Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

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La valutazione della continuità aziendale passa anche attraverso le informazioni rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che devono trovare spazio nel bilancio d'esercizio.

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e prima del consiglio di amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio, possono emergere fatti che, se recepiti, influenzerebbero le valutazioni di bilancio. In queste situazioni, nella prassi, si pone l'esigenza di verificare se sia necessario o no tenere in considerazione tali eventi nella fase di chiusura del bilancio. Allo stesso modo, dopo la predisposizione del progetto e prima dell'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio l'organo amministrativo deve valutare se vi sono stati eventi rilevanti tali da comportare una modifica dei prospetti di bilancio predisposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2427 c.c. nella nota integrativa del bilancio d'esercizio deve trovare spazio l'indicazione della natura e dell'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Inoltre, deve essere tenuto presente quanto indicato nel principio contabile OIC n. 29, attraverso un apposito paragrafo dedicato ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, facendo distinzione tra quelli che devono, o non devono, essere recepiti nei valori del bilancio oggetto di redazione.
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

OIC 29 - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.

Si definiscono fatti di rilievo quelli la cui omessa indicazione potrebbe impedire al lettore del bilancio di effettuare le sue valutazioni. L'organo amministrativo deve effettuare una stima quantitativa dell'impatto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio, ovvero indicazione dei motivi per i quali la stima non è stata effettuata.
L'informativa in nota integrativa sui fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, co. 1, n. 22-quater) del codice civile, la nota integrativa del bilancio d'esercizio deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario e economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Sul punto, il principio contabile OIC 29 individua tre fattispecie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
I fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. Alcun...

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