Che cos’è il visto di conformità sui bonus edilizi, e chi lo rilascia? Che differenze vi sono con l’asseverazione tecnica dei lavori? Scopri le differenze tra questi due elementi necessari per l’ottenimento dei bonus casa.
Recentemente con le nuove disposizioni in materia di bonus fiscali per l’edilizia, si è parlato frequentemente di visto di conformità e asseverazione, indicando alcune documentazioni importanti relative ai lavori per cui vengono richieste particolari agevolazioni fiscali. In particolare, nel 2022 torneranno moltissimi dei bonus per l’edilizia già presenti quest’anno, ma verranno applicate, secondo il nuovo “Decreto antifrode” (D.L. n. 157/2021), misure specifiche per limitare l’eventualità di illeciti proprio sulla ricezione delle agevolazioni fiscali previste con i lavori sugli immobili.
Il visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) viene introdotto in modo obbligatorio per tutti i richiedenti le agevolazioni, ed esteso anche a quei bonus per cui in precedenza non era previsto. L’asseverazione è una attestazione redatta da un professionista che conferma la congruità delle spese sostenute rispetto alla possibilità di accedere alle detrazioni fiscali. Tuttavia, tra visto di conformità e asseverazione, non è raro cadere in confusione. Vediamo in questo articolo quali sono le differenze tra visto di conformità e asseverazione, e a cosa serviranno secondo le ultime decisioni in merito ai bonus fiscali che vengono riproposti per il 2022.
Indice degli argomenti
Bonus per l’edilizia e Decreto antifrode
I bonus per l’edilizia proseguiranno, e questo significa che a partire da gennaio sarà nuovamente possibile chiedere le agevolazioni fiscali per il nuovo anno come il Superbonus 110%, il Sismabonus e l’Ecobonus ordinario, il Bonus facciate, e altri importanti Bonus Casa, seppur con qualche modifica introdotta dalla nuova Legge di Bilancio.
I bonus per l’edilizia sono tuttavia sottoposti alle nuove misure del Decreto antifrode, che vuole limitare la diffusione di episodi di raggiro delle norme per accedere alle agevolazioni fiscali. Si tratta di fatto di limitazioni agli accessi che vengono introdotte per evitare il compimento di illeciti a danno dello stato.
Con il Decreto antifrode viene introdotto in forma estesa l’obbligo del visto di conformità per poter procedere alla richiesta delle agevolazioni, per tutti i bonus fiscali dell’edilizia disponibili. Secondo il Decreto antifrode tutti i cittadini che vorranno accedere ai bonus dovranno presentare il visto di conformità per tutti i bonus, sia se le agevolazioni vengono riconosciute con il metodo standard, ovvero dilazionate negli anni, sia tramite cessione del credito o sconto in fattura.
Queste due modalità sono state la causa maggiore del moltiplicarsi di situazioni di illeciti a danno dei bonus stessi, per cui il Decreto Antifrode propone un maggiore controllo, tramite anche la sospensione delle possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso di soggetti o situazioni considerate a rischio. Infine, il Decreto ha introdotto anche un listino prezzi unificato per tutte le regioni italiane, in modo da limitare l’eventualità del proliferare di un aumento dei prezzi senza controllo per i lavori.
Visto di conformità per i bonus casa: di cosa si tratta
Il Visto di conformità di fatto è un documento, come spiegava l’Agenzia delle Entrate in una comunicazione ufficiale, che conferma che sono rispettati tutti i criteri e le limitazioni per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste dai bonus:
“Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.”
Il visto di conformità quindi si può richiedere direttamente ai professionisti che si occupano di fare da intermediari tra cittadini e fisco, come commercialisti o centri CAF. Questo documento viene rilasciato previo controllo sulla trasmissione telematica di tutta la documentazione inerente al lavoro svolto, alle spese, e alle informazioni sui soggetti coinvolti. In pratica, chi si occupa di erogare il visto di conformità deve anche verificare che siano presenti tutte le documentazioni da parte di professionisti incaricati al controllo dei lavori. Tra questa documentazione rientra anche l’asseverazione tecnica. Non bisogna confondere il visto di conformità con l’asseverazione. Mentre per l’asseverazione si tratta di una documentazione rilasciata dai professionisti dell’assistenza fiscale, nel secondo caso il visto viene rilasciata dai professionisti che verificano la presenza della documentazione utile all’ottenimento del bonus fiscale sui lavori eseguiti.
