Trust estero con beneficiari residenti: tassazione e monitoraggio

HomeFiscalità InternazionaleTrust estero con beneficiari residenti: tassazione e monitoraggio
Trust estero e beneficiari residenti: la guida completa 2026 alla tassazione delle attribuzioni, distinzione tra reddito e capitale, obblighi di monitoraggio nel Quadro RW e calcolo IVIE/IVAFE dopo la Circolare 34/E.

L’epoca dell’incertezza sui trust esteri è finita. Se fino a qualche anno fa i beneficiari residenti in Italia potevano navigare in una “zona grigia” normativa, nel 2026 il quadro è definito e i controlli automatizzati (CRS – Common Reporting Standard) non lasciano scampo.

La questione centrale per il contribuente italiano oggi non è più “se” il trust verrà scoperto, ma come qualificare correttamente le attribuzioni ricevute per evitare un doppio regime obbligatorio: tassazione punitiva sui redditi di capitale e sanzioni sul monitoraggio fiscale.

In questo approfondimento analizziamo il trattamento fiscale delle distribuzioni da trust esteri, alla luce del consolidamento della Circolare n. 34/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate e delle recenti pronunce della Cassazione.

Trust estero: il nuovo scenario normativo

Prima di entrare nei calcoli, dobbiamo sgombrare il campo da equivoci. Quando un residente italiano è beneficiario di un trust istituito all’estero, la fiscalità italiana si attiva su due livelli distinti:

  1. Tassazione del reddito (IRPEF): Quando il trust produce reddito o lo distribuisce.
  2. Monitoraggio fiscale (Quadro RW): Quando il beneficiario detiene una quota del patrimonio o è titolare effettivo.

Nota operativa 2026: L’Agenzia delle Entrate applica ormai sistematicamente l’approccio “look-through” (trasparenza) per i trust situati in giurisdizioni non collaborative, ribaltando l’onere della prova sul contribuente per dimostrare che le somme ricevute sono “capitale” e non “reddito“.

Definizioni chiave

  • Trust estero: Un trust si considera estero quando è istituito in una giurisdizione diversa dall’Italia e, soprattutto, quando la sua amministrazione e l’oggetto principale sono localizzati fuori dal territorio italiano (ex art. 73, co. 3, TUIR). Per approfondire i criteri di collegamento, vedi la guida sulla Residenza fiscale del trust: criteri e novità.
  • Beneficiario individuato: È il soggetto che ha un diritto attuale e incondizionato a ricevere il reddito del trust. Questa figura fa scattare l’imputazione per trasparenza.
  • Attribuzione (distribuzione): Il trasferimento di denaro o beni dal Trustee al beneficiario. La sua natura fiscale (reddito vs patrimonio) dipende dallo status del trust (opaco vs trasparente).

Trust opaco vs. trasparente: la distinzione fiscale

Non tutti i trust sono uguali. L’errore più comune che riscontro nelle lettere di compliance è l’applicazione delle regole del trust opaco a situazioni di trasparenza, o viceversa.

Il trust trasparente (imputazione diretta)

Si ha un trust trasparente quando i beneficiari sono “individuati” (art. 73, comma 2, TUIR). In questo scenario, il trust è fiscalmente “invisibile” per quanto riguarda i redditi:

  • Il reddito prodotto dal trust viene imputato direttamente al beneficiario in proporzione alla sua quota, indipendentemente dall’effettiva percezione (distribuzione).
  • Tassazione: Il beneficiario residente tassa il reddito di capitale per trasparenza (come se lo avesse prodotto lui stesso).
  • Vantaggio: Le successive distribuzioni finanziarie non sono più tassate (poiché i redditi hanno già scontato l’imposta a monte).

Il trust opaco (soggetto passivo autonomo)

Il trust opaco è un trust discrezionale. Il beneficiario non ha diritto a ricevere nulla finché il Trustee non decide di deliberare una distribuzione.

