Capitalizzazione dei costi: disciplina fiscale

HomeFisco NazionaleCapitalizzazione dei costi: disciplina fiscale
I costi capitalizzati o costi pluriennali sono dei costi sostenuti da un’impresa nel corso di un esercizio economico che non vengono considerati all’interno del conto economico in quanto non sono di competenza esclusiva dell’esercizio, avendo carattere pluriennale. Tali costi vengono, quindi, “capitalizzati”, ovvero portati all’attivo dello stato patrimoniale.

La capitalizzazione dei costi è un procedimento contabile, mediante il quale, in sede di chiusura dei conti, i costi sostenuti dall’impresa per la costruzione o la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali oppure sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire beni già esistenti, rilevati nel corso dell’esercizio, vengono stornati dai componenti di reddito e rilevati tra le attività patrimoniali.

Il procedimento consiste nell’iscrivere tra le immobilizzazioni patrimoniali le spese sostenute per beni strumentali destinati a generare utilità pluriennale, anziché dedurle interamente nell’esercizio di sostenimento. Il costo capitalizzato viene poi ammortizzato sistematicamente lungo la vita utile del bene, ripartendo l’onere fiscale su più anni.

Quali costi possono essere capitalizzati

La normativa distingue con precisione tra costi capitalizzabili e costi da imputare direttamente a conto economico, basandosi sul concetto fondamentale di utilità pluriennale. Sono capitalizzabili i costi sostenuti per l’acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni materiali come fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e automezzi, nonché le immobilizzazioni immateriali quali brevetti, licenze, marchi, costi di sviluppo e avviamento. Rientrano nella base capitalizzabile anche tutti gli oneri accessori di diretta imputazione necessari per rendere il bene disponibile all’uso: spese di trasporto, installazione, collaudo, eventuali dazi doganali, IVA indetraibile, spese notarili e di registrazione per l’acquisto di immobili. Anche le spese tecniche per progettazione e direzione lavori, le pratiche autorizzative e i contributi versati per allacciamenti a reti (acqua, gas, energia elettrica) costituiscono oneri capitalizzabili quando direttamente riferibili al cespite.

Spese incrementative su beni esistenti

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le spese incrementative su beni già esistenti. Quando un’impresa sostiene costi per interventi di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione o trasformazione che comportano un aumento della capacità produttiva, un allungamento significativo della vita utile o un miglioramento qualitativo rilevante del bene, tali spese devono essere capitalizzate incrementando il valore del cespite originario. L’articolo 102 comma 6 del TUIR stabilisce che le spese di manutenzione straordinaria non imputate a incremento del costo del bene sono deducibili solo nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili (con l’eccedenza ripartita in cinque anni), ma se capitalizzate seguono il normale regime di ammortamento del cespite. Dal 2024 è stata però modificata la disciplina fiscale: le spese di manutenzione straordinaria sono ora deducibili in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei cinque successivi, eliminando il precedente limite del 5%.

Costi di smantellamento, rimozione e ripristino siti

La novità più significativa del 2025 riguarda i costi di smantellamento, rimozione e ripristino siti. Il Decreto MEF del 27 giugno 2025 ha recepito le modifiche apportate all’OIC 16 e all’OIC 31, stabilendo che i costi che un’impresa dovrà sostenere al termine della vita utile del cespite per obblighi legali o contrattuali devono essere capitalizzati come parte integrante del costo del bene, con contropartita un fondo per oneri futuri. Questa impostazione, già prevista dagli standard internazionali IAS 16, trova ora piena applicazione anche per i bilanci redatti secondo i principi OIC e assume rilevanza sia ai fini IRES che IRAP, ponendo fine al dibattito sulla deducibilità di questi accantonamenti. Gli aggiornamenti periodici delle stime di tali costi capitalizzati costituiscono variazioni del costo del cespite con effetti fiscali diretti.

Capitalizzazione dei costi: la determinazione del costo

L’art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR, stabilisce che il costo dei beni (inclusi quelli costruiti in economia) comprende “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali”, i quali sono soggetti all’autonoma disciplina contenuta, nell’art. 96 e nell’art. 109 co. 5 del TUIR.

