La normativa tributaria pone attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari attraverso diverse agevolazioni fiscali. Si va dall’utilizzo dei veicoli, alle detrazioni fiscali per i figli a carico, dalle spese sanitarie, alle agevolazioni per la rimozione delle barriere architettoniche. In base al tipo di disabilità, queste misure possono cambiare, pertanto è importante conoscere l’attuale formulazione di queste agevolazioni. Inoltre, molte delle misure di agevolazione per le persone disabili vengono estese anche ai familiari più stretti, in particolare ai caregiver che si occupano di assisterle.
Indice degli Argomenti
- I soggetti considerati disabili
- Agevolazioni per il settore auto
- Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio
- IVA ridotta (4%) per mezzi di ausilio e sussidi tecnici/informatici
- La detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti
- Agevolazioni per i non vedenti
- L’eliminazione delle barriere architettoniche
- La detrazione per le polizze assicurative
- L’imposta agevolata su successioni e donazioni
I soggetti considerati disabili
Prima di analizzare le singole agevolazioni fiscali è opportuno andare a capire cosa si intende per persona con disabilità per la normativa italiana (Legge n. 104/92). In particolare:
“Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”
Per rendere il soggetto con menomazione una persona disabile è necessario che una serie di barriere ostacolino la sua piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale. A generare la disabilità, quindi, non è tanto la menomazione, ma gli ostacoli che la persona incontra, le scelte e i percorsi che può o meno assumere durante la sua vita a causa di barriere che altri hanno posto. Questi soggetti per ottenere un’agevolazione devono passare attraverso uno specifico iter, da parte di un soggetto preposto che solitamente è un medico o una commissione prevalentemente sanitaria. Inoltre, per l’accesso al sistema di servizi e prestazioni, in Italia, non è quasi mai sufficiente la verbalizzazione del semplice status di soggetto disabile, ma sono richiesti anche altri requisiti: ora di età, ora di limiti reddituali, ora di altri requisiti soggettivi o materiali. Quindi, oltre all’accertamento sanitario si aggiunge, quindi, anche quello più schiettamente amministrativo.
Agevolazioni per il settore auto
Le agevolazioni fiscali nel settore automobilistico rappresentano uno degli ambiti principali di intervento a favore delle persone con disabilità. Queste includono la detrazione IRPEF del 19% sul costo di acquisto, l’applicazione dell’IVA ridotta al 4%, l’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Chi ne ha diritto
Possono beneficiare delle agevolazioni per il settore auto diverse categorie di persone con disabilità:
- Non vedenti: Sono considerate tali le persone con cecità assoluta, parziale, o con residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, anche con correzione. Le categorie specifiche sono definite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001;
- Sorde: Si fa riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970, che all’art. 1, comma 2, definisce sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva;
- Con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento: Devono essere in possesso della certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge. Il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato. Il requisito medico legale è “disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000)”. Per le persone affette da sindrome di Down, è ritenuta valida anche la certificazione del medico di base, a condizione che sia riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
- Con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni: Anche in questo caso, è richiesta la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica competente. Si tratta di persone con disabilità grave derivante da patologie, comprese le pluriamputazioni, che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato;
- Con ridotte o impedite capacità motorie: Questa categoria include coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non rientrano nelle gravi limitazioni di deambulazione. Per loro, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. Il requisito medico legale è “ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997)”. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato.
È fondamentale che dai verbali di invalidità o handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore per poter individuare il diritto e le condizioni di accesso (come l’obbligo o meno di adattamento del veicolo). I nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate dovrebbero riportare direttamente l’esistenza dei requisiti sanitari per le agevolazioni fiscali sui veicoli, citando la norma fiscale di riferimento. L’indicazione di “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” (Dpr n. 495/1992, art. 381) attesta solo il diritto al contrassegno di parcheggio e non implica automaticamente il diritto alle agevolazioni veicoli, a meno che non sia richiamata la norma fiscale specifica.
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità.
