La scelta dipende dall’obiettivo: il Trust garantisce massima protezione (segregazione) ma richiede lo spossessamento dei beni; la Holding offre flessibilità di gestione e vantaggi fiscali (PEX) mantenendo il controllo; il Patto di Famiglia assicura il passaggio generazionale immediato e definitivo dell’azienda con tassazione agevolata.
Proteggere il patrimonio non significa più nasconderlo, ma gestirlo alla luce del sole con strumenti che garantiscano continuità ed efficienza fiscale.
Per anni, imprenditori e professionisti hanno navigato nell’incertezza: il fisco tasserà il Trust subito o alla fine? La Holding è una società di comodo? Oggi, grazie alla Riforma Fiscale (D.Lgs. n. 139/2024) e alla Legge di Bilancio 2025, abbiamo regole scritte e chiare. L’era dell’incertezza è finita: ora è il tempo della pianificazione strategica.
Questa guida analizza i tre pilastri della protezione patrimoniale alla luce delle normative in vigore nel 2026.

Indice degli argomenti
- Il Trust nel 2026: la fine dell’incertezza fiscale
- Le holding di famiglia per la gestione del patrimonio
- Il patto di famiglia
- Come scegliere lo strumento migliore di tutela del patrimonio
- Tabella: confronto tra trust, holding e patto di famiglia
- Errori e Strategie Ibride
- Utilizzo congiunto di trust ed holding per la protezione patrimoniale
- Consulenza online
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Il Trust nel 2026: la fine dell’incertezza fiscale
Che cos’è il Trust? Il Trust è un istituto giuridico con cui un soggetto (disponente) separa parte del proprio patrimonio affidandola a un gestore (trustee), affinché lo amministri nell’interesse di specifici beneficiari o per uno scopo determinato. Con la Riforma 2024 (D.Lgs. 139), il Trust è entrato ufficialmente nel Testo Unico Successioni, garantendo piena legittimità fiscale.
La rivoluzione del D.Lgs. n. 139/24: tassazione “in entrata” o “in uscita”?
La grande novità normativa che governa i Trust nel 2026 riguarda il momento impositivo. Fino a pochi anni fa, l’Agenzia delle Entrate pretendeva le imposte al momento della costituzione del trust. La nuova norma ha ribaltato e codificato il principio, introducendo però un’opzione strategica fondamentale.
- Regola generale (tassazione “in uscita”): L’imposta di successione e donazione è dovuta solo al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari. Durante la vita del Trust (anche per decenni), il patrimonio è segregato in un “limbo fiscale” esente da imposte di trasferimento.
- L’opzione irrevocabile (tassazione “in entrata”): Il disponente (o il trustee) può scegliere volontariamente di pagare le imposte subito, al momento del conferimento dei beni nel Trust.
Perché pagare subito? la strategia dell’affrancamento
L’opzione per la tassazione anticipata (“in entrata”) è la vera chiave di volta per i grandi patrimoni nel 2026. Pagando oggi:
- Blocchi il valore: Paghi le imposte sul valore attuale dei beni. Se conferisci un’azienda che oggi vale 1 milione e tra 20 anni ne varrà 10, il risparmio d’imposta sulla plusvalenza futura è totale.
- Blocchi le aliquote: Ti garantisci le aliquote attuali (4%, 6% o 8%) proteggendoti da futuri inasprimenti fiscali.
Separazione del patrimonio conferito
Attraverso il trust un soggetto può spossessarsi dei suoi beni affidandoli in gestione ad un soggetto, il trustee, che ha il compito di amministrare i beni conferiti nell’interesse dei beneficiari (caso classico è quello degli eredi). In questo senso il trust rappresenta uno strumento molto efficace per proteggere il tuo patrimonio a favore di alcuni beneficiari (solitamente gli eredi). Il patrimonio conferito nel trust non essendo più nella disponibilità del soggetto disponente è indisponibile nei confronti dei creditori personali di quest’ultimo. Naturalmente, affinché il trust possa fungere da vero e proprio strumento di protezione questo deve essere costituito prima che vi siano impegni personali da parte del disponente.