Costituiscono oneri accessori di diretta imputazione:

  • Le spese accessorie connesse all’ottenimento di mutui (spese di istruttoria, spese notarili, imposta di registro e imposta ipotecaria) per l’acquisto o la realizzazione di beni strumentali;
  • IVA indetraibile;
  • Le imposte di fabbricazione (c.d. accise);
  • I dazi doganali e gli oneri tributari direttamente riferibili ai beni e servizi relativi all’esercizio dell’impresa;
  • Le spese per consulenze legali e notarili sostenute per l’acquisto di un immobile, in quanto strettamente funzionali all’acquisizione;
  • I costi relativi all’acquisizione e commercializzazione di beni concessi in leasing.

Costituiscono oneri accessori, i costi collegati con il bene da un nesso di consequenzialità, come di causa ad effetto, ad esempio, le spese di registrazione, notarili, di trasporto, di assicurazione, di mediazione, ecc.

Capitalizzazione dei costi: oneri finanziari

L’art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR stabilisce che, il costo dei beni non comprende gli interessi passivi, che sono soggetti all’autonoma disciplina di cui all’art. 96 del TUIR. La medesima disposizione prevede una deroga a tale regola generale, per effetto della quale si comprendono nel costo (di acquisto o di fabbricazione):

  • Per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa, gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge;
  • Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa, gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Qualora gli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione o la costruzione dei beni in esame siano capitalizzati in applicazione dei principi contabili (nazionali o internazionali), la capitalizzazione assume rilievo anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

In caso dei beni strumentali, gli interessi passivi capitalizzati sono deducibili attraverso il processo di ammortamento ex art. 102 e 103 del TUIR.

Gli interessi passivi compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR sono soggetti alle limitazioni alla deducibilità previste dal medesimo art. 96 del TUIR.

Verifica di deducibilità

La verifica della deducibilità di tali interessi deve essere effettuata nell’anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini scali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione. Pertanto:

  • La verifica della deducibilità dovrebbe essere effettuata per l’intero importo degli interessi capitalizzati nel periodo d’imposta di sostenimento (e non, invece, in base alla singola quota di interessi imputata a Conto economico sotto forma di ammortamento del bene);
  • Se gli interessi non superano la verifica di deducibilità, occorrerebbe operare una variazione in aumento, pari alla quota di interessi passivi non deducibili nel periodo d’imposta; 
  • Il costo scale del bene rimarrebbe pari al valore contabile (comprensivo degli interessi capitalizzati).

Immobili patrimoniali

Per quanto riguarda, gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (immobili patrimoniali), gli interessi passivi non possono comprendersi nel relativo costo fiscale.

L’eventuale capitalizzazione di interessi passivi operata in bilancio ad incremento del valore di iscrizione di immobili patrimonio è priva di rilevanza scale. Pertanto:

  • Gli interessi passivi di funzionamento sono integralmente indeducibili ai sensi dell’art. 90 co. 2 del TUIR;
  • Gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisto o la costruzione sono deducibili nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 96 del TUIR e non si applica quindi la previsione di indeducibilità assoluta di cui all’art. 90 co. 2 del TUIR;
  • Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca contratti per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione sono integralmente deducibili.

Il D.Lgs. n. 147/15 ha integrato (a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015) l’art. 1 co. 36 della L. 244/2007, limitandone l’ambito soggettivo di applicazione alle “società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare”, ossia “le società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati”.

Ammortamento e vita utile del bene

Una volta capitalizzato, il costo del bene strumentale viene sistematicamente ammortizzato a partire dall’esercizio in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. L’ammortamento rappresenta la ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile stimata del bene, ossia il periodo durante il quale si prevede che l’immobilizzazione generi benefici economici per l’impresa. Civilisticamente, la quota annuale di ammortamento viene imputata alla voce B.10.b) del conto economico “Ammortamento delle immobilizzazioni materiali“, riducendo progressivamente il valore netto contabile del cespite attraverso il fondo ammortamento. Il piano di ammortamento deve essere costantemente rivisto per verificare se la vita utile originariamente stimata sia ancora appropriata: eventi come significativi cambiamenti tecnologici, variazioni nelle condizioni di utilizzo o interventi di ammodernamento possono richiedere la rideterminazione del piano.

