Pensioni italiane e residenza UK: come la Convenzione Italia–Regno Unito e la cittadinanza influenzano l’imposizione di pensioni pubbliche e private, con esempi.
La tassazione delle pensioni italiane percepite da soggetti stabilmente residenti nel Regno Unito dipende da tre fattori chiave: la natura della pensione (privata vs funzioni pubbliche), la residenza fiscale e la cittadinanza del beneficiario ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.
In termini generali, le pensioni “private” rientrano nell’art. 18 del trattato con imposizione esclusiva nello Stato di residenza, mentre le pensioni “pubbliche” dell’art. 19 restano imponibili nello Stato pagatore salvo l’eccezione “residenza + nazionalità” che sposta l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza se il beneficiario è anche cittadino di tale Stato. Questa eccezione è determinante per chi acquisisce o possiede cittadinanza britannica ed è residente in UK, poiché può portare la tassazione esclusiva in Regno Unito anche per pensioni italiane da funzioni pubbliche.
Indice degli argomenti
Quadro normativo di riferimento
La Convenzione Italia–Regno Unito firmata il 21 ottobre 1988, in vigore dal 31 dicembre 1990 ed efficace dal 1991, disciplina la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati su redditi di pensione e altri redditi. L’articolo 18 del trattato regola le pensioni “in corrispettivo di precedenti impieghi” (tipicamente non pubblici) e attribuisce l’imposizione esclusiva allo Stato di residenza del beneficiario. L’articolo 19 (Funzioni pubbliche) stabilisce invece la regola speciale per stipendi e pensioni pagati da uno Stato o da sue suddivisioni/enti locali, con imposizione esclusiva nello Stato pagatore salvo l’eccezione cruciale del paragrafo 2, lettera b) basata su residenza e nazionalità del beneficiario.
Pensioni private vs pubbliche: la regola
Per le pensioni “private” o comunque non riconducibili alle funzioni pubbliche ex art. 19, l’art. 18 assegna l’imposizione esclusiva allo Stato di residenza, quindi per un residente UK la tassazione è ordinariamente solo nel Regno Unito. Le pensioni da “funzioni pubbliche” (pagate da, o con fondi costituiti da, uno Stato o sue suddivisioni/enti locali per servizi resi a tali enti) sono invece regolate dall’art. 19 con imposizione esclusiva nello Stato pagatore, salvo eccezione legata a residenza e nazionalità del beneficiario. La prassi HMRC conferma, inoltre, che per la Convenzione Italia–Regno Unito l’ambito di art. 19 include specifici enti italiani come FS, PPTT, ENIT, ICE e Banca d’Italia, a evidenziare il perimetro “pubblico” ai fini convenzionali.
Articoli della Convenzione |
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Art. 18 Convenzione Italia–UK: tassazione esclusiva nello Stato di residenza per pensioni “in corrispettivo di precedenti impieghi” e rendite vitalizie. Art. 19(2)(a) Convenzione Italia–UK: pensioni per servizi resi a Stato/ente locale imponibili esclusivamente nello Stato pagatore, salvo l’eccezione del par. 2(b). Estensioni ambito art. 19 per taluni enti italiani (es. Banca d’Italia, ENIT, ICE, FS, PPTT) secondo manuale HMRC DT10156, utile per qualificazioni operative. |
Adempimenti e reporting in UK
Le pensioni estere imponibili in UK devono essere riportate in Sterline, con conversione a tasso spot o tassi HMRC di periodo se ricorrono le condizioni pratiche descritte, e generalmente su Self Assessment, pagine “foreign” SA106 quando dovuto. Dal 2017/18 il 100% della pensione estera è rilevante ai fini UK, mentre per anni precedenti valeva il 90%, con possibilità di gestione via PAYE in alcuni casi tramite adeguamento del tax code. Se il trattato attribuisce l’imposizione esclusiva all’altro Stato, si può richiedere rimborso delle imposte estere o organizzare il pagamento senza ritenute alla fonte ove possibile, evitando il credito d’imposta nel Regno Unito in tali casi.