Agevolazioni per i familiari a carico
Un aspetto importante è che il familiare che ha a carico fiscalmente la persona con disabilità (con reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro per figli fino a 24 anni, esclusi redditi esenti come indennità di accompagnamento) può usufruire delle stesse agevolazioni se sostiene la spesa. In questo caso, il documento di spesa (fattura, ecc.) può essere intestato indifferentemente alla persona con disabilità o al familiare. Se il limite di reddito viene superato, le agevolazioni spettano solo alla persona con disabilità, e i documenti di spesa dovranno essere a lui intestati. Se un familiare ha a carico fiscalmente più persone con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli per ognuna di esse nello stesso quadriennio.
Per quali veicoli
Le agevolazioni per il settore auto si applicano, a seconda dei casi, a diverse tipologie di veicoli:
- Autovetture (max 9 posti, compreso conducente).
- Autoveicoli per il trasporto promiscuo (massa max 3.5t o 4.5t elettrici, max 9 posti, compreso conducente).
- Autoveicoli specifici (trasporto cose/persone in particolari condizioni, con attrezzature permanenti).
- Autocaravan (veicoli attrezzati per trasporto e alloggio max 7 persone).
- Motocarrozzette (veicoli a 3 ruote per trasporto persone, max 4 posti, con carrozzeria).
- Motoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli a 3 ruote per persone/cose, max 4 posti).
- Motoveicoli per trasporti specifici (veicoli a 3 ruote per cose/persone in particolari condizioni, con attrezzature).
Per i non vedenti e i sordi, le agevolazioni spettano solo per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli specifici. Per gli autocaravan, è possibile fruire solo della detrazione IRPEF. Non sono agevolabili i quadricicli leggeri (minicar) conducibili senza patente. Sono agevolabili anche i veicoli elettrici e ibridi, ma ai fini IVA sono previsti limiti di cilindrata per il motore termico (2000 cc benzina/ibrido, 2800 cc diesel/ibrido) e di potenza per l’elettrico (max 150 kW). Questi limiti non si applicano alla detrazione IRPEF.
La detrazione IRPEF per i mezzi di locomozione
La persona con disabilità o il familiare a carico ha diritto a una detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto di mezzi di locomozione, sia nuovi che usati, inclusi autovetture senza limiti di cilindrata e gli altri veicoli elencati.
L’importo su cui calcolare la detrazione è un massimo di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, che decorre dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio prima dello scadere dei quattro anni solo se il veicolo precedentemente acquistato con agevolazione risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione in data antecedente al nuovo acquisto. La cancellazione per esportazione all’estero non dà diritto al nuovo beneficio nel quadriennio. In caso di furto, la detrazione per un nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo, sempre entro il limite di 18.075,99 euro. Trascorsi quattro anni dall’acquisto agevolato, è possibile fruire nuovamente della detrazione senza dover vendere il veicolo precedente.
Quando non è necessario l’adattamento del veicolo, il limite di 18.075,99 euro si applica solo al costo di acquisto. Le spese per eventuali adattamenti necessari (come una pedana sollevatrice) non rientrano in questo limite, ma possono beneficiare di un’altra detrazione del 19% prevista per altri mezzi di locomozione e sollevamento.
La detrazione può essere usufruita per intero nell’anno di acquisto o ripartita in quattro quote annuali di pari importo. In caso di decesso del beneficiario prima di aver usufruito interamente della detrazione rateizzata, l’erede che presenta la dichiarazione dei redditi del defunto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Spese per riparazioni
La detrazione IRPEF del 19% spetta anche per le spese di riparazione straordinaria dei veicoli agevolati, escludendo i costi di ordinaria manutenzione e di esercizio (assicurazione, carburante, ecc.). Queste spese di riparazione concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, nel quale è compreso anche il costo di acquisto del veicolo. Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo e non possono essere rateizzate, ma vanno indicate nella dichiarazione relativa all’anno del sostenimento.
