401k e IRA: rientrano nel regime pensionati esteri al 7%?

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Se hai un fondo pensionistico americano e vuoi trasferirti in Italia, scopri in quali casi puoi accedere alla flat tax del 7% per i pensionati esteri e quando invece vi sono incertezze.

Hai lavorato negli Stati Uniti, hai accumulato risparmi in un 401(k) o in un IRA, e ora stai valutando di trasferirti in Italia approfittando del regime fiscale agevolato per i pensionati esteri? La domanda che ti poni è legittima: i prelievi dal tuo fondo pensionistico americano sono considerati “redditi da pensione di fonte estera” ai fini dell’applicazione della flat tax al 7%?

Questa è una delle questioni più delicate per i cittadini americani o italo-americani che pianificano il rientro in Italia. La risposta non è sempre univoca e dipende dalla tipologia di fondo, dalle modalità di contribuzione e dalla prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate.

In questo articolo analizzi cosa è certo, cosa è ancora oggetto di interpretazione e come orientarti per prendere decisioni consapevoli sul tuo trasferimento.

Fondi USA 401k e IRA: le casistiche

Non tutti i fondi pensionistici americani vengono trattati allo stesso modo dall’amministrazione fiscale. La distinzione fondamentale riguarda:

  • 401(k) → maggiore certezza di accesso al regime agevolato;
  • IRA tradizionale o Roth IRA → prassi meno consolidata, valutazione caso per caso;
  • Fondi con contribuzione aziendale → più probabilità di essere riconosciuti;
  • Fondi puramente individuali → area grigia, rischiosa.

L’articolo 24-ter del TUIR prevede che possano accedere alla flat tax al 7% le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in specifici comuni del Mezzogiorno. La norma richiede che i redditi rientrino nell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che definisce come redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati“.

Il punto critico sta nel capire quando un fondo previdenziale privato americano può essere considerato “pensione” ai sensi della normativa nazionale.

Il quadro normativo

Il regime opzionale per i pensionati esteri richiede una serie di requisiti per poter essere applicato, ovvero occorre:

  • Essere titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri;
  • Trasferire la residenza fiscale in Italia da un paese estero;
  • Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 anni precedenti;
  • Stabilirsi in uno dei comuni del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) o nei comuni colpiti da eventi sismici.

L’opzione ha validità per 10 anni e si applica a tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero.

L’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR

La normativa nazionale stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendentele pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati“. Questa formulazione ampia ha permesso all’Agenzia delle Entrate di adottare un’interpretazione estensiva, ricomprendendo anche prestazioni pensionistiche integrative erogate da fondi previdenziali esteri.

La Circolare n. 21/E/2020 ha chiarito che l’espressione “pensioni di ogni genere” porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività della norma anche le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi, la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Inoltre, con la risposta ad interpello Agenzia Entrate 23.3.2022 n. 150, la stessa ha chiarito che un fondo pensione integrativo estero per essere qualificabile per l’agevolazione deve:

  • Prevedere versamenti legati all’attività lavorativa svolta;
  • Indisponibilità delle somme versate;
  • Percepimento delle stesse solo al raggiungimento di un requisito anagrafico (anche a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per approfondire:

Quando il 401(k) rientra nel regime

Il 401(k) è il fondo pensionistico americano che genera meno dubbi interpretativi per l’accesso al regime del 7%. La ragione principale sta nella sua natura di fondo del “secondo pilastro” previdenziale. Di fatto, questo presenta elementi che lo rendono assimilabile a un fondo pensione integrativo aziendale:

  • Contribuzione co-sponsorizzata: sia il lavoratore che il datore di lavoro versano contributi al fondo. Questo legame con il rapporto di lavoro dipendente è un elemento qualificante;
  • Finalità previdenziale: il fondo è strutturato per garantire una prestazione pensionistica integrativa rispetto alla Social Security;
  • Maturazione legata al rapporto di lavoro: l’alimentazione del fondo avviene durante il periodo di attività lavorativa presso l’azienda;
  • Erogazione al raggiungimento di requisiti anagrafici: le distribuzioni senza penalità sono previste dopo i 59 anni e mezzo.