  • Il reddito è tassato in capo al trust (o non tassato, se il trust è in un paradiso fiscale).
  • Il problema italiano: Quando il Trustee decide infine di distribuire somme al beneficiario residente, come vengono tassate queste somme? Qui entra in gioco la distinzione fondamentale tra reddito e capitale, che analizzeremo nel prossimo step.

Il trust interposto

Attenzione ai trust fittizi. Se il disponente (Settlor) o i beneficiari mantengono un controllo sostanziale sui beni (es. potere di revoca, istruzioni vincolanti al Trustee), l’Agenzia delle Entrate considera il trust inesistente. In questo caso, i redditi sono tassati direttamente in capo al disponente “interponente“. Per evitare rischi penali e accertamenti, è cruciale verificare che il trust non ricada nelle casistiche di interposizione. Sul tema vedi anche: Trust revocabile e protezione patrimoniale.

Il principio “substance over form. Le recenti sentenze della Cassazione (es. n. 9096/2025) e la Risposta AE n. 239/2025 hanno ribadito tolleranza zero per i trust “di carta“. Non basta che l’atto istitutivo sia formalmente ineccepibile (Discrezionale/Irrevocabile). Se il Disponente mantiene, anche di fatto, il potere di gestire i beni o impartire istruzioni vincolanti al Trustee, la struttura viene considerata inesistente. Conseguenza: I redditi vengono tassati direttamente in capo al Disponente (o ai beneficiari se hanno il controllo), ignorando lo schermo del Trust, con sanzioni per infedele dichiarazione pari al 70% dell’imposta dovuta e non versata.

Tassazione per il beneficiario residente

Capita la differenza tra opaco e trasparente, entriamo nel vivo: quanto si paga quando il bonifico arriva sul conto italiano?

La normativa attuale (post L. 112/2016 e Circolare 34/E/2022) crea un “doppio binario” basato sulla residenza fiscale del trust. Per semplificare un quadro complesso, ho elaborato questa matrice che deve guidare ogni tua decisione dichiarativa nel 2026.

Tipologia di trust (opaco)Natura della DistribuzioneTrattamento Fiscale in Capo al Beneficiario Residente
Trust “White List” (Fiscalità Ordinaria)Distribuzione di RedditoNon Imponibile (già tassato in capo al Trust)
Trust “White List” (Fiscalità Ordinaria)Distribuzione di CapitaleNon Imponibile (Restituzione patrimonio)
Trust “Low Tax” (Fiscalità Privilegiata)Distribuzione di RedditoTassato (Reddito di Capitale, art. 44 TUIR)
Trust “Low Tax” (Fiscalità Privilegiata)Distribuzione di CapitaleTassato (Presunzione legale: si considera reddito salvo prova contraria)

Attenzione ai trust USA: Gli Stati Uniti sono generalmente White List, ma attenzione alle specificità statali (es. Delaware, Nevada) e alle regole di trasparenza. Spesso si verificano casi ibridi complessi. Per approfondire, vedi: Trust “opaco” negli USA ma trasparente in Italia.

Trust opachi in paradisi fiscali

Il vero problema sorge con i trust stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata (dove la tassazione nominale è inferiore al 50% di quella italiana). Qui scatta la presunzione relativa (art. 44, comma 1, lett. g-sexies TUIR):

Qualsiasi somma distribuita da un Trust opaco “Low Tax” si presume costituita da REDDITO (e non da capitale) fino a concorrenza del reddito complessivo prodotto dal trust.

In termini poveri: se il trust ti manda € 100.000, il Fisco italiano assume che siano tutti utili (tassati al 26% o in progressiva) e non restituzione del patrimonio versato dal nonno 20 anni fa.

Caso pratico: l’importanza della “prova contraria

Immaginiamo Mario, residente a Milano, beneficiario di un trust discrezionale a Panama (Low Tax). Il Trustee bonifica a Mario € 200.000.