Sul versante fiscale, l’articolo 102 del TUIR stabilisce i coefficienti di ammortamento massimi deducibili, pubblicati nelle tabelle ministeriali del DM 31 dicembre 1988 per categoria di attività economica. Le aliquote fiscali rappresentano percentuali massime: l’impresa può dedurre quote inferiori rispetto a quelle tabellari se ritiene che la vita utile del bene sia superiore a quella convenzionale, ma non può superare i coefficienti ministeriali senza perdere la deducibilità dell’eccedenza. Per il primo anno di entrata in funzione del cespite, l’ammortamento fiscale è ridotto alla metà secondo quanto previsto dall’articolo 102 comma 2 del TUIR. Quando vengono capitalizzate spese incrementative su un bene già ammortizzato, occorre rideterminare il piano di ammortamento: se l’intervento ha aumentato solo la capacità produttiva senza modificare la vita utile residua, il nuovo piano ripartisce il valore residuo del cespite incrementato delle spese negli anni rimanenti; se invece l’intervento ha allungato la vita utile, il periodo di ammortamento si estende di conseguenza.

Tipologia di beneTipologia di interessi passivi Trattamento fiscale
Beni strumentali Interessi passivi per l’acquisto o costruzione capitalizzati Deducibili mediante processo di ammortamento. Limiti di deducibilità di cui  all’art. 96 TUIR 
Beni strumentali Interessi passivi per l’acquisto o costruzione non capitalizzati Deducibili nei limiti di cui all’art. 96 TUIR
Beni strumentali Interessi passivi per immobili destinati alla locazione da parte di società immobiliariIntegralmente deducibili. Non si applicano i limiti di deducibilità di cui all’art. 96 TUIR
Beni patrimoniali -Interessi passivi di funzionamento Integralmente indeducibili.
Beni patrimoniali Interessi passivi per acquisto o costruzione Deducibili nei limiti di cui all’art. 96 TUIR. Non si applica la previsione di indeducibilità assoluta di cui all’art. 90 co. 2 TUIR
Beni patrimoniali Interessi passivi per immobili destinati alla locazione da parte di società  immobiliariIntegralmente deducibili ex art. 1 co. 36 della L. 244/07. Non si applicano i limiti di deducibilità di cui all’art. 96 TUIR
Beni merceInteressi passivi per costruzione capitalizzati Deducibili nel periodo d’imposta di vendita. Si applicano i limiti di deducibilità di cui all’art. 96 TUIR 
Beni merce Interessi passivi per l’acquisto e per costruzione non capitalizzatiDeducibili nei limiti di cui all’art. 96 TUIR

Costi indiretti

Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere, ai sensi dell’art. 110, co. 1, lett. b) TUIR:

“anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto”

Sono costi afferenti al processo produttivo e, quindi, diversi dalle c.d. spese generali.

Spese generali

Il costo dei beni non comprende le spese generali, le quali sono soggette all’autonoma disciplina contenuta nell’art. 109 co. 5 TUIR (art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR.

Sono i costi non afferenti al processo produttivo.

Ammortamento dei beni costruiti in economia

I beni costruiti in economia concorrono a formare il reddito imponibile secondo le ordinarie regole previste nell’ambito del reddito d’impresa. Avendo riguardo ai beni strumentali all’attività dell’impresa, il relativo costo è deducibile attraverso il processo di ammortamento ex art. 102 e 103 TUIR.

Le disposizioni che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile o la ripartizione in più periodi d’imposta, tra cui rientrano le disposizioni che limitano il riconoscimento scale degli ammortamenti, trovano applicazione, anche ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata.

Capitalizzazione dei costi: la deducibilità degli oneri pluriennali

Le spese relative a più esercizi, tra cui ci rientrano i costi di sviluppo ed i costi di impianto e ampliamento, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, art. 108 co. 1 TUIR.