Non sempre, tuttavia, si riesce ad ottenere l’effetto segregativo con il trust. Infatti, affinché il trust sia “forte” e solido è necessario che l’atto di costituzione sia redatto con la massima attenzione e in linea con quanto prevede la legge di riferimento e quanto affermano gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate. Sul tema, infatti, l’Amministrazione finanziaria si è più volte espressa individuando i casi nei quali il trust è considerato interposto, con la conseguenza che si vanifica l’effetto di protezione dello stesso.
Attenzione ai rischi del trust autodichiarato
Definiti i concetti essenziali del trust possiamo individuare una particolare categoria di trust, ovvero quello considerato “autodichiarato”. Tale fattispecie si verifica quando la figura del disponente e del trustee coincidono. Come noto, infatti, la struttura essenziale del trust vede la presenza di tre soggetti ovvero:
- Il disponente (o “settlor”) che è colui che dispone i beni in trust;
- Il “trustee” ovvero il gestore e proprietario del “trust fund”;
- Il beneficiario, o i beneficiari.
Sotto il profilo civilistico, se il trust è costituito secondo la legge di Jersey non si presentano particolari profili di criticità in relazione al all’aspetto civilistico. Diversamente, dal punto di vista fiscale il trust con disponente coincidente con il trustee non consente la segregazione del patrimonio e l’imposizione fiscale rimane in capo al disponente. Sul punto è possibile fare riferimento a due importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero le circolari n. 43/E/2009 e la n. 61/E/2010.
Affinché possa realizzarsi l’effetto segregativo o di protezione del trust è necessario che il disponente perda il controllo sui beni conferiti nel trust. Se tale perdita è apparente, il trust è nullo e non può produrre effetti segregativi (che gli sono propri). In questi casi i trust autodichiarati senza vincoli sui beneficiari possono essere considerati come un mero espediente per sottrazione di beni ai creditori.
Le holding di famiglia per la gestione del patrimonio
Il sistema imprenditoriale italiano è basato prevalentemente sulle piccole e medie imprese possedute dal sistema famiglia in tutte le sue articolazioni: l’imprenditore capo-famiglia, il padre ed i figli, il padre ed il coniuge ecc.. In questo contesto, un secondo strumento giuridico utile alla tutela e gestione del patrimonio familiare è sicuramente rappresentato dalle holding di famiglia.
È una società (S.r.l., S.p.A. o Società Semplice) costituita non per produrre beni o servizi, ma per detenere partecipazioni in altre società operative e gestire il patrimonio immobiliare o finanziario della famiglia. Permette di accentrare la governance e ottimizzare i flussi finanziari (dividendi) del gruppo. Si pone al vertice delle società controllate operative. Si tratta della società che detiene le quote partecipative sulle società operative ed è partecipata dai componenti della famiglia.
La costituzione di una holding è sicuramente ipotizzabile in tutte le attività imprenditoriali a conduzione familiare, dove a vario titolo, i componenti della famiglia partecipano alla gestione aziendale. Questo tipo di strumento giuridico ha due obiettivi:
- Tutelare e conservare il patrimonio imprenditoriale della famiglia;
- Assicurare il passaggio generazionale delle società e del business agli eredi.
Quindi, a ben vedere, si tratta di una soluzione utilizzabile sia per quanto riguarda la protezione del patrimonio aziendale che di quello famigliare, garantendo un futuro florido ad azienda e famiglia.
Forma giuridica per la holding
Sotto il profilo operativo, consiglio sempre di prestare attenzione alle differenza tra la costituzione di una holding sotto forma di:
- SRL, qualora si decida che i beni conferiti nella società possano diventare produttivi di reddito, come ad esempio per il conferimento di beni immobili da mettere a reddito, oltre che delle partecipazioni;
- Società semplice, qualora si decida che i beni conferiti nella holding possano anche essere non produttivi di reddito. Tieni presente che moltissime holding di famiglia in Italia sono costituite sotto forma di società semplice, proprio per la sua semplicità di gestione, per la sua flessibilità e per i suoi vantaggi anche rispetto al passaggio generazionale.
