I contributi previdenziali versati all’estero in relazione ad un contratto di lavoro dipendente imponibile in Italia sono deducibili dal reddito percepito dal lavoratore. La deducibilità riguarda sia i contributi previdenziali obbligatori, che quelli volontari.


Si possono dedurre i contributi previdenziali esteri da lavoro dipendente in Italia? Qual è la base imponibile in Italia del reddito da lavoro dipendente percepito all’estero?

Questa domanda è una delle principali questioni che un soggetto che intende trasferirsi all’estero per lavoro deve porsi. Riuscire ad avere un quadro chiaro della situazione per quanto riguarda la tassazione dei redditi esteri in Italia è importante per effettuare correttamente la propria pianificazione del carico fiscale.

Per la maggior parte dei soggetti che decide di andare a trovare fortuna all’estero, mantenendo la propria residenza fiscale in Italia, si pone il problema della tassazione del reddito estero. In particolare, occorre determinare la base imponibile su cui applicare la tassazione italiana per le remunerazioni di lavoro dipendente percepite fuori dai confini nazionali.

In questo contributo andremo ad analizzare proprio questo aspetto. Ovvero, la determinazione della base imponibile dei redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero, da parte di soggetti residenti fiscalmente in Italia. Con particolare riferimento alla deducibilità dei contributi previdenziali esteri.

La tassazione dei redditi da lavoro dipendente di fonte estera

Per prima cosa è opportuno partire da un cenno sulla normativa. Mi riferisco alle disposizioni tributaria relative alla tassazione in Italia dei redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero, da parte di soggetti ancora fiscalmente residenti in Italia. Per comprendere le casistiche in cui i redditi da lavoro dipendente di fonte estera si rendano imponibili fiscalmente in Italia occorre soffermarsi su alcuni elementi chiave:

  • La residenza fiscale del soggetto, stabilita ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 917/86 (per approfondire: “Residenza fiscale delle persone fisiche: la guida“);
  • Il periodo di soggiorno del lavoratore nello Stato estero di svolgimento dell’attività lavorativa.

Senza alcuna pretesa di esaustività, è sufficiente sapere se che un soggetto è fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 917/86 è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti nel periodo di imposta, compresi quelli esteri (principio della c.d. “worldwide taxation“). L’unica esimente si ha in particolari situazioni, ove il lavoro dipendente è prestato all’estero per meno di 183 giorni all’anno da parte di un datore di lavoro (che eroga la remunerazione) non insediato in quel Paese.

La prima cosa da fare, come avrai capito, se stai effettuando un’attività di lavoro dipendente all’estero è capire se devi dichiarare questo reddito anche in Italia. Puoi farlo sulla base delle regole che hai letto nel paragrafo precedente, oppure, se vuoi averne certezza, contatti per una consulenza personalizzata.

La documentazione utile per individuare reddito imponibile e contributi previdenziali sul lavoro dipendente estero

La tassazione del reddito da lavoro dipendente percepito all’estero avviene attraverso l’applicazione dell’Irpef, presentando la dichiarazione dei redditi (modello Redditi P.F.). Per presentare correttamente la dichiarazione dei redditi in Italia è necessario essere in possesso di alcuni documenti. Ovvero:

  • La dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero ove il reddito è stato percepito;
  • La certificazione dei pagamenti delle imposte estere (anche attraverso le buste paga);
  • La certificazione del datore di lavoro con redditi erogati e ritenute fiscali e previdenziali trattenute.

Con questi documenti, ed un valido Commercialista italiano, sarai in grado di effettuare correttamente la dichiarazione dei redditi per la tassazione italiana del reddito da lavoro dipendente estero.

Per approfondire: “Redditi da lavoro dipendente estero: i criteri di tassazione in Italia“.

La base imponibile italiana dei redditi da lavoro dipendente estero

Una volta individuata l’imponibilità del reddito da lavoro dipendente percepito all’estero in Italia è necessario andare a determinare la base imponibile su cui applicare la tassazione Italiana. In particolare, si tratta di andare ad individuare quali sono le voci che possono essere dedotte dal valore del reddito lordo del lavoratore. In dettaglio, è necessario valutare le singole voci per individuare i contributi previdenziali obbligatori e volontari. Naturalmente, si tratta dei contributi previdenziali dovuti dal lavoratore nello Stato estero dove è stato prodotto il reddito e determinati secondo le regole vigenti in quello Stato. In particolare, possiamo schematizzare che:

