Indice degli Argomenti
- Art. 1 – Presupposto dell’imposta
- Art. 2 – Soggetti passivi
- Art. 3 – Base imponibile
- Art. 4 – Coniugi e figli minori
- Art. 5 – Redditi prodotti in forma associata
- Art. 6 – Classificazione dei redditi
- Art. 7 – Periodo di imposta
- Art. 8 – Determinazione del reddito complessivo
- Art. 9 – Determinazione dei redditi e delle perdite
- Art. 10 – Oneri deducibili
- Art. 11 – Determinazione dell’imposta
- Art. 12 – Detrazioni per carichi di famiglia
- Art. 13 – Altre detrazioni
- Art. 15 – Detrazione per oneri
- Art. 16 – Detrazioni per canoni di locazione
- Art. 16-bis (1) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
- Art. 17 – Tassazione separata
- Art. 18 – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
- Art. 19 – Indennità di fine rapporto
- Art. 20-bis – Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione
- Art. 21 – Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente
- Art. 22 – Scomputo degli acconti
- Art. 23 – Applicazione dell’imposta ai non residenti
- Art. 24 – Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti
- Art. 24 bis – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (1)
- Art. 24-ter – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (1)
- Art. 25 – Redditi fondiari
- Art. 26 – Imputazione dei redditi fondiari
- Art. 27 – Reddito domenicale dei terreni
- Art. 28 – Determinazione del reddito domenicale
- Art. 29 – Variazioni del reddito dominicale
- Art. 30 – Denuncia e decorrenza delle variazioni
- Art. 31 – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 32 – Reddito agrario
- Art. 33 – Imputazione del reddito agrario
- Art. 34 – Determinazione del reddito agrario
- Art. 35 – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 36 – Reddito dei fabbricati
- Art. 37 – Determinazione del reddito dei fabbricati
- Art. 38 – Variazioni del reddito dei fabbricati
- Art. 39 – Decorrenza delle variazioni
- Art. 40 – Fabbricati di nuova costruzione
- Art. 41 – Unità immobiliari non locate
- Art. 42 – Costruzioni rurali
- Art. 43 – Immobili non produttivi di reddito fondiario
- Art. 44 – Redditi di capitale
- Art. 45 – Determinazione del reddito di capitale
- Art. 46 – Versamenti dei soci
- Art. 47 – Utili da partecipazione
- Art. 47-bis – Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati
- Art. 48 – Redditi imponibili ad altro titolo
- Art. 49 – Redditi di lavoro dipendente
- Art. 50 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Art. 51 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente
- Art. 52 – Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Art. 53 – Redditi di lavoro autonomo
- TITOLO II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’
- TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI
- TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
12. Art. 12 – Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
- a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
- 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
- b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
- 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
- c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
- d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
[1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.]
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.