Capitalizzazione dei costi: interessi passivi capitalizzati da sottoporre al ROL

Il D.Lgs. n. 142/18, che ha recepito la Direttiva 2016/1164/Ue, ha modificato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi contenuta nell’art. 96 TUIR. Esso ha stabilito che, a differenza rispetto a quanto previsto dal regime previgente, gli interessi passivi compresi nel costo fiscale dei beni sono soggetti al meccanismo del ROL.

L’art. 110 co. 1 lett. b) TUIR stabilisce, come regola generale, che il costo dei beni non comprende gli interessi passivi, che sono soggetti all’autonoma disciplina di cui all’art. 96 TUIR.

Costo di acquisto o di fabbricazione

La medesima disposizione prevede una deroga a tale regola generale, per effetto della quale si comprendono nel costo di acquisto o di fabbricazione:

  • Per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa, gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge;
  • Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa (c.d. immobili merce), gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. La risoluzione del MEF n. 3/2008 ha, peraltro, esteso tale principio anche agli interessi capitalizzati sui beni merce diversi dagli immobili.

Pertanto, qualora gli interessi passivi sostenuti in relazione ai beni in esame siano capitalizzati in applicazione dei principi contabili, la capitalizzazione assume rilievo anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa (gli interessi passivi sono inclusi nel costo fiscale del bene).

Con riferimento ai beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, gli interessi passivi capitalizzati sono deducibili attraverso il processo di ammortamento.

Il D.Lgs. n. 142/2018 stabilisce che gli interessi passivi compresi nel costo dei beni sono, invece, soggetti alle limitazioni alla deducibilità.

Dalla Relazione illustrativa si desume che la verifica della deducibilità degli interessi, deve essere effettuata nell’anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione.

La verifica della deducibilità dovrebbe essere effettuata (unitamente agli altri interessi) per l’intero importo degli interessi capitalizzati nel periodo d’imposta di sostenimento.

Qualora gli interessi non superano il test del ROL, occorrerebbe operare una corrispondente variazione in aumento.

Capitalizzazione dei costi: costi relativi all’acquisizione e commercializzazione dei beni concessi in leasing

La Corte di Cassazione nella sentenza del 28.7.2006 n. 17195, ha sostenuto che la società di leasing deve capitalizzare le spese di acquisizione e commercializzazione del bene concesso in leasing, in quanto costituiscono oneri di diretta imputazione.

Nella fattispecie in esame, si trattava di costi sostenuti nelle fasi preliminare e concomitante alla conclusione dei contratti (es. spese notarili, per l’importazione dei beni, per la registrazione dei contratti, etc.).

I beni vengono concessi in leasing traslativo, ovvero una tipologia di leasing, caratterizzata da:

  • Avere ad oggetto beni atti a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’esercizio del diritto di opzione al fine dell’acquisizione in proprietà;
  • La strumentalità della concessione in godimento dei beni rispetto al successivo acquisto, motivo per cui vengono corrisposti canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto.

Il locatore mantiene la proprietà del bene fino al momento dell’esercizio dell’opzione da parte del locatario, la società di leasing deve imputare i richiamati oneri ad incremento del costo del bene, poiché ad esso afferenti, e conseguentemente ammortizzarli unitamente al bene.

Capitalizzazione dei costi: deducibilità degli interessi passivi

Secondo quanto ha sostenuto l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 19 del 2009, la limitazione alla deducibilità degli interessi per i soggetti IRES si applica:

  • Al c.d. notional cash pooling, il quale costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo;
  • Alle commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
  • Agli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli;
  • Al differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine;
  • Ai derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse.

Interessi passivi relativi ai canoni di leasing

L’art. 102 co. 7 del TUIR stabilisce che occorre fare riferimento agli interessi desunti dal contratto. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.4.2009 n. 19 ha chiarito che

“esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, possano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell’IRAP, dall’articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998”.

Per i soggetti non IAS, il sistema di calcolo degli interessi impliciti nel canone basato sul DM 24.4.98 è facoltativo e non obbligatorio.

Immobili patrimoniali

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che in relazione agli immobili patrimoniali:

  • Gli interessi passivi capitalizzati ai sensi dell’art. 110 TUIR sono soggetti alle limitazioni previste dall’art. 96 del TUIR;
  • Gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 96 TUIR laddove il mutuo ipotecario ha ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione.