La prassi consolidata per i fondi del secondo pilastro

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti attraverso diversi interpelli. La prassi amministrativa riconosce che le prestazioni pensionistiche erogate da fondi previdenziali con finalità integrativa, una volta raggiunto il requisito anagrafico per l’accesso alla prestazione, sono riconducibili ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Risposta a interpello n. 462 del 7 luglio 2021
Relativa a uno schema pensionistico collettivo finlandese del secondo pilastro, l’Agenzia ha stabilito che le prestazioni pensionistiche erogate da fondi previdenziali con finalità integrativa, una volta raggiunto il requisito anagrafico per l’accesso alla prestazione, sono riconducibili ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Nel caso del 401(k), la contribuzione aziendale e la struttura del fondo lo qualificano come forma di previdenza integrativa legata al rapporto di lavoro. Questo aspetto è determinante per l’accesso al regime agevolato.

Non rileva la forma di erogazione: le prestazioni possono essere erogate sia come rendita periodica che come capitale in un’unica soluzione (lump sum distribution). Entrambe le modalità permettono di accedere alla flat tax al 7%.

Il fondo IRA con incertezze

L’Individual Retirement Account americano presenta caratteristiche diverse rispetto al 401(k) e genera maggiore incertezza interpretativa. Esistono diverse forme di IRA, ciascuna con peculiarità proprie:

  • Traditional IRA: contributi deducibili, tassazione in fase di erogazione;
  • Roth IRA: contributi non deducibili, erogazioni esenti da tassazione negli USA;
  • SEP IRA: per lavoratori autonomi e piccole imprese;
  • SIMPLE IRA: per piccole aziende con contribuzione datore-dipendente.

La distinzione più rilevante per l’Italia riguarda il collegamento o meno con un rapporto di lavoro dipendente e la presenza di una componente aziendale. L’IRA tradizionale puramente individuale, aperto e alimentato autonomamente dal contribuente senza alcun legame con un datore di lavoro, presenta criticità interpretative.

I fondi previdenziali puramente volontari, non legati a un rapporto di lavoro e privi di contribuzione aziendale, potrebbero non rientrare nell’ambito delle “pensioni” ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. Gli elementi che generano incertezza sono:

  • Assenza di legame con il rapporto di lavoro: l’IRA individuale è uno strumento di risparmio previdenziale personale;
  • Mancanza di contribuzione aziendale: tutti i versamenti provengono dal risparmiatore;
  • Natura volontaria: non c’è obbligo contributivo.

Il programma SEPP

Esiste però una situazione in cui anche l’IRA ha ottenuto parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate: il programma SEPP (Substantially Equal Periodic Payments).

L’interpello n. 616/E/2021 ha analizzato il caso di un contribuente che percepiva distribuzioni periodiche dal proprio IRA attraverso il programma SEPP, che consente prelievi anticipati senza penalità prima dei 59 anni e mezzo.

L’Agenzia ha riconosciuto che, trattandosi di prestazioni periodiche con finalità previdenziale volte a integrare la pensione obbligatoria, anche se erogate prima del raggiungimento dell’età pensionabile standard, tali prestazioni sono riconducibili all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Questo orientamento valorizza la sostanza economica della prestazione rispetto alla forma, privilegiando la finalità previdenziale integrativa.

I criteri interpretativi dell’Agenzia delle Entrate

Dall’analisi della prassi amministrativa emergono alcuni criteri guida che l’Agenzia delle Entrate utilizza per valutare se un fondo pensionistico estero rientra nel regime del 7%.

Finalità previdenziale del fondo

L’elemento più importante è la finalità previdenziale dell’erogazione. Il fondo deve essere strutturato per garantire una prestazione pensionistica, integrativa o sostitutiva della pensione obbligatoria.

Non rileva che si tratti di un fondo volontario o obbligatorio. La Circolare n. 21/2020 ha chiarito che la percezione della pensione estera può essere indipendente dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

Collegamento con il rapporto di lavoro (criterio del secondo pilastro)

I fondi con maggiore probabilità di accesso al regime agevolato sono quelli del secondo pilastro previdenziale, caratterizzati da:

  • Contribuzione co-finanziata tra lavoratore e datore di lavoro;
  • Struttura legata all’attività lavorativa;
  • Finalità di integrazione della pensione obbligatoria (primo pilastro).

Il 401(k) rientra pienamente in questa categoria. Gli IRA con componente aziendale (come SIMPLE IRA o SEP IRA per dipendenti) hanno più probabilità di essere riconosciuti rispetto agli IRA puramente individuali.

Raggiungimento del requisito anagrafico

L’Agenzia delle Entrate considera rilevante che la prestazione sia erogata una volta raggiunto un requisito anagrafico previsto dal sistema previdenziale estero, anche se diverso dall’età pensionabile italiana.