Cittadinanza e deroga dell’art. 19
La deroga dell’art. 19(2)(b) è la peculiarità da approfondire: se il beneficiario della pensione “pubblica” è residente e cittadino dell’altro Stato contraente, l’imposizione esclusiva si sposta nello Stato di residenza. In buona sostanza, una pensione pubblica italiana, percepita da un soggetto residente e cittadino UK, è imponibile esclusivamente nel Regno Unito, nonostante la regola generale che altrimenti attribuirebbe l’imposta all’Italia.
Tale interpretazione è stata ribadita in dottrina e prassi di commento a seguito della Risposta AE n. 172/E/2023, che ha riconosciuto la sufficienza della cittadinanza dello Stato di residenza per l’applicazione della tassazione esclusiva nello Stato di residenza anche in presenza di doppia cittadinanza.
Effetti della doppia cittadinanza
Quando il beneficiario è sia residente UK sia cittadino UK, l’art. 19(2)(b) sposta l’imposizione esclusiva nel Regno Unito anche se la pensione è “pubblica” e anche se sussiste contestualmente la cittadinanza italiana, perché la clausola richiede la nazionalità dello Stato di residenza, non l’assenza di altre nazionalità. In assenza di cittadinanza UK, pur essendo residente UK, la regola generale dell’art. 19(2)(a) mantiene l’imposizione esclusiva allo Stato pagatore (Italia) per le pensioni pubbliche. Questo meccanismo rende la scelta o il mantenimento della cittadinanza britannica un fattore potenzialmente decisivo nella pianificazione della tassazione delle pensioni pubbliche italiane in fase di trasferimento in UK.
Casi pratici operativi
Di seguito andiamo ad analizzare alcuni casi pratici che abbiamo visto nella nostra pratica professionale e che possono essere utili per comprendere le varie casistiche che si possono presentare.
Caso 1: pensione pubblica italiana, residente UK, sola cittadinanza britannica
In presenza di residenza e cittadinanza britannica, l’art. 19(2)(b) attribuisce l’imposizione esclusiva al Regno Unito, con conseguente non imponibilità in Italia della pensione pubblica italiana. In pratica, la pensione confluisce nella base imponibile UK secondo il diritto interno e relative regole di dichiarazione e conversione valutaria.
Caso 2: pensione pubblica italiana, residente UK, sola cittadinanza italiana
Se manca la cittadinanza britannica, l’eccezione non opera e si applica l’art. 19(2)(a), con tassazione esclusiva in Italia, nonostante la residenza fiscale nel Regno Unito. In questo scenario, occorre gestire in UK il coordinamento per i crediti d’imposta solo se una specifica disposizione convenzionale lo prevede, altrimenti il reddito può rimanere fuori dal perimetro impositivo UK in base al trattato.
Caso 3: pensione pubblica italiana, residente UK, doppia cittadinanza (IT+UK)
La presenza della cittadinanza UK è sufficiente per far scattare l’art. 19(2)(b) e spostare l’imposizione esclusiva nel Regno Unito, anche se si mantiene la cittadinanza italiana. Ciò significa che l’acquisizione della cittadinanza italiana non riporta di per sé l’imposizione in Italia finché permangono residenza e cittadinanza nel Regno Unito.
Caso 4: reversibilità “mista” (75% privato, 25% pubblico)
Per prestazioni miste, la qualificazione segue la natura giuridica delle componenti: la quota “privata” segue l’art. 18 con tassazione esclusiva nello Stato di residenza (UK), mentre la quota “pubblica” segue l’art. 19, con eventuale spostamento in UK se ricorrono “residenza + cittadinanza” britannica. La prassi HMRC sul perimetro di art. 19 aiuta a qualificare correttamente le componenti “pubbliche” in presenza di enti italiani collegati al settore pubblico.
