Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e prima del consiglio di amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio, possono emergere fatti che, se recepiti, influenzerebbero le valutazioni di bilancio. In queste situazioni, nella prassi, si pone l’esigenza di verificare se sia necessario o no tenere in considerazione tali eventi nella fase di chiusura del bilancio. Allo stesso modo, dopo la predisposizione del progetto e prima dell’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio l’organo amministrativo deve valutare se vi sono stati eventi rilevanti tali da comportare una modifica dei prospetti di bilancio predisposti.
Secondo quanto previsto dall’art. 2427 c.c. nella nota integrativa del bilancio d’esercizio deve trovare spazio l’indicazione della natura e dell’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Inoltre, deve essere tenuto presente quanto indicato nel principio contabile OIC n. 29, attraverso un apposito paragrafo dedicato ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, facendo distinzione tra quelli che devono, o non devono, essere recepiti nei valori del bilancio oggetto di redazione.
Indice degli Argomenti
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
OIC 29 – Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio |
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I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d’esercizio. |
Si definiscono fatti di rilievo quelli la cui omessa indicazione potrebbe impedire al lettore del bilancio di effettuare le sue valutazioni. L’organo amministrativo deve effettuare una stima quantitativa dell’impatto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio, ovvero indicazione dei motivi per i quali la stima non è stata effettuata.
L’informativa in nota integrativa sui fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427, co. 1, n. 22-quater) del codice civile, la nota integrativa del bilancio d’esercizio deve indicare la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario e economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Sul punto, il principio contabile OIC 29 individua tre fattispecie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
- Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
I fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. Alcuni esempi di questi fatti possono essere:
- Fallimento di un debitore dopo la chiusura dell’esercizio (aggravamento di una situazione finanziaria deteriorata);
- Riduzione durevole di valore di alcune attività già esistenti alla data di chiusura dell’esercizio;
- La conclusione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa legale in corso, per importo diversdo da quello stanziato;
- La scoperta di un errore o di una frode.
Tali fatti sono rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio
Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio
I fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di chiusura dell’esercizio che non richiedono variazione nei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Se rilevanti, devono essere indicati nella nota integrativa.
Per capire queste casistiche è utile indicare alcuni esempi:
- Diminuzione del valore di mercato di strumenti finanziari nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio;
- La distruzione di attività aziendali a causa di calamità;
- La modifica di un prestito a breve termine con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio;
- Operazioni straordinarie;
- Insorgere di contenziosi dopo la chiusura dell’esercizio;
- Aumenti e riduzioni del capitale sociale.
Tali fatti non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio. Tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale
I fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale sono fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. L’impresa deve rilevare questi fatti in bilancio e tenere conto dell’aumentato grado di rischio.
Anche in questo caso occorre qualche esempio per comprendere la casistica. Può essere il caso dell’organo amministrativo che decide motivatamente di proporre la liquidazione della società. Allo stesso modo, un peggioramento della situazione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio può portare l’organo amministrativo a valutare la continuità aziendale. Di fatto, quindi, al momento della redazione del bilancio è necessario che l’organo amministrativo tenga in considerazione gli effetti del venir meno della continuità aziendale.
Tali fatti sono rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.
Le informazioni da inserire in nota integrativa
Le informazioni da indicare in nota integrativa cambiano in relazione alla tipologia di prospetti di bilancio da predisporre. In particolare, di seguito le diverse casistiche.
Bilancio in forma ordinaria
L’articolo 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile richiede che la nota integrativa debba indicare “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Nell’illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.
Bilancio in forma abbreviata
Ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice Civile la nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile. I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, se rilevanti, sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Bilancio delle micro-imprese
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall’articolo 2427, comma 1, numeri 9) e 16) del Codice Civile. Qualora venga redatta la nota integrativa, valgono le medesime considerazioni esposte per il bilancio in forma abbreviata.
La responsabilità del revisore sugli eventi successivi
Il principio di revisione ISA 560 tratta le responsabilità del revisore in relazione agli eventi successivi nella revisione contabile dei bilanci. In particolare, assume rilevanza la data della relazione di revisione, in quanto la stessa informa il lettore che il revisore ha tenuto conto degli eventi e delle operazioni di cui è venuto a conoscenza, verificatesi fino a quella data.
L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, per stabilire se gli eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio sono stati adeguatamente trattati dall’organo amministrativo.
Domande frequenti
Con questa espressione si indicano quei fatti, positivi o negativi, che accadono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, indicata come la data in cui viene redatto il progetto di bilancio da parte degli amministratori.
L’articolo 2427, c. 1, 22 quater) del codice civile prevede che la nota integrativa deve indicare la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.