Per i fondi americani, il requisito dei 59 anni e mezzo per i prelievi senza penalità può essere considerato un elemento che conferma la natura pensionistica della prestazione.

Forma di erogazione: rendita o capitale

Un aspetto importante chiarito dalla prassi è che non rileva la forma di erogazione. Le prestazioni possono essere erogate:

  • Come rendita periodica (annuity);
  • Come capitale in un’unica soluzione (lump sum);
  • Con prelievi parziali programmati.

Tutte queste modalità sono compatibili con il regime agevolato, purché soddisfatti gli altri requisiti. Questo è un chiarimento fondamentale, considerando che i fondi americani spesso prevedono la possibilità di prelievo totale del capitale accumulato.

Cosa fare prima di trasferirti: passi operativi

Se hai fondi pensionistici americani e stai pianificando il trasferimento in Italia per accedere al regime del 7%, segui questi passi per massimizzare le tue certezze.

Raccogli la documentazione del tuo fondo

Prima di ogni valutazione, assicurati di avere:

  • Contratto o piano description del fondo 401(k) o IRA;
  • Storia delle contribuzioni: distingui tra versamenti personali e contributi del datore;
  • Età e modalità di accesso alle prestazioni previste dal fondo;
  • Certificazioni fiscali americane (Form 1099-R per distribuzioni effettuate).

Questa documentazione sarà essenziale per valutare la natura del fondo e, se necessario, per supportare un interpello preventivo.

Verifica la prassi più recente

La materia è in evoluzione. Prima di decidere, verifica:

  • Interpelli più recenti dell’Agenzia delle Entrate su casi simili al tuo;
  • Aggiornamenti normativi al regime pensionati esteri;
  • Orientamenti consolidati su fondi americani specifici.

Consulta regolarmente il sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Normativa e Prassi – Risposte agli interpelli” per individuare casi analoghi al tuo.

Valuta un interpello preventivo

Se la tua situazione presenta elementi di incertezza (es. IRA individuale, fondi senza contribuzione aziendale), considera fortemente la possibilità di presentare un interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate prima del trasferimento.

L’interpello ti consente di ottenere una risposta ufficiale sulla qualificazione del tuo fondo e sull’accesso al regime del 7%. Costa tempo e richiede assistenza professionale, ma ti dà certezza fiscale.

Pianifica la tempistica del trasferimento e dei prelievi

Un aspetto importante riguarda la tempistica tra il trasferimento della residenza e l’inizio dei prelievi dal fondo:

  • Trasferisci la residenza prima di iniziare i prelievi, se possibile;
  • Esercita l’opzione per il regime del 7% nella dichiarazione dei redditi dell’anno di trasferimento;
  • Documenta correttamente la residenza fiscale estera nei 5 anni precedenti (iscrizione AIRE o equivalente).

Consulenza fiscale online

La pianificazione fiscale del tuo trasferimento in Italia con fondi pensionistici americani richiede un’analisi accurata della tua situazione specifica. Ogni 401(k) o IRA ha caratteristiche proprie che possono influenzare l’accesso al regime del 7%.

Un errore di valutazione può costarti decine di migliaia di euro in tasse non necessarie o, peggio, in contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Prima di trasferiti, valuta con un professionista:

  • La qualificazione fiscale dei tuoi fondi pensionistici;
  • L’opportunità di un interpello preventivo;
  • La strategia ottimale di timing per residenza e prelievi;
  • Il coordinamento tra obblighi fiscali italiani e americani.

Contattaci per un’analisi preliminare della tua situazione e scopri se i tuoi fondi americani ti permettono di accedere al regime agevolato.

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    Domande frequenti

    È meglio prelevare il 401(k) come rendita o in capitale per il regime del 7%?

    La forma di erogazione non rileva ai fini dell’accesso al regime. Puoi ricevere le prestazioni sia come rendita periodica che come capitale in un’unica soluzione (lump sum). Entrambe le modalità sono compatibili con la flat tax al 7%, purché il fondo sia qualificato come reddito da pensione estera.

    Devo pagare le tasse negli USA e poi anche in Italia sul mio 401(k)?

    No, la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA previene la doppia tassazione. Le pensioni private sono tassabili nel paese di residenza del percettore.

    Fonti

    • TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), articolo 24-ter e articolo 49, comma 2, lettera a)
    • Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), articolo 1, commi 273-274
    • Legge n. 58/2019 (conversione del DL 34/2019), articolo 5-bis
    • DL n. 4/2022 (decreto Sostegni Ter), articolo 6-ter

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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