Con la Circolare n. 16/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità sono detraibili IRPEF anche se il contribuente fruisce del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità (che deve essere rilasciato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e delle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Esonero dal visto di conformità per chi presenta la dichiarazione precompilata
Con il D.L. n. 157/2021 è stata introdotta l’estensione del visto di conformità (non solo in caso di sconto in fattura o cessione del credito) anche nel caso in cui il contribuente decida di fruire della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi. Il contribuente è esonerato dal rilascio del visto qualora la dichiarazione dei redditi venga presentata direttamente del contribuente all’Agenzia delle Entrate (tramite la dichiarazione precompilata, modello 730 o Redditi), ovvero tramite il sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che presta l’assistenza fiscale.
La check list dei commercialisti per il visto di conformità su ecobonus e sismabonus
La Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato le check list legate al visto di conformità per l’ecobonus e per il sismabonus. Di seguito si riportano i documenti pubblicati, relativi ai controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.
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Asseverazione per i bonus casa: di cosa si tratta
L’asseverazione tecnica è un documento che viene erogato da professionisti, come geometri, ingegneri o architetti, che la quale attesta la congruità delle spese sostenute lavori. L’asseverazione è indispensabile per poter richiedere l’accesso a determinati bonus per l’edilizia, come il Superbonus 110%.
Tramite l’asseverazione, il soggetto dimostra che sono rispettati i requisiti tecnici dei lavori specifici per poter richiedere l’agevolazione fiscale, e che le spese sostenute sono effettivamente quelle per i lavori specifici indicati. Il D.L. n. 157/2021 ha previsto che, per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate, è necessario fare riferimento ai prezziari individuati dal decreto ministeriale (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus“), ma anche ai valori massimi stabiliti da un decreto del Ministro della transizione ecologica (di prossima pubblicazione). Di fatto, quindi, l’asseverazione attesta il costo massimo per ogni tipologia di intervento sostenuto dal contribuente.
I tecnici che si occupano di fornire l’asseverazione tecnica per l’accesso ai bonus possono anche confermare la congruità delle spese sostenute, al fine di garantire l’accesso ai bonus ai soggetti beneficiari. Successivamente, l’asseverazione va presentata ai professionisti che si occupano dei rapporti con il fisco, per poter procedere alla domanda e alla conferma dei requisiti tramite Visto di Conformità.
Come spiegava la comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%, l’asseverazione è anche un documento importante da inviare all’ENEA:
“Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.”
Per quanto riguarda il Superbonus 110%, le asseverazioni non possono essere sostituite da altra documentazione come la dichiarazione del fornitore o installatore, non abilitato. Nel caso di dichiarazioni false o scorrette, si può anche incorrere ad importanti sanzioni.
Quando è obbligatorio il certificato di asseverazione?
Il certificato di asseverazione tuttavia non è obbligatorio per tutti i bonus presenti per quanto riguarda la ristrutturazione degli immobili. Può accadere infatti che l’asseverazione non sia obbligatoria e il soggetto possa comunque beneficiare di alcune agevolazioni fiscali per i lavori svolti sulla propria abitazione.
Se i lavori di ristrutturazione applicati consistono in una detrazione IRPEF del 50%, il contribuente non deve obbligatoriamente procedere alla richiesta dell’asseverazione tecnica. L’Agenzia delle Entrate infatti ha risposto ad alcuni contribuenti che chiedevano delucidazioni in merito, dichiarando che l’asseverazione viene richiesta solamente da alcuni specifici bonus, in particolare per il superbonus 110%.
Inoltre è richiesta una asseverazione soprattutto nel momento in cui il cittadino decide di procedere con una cessione del credito a terzi, oppure con uno sconto direttamente in fattura. In questi casi è necessario avere con sé la certificazione della asseverazione che comunica quali sono i lavori svolti, in linea con i criteri stabiliti dai diversi bonus fiscali. L’Agenzia delle Entrate stessa spiega a cosa serve l’asseverazione:
“L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.”