Consolidato fiscale nazionale

Con riferimento alla compensazione degli interessi passivi mediante il regime del consolidato fiscale, si chiarisce che:

  • Qualora una società decide di non attribuire al consolidato il proprio ROL capiente individuale, quest’ultimo non potrà essere attribuito alla capogruppo in successivi esercizi;
  • Il ROL evidenziato dai soggetti residenti deve essere utilizzato con priorità rispetto a quello registrato dalle entità controllate estere.

Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria

La corretta classificazione degli interventi manutentivi costituisce uno degli aspetti più delicati nella gestione contabile delle immobilizzazioni, perché determina il trattamento fiscale applicabile. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi necessari per mantenere il bene nelle normali condizioni operative e per garantirne la funzionalità nel tempo: pulizie, lubrificazioni periodiche, sostituzione di parti soggette a rapida usura come filtri o guarnizioni, piccole riparazioni che ripristinano la situazione preesistente senza apportare migliorie. Questi costi hanno natura ricorrente e prevedibile, non accrescono il valore del bene né ne prolungano la vita utile originariamente stimata, pertanto vanno sempre rilevati integralmente a conto economico nell’esercizio di sostenimento come spese di gestione corrente.

La manutenzione straordinaria si caratterizza invece per interventi non ricorrenti che modificano strutturalmente il bene, migliorandone le prestazioni, aumentandone la capacità produttiva, adeguandolo a nuove normative tecniche o di sicurezza, oppure prolungandone significativamente la vita utile. Rientrano in questa categoria le revisioni generali di impianti, le sostituzioni di componenti principali con elementi tecnologicamente più avanzati, gli ampliamenti di fabbricati, le ristrutturazioni che modificano la destinazione d’uso o la configurazione strutturale del bene. L’OIC 16 richiede che le spese di manutenzione straordinaria siano capitalizzate se incrementano la vita utile, migliorano la capacità produttiva o riducono i costi operativi futuri, nei limiti del valore recuperabile. La capitalizzazione avviene incrementando il costo del cespite esistente, e il nuovo valore complessivo viene ammortizzato secondo un piano rivisto che tenga conto delle mutate caratteristiche del bene.

Tipo interventoNaturaTrattamento contabileDeducibilità fiscale
Manutenzione ordinariaRicorrente, conservativaCosto esercizioImmediata integrale
Manutenzione straordinariaNon ricorrente, incrementativaCapitalizzazioneAmmortamento o 6 anni
Sostituzione componenteMigliorativaCapitalizzazioneAmmortamento bene
Riparazione urgenteRipristino funzionalitàCosto esercizioImmediata integrale

Capitalizzazione e vantaggi fiscali

La scelta di capitalizzare correttamente i costi produce effetti fiscali rilevanti che ogni imprenditore deve valutare nella pianificazione degli investimenti. Dal punto di vista immediato, la capitalizzazione ritarda la deducibilità fiscale del costo: anziché dedurre l’intero importo nell’anno di sostenimento abbattendo subito il reddito imponibile, la deduzione viene ripartita attraverso quote di ammortamento lungo diversi esercizi. Questo comporta un maggior carico fiscale nell’anno dell’investimento, ma permette di mantenere stabile il risultato economico evitando oscillazioni brusche dovute a spese straordinarie concentrate. Per imprese che operano con margini ristretti o che programmano investimenti pluriennali significativi, comprendere questo effetto temporale è essenziale per evitare sorprese nella liquidazione delle imposte.