+Reddito lordo da lavoro dipendente di fonte estera
Contributi previdenziali esteri
=Reddito da lavoro dipendente di fonte estera imponibile in Italia

La determinazione del reddito lordo da lavoro dipendente di fonte estera

Il reddito lordo da lavoro dipendente di fonte estera è, essenzialmente, il valore del reddito lordo che è possibile individuare nella certificazione del reddito rilasciata dal datore di lavoro e che trova conferma nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore nello Stato estero. Sul punto, la Circolare n. 9/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

BASE IMPONIBILE REDDITO DA LAVORO DIPNDENTE DI FONTE ESTERA
“…il reddito estero deve essere assunto nell’ammontare determinato secondo le regole interne relative alle varie categorie, con l’unica eccezione dei redditi dei terreni e dei fabbricati situati al di fuori del territorio italiano che, invece, rilevano – ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del TUIR – secondo la valutazione effettuata nello Stato estero”

Di fatto, quindi, si tratta di determinare il reddito lordo imponibile seguendo le regole interne di determinazione secondo la normativa nazionale.

La determinazione dei contributi previdenziali esteri deducibili

In relazione alla determinazione dei contributi previdenziali esteri deducibili occorre partire da quanto disposto dall’art. 51, co. 2 lett. a) del TUIR, secondo il quale, in sede di determinazione del reddito da lavoro dipendente, viene indicato (tra l’altro) che:

DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ESTERI
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente: […] i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge…

Pertanto, sulla base di questa disposizione deve ritenersi che il reddito da lavoro dipendente estero debba essere dichiarato al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero. In relazione a questa disposizione è necessario tenere presente anche i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 326/E/1997. In questo documento viene riportato quanto segue:

DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che [ai fini della loro deducibilità] sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o “facoltativi”, siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia”.

In questa sede l’Amministrazione finanziaria ha indicato che, è possibile la deduzione anche dei contributi previdenziali facoltativi se relativi a redditi che sono assoggettati a tassazione in Italia. Pertanto, viene confermata ed ampliata la portata della deducibilità dei i contributi previdenziali esteri. Contributi in merito ai quali si è ricevuta conferma che, se non fosse stata confermata, avrebbe portato al rischio di violare concetti di discriminazione territoriale sulla produzione di redditi imponibili.

La deducibilità dei contributi volontari e sanitari

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 134/E/2018 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in relazione alla deduzione dei contributi previdenziali di fonte estera. In particolare, viene ammessa la deduzione delle contribuzioni estere di natura volontaria. In particolare, ove le trattenute non si configurino come contribuzioni obbligatorie viene ammessa la deduzione del contributo pensionistico e del contributo sanitario. Per la deduzione dal reddito dei contributi volontari deve trattarsi di contribuzioni versate facoltativamente dal lavoratore alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Pertanto, in relazione alla fattispecie in esame, nel presupposto che il contributo pensione”, il “contributo sanitario”, il “contributo assicurazione vita” e il “contributo assicurazione vita del coniuge”, siano riconducibili ai contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, si ritiene che, ai sensi del citato articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, che, quindi dovrà essere dichiarato nel nostro Paese al netto di tali oneri“.

Contributi esteri a scomputo diretto del reddito da lavoro dipendente nel modello Redditi

Per quanto riguarda l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali esteri, il riferimento va alla Circolare n. 17/E/2015 § 4.7. In questa sede l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto corretto scomputare i contributi direttamente nel quadro RC della dichiarazione (che vede, quindi, il reddito di fonte estera già decurtato dei contributi), e non nel quadro RP. Il quadro RC, quindi, accoglie un valore di reddito imponibile determinato in via esterna rispetto al modulo dichiarativo, determinato dalla differenza tra reddito imponibile di fonte estera e contributi previdenziali deducibili. Il prospetto di calcolo del reddito imponibile deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli sulla dichiarazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Riepilogo: base imponibile del reddito da lavoro dipendente di fonte estera

+Reddito lordo da lavoro dipendente di fonte estera
Contributi previdenziali esteri, di cui quelli:
| versati in ottemperanza di obblighi di legge (“obbligatori”)
| versati volontariamente dal lavoratore (“volontari”), in particolare:
| contributi pensionistici
| contributi sanitari esteri
=Reddito da lavoro dipendente di fonte estera imponibile in Italia

Le criticità nella determinazione del reddito da lavoro dipendente estero tassabile in Italia

A questo punto, una volta chiarito l’aspetto dirimente della questione, è opportuno puntualizzare alcuni aspetti importanti. Primo tra tutti quello che vede alcune criticità nella determinazione del reddito da lavoro estero, secondo le regole vigenti in Italia. Infatti, vi sono all’interno dell’articolo 51 del DPR n. 917/86 disposizioni che potrebbero non essere allineate con quelle straniere. Così come vi potrebbero essere delle regole vigenti nel paese straniero che vadano ad esentare o ridurre la rilevanza fiscale di talune componenti della retribuzione.

Se prendiamo ad esempio il criterio stesso di attribuzione temporale delle retribuzioni, con i meccanismi del conguaglio e della cassa allargata sino al 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sorgono i primi dubbi. Questi criteri, infatti, potrebbero essere delle tecniche per nulla in uso nel paese straniero. Ciò potrebbe rivelarsi pericoloso nel caso di utilizzo di una certificazione riepilogativa annuale non sempre decifrabile in modo certo e preciso. Nella pratica quotidiana, infatti, pur richiamando le corrette regole vigenti, è spesso possibile riscontrare, in molti casi, delle evidenti difficoltà di natura sistematica nel ricostruire le poste richieste dall’Amministrazione finanziaria italiana. Questo con la conseguenza che ritengo possa essere ragionevole (sia pure se non fondamentalmente corretto) limitare l’analisi operativa alla certificazione rilasciata dal datore di lavoro straniero. Quantomeno per restare legati ad informazioni di natura oggettiva, e non basare l’analisi su interpretazioni.

Redditi e contributi previdenziali percepiti in valuta estera

Tra le criticità operative, deve essere ricordata anche quella che riguarda i redditi percepiti in valuta estera. Sul punto, infatti, deve essere tenuto presente che la tassazione in Italia potrebbe generare ulteriori difficoltà nel caso in cui la remunerazione non fosse esplicitata in euro, ma in diversa valuta. In tal senso, l’articolo 9, comma 2, del DPR n. 917/86, prevede che:

per la determinazione dei redditi e delle perdite, i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo. E in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti

Proprio nel caso del reddito da lavoro dipendente, erogato normalmente con periodicità mensile, si pone il problema della corretta applicazione del tasso di cambio. Secondo quanto previsto dall’articolo 9 menzionato.

La difficoltà, infatti, insorge non solo per quanto incassato ma, in virtù delle precisazioni di cui sopra, anche per i contributi previdenziali esteri che rappresentano essere oneri deducibili. Questi ultimi, normalmente, non sono pagati direttamente dal dipendente, bensì trattenuti dalle somme della retribuzione periodica, con la conseguenza che si potrebbe sostenere la possibilità di utilizzo di un unico cambio sul netto percepito. Anche in tale ipotesi semplificatoria, tuttavia, non sempre è noto il giorno esatto dell’incasso. Con la conseguenza che si potrebbero proporre ulteriori difficoltà di ordine pratico. Su questo punto il comportamento, sovente, adottato in sede di accertamento è quello di utilizzare il cambio con l’Euro e la valuta estera al 31 dicembre dell’anno da applicare ai valori da prendere in considerazione (reddito estero, contributi previdenziali ed imposte estere definitive).

Consulenza e tax planning

Se sei un lavoratore dipendente che lavora all’estero, e sei rimasto fiscalmente residente in Italia, come avrai capito sei tenuto a verificare se devi o meno dichiarare il reddito estero che hai percepito in Italia.

Nel caso in cui tu sia tenuto a dichiararlo si pongono una serie di problematiche legate alla corretta determinazione della base imponibile sui cui calcolare le imposte italiane. Base imponibile, dalla quale, come abbiamo visto, devono essere dedotti i contributi previdenziali esteri.

Sia i contributi obbligatori versati dal datore di lavoro, sia quelli di spettanza del lavoratore. Nonostante questo, le problematiche legate alla documentazione da produrre e all’analisi di questi dati richiede un’attenta valutazione che ti consiglio di effettuare con l’ausilio di un Commercialista esperto in questo settore.

Infine, se stai già programmando il tuo trasferimento di residenza all’estero. Oppure se vivi già all’estero ma non sei sicuro di aver seguito la giusta procedura, non indugiare. Chiedimi una consulenza personalizzata.

Con l’apposito servizio di consulenza online potrai consultati direttamente con me, via mail o telefono. Insieme risolveremo i tuoi dubbi. Ti aiuterò a sistemare la tua posizione fiscale con l’Italia. Contattami!