La mancata presentazione dell’asseverazione può anche comportare la perdita dell’agevolazione fiscale. Questa però non è obbligatoria in moltissimi casi.
Asseverazione obbligatoria per il superbonus 110%
Uno dei bonus per cui è obbligatorio procedere alla certificazione di asseverazione è il superbonus 110%. L’asseverazione in questo caso va a confermare che i lavori rispettino i requisiti tecnici per gli interventi, e va a specificare anche qual è la cifra per cui si chiede un agevolazione fiscale.
L’asseverazione quindi è fondamentale nel caso in cui si decida di svolgere uno dei lavori, definiti trainanti, per l’agevolazione del superbonus. Tra questi lavori ricordiamo quelli che migliorano la situazione di consumo energetico all’interno dell’immobile, oppure riducono il rischio sismico.
I lavori definiti come trainati, devono essere necessariamente preceduti da almeno un lavoro trainante per poter rientrare nelle agevolazioni. Questo bonus tuttavia non è l’unico per cui è obbligatorio procedere con l’asseverazione, perché è anche prevista questa certificazione per l’ecobonus e il bonus facciate.
Nel primo caso il bonus riguarda l’applicazione dell’agevolazione normale, quindi senza l’estensione al 110%: si tratta in questo caso di detrazione fiscali al 50% o al 65%. Per quanto riguarda invece il bonus facciate, si tratta di tutti quei lavori per ristrutturare o restaurare una facciata esterna dell’edificio, agevolabili anche in questo caso fiscalmente.
L’asseverazione è necessaria, come visto prima, nel caso in cui il soggetto decida di optare per la cessione del credito a terzi o lo sconto in fattura, rinunciando alla normale applicazione del credito fiscale.
Lavori trainati: visto di conformità e asseverazione
Il Visto di Confromità e l’asseverazione, secondo una recente conferma, sono necessari per il Superbonus 110% sia per i lavori detti “trainanti” che sui lavori “trainati”. La normativa prevede che per poter accedere all’agevolazione in questo caso è necessario effettuare almeno un lavoro considerato come trainante, insieme ai lavori trainanti. Tuttavia l’obbligo di procedere con il Visto di Conformità e l’asseverazione tecnica è previsto sia per i lavori definiti come trainanti che per i lavori trainati, non ci sono distinzioni in questi casi. I nuovi obblighi di fatto rendono più rigidi gli accessi ai bonus, in linea con il Decreto antifrode.
Visto di conformità e asseverazione sono entrambe necessarie per molti dei bonus per l’edilizia al momento presenti, che torneranno a partire dal prossimo anno.
Asseverazione non obbligatoria: i bonus
Escludendo quindi superbonus 110, l’ecobonus e il bonus facciate, per tutte le altre forme di sostegno o e agevolazione non è necessario presentare la certificazione di asseverazione. Esistono numerose tipologie di bonus per le ristrutturazioni, e a questo proposito consigliamo la lettura della lista riepilogativa fornita tramite il poster Enea spiegato in questo articolo.
Tutti i bonus che non rientrano in quelli per cui è previsto l’obbligo visti prima, non sono soggetti a un obbligo di presentare l’asseverazione. In particolare non è obbligatorio nel caso in cui la detrazione è inferiore al 110%, come spiega lavoripubblici.it:
“Per richiedere la detrazione del 50% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio non è obbligatorio presentare l’asseverazione tecnica relativa agli interventi effettuati e il visto di conformità.”
Nonostante questo però va ricordato che può essere necessario, per ogni bonus specifico, aderire a determinati criteri, che non riguardano l’asseverazione, ma altri aspetti che sono da rispettare obbligatoriamente per poter ricevere le agevolazioni fiscali.
In mancanza del rispetto di questi requisiti, i bonus possono decadere, oppure il fisco può anche richiedere il rimborso della restituzione delle agevolazioni già accreditate, più eventuali sanzioni.