​L’effetto degli ammortamenti

Sul medio periodo, tuttavia, la capitalizzazione offre benefici concreti legati all’ottimizzazione della base imponibile. Quando vengono capitalizzati oneri accessori, spese incrementative e – dove consentito – anche oneri finanziari, si ottiene un costo fiscale riconosciuto del bene più elevato, che genera quote di ammortamento maggiori deducibili negli esercizi futuri. Questo diventa particolarmente vantaggioso quando l’impresa attraversa fasi di crescita con redditi imponibili progressivamente crescenti: le maggiori quote di ammortamento agiscono come “scudo fiscale” riducendo la tassazione negli anni più profittevoli. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2016 ha confermato che i costi capitalizzati concorrono alla determinazione dei crediti d’imposta spettanti per investimenti agevolati, ampliando ulteriormente i vantaggi per chi investe in tecnologie innovative o in beni strumentali incentivati.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la gestione delle immobilizzazioni immateriali come i costi di sviluppo o di impianto e ampliamento. L’articolo 108 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, e fiscalmente i costi di sviluppo capitalizzati devono essere ammortizzati in cinque anni indipendentemente dal periodo civilistico adottato. Questa divergenza tra ammortamento civilistico (che può seguire la vita utile effettiva del progetto) e ammortamento fiscale (fisso a cinque anni) genera differenze temporanee da gestire con imposte anticipate o differite, richiedendo attenzione nella redazione della nota integrativa e del prospetto di riconciliazione fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha più volte sottolineato che la deducibilità fiscale è subordinata alla corretta capitalizzazione: costi non correttamente iscritti tra le immobilizzazioni perdono il diritto all’ammortamento fiscale.

Consulenza online

La corretta gestione della capitalizzazione dei costi richiede competenze contabili approfondite e aggiornamento costante sulle novità normative. Ogni impresa presenta caratteristiche specifiche – settore di attività, dimensione, tipologia di investimenti, struttura finanziaria – che richiedono valutazioni su misura per ottimizzare il trattamento contabile e fiscale degli investimenti.

Come commercialista specializzato in fiscalità d’impresa, offro consulenze dedicate per analizzare la situazione specifica della tua azienda e costruire strategie di capitalizzazione fiscalmente efficienti. Possiamo esaminare insieme gli investimenti programmati, verificare la corretta classificazione delle spese sostenute, valutare l’opportunità di capitalizzare oneri finanziari su progetti pluriennali, ricalcolare piani di ammortamento in seguito a spese incrementative e predisporre la documentazione tecnica necessaria per supportare le scelte contabili adottate. La consulenza include anche la revisione dei processi interni di rilevazione dei costi per evitare errori sistematici e l’analisi degli effetti fiscali prospettici delle diverse alternative contabili.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    [cf7-simple-turnstile]


    Riferimenti normativi

    • Codice Civile, articoli 2426 e 2427
    • TUIR (D.P.R. 917/1986), articoli 54, 102, 108, 109 e 110
    • OIC 16 – Immobilizzazioni materiali
    • OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali
    • Decreto MEF 27 giugno 2025
    • DM 31 dicembre 1988
    • Circolare Agenzia Entrate 5/E del 16 marzo 2016

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Redazione
    Redazione
    La redazione di Fiscomania.com è composta da professionisti che operano nel campo fiscale (commercialisti, consulenti aziendali, legali, consulenti del lavoro, etc) per garantire informazioni aggiornate e puntuali.
    Leggi anche

    Pensione minima 2026: importo, requisiti e calcolo integrazione

    La pensione minima 2026 passa a € 619,79 mensili con un aumento effettivo di soli € 3,13 rispetto al...

    La leva fiscale nel passaggio da PMI a multinazionale

    Strategie di pianificazione fiscale per trasformare la tua PMI in una multinazionale. Le leve fiscali che possono guidare il...

    Rivalutazione cripto-attività 2025: ultimi giorni per l’imposta al 18%

    Hai tempo fino al 1° dicembre 2025 per rivalutare le tue cripto-attività con imposta sostitutiva al 18%. Ti spieghiamo...

    Controlli fiscali regime forfettario: come evitarli e cosa rischi

    Temi i controlli fiscali sul tuo regime forfettario? L'Agenzia incrocia fatture elettroniche, conti correnti e dichiarazioni per verificare requisiti...

    Consulenti finanziari: le provvigioni di ingresso restano nel CPB

    La Risoluzione n. 67/E/25 conferma: gli entry bonus non sono componenti straordinarie e rimangono nel concordato preventivo biennale. Analizziamo...

    Secondo acconto imposte 2025: scadenza 1° dicembre

    Versi il secondo acconto imposte entro il 1° dicembre 2025? Scopri come calcolare IRPEF, IRES e IRAP con metodo...