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La tassazione delle vincite ai giochi online

Fisco NazionaleLa tassazione delle vincite ai giochi online

La tassazione delle vincite legate a giochi a premi, le vincite legate a giochi-online e gli obblighi legati al monitoraggio fiscale.

Le vincite ottenute ai giochi online devono essere dichiarate e tassate dal giocatore residente in Italia. La tassazione può avvenire sotto forma di ritenuta alla fonte oppure in dichiarazione dei redditi (come reddito diverso). Vi possono essere, inoltre, obblighi legati al monitoraggio fiscale.


All’interno del nostro sistema tributario particolare attenzione deve essere posta alla tassazione riservata alla vincite e ai giochi, compresi i giochi online. Si tratta, in buona sostanza, delle vincite alle lotterie, ai concorsi a premio ed ai giochi e scommesse organizzate per il pubblico.

Rientrano in questa categoria anche i premi assegnati per particolari meriti artistici, scientifici o sociali. Tutti questi proventi percepiti da contribuenti residenti in Italia devono essere inquadrati in modo corretto al fine di arrivare alla loro tassazione.

Se pensiamo che il settore dei giochi, specialmente quelli online negli ultimi anni è notevolmente cresciuto, è necessario capire bene quali sono i parametri entro i quali si può operare per i criteri di collegamento di questi redditi se percepiti da enti (gestori di portali online) residenti all’estero. In tutti questi casi il vincitore, che percepisce vincite e che deposita su conti correnti esteri le somme necessarie al gioco, deve interrogarsi sui suoi obblighi fiscali e sugli obblighi legati al monitoraggio fiscale che fanno capo a lui.

In questo articolo ho deciso di riassumere tutte le principali informazioni utili per individuare correttamente la tassazione sui previ e sulle vincite legate a giochi o concorsi. Questo sia per quanto riguarda le vincite legate ad enti residenti che per quanto riguarda le vincite percepite all’estero o online.

Vincite ai giochi come redditi diversi

Da un punto di vista fiscale le vincite ai giochi rientrano nella categoria redditi diversi ex art. 6 del DPR n. 917/86 (TUIR). I redditi diversi rappresentano una categoria residuale, dove confluiscono i redditi che non trovano adeguata collocazione nelle altre categorie reddituali. È proprio in questi termini che è necessario inquadrare i redditi che derivano dalle vincite ai giochi.

Più in particolare, rientrano nella categoria fiscale dei redditi diversi:

  • Le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio e dei giochi e delle scommesse organizzate per il pubblico (da enti pubblico oppure privati);
  • I premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte;
  • I premi attribuiti quali riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali (art. 67 co. 1 lett. d) del TUIR). Si tratta, ad esempio, dei premi concessi a fronte della partecipazione a concorsi legati a meriti intellettuali, artistici o scientifici.

Sul punto deve essere puntualizzato che sono esenti dall’imposta sul reddito in Italia i premi corrisposti a cittadini italiani da parte di Stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali. Questo è quanto prevede l’art. 34-bis del DPR n. 601/73.

Non tassabili le vincite legate a giochi in ambito privato

Non dovrebbe esserci bisogno di puntualizzare che solo le vincite legate ad eventi o attività verso il pubblico sono soggette a tassazione. Di converso, non costituiscono redditi soggetti a tassazione i premi e le vincite realizzate nell’ambito di iniziative o giochi organizzati in ambito familiare o all’interno di circoli il cui accesso è riservato ai soli soci. Sul punto vedere i chiarimenti della C.M. 10.2.98 n. 47/E, R.M. 30.3.2000 n. 42/E.

Determinazione del reddito derivante dalle vincite ai giochi

I premi e delle vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda i giochi online, la tassazione riguarda l’intera vincita. Gli importi utilizzati e conferiti per partecipare al gioco non devono essere dedotti dalla vincita.

A tale regola fanno eccezione le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, che non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta. Questo è quanto prevede l’art. 69 comma 1 e 1-bis del TUIR.

L’applicazione della ritenuta sulle vincite corrisposte in Italia

L’art. 30 del DPR n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui seguenti redditi:

  • I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell’art. 6 del TUIR;
  • Gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli;
  • Le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse.

La base imponibile della ritenuta è costituita dal valore normale complessivo dei premi assegnati, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR (C.M. 7.3.97 n. 69). I criteri di determinazione del valore normale devono riferirsi al beneficiario del premio, quale percettore del reddito in natura. Sul punto vedasi la Risoluzione n. 54/E/2004.

La ritenuta è stabilita con le seguenti aliquote:

  • Del 10%, per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;
  • Del 20%, per i premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere. Si tratta di premi nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;
  • Del 25%, in ogni altro caso.