Perdita dell’agevolazione IRPEF
Se il veicolo acquistato con l’agevolazione IRPEF viene trasferito a titolo oneroso o gratuito prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta non agevolata e quella agevolata. Questa regola non si applica se la cessione avviene a seguito di mutate necessità legate alla disabilità e il veicolo è ceduto per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi adattamenti. Tuttavia, anche in questo caso, non è possibile agevolare il nuovo acquisto prima di quattro anni dal precedente, a meno di demolizione o furto. L’erede che vende un’auto ereditata agevolata prima dei due anni non è tenuto alla restituzione del beneficio.
Acquisto e utilizzo all’estero
La detrazione IRPEF è fruibile anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da soggetti residenti fiscalmente in Italia. La documentazione in lingua originale deve essere accompagnata da una traduzione in italiano.
L’agevolazione IVA
Si applica l’aliquota IVA ridotta al 4% (anziché 22%) per l’acquisto di autovetture nuove o usate che rispettano specifici limiti di cilindrata o potenza: fino a 2.000 cc per motori benzina o ibridi, fino a 2.800 cc per motori diesel o ibridi, e non superiore a 150 kW per motori elettrici.
L’IVA ridotta al 4% si applica anche a:
- Acquisto contestuale di optional.
- Prestazioni di adattamento su veicoli non adattati già posseduti dalla persona con disabilità, anche se superano i limiti di cilindrata.
- Cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
- Riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture e cessioni dei ricambi relativi agli stessi.
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti o le prestazioni di adattamento effettuate direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui è fiscalmente a carico. Sono esclusi i veicoli intestati ad altri soggetti, società, cooperative, enti pubblici o privati, anche se destinati al trasporto di persone con disabilità.
L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica una sola volta nel corso di quattro anni, senza limiti di valore. Il periodo decorre dalla data di acquisto. Come per l’IRPEF, è possibile riottenere il beneficio entro il quadriennio solo se il primo veicolo agevolato è stato demolito (cancellazione dal PRA) o rubato e non ritrovato. In caso di furto, è necessario esibire la denuncia e la registrazione della perdita di possesso al PRA.
Acquisto di veicoli in leasing
L’agevolazione IVA al 4% è prevista anche per l’acquisto di veicoli in leasing, purché il contratto sia di tipo “traslativo“, ovvero preveda il trasferimento della proprietà all’utilizzatore tramite riscatto al termine della locazione finanziaria. In questo caso, l’aliquota agevolata si applica sia sui canoni di locazione finanziaria sia sul prezzo di riscatto. Al momento della stipula del contratto, il beneficiario deve fornire alla società di leasing la documentazione necessaria, e devono esistere le altre condizioni di legge (come l’annotazione degli adattamenti sulla carta di circolazione). La società di leasing deve comunicare i dati dell’operazione all’Agenzia delle entrate. Il quadriennio per il riacquisto e il biennio per il mantenimento della disponibilità del veicolo decorrono dalla data di stipula del contratto. Il mancato rispetto del biennio di disponibilità comporta la decadenza dal beneficio, salvo cessione per mutate necessità di adattamento.
Obblighi dell’impresa
L’impresa che vende il veicolo con IVA agevolata deve emettere fattura riportando gli estremi normativi dell’agevolazione e comunicare all’Agenzia delle entrate i dati dell’operazione (data, targa, dati acquirente) entro 30 giorni dalla vendita o importazione.
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
È possibile ottenere l’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli per cui si applica l’IVA agevolata, rispettando gli stessi limiti di cilindrata/potenza. L’esenzione spetta sia per l’auto intestata alla persona con disabilità sia per quella intestata a un familiare fiscalmente a carico. L’ufficio competente è quello tributi della Regione, o l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate dove tali uffici regionali non siano stati istituiti. Alcune regioni si avvalgono dell’ACI. Le Regioni possono estendere l’agevolazione ad altre categorie di disabilità; è consigliabile informarsi presso gli uffici competenti.
Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione si applica a uno solo, scelto dall’interessato al momento della presentazione della documentazione, indicando la targa del veicolo prescelto. Sono esclusi i veicoli intestati a soggetti pubblici o privati diversi (enti locali, cooperative, ecc.). La domanda va presentata all’ufficio competente entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento del bollo per il primo anno. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida automaticamente per gli anni successivi senza necessità di ripresentare l’istanza. È obbligatorio comunicare allo stesso ufficio il venir meno delle condizioni per il beneficio (es. vendita dell’auto). Non è necessario esporre alcun contrassegno sul veicolo.
Per le persone con disabilità di tipo fisico/motorio, l’esenzione bollo spetta solo se il veicolo è adattato. Per le altre categorie di disabilità che danno diritto alle agevolazioni veicoli (non vedenti, sordi, disabilità psichica/mentale con accompagnamento, grave limitazione deambulazione/pluriamputati), l’esenzione spetta anche se il veicolo non è adattato.
L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità (rientranti nelle categorie agevolabili per l’auto) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. Questa esenzione si applica sia alla prima iscrizione di un veicolo nuovo sia alla trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Il beneficio si richiede al PRA territorialmente competente e spetta anche se il veicolo è intestato al familiare fiscalmente a carico.
Documentazione per le agevolazioni veicoli (senza obbligo di adattamento)
Per le categorie di persone con disabilità per le quali non è necessario l’adattamento del veicolo (non vedenti, sordi, disabilità psichica/mentale con accompagnamento, grave limitazione deambulazione/pluriamputati), la documentazione richiesta include:
- Certificazione attestante la condizione di disabilità:
- Per non vedenti e sordi: certificato rilasciato da Commissione medica pubblica.
- Per disabilità psichica o mentale: “verbale di accertamento dell’handicap” (art. 3, comma 3, L. 104/1992) emesso dalla Commissione medica ASL/integrata ASL-INPS, attestante la disabilità grave di natura psichica o mentale. Inoltre, il “certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento”. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che è valida anche una certificazione di invalidità rilasciata da Commissione medica pubblica se evidenzia esplicitamente la gravità e la natura psichica/mentale della patologia; una certificazione generica di invalidità totale con necessità di assistenza continua non è sufficiente se non specifica la natura della disabilità richiesta dalla norma fiscale.
- Per grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati: “verbale di accertamento dell’handicap” (art. 3, comma 3, L. 104/1992) emesso da Commissione medica ASL/integrata ASL-INPS, attestante la situazione di gravità derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. È valida anche una certificazione di invalidità rilasciata da Commissione medica pubblica che attesti specificamente l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza aiuto, a condizione che faccia esplicito riferimento alla gravità della patologia.
- Semplificazioni (DL 5/2012): I verbali delle Commissioni mediche integrate devono riportare i requisiti sanitari per le agevolazioni veicoli. I certificati devono indicare se la persona rientra nelle categorie agevolabili (es. sordo, non vedente, disabilità psichica/mentale con accompagnamento, invalido con grave limitazione deambulazione/pluriamputato). Vengono rilasciate due versioni: una estesa e una “omissis” per privacy. Per fruire della detrazione è necessaria l’indicazione della norma fiscale di riferimento nel certificato; altrimenti, si può richiedere l’integrazione/rettifica, a meno che la spettanza non sia inequivocabile dal verbale. I verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 mantengono la validità dei diritti acquisiti fino al completamento dell’iter di revisione.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: Necessaria solo per l’agevolazione IVA al 4%, per attestare che non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato nei quattro anni precedenti. Per acquisti entro il quadriennio (per demolizione o furto), occorre il certificato di cancellazione dal PRA.
- Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione: Solo se il veicolo è intestato a un familiare, per provare che la persona con disabilità è a suo carico fiscale.
Regole particolari per persone con ridotte o impedite capacità motorie (che richiedono adattamento)
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie che non rientrano nella categoria della grave limitazione di deambulazione, il diritto alle agevolazioni è subordinato all’adattamento del veicolo alla loro minorazione motoria. Non è richiesto il possesso dell’indennità di accompagnamento. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente indicata nel certificato medico, a meno che la patologia stessa non escluda o limiti l’uso degli arti inferiori.