Caso 5: trattamenti assimilabili a ENASARCO
Le prestazioni che non rientrano nelle “funzioni pubbliche” sono normalmente ricondotte all’art. 18, con imposizione esclusiva nello Stato di residenza e, quindi, un residente UK le dichiara nel Regno Unito secondo le regole interne. È comunque opportuno verificare la qualificazione formale del fondo/ente erogatore per escludere l’applicabilità dell’art. 19
Tabella comparativa delle casistiche principali
Di seguito proponiamo una tabella di riepilogo con le principali casistiche che si possono presentare nella pratica.
Casistica | Regola convenzionale | Stato di imposizione | Note operative |
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Pensione privata (non pubblica), residente UK | Art. 18 | Regno Unito | Imposizione esclusiva in UK, possibile richiesta di rimborso estero se vi fossero ritenute non dovute. |
Pensione pubblica, residente UK, cittadinanza italiana (solo) | Art. 19(2)(a) | Italia | Imposizione esclusiva in Italia, la residenza UK non sposta la potestà impositiva. |
Pensione pubblica, residente UK, cittadinanza britannica (solo) | Art. 19(2)(b) | Regno Unito | L’eccezione “residenza + nazionalità” sposta l’imposizione esclusiva in UK. |
Pensione pubblica, residente UK, doppia cittadinanza IT+UK | Art. 19(2)(b) | Regno Unito | Sufficiente la cittadinanza dello Stato di residenza per l’esclusività in UK, confermato in prassi di commento AE 172/2023. |
Reversibilità mista (quota privata + quota pubblica) | Art. 18 + Art. 19 | UK per quota privata, Italia o UK per quota pubblica | La quota pubblica passa in UK solo con “residenza + cittadinanza” UK, altrimenti rimane Italia. |
Strategie di tax planning e rischi
La qualificazione corretta del trattamento pensionistico è preliminare: in caso di ente pubblico o di pensione erogata da fondi pubblici, occorre verificare l’eventuale rientro in art. 19 e l’estensione convenzionale documentata da HMRC, prima di assumere che si applichi la regola generale di art. 18.
La combinazione “residenza + cittadinanza” dello Stato di residenza è una leva legale ben delineata: una volta presente la cittadinanza UK in capo a un residente UK, l’imposizione esclusiva delle pensioni pubbliche italiane si sposta in UK per effetto diretto dell’art. 19(2)(b).
Per trattamenti misti e reversibilità, l’analisi per componenti riduce i rischi di errata tassazione e supporta eventuali istanze di rimborso o esenzione alla fonte, soprattutto quando si interloquisce con enti esteri e si dimostra la natura giuridica delle erogazioni.
Consulenza fiscalità internazionale
Le regole degli artt. 18–19 e la clausola “residenza + nazionalità” hanno effetti immediati e spesso controintuitivi nella ripartizione dell’imposizione tra Italia e Regno Unito, specie su pensioni del settore pubblico, reversibilità e trattamenti misti. Una consulenza dedicata consente di qualificare correttamente ogni componente, prevenire doppie imposizioni e impostare la strategia documentale per esenzioni alla fonte o rimborsi, massimizzando la compliance e l’efficienza fiscale.
Le situazioni personali legate al rientro nel Regno Unito dopo anni di lavoro in Italia possono comportare problematiche fiscali da valutare, sia per quanto riguarda i criteri di collegamento per i redditi pensionistici ma anche per valutare correttamente gli aspetti fiscali di un trasferimento di residenza.
Per un’analisi personalizzata dei flussi previdenziali e del timing di eventuali cambi di cittadinanza, è disponibile una consulenza online con valutazione completa del caso e piano operativo.
Fonti
- Convenzione tra il Governo del Regno Unito e il Governo della Repubblica Italiana contro le doppie imposizioni (artt. 18–19), firmata 21.10.1988, in vigore dal 31.12.1990, efficace dal 1991.
- HMRC Double Taxation Relief Manual – Italy: Notes (DT10156), ambito art. 19 esteso a specifici enti italiani.
- LITRG – UK tax on overseas pensions, guida pratica su trattati, art. 18/19 e regole di reporting nel Regno Unito.