La Holding Società Semplice: il veicolo perfetto per il 2026
Per i patrimoni non commerciali (immobili, opere d’arte, liquidità, quote societarie), la Società Semplice (S.S.) si conferma lo strumento principe. A differenza delle società commerciali, la S.S. non può fallire e non è soggetta agli stringenti obblighi di bilancio o alla disciplina delle società di comodo.
La novità: rivalutazione delle quote “a regime”
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha reso strutturale la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni possedute (anche tramite S.S.).
Il vantaggio: Pagando un’imposta sostitutiva (attualmente al 18%), è possibile aggiornare il valore di carico delle quote. In caso di futura vendita dell’azienda detenuta dalla Holding, la plusvalenza tassabile sarà pari a zero (o drasticamente ridotta). Non è più una misura una tantum, ma una leva di pianificazione costante.
Il patto di famiglia
È un contratto notarile (artt. 768-bis c.c.) che consente all’imprenditore di trasferire l’azienda o le quote societarie a uno o più discendenti mentre è ancora in vita, con effetto immediato e definitivo. Deroga al divieto dei patti successori, impedendo future contestazioni da parte degli altri eredi legittimari.
Lo scopo per cui viene ammesso il patto di famiglia è quello di dare la possibilità all’imprenditore di trasferire l’azienda in capo ai discendenti quando ancora si trova in vita. Questo espediente consente il passaggio generazionale senza che l’azienda corra il rischio di disgregarsi o di capitare in mani poco capaci.
Attraverso tale strumento giuridico, l’imprenditore ha la possibilità di trasferire in vita l’azienda a uno o più suoi discendenti senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, successivamente alla sua morte, mettere in discussione il patto, chiedendo collazione o riduzione. Tuttavia, nonostante la stipula di un patto di famiglia, l’imprenditore ha il dovere di salvaguardare le quote dei legittimari.
Per questo motivo gli assegnatari dell’azienda sono tenuti a corrispondere agli altri legittimari quanto spetterebbe loro ai sensi dell’art. 536 c.c. Questa caratteristica rappresenta uno dei limiti dell’istituto, in quanto può far sorgere problemi di liquidazione degli assegnatari. Inoltre, vi è un ulteriore ostacolo della necessità di preventivo consenso di tutti i beneficiari.
Il nodo sciolto nel 2025: la liquidazione ai legittimari
Il limite storico del Patto di Famiglia era il costo della “liquidazione”: il figlio che riceveva l’azienda doveva pagare in denaro gli altri fratelli (legittimari non assegnatari) per compensarli.
La prassi e la giurisprudenza consolidata (confermata dalla Risoluzione AdE 12/E/2025) hanno chiarito definitivamente il trattamento fiscale di queste somme:
- Le somme versate dal beneficiario ai fratelli non sono tassate come trasferimenti tra fratelli (aliquota 6%).
- Sono considerate fiscalmente come se fossero donate direttamente dal genitore disponente.
- Risultato: Si applica l’aliquota più bassa del 4% con franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario. Questo abbatte drasticamente il costo fiscale dell’operazione, rendendo il Patto di Famiglia competitivo quanto il Trust.
Come scegliere lo strumento migliore di tutela del patrimonio
La gestione e la tutela del patrimonio familiare non è mai una cosa semplice e molto spesso si corre il rischio di utilizzare strumenti di protezione che sono assolutamente inadeguati.
Il trust è uno strumento giuridico complesso che per essere attuato ha bisogno di particolare attenzione da un punto di vista giuridico. Occorre individuare un legale esperto della legge istitutiva del trust di una giurisdizione estera. Inoltre, con il trust il disponente si spoglia del suo patrimonio, cosa che non avviene con la holding. L’utilizzo della holding può rappresentare (in molti casi) lo strumento migliore perché consente di:
- Gestire patrimoni mobiliari e immobiliari (riscossione di affitti di uno o più immobili);
- Avviare un’attività di organizzazione e trasferimento del patrimonio tra i soggetti di una stessa famiglia;
- Sfruttare le possibilità della società semplice holding per la gestione di assets personali non produttivi di reddito.