L’adattamento del veicolo
L’adattamento è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (IVA, IRPEF, bollo, imposta di trascrizione) per questa specifica categoria. Gli adattamenti devono essere sempre annotati sulla carta di circolazione a seguito di collaudo presso la Motorizzazione Civile. Possono riguardare i comandi di guida o la carrozzeria/sistemazione interna per consentire l’accesso. Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale per l’idoneità alla guida e spettano solo a chi ha una patente speciale. Anche un veicolo con cambio automatico di serie è considerato “adattato” se prescritto dalla Commissione medica locale per un titolare di patente speciale.
Per i titolari di patente speciale, la detrazione IRPEF spetta se il veicolo è adattato al sistema di guida o alla carrozzeria/sistemazione interna per consentire di guidare. Per chi non è titolare di patente speciale, la detrazione spetta se gli adattamenti sono alla carrozzeria o alla sistemazione interna per consentire l’accompagnamento della persona con disabilità.
Esempi di adattamenti idonei alla carrozzeria includono: pedane/scivoli/bracci/paranchi sollevatori (meccanici/elettrici/idraulici), sedili scorrevoli/girevoli, sistemi di ancoraggio carrozzelle e cinture di sicurezza, sportelli scorrevoli, e altri adattamenti con collegamento funzionale alla disabilità. Semplici accessori o dispositivi di serie montabili come optional non sono considerati adattamenti.
Anche per questa categoria, la detrazione IRPEF spetta per le spese di riparazione degli adattamenti (inclusi ricambi). Queste spese concorrono al limite di 18.075,99 euro con il costo di acquisto, devono essere sostenute entro 4 anni dall’acquisto e non sono rateizzabili. Se un veicolo non agevolato viene adattato successivamente per una sopravvenuta disabilità, le spese di adattamento concorrono al limite di 18.075,99 euro nell’arco dei quattro anni, che decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento sulla carta di circolazione.
Agevolazioni IVA per veicoli adattati
Per l’acquisto di veicoli da parte di persone con ridotte capacità motorie, l’IVA agevolata al 4% si applica oltre agli autoveicoli, anche a motocarrozzette e autoveicoli/motoveicoli per uso promiscuo o trasporto specifico. Il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria prima dell’acquisto (o prodotto in serie così, o modificato dal rivenditore). L’IVA al 4% si applica anche alle prestazioni di officine per adattare veicoli (anche usati), alle riparazioni degli adattamenti e all’acquisto di accessori/strumenti relativi.
Documentazione per persone con ridotte o impedite capacità motorie
Oltre ai documenti generali (certificazione di disabilità, atto notorio per IVA, dichiarazione redditi/autocertificazione per carico fiscale), questa categoria deve presentare:
- Fotocopia della patente di guida speciale o foglio rosa “speciale” (solo per chi guida). Per la detrazione IRPEF, la patente non è richiesta. Dal 29 gennaio 2022, una copia semplice della patente posseduta contenente l’indicazione di adattamenti prescritti dalle commissioni mediche locali (anche di serie) sostituisce la fotocopia della patente speciale e del certificato medico che attesta le ridotte capacità motorie.
- Autodichiarazione: Solo per l’agevolazione IVA su servizi o accessori, per attestare che si tratta di disabilità motoria permanente come da certificazione medica. Se pertinente, deve precisare il carico fiscale.
- Fotocopia della carta di circolazione: Deve risultare che il veicolo ha i dispositivi prescritti per la guida con patente speciale o che è adattato alla minorazione fisico/motoria.
- Copia della “certificazione di handicap o di invalidità”: Rilasciata da Commissione pubblica, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio
Le spese sanitarie possono essere deducibili dal reddito complessivo o detraibili dall’IRPEF.
