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Vendita di immobile ereditato: quali tasse da pagare?

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Vendita dell'immobile ereditato: quali tasse pago sulla vendita di un'immobile ereditato? Quando si tratta della vendita di un bene immobiliare ricevuto in eredità, la disciplina si arricchisce di una serie di adempimenti ulteriori, che possono comportare anche oneri economici.

La vendita dell’immobile ereditato pone molteplici quesiti. Innanzitutto, occorre chiarire che se si eredita un immobile, è possibile decidere di cederlo. Tuttavia, rispetto a un normale atto di vendita, quando si tratta di un immobile ereditato gli adempimenti da effettuare sono più numerosi.

In primo luogo, la vendita, è certamente possibile nel caso in cui, apertasi la successione, si sia poi conclusa con la divisione ereditaria. Da questo momento, infatti, l’erede è legittimo titolare dell’immobile e può disporne pienamente. Tuttavia, è necessario adempiere ad una serie di oneri formali, con contestuale pagamento di imposte. In sintesi, si tratta dei seguenti:

  • L’atto di accettazione dell’eredità, con la sola dichiarazione di successione gli eredi non accettano di fatto i beni ricevuti. L’atto di accettazione dell’eredità può essere:
    • Espressa, quando si dichiara formalmente di accettare i beni;
    • Tacita manifestando con i comportamenti la volontà di accettare l’eredità
  • Trascrizione dell’accettazione dell’eredità, che certifica che la proprietà dell’immobile è passata all’erede/eredi, che intende venderlo. La trascrizione può avvenire anche contestualmente al rogito. Per far trascrivere dal notaio l’accettazione dell’eredità, è necessario, il certificato di morte e l’atto di successione.

Di seguito analizzeremo brevemente il regime di tassazione in caso di vendita di immobile ereditato. Ti consigliamo la lettura anche di questo articolo: “Vendere la casa ereditata: cosa succede se l’immobile è in comunione ereditaria?”

La vendita di un immobile ricevuto in eredità

Si diventa proprietari di un immobile ereditato tramite la dichiarazione di successione. Questa, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dagli eredi del de cuius, entro un anno dalla morte.

Attraverso questa dichiarazione gli eredi diventano proprietari dell’eredità e titolari degli eventuali beni mobili ed immobili presenti che, a quel punto, possono essere liberamente ceduti. Quindi, possiamo affermare che, il linea generale la vendita di un immobile ereditato è possibile nel caso in cui, apertasi la successione, si sia poi conclusa con la divisione ereditaria. Da questo momento, infatti, l’erede è legittimo titolare dell’immobile ed ha la possibilità di disporne pienamente. Particolari, problematiche, invece, si riscontrano nel caso in cui la divisione ereditaria non sia ancora avvenuta, e formalmente l’immobile è ancora in comunione ereditaria.

Il principale problema che si pone nel caso si specie attiene alla circostanza che nel nostro ordinamento l’erede del de cuius non vanta alcun diritto sul singolo bene dell’asse patrimoniale. Egli, per effetto dell’apertura della successione, diventa titolare della quota sull’universalità dei beni del defunto, non sullo specifico bene.

Per fare un esempio, ipotizziamo che vi siano due fratelli che ereditano tre immobili di proprietà del defunto padre. Entrambi i fratelli erediteranno (per successione legittima) il 50% ciascuno dei due immobili. In questi casi, senza divisione ereditaria possono crearsi delle problematiche, qualora uno dei fratelli decida, ad esempio, di vendere uno dei due immobili. Senza il consenso dell’altro la vendita non è possibile.

La comunione ereditaria

Come anticipato, maggiormente complessa è la questione se il bene appartiene alla comunione ereditaria. Questa ha ad oggetto una massa patrimoniale, una molteplicità di beni o un singolo bene, ma con natura particolare. Infatti la comunione si estende ai rapporti obbligatori.

