Nessun cambiamento in vista per l’invio delle schede relative alla destinazione dell’8, 5 e 2 per mille nel Modello 730/2023 all’Agenzia dell’Entrate.
Resta confermata per il periodo d’imposta 2022 la modalità di trasmissione cartacea da parte dei sostituti d’imposta, che provvederanno a consegnare anche per quest’anno le dichiarazioni dei redditi dei propri dipendenti e collaboratori a un intermediario abilitato o a Poste italiane, che le invieranno successivamente all’Agenzia delle Entrate.
Il DL 51/2023, il cosiddetto decreto omnibus, ha rinviato al prossimo anno l’introduzione della trasmissione telematica delle schede relative all’8, 5 e 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
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La scelta della destinazione 8, 5 e 2 per mille è facoltativa
La scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef è facoltativa. Il contribuente compila l’apposita scheda presente nel modello 730-1 e la presenta al sostituto d’imposta, anche nel caso in cui abbia operato una sola scelta tra le tre presenti. Esprime le proprie preferenze in base al seguente meccanismo:
- l’8 per mille rappresenta la percentuale dell’imposta fissa sui redditi delle persone fisiche che può essere destinato allo Stato italiano o a un’Istituzione religiosa. In caso di mancata scelta, la quota è ripartita tra lo stato e i diversi enti religiosi;
- il 5 per mille è la quota rivolta alle iniziative sociali dei comuni o degli enti non profit iscritti presso l’elenco dei beneficiari tenuto dall’Agenzia delle Entrate, che si suddividono per categorie:
- sostegno degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS;
- ricerca scientifica e universitaria;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche;
- attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- enti gestori aree protette.
A partire dal 2023 rientrano anche gli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore incluse le cooperative sociali.
- il 2 per mille riguarda esclusivamente i partiti politici, che sono comunicati all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”. Anche per il 2023 non è possibile optare per le associazioni culturali.
In caso di mancata scelta del 5 o 2 per mille, la quota resta allo stato italiano. Infine, il contribuente può direttamente indicare il Codice Fiscale dell’ente a cui intende versare la propria quota.
8, 5 e 2 per mille nel 730/2023, le istruzioni dell’Agenzia dell’Entrate
La stessa Agenzia dell’Entrate specifica le istruzioni per i sostituti d’imposta con il provvedimento Prot. n. 155303/2023 del 16 maggio 2023 relativo alle “Modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023“.
L’Agenzia dell’Entrate chiarisce il ruolo del sostituto d’imposta che trasmette i dati contenuti nel modello 730-1 2023 all’Agenzia dell’Entrate mediante un ufficio postale o un intermediario, ovvero un soggetto
incaricato della trasmissione telematica, come previsto dall’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Modalità di consegna delle buste a ufficio postale o intermediario
Le schede compilate relative alla scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille nel 730/2023 devono essere contenute nell’apposita busta “debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente” come previsto dall’Allegato 2 del provvedimento del 6 febbraio 2023 dell’Agenzia dell’Entrate.
Come indicato nel punto 4 relativo alla “Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta all’ufficio postale o a un intermediario” del provvedimento del 16 maggio 2023, sono previste due modalità differenti di consegna delle buste a seconda che si tratti di intermediario o ufficio postale:
- in caso di consegna a un intermediario: i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna presente all’Allegato 1 del provvedimento del 6 febbraio 2023 dell’Agenzia dell’Entrate e riportare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta. Gli intermediari rilasciano al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna con l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.
- in caso di consegna a un ufficio postale: i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte e raggruppare le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Ciascun pacco deve essere numerato progressivamente con l’indicazione dei seguenti dati:
- dicitura “Modello 730-1”;
- il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.
Gli obblighi dell’ ufficio postale o intermediario
Come previsto dal punto 4.5 del provvedimento del 16 maggio 2023, Poste Italiane S.p.A. e gli intermediari s’impegnano a trasmettere tempestivamente in via telematica all’Agenzia dell’Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute. Nello specifico, gli intermediati devono rispettare le seguenti scadenze:
- entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023;
- entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.
Inoltre, gli intermediari e Poste Italiane S.p.A. devono rispettare gli obblighi di riservatezza che sono indicati espressamente nell’allegato n. 3. Viene specificato che “è fatto divieto assoluto agli intermediari e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate“.
La scelta dell’8, 5 e 2 per mille, il futuro
Come abbiamo analizzato, è prevista ancora la trasmissione cartacea delle schede da parte dei sostituti d’imposta per il modello 730/2023 e la semplificazione delle procedure è rimandata di un altro anno.
Il DL 51/2023, ovvero il decreto omnibus, ha rinviato al prossimo anno l’introduzione della trasmissione telematica delle schede relative all’8, 5 e 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta. Non ci resta che rimanere in attesa di nuovi aggiornamenti per la dichiarazione del prossimo anno.