Spese deducibili dal reddito
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità le spese mediche generiche (medico generico, farmaci) e le spese di “assistenza specifica”. L’assistenza specifica include infermieristica, riabilitativa, personale qualificato (addetto all’assistenza di base, operatore tecnico assistenziale, coordinatore, educatore professionale, addetto ad animazione/terapia occupazionale) dedicato all’assistenza diretta. Queste spese sono deducibili anche se sostenute per un familiare con disabilità non fiscalmente a carico. Non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento per le spese deducibili. È necessario un documento dal professionista/struttura che indichi figura professionale e descrizione della prestazione. Se il documento è intestato solo alla persona con disabilità, il familiare che ha sostenuto la spesa può annotarlo sulla fattura e dedurre l’importo sostenuto. Sono deducibili ippoterapia e musicoterapia se prescritte da medico e svolte in centri specializzati da/sotto direzione di personale medico/sanitario. Non sono deducibili spese per pedagogisti o attività essenzialmente pedagogiche.
In caso di ricovero in istituto, è deducibile solo la parte della retta relativa a spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che devono essere indicate separatamente nella documentazione.
Spese detraibili dall’IRPEF (19%)
Alcune spese sanitarie e per mezzi di ausilio danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%.
- Spese con franchigia (€129,11): Spese sanitarie specialistiche (analisi, interventi, visite specialistiche) ed acquisto di dispositivi medici. La detrazione si applica sulla parte che eccede 129,11 euro. Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento, la detrazione spetta sull’intero importo.
- Spese detraibili integralmente (senza franchigia):
- Trasporto in ambulanza della persona con disabilità (escluse prestazioni specialistiche durante il trasporto, che hanno franchigia).
- Trasporto della persona con disabilità effettuato da ONLUS o Comuni con fini istituzionali di assistenza.
- Acquisto di specifici ausili (poltrone per inabili/non deambulanti, apparecchi per fratture/ernie/colonna vertebrale, arti artificiali per deambulazione).
- Costruzione di rampe per eliminare barriere architettoniche (esterne/interne ad abitazioni). La detrazione del 19% non è cumulabile sulla stessa spesa con l’agevolazione per ristrutturazioni edilizie, ma solo sull’eventuale eccedenza.
- Adattamento ascensore per carrozzella, installazione/manutenzione pedana sollevamento in abitazione. La detrazione spetta sull’eccedenza rispetto all’agevolazione per eliminazione barriere architettoniche.
- Acquisto di sussidi tecnici e informatici (apparecchiature basate su tecnologie meccaniche, elettroniche, informatiche) volti a facilitare autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità grave (L. 104/1992 art. 3). Esempi: fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti, abbonamento soccorso rapido. Deve sussistere un collegamento funzionale tra il sussidio e la specifica disabilità, attestato da medico curante o certificato di invalidità/handicap (ASL/Commissione medica integrata). Questo è lo stesso certificato richiesto per l’IVA agevolata.
- Acquisto di cucine con componenti agevolanti il controllo ambiente (con tecnologia specifica, descritte in fattura). Richiede collegamento funzionale attestato.
- Mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento (anche acquistati all’estero da residenti in Italia).
- Acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita per soggetti con ridotte/impedite capacità motorie permanenti, se attestato il collegamento funzionale tra il mezzo e la menomazione da medico specialista ASL o, se non già nel verbale, da certificazione medica.
- Spese per servizi di interpretariato per sordi (riconosciuti tali dalla legge 381/1970). La detrazione spetta sull’intero costo, con certificazioni fiscali dei fornitori. Riguarda la sordità congenita o acquisita in età evolutiva che ha compromesso l’apprendimento del linguaggio parlato; non spetta per sordità psichica o da causa di guerra/lavoro/servizio.
La detrazione del 19% sull’intero importo per queste spese spetta anche al familiare se la persona con disabilità è a suo carico fiscale. La detrazione compete per l’intero importo, indipendentemente dal reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, TUIR). Dal 2020, il pagamento deve essere tracciabile (bancario, postale, altri sistemi), con eccezione per medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie da strutture pubbliche/accreditate. È necessario conservare tutta la documentazione (fatture, ricevute, quietanze, certificazioni mediche). Per protesi, serve prescrizione medica (o autocertificazione se non direttamente da esercente arte ausiliaria). Per sussidi tecnici/informatici, certificato medico curante sul collegamento funzionale. Infine, per farmaci, “scontrino parlante”.