In questo caso si distingue tra quota di partecipazione alla massa e la quota di comproprietà dei singoli beni che fanno parte della massa. Nella comunione ordinaria, il comproprietario ha la titolarità della quota su un singolo bene.  Nella comunione ereditaria il coerede è titolare della quota che ha ad oggetto l’intero patrimonio, ma non ha diritto sui singoli beni che fanno parte della massa patrimoniale. 

Che cos’è la divisione ereditaria e perché è importante?

La divisione ereditaria si verifica in caso di successione, per causa di morte, in cui vi sono dei coeredi che diventano comproprietari dei beni lasciati. La comunione sui beni ereditati rimane fino a quando viene richiesto l’atto di divisione. Nel frattempo, qualsiasi erede può disporre liberamente di tutti i beni detenuti in comunione.

Il giudice istruttore o il notaio predispongono un progetto di divisione per arrivare ad una definizione non contenziosa del giudizio. Generalmente, ogni coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità. La divisione infatti può aver luogo consensualmente davanti al notaio, in sede di mediazione civile oppure tramite un procedimento giudiziale. La divisione ereditaria per atto notarile presuppone, chiaramente, il consenso di tutti i condividenti ed è sicuramente il procedimento più rapido e meno costoso.

Attraverso la divisione ereditaria, riprendendo l’esempio precedente, è possibile che ognuno dei due fratelli diventi proprietario di un singolo immobile, agevolando, in questo modo anche la possibile vendita degli immobili stessi.

Adempimenti ed oneri della vendita di immobile ereditato

La vendita di un immobile ereditato, a differenza delle normale compravendita, prevede ulteriori oneri per il soggetto cedente. Vediamoli di seguito.

Dichiarazione successione

Primo fra tutti, laddove si voglia procedere senza intoppi alla vendita, è l’accettazione dell’eredità e dunque, successivamente, la presentazione della dichiarazione di successione. Si tratta di un atto tramite il quale vengono trasferiti i rapporti giuridici (attivi e passivi) dal defunto agli eredi (si parla di successione legittima, prevista dalla legge, o testamentaria, secondo le volontà del de cuius). 

Nessun immobile ricevuto in eredità può essere venduto se prima non sono state pagate le relative imposte di successione. L’obiettivo di questa dichiarazione è quello di notificare il trasferimento del bene agli eredi e deve essere presentata entro un anno dal decesso del de cuius. Si può compilare in via digitale tramite il software presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure ci si può affidare a un Caf o a un professionista abilitato.

La dichiarazione di successione da sola non è sufficiente per vendere un immobile ereditato. È necessaria l’accettazione dell’eredità, che può essere formalizzata con un documento scritto oppure tacitamente. L’accettazione tacita si ha nel caso in cui l’erede non predispone un atto formale, ma assume comportamenti che manifestano la volontà di accettare i beni ereditati, come la volontà di vendere l’immobile. 

L’accettazione tacita richiede un passaggio in più in fase di compravendita immobiliare. Questo, in quanto, al momento del rogito il notaio è tenuto a formalizzare l’accettazione con la trascrizione del documento. L’accettazione dell’eredità ha la funzione di certificare che la proprietà dell’immobile è passata dal defunto proprietario all’erede che vuole venderlo. È necessario avere a disposizione anche il certificato di morte di chi ha lasciato l’immobile in eredità e l’atto di successione. Dieci anni è il massimo del tempo per l’accettazione dell’eredità. Quindi, vendere la casa ereditata dopo dieci anni può comportare dei problemi dopo questo arco di tempo.

La presentazione della dichiarazione di successione presuppone la determinazione, il calcolo ed il versamento di alcune imposte che, di seguito, andiamo a riepilogare.