Ritenute sulle vincite e sui premi del lotto

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco. Sul punto vedasi l’art. 30 co. 4 del DPR n. 600/73 e Circolare n. 16/E/2002, rispetto alle vincite del gioco del Bingo).

Vincite legate a gambling online e matched betting

In linea generale le vincite legate al gambling ed ai giochi online (come il poker, scommesse sportive, matched betting, etc) devono essere dichiarate all’Amministrazione finanziaria. In Italia questi giochi vengono offerti da siti di scommesse riconosciuti dall’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Si tratta, in particolare, di tutti quei portali web le cui scommesse sono “autorizzate”, perché controllate direttamente dallo Stato.

Ogni vincita derivante da scommessa effettuata su siti internet accreditati, è assoggettata ad una tassazione alla fonte con aliquota del 25% in quanto, tali siti, agiscono come sostituti d’imposta. Di conseguenza, non vi sono obblighi fiscali da parte del giocatore in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, l’applicazione della ritenuta alla fonte è legata alle sole scommesse effettuate con operatori del circuito AAMS. In questo caso l’importo della vincita arriva direttamente sul conto corrente del giocatore al netto della ritenute fiscale. In questo caso è compito del giocatore tenere traccia della documentazione legata alla vincita in caso di possibili futuri controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui, invece, si sia di fronte a vincite che derivano da scommesse effettuate attraverso portali web che non fanno parte del circuito AAMS, le cose cambiano (sia per la mancanza di autorizzazione dell’AAMS, sia sotto il profilo fiscale). In questo caso il giocatore sta ricevendo delle vincite da portali che non operano in qualità di sostituto di imposta. Gli importi, pertanto, verranno accreditati al lordo della tassazione che il giocatore ha l’obbligo di determinare e versare in dichiarazione dei redditi (andando a compilare il quadro dei redditi diversi del modello 730 o del modello Redditi PF, a seconda dei casi).

Adempimenti del sostituto d’imposta sulle ritenute operate

In relazione ai premi e alle vincite soggette alla ritenuta di cui all’art. 30 del DPR n. 600/73 il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770. In particolare, deve essere compilato il quadro SH, prospetto G. Rispetto agli obblighi di certificazione, poiché nel modello 770 non è indicato nominativamente il percettore dei premi, il sostituto d’imposta non deve rilasciare la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute operate.

Premi e vincite: adempimenti in dichiarazione dei redditi

I premi e le vincite di cui all’art. 67 co. 1 lett. d) del TUIR, assoggetti alla ritenuta a titolo d’imposta ex art. 30 del DPR n. 600/73, non devono essere dichiarati fiscalmente dal percettore. Se la somma è erogata da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, è necessario adempiere gli obblighi dichiarativi mediante la compilazione del quadro RL del modello Redditi PF (Risoluzione n. 141/E/2010 Agenzia delle Entrate).

Sono esclusi da ritenuta e vanno, quindi, integralmente riportati in dichiarazione i premi alla cultura, non caratterizzati dagli elementi dell’alea e del gioco, sia pure di abilità, che traggono la loro causa in una valutazione dell’opera artistica, scientifica o letteraria cui si intende offrire il riconoscimento.

Dove sono tassate le vincite ed i premi derivanti da giochi on-line o da siti esteri?

Assumono rilevanza reddituale anche le vincite realizzate attraverso giochi on-line. Per giochi online si intendono sia quelli italiani (approvati dall’AAMS), sia i siti esteri (non approvati). In particolare, le vincite sulle scommesse effettuate sui siti approvati dall’AAMS vengono erogate già tassate: questo vuol dire che la vincita è tassata alla fonte e perviene al giocatore solo l’importo netto (una volta sottratta la ritenuta a titolo di imposta). Questa procedura, tuttavia, non avviene nel caso di scommessa effettuate su piattaforme estere: in questo caso, deve essere il contribuente a dichiarare la vincita, altrimenti potrebbe essere contestata l’evasione fiscale.

Sul punto si è espressa la Risoluzione n. 141/E/2010. Le vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR. Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscono redditi diversi:

Art. 67, co. 1, lett. d), del TUIR
le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte (…)

Ai sensi dell’art. 69, comma 1, del TUIR tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione“. In caso di percepimento di vincite legate a giochi-online il soggetto percipiente deve assoggettare a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo di imposta. Questo, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione.

Tali somme, se corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private o da soggetti indicati dal comma 1 dell’art. 23 del DPR n. 600/73 (“sostituti d’imposta“) devono essere assoggettate ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa. Questo è quanto prevede l’art. 30 del DPR n. 600/73.

Al contrario, l’erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d’imposta rende necessario l’adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente. In particolare, nella fattispecie in esame, le vincite devono essere riportate nel rigo RL15 del quadro del modello Redditi PF.