IVA ridotta (4%) per mezzi di ausilio e sussidi tecnici/informatici
Oltre alla detrazione IRPEF, si applica l’IVA al 4% (anziché 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione e sollevamento e per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per facilitare autosufficienza e integrazione (L. 104/1992 art. 3).
Mezzi di ausilio agevolati: servoscala, piattaforme elevatrici (con specificità tecniche), protesi e ausili per menomazioni funzionali permanenti (inclusi pannoloni, traverse, letti/materassi ortopedici/antidecubito, cuscini, cateteri – richiedono documentazione su permanenza menomazione), apparecchi di ortopedia, protesi dentarie/oculistiche, apparecchi per l’audizione, poltrone/veicoli per invalidi, prestazioni per eliminazione barriere architettoniche.
Sussidi tecnici/informatici agevolati: apparecchiature e dispositivi (anche di comune reperibilità o fabbricati appositamente) basati su tecnologie meccaniche, elettroniche, informatiche, per persone con menomazioni permanenti (motorie, visive, uditive, linguaggio) per facilitare comunicazione, elaborazione scritta/grafica, controllo ambiente, accesso informazione/cultura, assistenza alla riabilitazione.
Per l’IVA ridotta è necessario consegnare al venditore copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato da ASL o Commissione medica integrata. Se il collegamento funzionale tra menomazione e sussidio/ausilio non risulta da tale certificato, serve anche una certificazione del medico curante.
La detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti nel compimento degli atti quotidiani della vita sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate non autosufficienti le persone non in grado di alimentarsi, espletare funzioni fisiologiche, provvedere all’igiene personale, deambulare, vestirsi, o che necessitano di sorveglianza continua. L’agevolazione non si applica se la non autosufficienza non è collegata a patologie.
La detrazione è calcolata su un massimo di spesa di 2.100 euro e spetta solo se il reddito complessivo del contribuente non supera 40.000 euro (incluso reddito da cedolare secca). L’importo di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente, non al numero di persone assistite. Se più contribuenti sostengono spese per lo stesso familiare, il limite va ripartito tra loro.
La detrazione spetta anche per spese sostenute per familiari non autosufficienti (rientranti tra quelli per cui si possono avere detrazioni d’imposta), anche se non fiscalmente a carico.
Dal 2020, le spese devono essere sostenute con pagamento tracciabile. La documentazione deve essere idonea (ricevuta firmata dall’assistente) e accompagnata dalla prova del pagamento tracciato. Deve contenere codice fiscale e dati anagrafici di chi paga e chi presta assistenza; se per familiare, anche i suoi dati. La detrazione spetta anche se le prestazioni sono rese da case di cura/riposo (se spese assistenza separate), cooperative di servizi (se specificata natura servizio), agenzie interinali (se specificata qualifica lavoratore).
Questa detrazione è cumulabile con la deduzione (fino a 1.549,37 euro) dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali versati per addetti ai servizi domestici e familiari (colf, baby-sitter, assistenti anziani), per la parte a carico del datore di lavoro.
Agevolazioni per i non vedenti
Sono previste specifiche agevolazioni per i non vedenti:
- Detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto del cane guida: Spetta una sola volta in un quadriennio, salvo perdita dell’animale. Si calcola sull’intero costo sostenuto. Fruibile dal non vedente o dal familiare a carico, in unica soluzione o 4 quote annuali. Compete per l’intero importo, indipendentemente dal reddito. Dal 2020, pagamento tracciabile.
- Detrazione forfettaria per il mantenimento del cane guida: Pari a 1.000 euro (dal 2019, era 516,46 euro prima). Spetta senza necessità di documentare la spesa effettiva, basta possedere il cane guida. Spetta solo al non vedente, non al familiare a carico. Dal 2020, spetta per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo, poi decresce fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
- IVA agevolata al 4% su prodotti editoriali: Per acquisto di giornali, notiziari, quotidiani, libri, periodici (esclusi pornografici e cataloghi diversi da informazione libraria) destinati a non vedenti/ipovedenti, realizzati in braille o su supporti audiomagnetici. L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria, stampa, montaggio e duplicazione di tali prodotti. L’agevolazione si applica anche se non acquistati direttamente dal non vedente/ipovedente.