L’imposta di successione

Effettuata la dichiarazione di successione l’Agenzia elle Entrate determina l’imposta di successione che deve essere versata. A tal proposito ricordiamo che questa prevede un’aliquota diversa a seconda della qualità e quantità di eredi. Di seguito un breve schema riepilogativo:

  • 4% sul valore catastale dell’immobile, con franchigia pari a 1.000.000 di euro per figli e coniuge;
  • 6% sul valore catastale con franchigia pari a 100.000€ per fratelli e sorelle;
  • 6% sul valore catastale, senza applicare la franchigia, per nipoti, zii, cugini di primo grado, cognati e suoceri;
  • 8%, anche in questo caso senza applicazione della franchigia, per tutti gli altri soggetti (fra cui rientra anche il convivente).

L’imposta ipotecaria e catastale

Oltre all’imposta di successione, il ricevimento di un immobile in successione richiede, necessariamente, il calcolo ed il versamento dell’imposta ipotecaria e catastale. Vediamo schematicamente il loro funzionamento.

Per quanto riguarda l’imposta ipotecaria questa è determinata da una aliquota pari al 2% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione. Al fine di determinare l’imposta in questione non si deve conto anche delle passività, come invece si fa con l’imposta di successione. In altre parole, questo significa che il valore dell’immobile è la base per il calcolo dell’imposta ipotecaria.

Per quanto riguarda l’imposta catastale per una dichiarazione di cessione, invece, la percentuale è pari all’1% da calcolare, sempre, sul valore dell’immobile oggetto di successione.

Agevolazione prima casa in caso di successione

In sede di acquisto per successione è possibile fruire delle agevolazioni per la prima casa riguardo alle imposte ipotecarie e catastali. Imposte che, in tal caso, sono dovute in misura fissa, anziché nella misura complessiva del 3% del valore degli immobili. Tuttavia, per poter acquisire un secondo immobile con agevolazione è necessario vendere l’immobile ricevuto in successione (entro un anno dall’acquisto del secondo). Infatti, per l’agevolazione occorre essere in possesso dei requisiti di legge: residenza nel Comune in cui è situato l’immobile, e il non possesso di un’altra abitazione (o porzione di abitazione), su tutto il territorio nazionale, acquistata con i benefici “prima casa” (articolo 1, Tariffa, Nota II–bis, del DPR n. 131/1986).

L’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto a titolo gratuito, come nella circostanza in esame (dopo una successione), non preclude – in caso di successivo acquisto (o realizzazione in appalto su area di proprietà) a titolo oneroso di un’altra abitazione – la possibilità di fruire dei benefici “prima casa”. Tuttavia, per poter rispettare i requisiti richiesti dalla norma è necessario effettuare la cessione del primo immobile (ricevuto a titolo gratuito) entro un anno dall’acquisto del secondo immobile.

La riduzione delle imposte previste in caso di agevolazione prima casa è possibile richiede che anche uno solo degli eredi possieda i benefici per l’applicazione dell’agevolazione prima casa. In questo sia l’imposta catastale che ipotecaria sono dovute in misura pari a 200 euro. Inoltre, deve essere effettuato il pagamento anche dei seguenti oneri:

  • L’imposta di bollo, pari a 64 euro per ogni nota di trascrizione;
  • Diritti di segreteria;
  • Tassa ipotecaria fissa di 35 euro per ciascuna nota di trascrizione.

Per procedere alla vendita di un immobile ereditato, entro 30 giorni dalla dichiarazione di successione, deve essere presentata la domanda di voltura catastale all’ufficio del catasto situato nella stessa provincia dell’Agenzia delle Entrate, ed è necessario sostenere il pagamento di:

  • 55 euro per il tributo speciale catastale;
  • 16 euro per ogni 100 pagine di domanda di imposta di bollo.

Vendere immobile in proprietà indivisa

La legge stabilisce che, per effettuare la vendita, tutti i coeredi (a prescindere dalle quote), devono essere d’accordo. Pertanto, tutti gli eredi devono sottoscrivere una dichiarazione, in cui danno il loro consenso alla vendita dell’immobile. Il consenso deve essere sottoscritto indipendentemente dalla percentuale di eredità che ogni erede ha ottenuto sulla casa. Viceversa, se non tutti sono d’accordo alla vendita, è possibile:

  • Vendere la propria quota di proprietà dell’immobile. Gli altri coeredi hanno il diritto di prelazione;
  • Sciogliere la comunione davanti a un giudice, tale opzione è esercitabile qualora il tentativo di mediazione obbligatorio con i coeredi non è andato a buon fine e non si è trovata un’altra soluzione. Il giudice stabilisce le condizioni di vendita dell’immobile e dividerà il ricavato tra i coeredi.

