del rispettivo Paese deve essere indicata sulla fattura?

Se la soglia di consegna di 10.000 euro non è stata superata, la fornitura/il servizio è imponibile in Italia e quindi si impone l’Iva italiana. Se la soglia di consegna viene superata, la vendita è tassabile nel Paese di destinazione, quindi la fornitura è anche soggetta all’aliquota fiscale ivi applicabile. In linea di principio, però, non è necessario emettere una fattura se si partecipa alla procedura OSS. Se decidete di emettere una fattura, si applicano le regole di fatturazione dello Stato membro in cui siete registrati per la procedura OSS.

Un soggetto che applica il regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l’obbligo di presentare l’esterometro?

Sì. L’emissione di fattura verso privati stranieri comporta l’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.
Si consideri comunque che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Normativa e prassi regime OSS

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