In attuazione nella direttiva UE n. 2020/284: dal 2024 nuovi obblighi per contrastare le frodi IVA nell’e-commerce con la trasmissione dei dati delle transazioni da parte di banche ed intermediari.
Dal 1° gennaio 2024 entreranno in vigore nuove misure per il contrasto alle frodi in materia di IVA. Banche e prestatori di servizi di pagamento (PSP) saranno tenuti a trasmettere, scambiare e conservare i dati di pagamento delle singole transazioni avvenute per il loro tramite. Questo flusso di dati permetterà di alimentare il CESOP (Central electronic system of payment information), ovvero il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.
Il Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023 ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2020/284. Si tratta di una disposizione UE che ha come obiettivo quello di tracciare le transazioni online per individuare possibili frodi in materia di IVA. La disposizione UE si propone di andare a tracciare le operazioni di vendita transfrontaliere di beni e servizi verso consumatori finali (operazioni B2C) ubicati negli stati membri UE. Per queste operazioni (ecommerce B2C) il luogo impositivo è nello Stato di residenza del soggetto privato acquirente (al superamento della soglia di 10.000 euro). Pertanto, al fine di contrastare possibili fattispecie evasive la UE ha previsto questa procedura legata al tracciamento delle transazioni effettuate.
In questo contesto il ruolo degli istituti bancari e dei prestatori di servizi di pagamento giocano un ruolo importante. Questi, infatti, detengono informazioni utili a poter individuare il destinatario del pagamento, oltre alla data ed all’importo e dello Stato membro di origine dello stesso, ma anche informazioni volte ad individuare se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente.
La decisione è in linea con quanto stabilito nel Regolamento (Ue) 2020/283 riguardo alle misure per rafforzare la cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode IVA, nonché con la Direttiva (UE) 2020/284 che introduce determinati requisiti per i prestatori di servizi di pagamento.
Tracciamento dei dati delle transazioni di pagamento elettroniche B2C
Gli Stati membri UE devono imporre, ai prestatori di servizi di pagamento, di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi che prestano per ogni trimestre, al fine di consentire alle Amministrazioni fiscali di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro le frodi IVA. Tale obbligo si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri ovvero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario in un altro Paese comunitario, in un territorio o Paese terzo.
La conservazione e la trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri vengono poste in capo ai prestatori di servizi di pagamento (istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane spa, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche).
Secondo quanto emerso dal comunicato stampa del Governo diffuso il 17 luglio 2023 in capo ai prestatori di servizi di pagamento sono individuati due obblighi da rispettare. In pratica, queste disposizioni:
- Sanciscono l’obbligo, a carico dei prestatori dei servizi di pagamento, di conservare i dati riguardanti i beneficiari dei pagamenti delle transazioni tra Paesi dell’UE o tra questi e i Paesi terzi (acquisti transfrontalieri);
- Stabiliscono che i PSP devono trasmettere i dati in loro possesso all’Agenzia delle Entrate la quale, a sua volta, li inserisce nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) al fine di consentire i necessari incroci in ambito UE per contrastare le frodi IVA negli acquisti transfrontalieri.
Conservazione delle informazioni
Il complesso di informazioni da conservare comprende il BIC o altro codice identificativo d’azienda del PSP, il nome o la denominazione commerciale del beneficiario, l’Iban o altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione, i dettagli dei pagamenti transfrontalieri e dei rimborsi, compresi data e ora, importo e valuta, Stato membro di origine del pagamento.
La raccolta delle informazioni deve essere effettuata in ogni trimestre civile. L’obbligo si applica soltanto se, nel corso di un singolo periodo, un PSP fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero deve essere calcolato in relazione ai servizi per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario sia in possesso di più identificativi, il calcolo deve essere effettuato per beneficiario. La documentazione deve essere, inoltre, conservata per 3 anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data di pagamento. Le informazioni sui consumatori e sulla causa del pagamento non saranno parte di questa trasmissione.
Trasmissione e controlli incrociati
Con la pubblicazione della Commissione europea del modulo standard elettronico per la trasmissione dei dati i prestatori di servizi di pagamento, banche, fornitori di carte e di moneta elettronica, tra gli altri, saranno chiamati dal 2024 ad inviare le informazioni alle amministrazioni fiscali nazionali nel Sistema elettronico centrale di informazione sui servizi di pagamento (CESOP). In particolare, i prestatori di servizi di pagamento, sono chiamati a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati in loro possesso. Sarà poi compito specifico dell’Amministrazione finanziaria andare a condividere i dati nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) in modo tale da creare le condizioni per permettere l’effettuazione di controlli incrociati necessari in ambito UE per contrastare le frodi IVA negli acquisti transfrontalieri.
Tutte le informazioni che andranno a popolare la banca dati del nel CESOP saranno quindi messe a disposizione degli esperti antifrode degli stati membri attraverso la rete Eurofisc. Con maggiore dettaglio, ai sensi della direttiva IVA (articolo 243-quater, direttiva n. 2006/112/CE) riepiloghiamo i dati oggetto di raccolta e trasmissione:
- Localizzazione del pagatore, che è considerata essere nello Stato membro corrispondente:
- L’Iban del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione,
o in assenza di tale identificativo,
- Il Bic o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione.
o in assenza di tale identificativo,
- Il Bic o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.
Sanzioni in caso di mancato adempimento
Il mancato adempimento causerà l’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per violazione della contabilità e degli obblighi finanziari, determinando come effetto indiretto l’utilizzo di sistemi di conservazione elettronica a norma dei relativi dati al fine di garantirne autenticità, integrità, immodificabilità, leggibilità e data certa.