Esenzione da tassazione della plusvalenza sulla cessione di immobile ricevuto in successione

Secondo quanto previsto dall’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Sono, tuttavia, escluse da tassazione le plusvalenze realizzate attraverso la cessione:

  • Degli immobili acquisiti per successione;
  • Dei fabbricati che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Questo significa che anche nel caso in cui si decida di procedere con la vendita di un immobile ereditato prima dei 5 anni non si è soggetti a tassazione sulla plusvalenza generata dalla cessione. Ricordiamo invece che, nel caso di una normale compravendita si è soggetti ad una tassazione sulla plusvalenza nel caso in cui si decida di vendere un immobile prima dei 5 anni (a meno di poter dimostrare che è stata abitazione principale per la maggior parte del periodo). La ragione è che, non è considerata una speculazione immobiliare, la cessione di immobili ereditati e pertanto non si applica la tassazione.

In tutti i casi diversi rispetto a quelli indicati la tassazione sulla plusvalenza deve avvenire tramite dichiarazione dei redditi (attraverso tassazione IRPEF), oppure pagando direttamente l’imposta con un valore pari al 20%, direttamente in sede di cessione con il notaio.

Vendita immobile ereditato dopo 10 anni

La vendita di un immobile ereditato dopo 10 anni dalla morte del de cuius non è cosi semplice. Il nostro ordinamento concede 10 anni di tempo per accettare l’eredità. Se l’erede non accetta l’eredità entro 10 anni, la dichiarazione di successione non sarà sufficiente per affermare di aver accettato l’eredità. In caso di mancata accettazione non è più possibile vendere l’immobile.

L’IMU sugli immobili ricevuti in successione

Quando si diventa titolari di un diritto reale su beni immobili, anche a seguito di successione, l’immobile tenuto a disposizione (non prima casa) sconta il pagamento dell’IMU. In buona sostanza, quando l’immobile viene utilizzato come prima casa (ovvero viene ivi spostata la residenza anagrafica) questo non è soggetto ad IMU (a meno che non si tratti di immobile considerato di lusso, cat. A/1 A/8 e A/9).

In tutti gli altri casi l’immobile viene considerato come “seconda casa” e quindi imponibile IMU secondo le aliquote in vigore. Tieni presente che oltre alla casa, potrebbe però essere previsto il pagamento dell’IMU per eventuali pertinenze, come talvolta avviene per posti auto o per garage separati dall’abitazione principale ma di competenza dell’abitazione stessa. Quando si è di fronte a più eredi il calcolo dell’IMU deve essere suddiviso per le percentuali di proprietà di ciascun erede. Il versamento dell’IMU è dovuto dal momento in cui si diventa titolari del diritto reale e fino all’eventuale vendita dell’immobile.

Che cosa succede in caso di rinuncia all’eredità?

Può accadere che, in alcuni casi gli eredi possano prendere la decisione di rinunciare all’eredità. La rinuncia è una scelta che ogni erede può prendere e può dipendere dai motivi più svariati. Tuttavia, il caso classico è quello in cui il valore dei beni che si dovrebbe ricevere in eredità è inferiore rispetto al valore dei debiti contratti dal de cuius, che gli eredi sarebbero chiamati a soddisfare.

