L’INPS con la Circolare n. 76 del 14 aprile, ha fornito le indicazioni per accedere al bonus di 1.000 euro una tantum erogato per ogni figlio nato o adottato nel 2025. Possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell’Ue, e i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Occorre essere in possesso di un ISEE minorenni non superiore ai 40.000 euro annui.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni di euro annui dal 2026. Sarà pubblicato un messaggio con la data a decorrere dalla quale è disponibile il servizio per la presentazione della domanda.
Chi può beneficiarne?
Il richiedente deve dichiarare, al momento della presentazione della domanda, sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti per accedere alla misura e, quindi:
- Essere cittadino italiano;
- Titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente se cittadino dell’Unione europea;
- Possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, se familiari extracomunitari di un cittadino di un paese appartenente all’Unione europea;
- Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, se cittadini extracomunitari.
L’Inps procede all’erogazione del Bonus nuovi nati in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziate nell’anno di presentazione della domanda.
Sono stati stanziati dalla Legge di Bilancio 2025, 330 milioni di euro per quest’anno e in 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Requisiti
Per beneficiare del bonus nuovi nati occorre avere un’ISEE non superiore a 40.000 euro, non sono compresi gli importi dell’Assegno unico. Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell’indicatore ISEE minorenni.
Il figlio deve essere nato o adottato dal primo gennaio 2025. Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni. Con riferimento alle adozioni si evidenzia che in presenza di un provvedimento di affido preadottivo viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo.
Come fare domanda?
Il bonus può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi, può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.
Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio.
L’INPS procede all’erogazione del bonus in ragione dell’ordine cronologico dalla presentazione delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziate nell’anno di presentazione della domanda.
Alla data di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Il requisito deve sussistere alla data dell’evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo).
Nella domanda va indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.
La domanda andrà presentata sul sito web INPS: www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale – SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS.