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Rimborso IVA assolta in altri Paesi UE: istanza entro il 30 settembre

IVA nei rapporti con l'esteroRimborso IVA assolta in altri Paesi UE: istanza entro il 30 settembre

I soggetti passivi che hanno effettuato operazioni di acquisto di beni rimasti in altri Stati UE o consumati in loco (es. carburanti) possono presentare istanza di rimborso IVA verso altri Stati UE, entro il 30 settembre con riferimento all'anno precedente. La procedura di presentazione è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Entro il termine del prossimo 30 settembre 2024 è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate l’istanza per il rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro nell’anno precedente. Entro la stessa data, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Paesi extra UE con i quali esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera) possono chiedere il rimborso dell’imposta pagata in Italia.

Per richiedere il rimborso dell’Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. n. 18/2010).

Rimborso IVA assolta in altri Paesi UE: come e quando presentare la richiesta

Le istanze di rimborso (ex art. 38-bis1 comma 1 del DPR n. 633/72) devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Il contribuente che dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nell’apposita Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf.

Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati” – pdf.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara – fax: 0039  0855772325 – email: [email protected] – telefono: Centro di assistenza telefonica: 800.89.41.41/800.89.35.35 – con scelta selezione operatore 2 – Area non residenti

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere.

Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

Modalità di presentazione

La presentazione dell’istanza di rimborso può essere effettuata attraverso una delle modalità seguenti:

  • Direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni.
  • Tramite gli incaricati della trasmissione telematica (c.d. intermediari);
  • Avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
  • Tramite le Camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla Legge n. 518/1970.

Soggetti interessati

L’adempimento in rassegna interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l’IVA in un altro Stato membro UE per acquisti e importazioni, a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

  • Effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA in Italia, tenuto conto che, in caso di applicazione del pro-rata, il rimborso è riconosciuto in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata;
  • Non abbia la sede della propria attività economica nello stato membro di rimborso;
  • Non possieda nello stato membro di rimborso una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali oppure;
  • Non possieda un indirizzo permanente (o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;
  • Non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti:
    • Di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili Iva nonché;
    • Di operazioni soggette ad Iva con il meccanismo del reverse charge.

Soggetti esclusi

Il rimborso dell’IVA assolta in altri Stati membri UE è escluso qualora, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

  • Non ha svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;
  • Ha effettuato solamente operazioni esenti o non soggette ad IVA che non conferiscono il diritto alla detrazione; si è avvalso del regime dei contribuenti “minimi” di cui all’articolo 1, comma 96-117, L. 244/2007;
  • Si è avvalso del regime forfetario per gli autonomi di cui alla Legge n. 190/14 o del regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/11;
  • Si è avvalso del regime speciale dei produttori agricoli, di cui all’articolo 34, P.R. 633/1972.

Oggetto del rimborso

Oggetto del rimborso possono essere:

  • Acquisto di beni territorialmente rilevanti nello Stato estero:
    • Acquisto di beni che non sono usciti dallo Stato estero (particolari ipotesi di operazioni triangolari)
    • Acquisto di beni che si considerano “consumati” nello Stato estero (carburanti);
  • Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nello Stato estero (diversi da quelli generici):
    • Servizi su beni immobili per immobili che si trovano nello Stato estero;
    • Servizi di ristorazione e catering usufruiti nello Stato estero;
    • Servizi per l’accesso ad una manifestazione culturale, sportiva, fiera, etc;
    • Noleggi a breve termine di mezzi di trasporto;
    • Servizi di trasporto di persone avvenute all’estero.

Importo minimo del rimborso

L’importo dell’IVA che rappresenta oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore alle seguenti soglie (art. 17 della direttiva 2008/9/CE):

  • A 400 euro o al controvalore in moneta nazionale, se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a tre mesi;
  • A 50 euro o al controvalore in moneta nazionale, se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.

Procedura di rimborso

La procedura di rimborso passa attraverso la presenza dell’istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Entro i 5 giorni successivi alla ricezione dell’istanza l’Agenzia delle Entrate rilascia la ricevuta di presentazione dell’istanza, con il numero di protocollo assegnato. Inoltre, viene resa disponibile l’attestazione di ricezione dell’istanza rilasciata dallo Stato UE di rimborso.

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli preliminari relativamente alle richieste presentate (allegato B del provv. Agenzia delle Entrate n. 53471/2010). I controlli riguardano, i codici utilizzati per la descrizione dell’attività con i beni corrispondenti; il periodo di rimborso; i requisiti richiesti dallo Stato membro per il rimborso; l’importo del rimborso non inferiore al minimo consentito; etc.

Se tutto va bene l’Agenzia delle Entrate inoltra allo Stato UE l’istanza di rimborso il quale deve valutare l’istanza entro i 4 mesi successivi, ed eroga il rimborso all’operatore italiano. Questo, deve avvenire entro i 10 giorni lavorativi successivi all’approvazione della richiesta di rimborso.

Lo stato membro di rimborso può esigere ulteriori informazioni necessarie a motivi di eventuali limitazioni del diritto a detrazione, quali applicati nello Stato membro di rimborso per l’applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso (es. fattura).

Domande frequenti

Di seguito il link alle domande frequenti sull’argomento con le risposte dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborso IVA per i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri UE

In modo speculare alla procedura sopra delineata, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri Ue possono chiedere il rimborso dell’IVA detraibile assolta in Italia, alle condizioni previste dall’art. 38-bis2 del DPR n. 633/72. Si tratta delle seguenti:

  • Assenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
  • Mancata effettuazione di operazioni territorialmente rilevanti in Italia, salvo che si tratti di operazioni soggette a IVA con il meccanismo del reverse charge, di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili nonché di operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies del DPR n. 633/72.

Occorre, inoltre, che il soggetto passivo effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA nello Stato membro in cui è stabilito. L’istanza di rimborso è presentata dai predetti soggetti passivi, in via telematica, allo Stato membro ove sono stabiliti che la inoltra all’Agenzia delle Entrate.

In presenza dei requisiti definiti per i soggetti Ue e a condizioni di reciprocità, i soggetti passivi stabiliti in IsraeleNorvegia e Svizzera possono chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia per gli acquisti e le importazioni di beni mobili e gli acquisti di servizi inerenti la loro attività (art. 38-ter del DPR n. 633/72).

Fonti

  •  Direttiva 2008/9/CE – pdf  – Direttiva del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 20/02/2008 – serie L)
  • Agenzia delle Entrate.

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