L’eliminazione delle barriere architettoniche
Gli interventi per eliminare le barriere architettoniche negli edifici possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali:
- Detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia (50% o 36%): Si applica per interventi di ristrutturazione sugli immobili. È del 50% su un massimo di 96.000 euro per spese fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 sarà del 36% su un massimo di 48.000 euro. Rientrano gli interventi per l’eliminazione delle barriere (ascensori, montacarichi) e i lavori per realizzare strumenti tecnologici (comunicazione, robotica) che favoriscano la mobilità interna/esterna di persone con disabilità grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3). Non è cumulabile sulla stessa spesa con la detrazione del 19% per mezzi di sollevamento, ma solo sull’eccedenza. L’agevolazione riguarda solo interventi sugli immobili, non il semplice acquisto di strumenti o beni mobili (telefoni, computer, tastiere – che hanno la detrazione del 19% per sussidi tecnici/informatici). Esempi: ascensore esterno, sostituzione gradini con rampe conformi alla normativa. Le spese vanno pagate con bonifico “parlante” e la detrazione è ripartita in dieci anni.
- Detrazione specifica del 75%: Introdotta dalla legge di bilancio 2022 e prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023. Consiste in una detrazione del 75% delle spese documentate per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. I limiti massimi di spesa variano in base al tipo di edificio: 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità indipendenti, 40.000 euro per unità per edifici da 2 a 8 unità, 30.000 euro per unità per edifici con più di 8 unità. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici del DM 236/1989. Include interventi di automazione degli impianti e spese di smaltimento/bonifica per impianti sostituiti. Dal 2023, delibere condominiali richiedono la maggioranza semplificata (1/3 valore millesimale). In alternativa alla detrazione, si può optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
- Detrazione Superbonus per interventi “trainati”: Per spese sostenute dal 1° gennaio 2021, gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna/esterna di persone con disabilità grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3) possono rientrare come interventi “trainati” nell’ambito del Superbonus. Questo richiede che siano eseguiti congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica (isolamento termico, sostituzione impianti climatizzazione) o, dal 1° giugno 2021, a interventi “trainanti” antisismici. Anche per il Superbonus, i lavori devono rispettare i requisiti del DM 236/1989. Gli interventi “trainati” devono essere effettivamente conclusi. Anche qui è possibile optare per cessione del credito o sconto in fattura.
La detrazione per le polizze assicurative
In generale, i premi per polizze assicurative che coprono il rischio di morte o invalidità permanente (non < 5%) o di non autosufficienza sono detraibili IRPEF al 19%. I limiti di detraibilità sono 530 euro per rischio morte/invalidità e 1.291,14 euro per non autosufficienza (al netto dei premi morte/invalidità). Per le polizze che coprono il rischio di morte per persone con disabilità grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3), il limite massimo detraibile è elevato a 750 euro (dal 2016). Se una polizza ha più beneficiari e uno è persona con grave disabilità, il limite di 750 euro si applica all’intera polizza. Dal 2020, il pagamento deve essere tracciabile. La detrazione spetta per intero solo per redditi complessivi fino a 120.000 euro; sopra tale soglia, decresce fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
L’imposta agevolata su successioni e donazioni
La normativa tributaria prevede un trattamento agevolato per le successioni e donazioni a favore di persone con disabilità. Quando l’erede o il beneficiario della donazione è una persona con disabilità grave (riconosciuta ai sensi della L. 104/1992), l’imposta si applica solo sulla parte della quota ereditata o donata che supera l’importo di 1.500.000 euro. Inoltre, la legge n. 112 del 2016 ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione, o destinati a fondi speciali, istituiti a favore di persone con disabilità grave. La finalità esclusiva deve essere l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave beneficiarie, e questo scopo deve essere espressamente indicato nell’atto istitutivo.