L’aspetto su cui concentrarsi riguarda il fatto che quando un erede decide di rinunciare all’eredità non diviene erede del defunto e di conseguenza non può essere ritenuto responsabile riguardo di beni oggetto dell’eredità. In altre parole, l’erede che ha rinunciato all’eredità non ha la possibilità di godere dei beni oggetto di eredità e non può essere chiamato al pagamento di eventuali imposte previste, inclusa l’imposta di successione, quella ipotecaria e catastale, l’IMU, etc. Tutte queste imposte, infatti, possono gravare solo sugli eredi che hanno accettato l’eredità.

L’eredità di un immobile all’estero?

Nel contesto dell’eredità di un immobile all’estero, ci sono vari aspetti legali che un cittadino italiano deve considerare. La legge applicabile all’eredità dipende principalmente dal paese dove l’immobile è situato e dalla legislazione nazionale del defunto.

Gli aspetti ereditari devono essere gestiti, principalmente, nel Paese di residenza del defunto. Per poter assolvere questo obbligo, è necessario verificare eventuali obblighi di eredità (dichiarazione di successione) nel Paese dove è ubicato l’immobile.

In particolare, l’eredità di un immobile all’estero può comportare obbligazioni fiscali sia nel paese dove si trova l’immobile sia nel paese di residenza dell’erede. L’onere tributario è a carico dell’erede, chiamato a pagare le tasse di successione. Esistono, tuttavia, trattati bilaterali per evitare la doppia tassazione, permettendo di ottenere crediti fiscali per le tasse pagate all’estero​​.

Inoltre, occorre tenere presente che ogni paese ha leggi specifiche per il trasferimento della proprietà ereditata. Generalmente, le leggi del paese di domicilio del defunto determinano i diritti dei beneficiari. Potrebbero esserci requisiti di residenza prima di poter trasferire la proprietà​​.

Conclusioni

In conclusione, la cessione di un immobile ricevuto in eredità può comportare molte questioni fiscali complesse e difficili da comprendere. Tuttavia, è possibile evitare problemi e ottenere una soluzione ottimale grazie a una consulenza fiscale professionale. Per questo motivo, vi invitiamo a utilizzare il nostro servizio di consulenza fiscale online, che vi permetterà di ottenere una consulenza personalizzata da un dottore commercialista esperto. Il nostro team di esperti sarà in grado di aiutarvi a comprendere le leggi fiscali relative alla cessione di un immobile ricevuto in eredità e a individuare le soluzioni più vantaggiose per la vostra situazione personale. Non esitate a contattarci per una consulenza fiscale su misura e per ottenere una soluzione ottimale per la vostra eredità immobiliare.

Domande frequenti

Qual è la legge applicabile all’eredità di un immobile all’estero?

La legge applicabile è generalmente quella del paese in cui si trova l’immobile. Tuttavia, le norme dell’UE consentono di scegliere la legge del proprio paese di nazionalità per l’eredità. Questa scelta deve essere espressa in un testamento o dichiarazione separata​

Come vengono trattate le quote riservate in un’eredità?

In paesi come l’Italia, le quote riservate sono stabilite dalla legge e riguardano coniugi, figli e altri parenti stretti. Queste quote non possono essere aggirate facilmente.

Cos’è l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?

L’accettazione con beneficio di inventario consente all’erede di limitare la sua responsabilità ai debiti del defunto fino all’importo dell’attivo ereditato. Questo evita la fusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto.

Quali sono le obbligazioni fiscali relative a un’eredità all’estero?

L’erede potrebbe dover pagare tasse di successione nel paese dove si trova l’immobile e tasse aggiuntive nel proprio paese di residenza. Esistono trattati per evitare la doppia tassazione.

Devo pagare le tasse di successione nel paese dove si trova l’immobile anche se non vivo lì?

Sì, generalmente si è soggetti alle tasse di successione nel paese in cui si trova l’immobile. Queste tasse sono indipendenti dalla residenza dell’erede​.

Cosa succede se non esiste un testamento?

Se non esiste un testamento, si applicano le leggi di successione intestata del paese in cui si trova l’immobile, che stabiliscono chi sono gli eredi legali e le loro quote​.

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Marco Corti
Marco Cortihttps://fiscomania.com/
Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.
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