Evitare la gestione accentrata del patrimonio
Tutto ciò che entra nella holding non può essere oggetto di aggressione da parte di terzi – immobili, beni immobili, attività finanziarie. Ancora oggi molti imprenditori, non solo solo sottovalutano la protezione del patrimonio, ma anche le potenzialità della holding. Questo strumento può essere utilizzato anche dai piccoli imprenditori ed è facile da gestire (a volte non ha nemmeno fatture da contabilizzare, e nel caso della società semplice, non ha nemmeno il bilancio da depositare). A differenza del trust, dove il patrimonio possiamo dire non sia più tuo, ma viene affidato nelle mani del trustee, nella holding è sempre l’imprenditore a gestire i beni ivi conferiti. Inoltre, il problema della revocabilità, riscontrato nel trust autodichiarato, nella holding non esiste.
Il problema principale che riscontriamo nelle consulenze sulla pianificazione patrimoniale è che l’imprenditore italiano è solitamente abituato ad accentrare la gestione del patrimonio su se stesso, senza volerlo trasferire ad altri per gestirlo e proteggerlo (come nel caso del trust). Non si deve dimenticare, inoltre, che la holding, in alcuni casi (vedi la cessione di partecipazioni o l’effettuazione di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni o trasformazioni) consente anche di beneficiare di particolari vantaggi fiscali (vedi l’applicazione della disciplina sulla PEX: “Partecipation exemptiom: plusvalenze da partecipazione esenti“).
Tabella: confronto tra trust, holding e patto di famiglia
| CARATTERISTICA | TRUST | HOLDING | PATTO DI FAMIGLIA |
|---|---|---|---|
| Definizione | Strumento giuridico di gestione di beni o attività | Società che detiene partecipazioni in altre società | Accordi tra membri di una famiglia per la gestione patrimoniale |
| Proprietà dei beni | I beni vengono trasferiti al trustee (amministratore del trust) | I beni vengono detenuti direttamente dalla holding | I beni rimangono di proprietà della famiglia |
| Amministrazione dei beni | Amministrati dal trustee secondo le istruzioni del settlor (creatore del trust) | Amministrati dalla holding | Amministrati dai membri della famiglia |
| Responsabilità dei membri | I membri della famiglia non sono responsabili per i debiti del trust | I membri della holding non sono responsabili per i debiti delle società partecipate | I membri della famiglia sono responsabili per i debiti del patrimonio |
| Protezione patrimoniale | Protezione completa dei beni in caso di fallimento o azioni legali | Protezione limitata dei beni in caso di fallimento o azioni legali | Protezione limitata dei beni in caso di fallimento o azioni legali |
| Flessibilità | Elevata flessibilità nella gestione e modifica del trust | Limitata flessibilità nella gestione e modifica della holding | Elevata flessibilità nella gestione e modifica del patto di famiglia |
È importante sottolineare che la scelta tra trust, holding e patto di famiglia dipende dalle esigenze specifiche di ogni famiglia o azienda e richiede una valutazione accurata delle implicazioni fiscali e giuridiche di ciascuna opzione. Si consiglia sempre di consultare un esperto in materia prima di prendere decisioni importanti sulla gestione patrimoniale.
Errori e Strategie Ibride
Nei miei anni di consulenza fiscale internazionale, ho visto patrimoni sgretolarsi non per le tasse, ma per scelte strategiche errate. Ecco i tre errori capitali da evitare:
L’errore del Trust autodichiarato
Molti imprenditori tentano la strada del Trust Autodichiarato, dove disponente e trustee coincidono, per non perdere il controllo.
Attenzione: Come ribadito dalle circolari dell’Agenzia, se non c’è una vera perdita di controllo (spossessamento), il Trust è “interposto” (fittizio). L’effetto segregativo è nullo: i creditori possono aggredire i beni come se fossero ancora tuoi e il fisco tassa i redditi in capo a te.