Vincite ai giochi-online: la disciplina convenzionale ai fini delle imposte dirette

Per quanto riguarda i compensi derivanti dalla vincite ai giochi online dobbiamo dire che si riscontrano per poche indicazioni all’interno delle Convenzioni internazionali siglate dall’Italia. In merito, si ritiene che, tali reddito dovrebbero rientrare tra quelli riportati all’interno dell’art. 21 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. Questo articolo costituisce una categoria residuale, infatti il primo comma stabilisce che:

Art. 21 modello OCSE
gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati nei precedenti articoli, sono imponibili soltanto in questo Stato

In linea generale, quindi, è possibile ritenere che le vincite a giochi-online rientrino in questa categoria reddituale. Questa categoria prevede come criterio di collegamento la tassazione esclusiva del reddito nello Stato di residenza del soggetto percettore della vincita.

Il contribuente, fiscalmente residente in Italia, quindi, che percepisce vincite da giochi-online provenienti da enti non residenti, quindi devono assoggettare a tassazione tali proventi esclusivamente in Italia. Il contribuente, tuttavia, potrebbe trovarsi nella condizione di dover invocare la Convenzione per ottenere il rimborso dell’eventuale imposta assolta all’estero. Questo tipo di interpretazione è da ritenersi valido per le convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia, in quanto ricalcano fedelmente, su questo punto, quanto previsto nel modello OCSE.

Vincite a giochi-online e monitoraggio fiscale

Qualora le vincite siano, come spesso accade specialmente nei giochi-online, accreditate in un conto corrente estero, le stesse devono sottostare alle regole del monitoraggio fiscale a carico del contribuente. Al riguardo, si ricorda che l’art. 4 del D.L. n. 167/90 dispone l’obbligo di compilare il quadro RW del Modello Redditi PF per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che, al termine del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Quest’obbligo sussiste anche se, al termine del periodo d’imposta, i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.

L’obbligo di compilazione del quadro RW non opera nel caso in cui, per i conti correnti posseduti all’estero, il contribuente dia precisa indicazione alla banca estera di bonificare – immediatamente e comunque entro il mese di maturazione – gli interessi maturati sul conto estero. Il bonifico deve avvenire presso un conto italiano intestato al medesimo contribuente, indicando nella causale l’ammontare lordo e l’eventuale ritenuta applicata all’estero. Infine, nel caso in cui il conto corrente estero sia fruttifero, gli interessi prodotti devono essere riportati nella sezione V del quadro RM.

Consulenza fiscale online

In conclusione, la tassazione delle vincite ai giochi online può essere un argomento complesso e difficile da comprendere per molti giocatori. Tuttavia, è importante essere consapevoli della propria situazione fiscale per evitare eventuali sanzioni o problemi legali. Per questo motivo, offriamo un servizio di consulenza fiscale online che aiuterà a sciogliere i dubbi dei lettori su questo tema. Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente.

Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Domande frequenti

Le vincite ai giochi online sono soggette a tassazione in Italia?

Le vincite ottenute da giochi online legalmente riconosciuti sono soggette a tassazione solo se superano una certa soglia. Per esempio, per le vincite inferiori a 500 euro non si applica alcuna tassazione, mentre per quelle superiori a questa soglia, la tassazione è già trattenuta alla fonte dall’operatore del gioco.

Come viene calcolata la tassa sulle vincite ai giochi online?

La tassa sulle vincite ai giochi online che superano i 500 euro è generalmente trattenuta alla fonte dall’operatore. La percentuale di tassazione varia a seconda del tipo di gioco, ma solitamente si aggira intorno al 20%.

È necessario dichiarare le vincite ai giochi online nella dichiarazione dei redditi?

Se la tassa è già stata trattenuta alla fonte dall’operatore del gioco, non è necessario dichiarare queste vincite nella propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è sempre buona norma verificare con un commercialista per assicurarsi di rispettare tutte le normative fiscali vigenti.

Le perdite nei giochi online possono essere dedotte dalle vincite?

Le perdite subite nei giochi online non sono deducibili dalle vincite. Ogni vincita è considerata indipendentemente dalle perdite eventualmente subite.

Le vincite ai giochi online dall’estero sono tassate in Italia?

Le vincite ottenute da siti di giochi online con sede all’estero sono soggette alle stesse norme fiscali italiane se il giocatore è residente fiscale in Italia. È importante verificare che il sito estero sia autorizzato in Italia per garantire la corretta tassazione alla fonte.

Cosa succede se gioco su siti non autorizzati in Italia?

Giocare su siti di giochi online non autorizzati in Italia è illegale e le vincite potrebbero non essere protette dalla legge. Inoltre, queste vincite potrebbero essere soggette a diverse regolamentazioni fiscali e potrebbero non essere facilmente dichiarabili.

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