L‘errore della “holding vuota”
Costituire una Holding senza sostanza (senza struttura, senza decisioni reali, usata solo come “salvadanaio”) espone al rischio delle Società di Comodo. Se la Holding non supera il test di operatività (ricavi minimi presunti), subisce una tassazione punitiva IRES al 34,5% (invece del 24%) e limitazioni all’uso dei crediti IVA.
Utilizzo congiunto di trust ed holding per la protezione patrimoniale
L’utilizzo di un trust per conferire le partecipazioni in una holding può offrire diversi vantaggi per un imprenditore che cerca di proteggere e gestire il proprio patrimonio. Ecco come funziona e quali sono i benefici principali:
- Costituzione del trust: L’imprenditore (disponente) crea un trust e trasferisce le sue partecipazioni nella holding a questo trust;
- Nomina di un trustee: Viene nominato un trustee, che può essere un individuo o una società specializzata, per gestire il trust ed i beni ivi presenti nel migliore interesse dei beneficiari;
- Accordo di trust: Il trust è governato da un accordo che stabilisce come i beni devono essere gestiti e distribuiti.
Vantaggi per l’imprenditore
Una volta che le partecipazioni nella holding sono trasferite al trust, non sono più considerate parte del patrimonio personale dell’imprenditore. Questo offre una protezione contro i creditori, le cause legali o altre rivendicazioni sul patrimonio personale dell’imprenditore.
Un trust può facilitare la transizione del patrimonio senza i problemi e i costi associati con la successione legale. Permette all’imprenditore di stabilire in anticipo come le partecipazioni verranno gestite e distribuite in caso di suo decesso. Inoltre, questo strumento offre un elevato livello di riservatezza, in quanto i dettagli dei beni e dei beneficiari non sono generalmente di dominio pubblico.
La separazione delle partecipazioni nella holding dal patrimonio personale dell’imprenditore può fornire vantaggi in termini di gestione del rischio e diversificazione patrimoniale. Tuttavia, i vantaggi legali e fiscali di un trust variano a seconda della legislazione locale e internazionale. Quindi è fondamentale consultare un esperto in materia.
Consulenza online
Quando una persona e/o la famiglia di cui fa parte vogliono razionalizzare, trasferire o mettere in sicurezza il patrimonio, poter disporre di un professionista indipendente, in grado di supportare con assoluta competenza e discrezione i temi delicati relativi al patrimonio, può essere un fattore determinante per raggiungere l’equilibrio fra gli interessi e le forze in gioco.
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Domande frequenti
Il Trust ha costi di gestione annui più elevati (da 5.000€ a 15.000€+ per trustee professionale e contabilità), giustificati solo per patrimoni superiori a 1-2 milioni di euro. Una Holding S.r.l. ha costi standard (3.000€-5.000€), mentre una Holding Società Semplice è la più economica (1.000€-2.000€ annui), non avendo obbligo di deposito bilancio.
Dipende dall’obiettivo. Se vuoi proteggere gli immobili dai rischi imprenditoriali ma continuare a gestirli, la Holding Immobiliare è ideale. Se l’obiettivo è segregare completamente il patrimonio per lasciarlo ai nipoti o a soggetti deboli (es. “Dopo di Noi”), il Trust è l’unica soluzione che garantisce la destinazione vincolata dei beni.
Sì, ma attenzione alle agevolazioni “Prima Casa”. Il conferimento in Trust potrebbe far perdere i benefici IMU se il beneficiario non vi risiede, o le agevolazioni in acquisto se non strutturato correttamente. La giurisprudenza 2025 è severa: il Trust è un soggetto diverso dalla persona fisica.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (Riforma imposta di successione e donazione – Nuovo art. 4-bis TUS).
- Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) (Rivalutazione partecipazioni e terreni a regime).
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/E del 14 febbraio 2025 (Tassazione liquidazione legittimari nel Patto di Famiglia).
- Circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022 (Disciplina generale del Trust ai fini delle imposte indirette).
- Codice Civile, artt. 768-bis e ss. (Disciplina del Patto di Famiglia).