Scenario A: Mario non ha documentazione. L’Agenzia delle Entrate applica la presunzione.

  • Base Imponibile: €200.000
  • Qualificazione: Reddito di capitale (frutto di investimento estero).
  • Imposta (26% secco o scaglioni IRPEF a seconda dell’intermediario): € 52.000.

Scenario B: Mario ha una contabilità analitica (strategia corretta). Mario dimostra, tramite bilanci del Trust e delibere del Trustee, che:

  1. Il Trust ha accumulato negli anni solo € 50.000 di redditi finanziari.
  2. I restanti € 150.000 sono parte del capitale originario conferito dal disponente.
  • Tassazione su € 50.000 (Reddito): € 13.000 (26%).
  • Tassazione su 150.000€ (Capitale): € 0.
  • Risparmio netto: € 39.000.

Aspetti operativi

Lavorando quotidianamente con posizioni RW complesse, vedo ripetersi un errore fatale: l’assenza di “memoria storica. Spesso il beneficiario italiano riceve il bonifico ma non chiede al Trustee (spesso estero e poco attento alla fiscalità italiana) la “causale contabile” della distribuzione. Il mio consiglio operativo è triplice:

  1. Segregazione contabile: Chiedete al Trustee di tenere due sezioni contabili separate: Income Account (Redditi) e Capital Account (Patrimonio).
  2. Delibera parlante: Ogni distribuzione deve essere accompagnata da una Resolution del Trustee che specifica: “Distribuiamo X attingendo dalla riserva di utili anno Y” oppure “Distribuiamo Z attingendo dal capitale“.
  3. Il test del 50%: Prima di ogni distribuzione, verificate se il livello di tassazione estero del Trust è ancora considerato “congruo” o se è scivolato nella lista “Low Tax” a causa di modifiche normative locali.

Attenzione ai passaggi tra Trust (Risposta n. 170/2025). Spesso si pianifica il passaggio di patrimonio da un “Trust padre” a nuovi “Trust figli“. Attenzione: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un Trust trasferisce beni a un altro Trust, questo passaggio è soggetto a imposta di donazione immediata con aliquota dell’8% (poiché tra i due trust non c’è vincolo di parentela), a meno che non si sia optato per la tassazione in entrata a monte. Un dettaglio che può costare caro nelle riorganizzazioni familiari.

Se non è possibile determinare l’effettivo reddito del trust (perché il Trustee non collabora o manca la contabilità), la norma prevede una sanzione implicita: si applica un rendimento presunto (spesso non favorevole) sul valore del patrimonio. È una strada da evitare a tutti i costi.

Link di approfondimento: Tutta questa strategia cade se non si rispettano gli obblighi dichiarativi. Per capire come segnalare queste somme e il patrimonio sottostante, leggi la guida su: Monitoraggio fiscale trust: obblighi quadro RW e sanzioni.

Imposta di successione e donazione (entry vs exit tax)

Oltre alle imposte sui redditi, il beneficiario deve fare i conti con l’imposta sulle donazioni e successioni. Il D.Lgs. n. 139/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025) ha introdotto il nuovo art. 4-bis nel TUS, risolvendo anni di contenzioso.

Oggi vige il principio della tassazione all’uscita: l’imposta si paga solo quando il Trustee distribuisce effettivamente i beni al beneficiario. Tuttavia, la norma introduce una novità strategica: l’opzione per la tassazione in entrata.

OpzioneQuando si paga?VantaggioSvantaggio
Regime ordinario (exit tax)Al momento della distribuzione finale al beneficiario.Differimento finanziario (non paghi nulla subito).Rischio che il valore dei beni aumenti nel tempo, alzando la base imponibile futura.
Opzione “in entrata” Al momento del conferimento dei beni nel Trust.Blocco del valore: paghi sul valore attuale. Le future distribuzioni (anche se il patrimonio è decuplicato) sono esentasse.Esborso di liquidità immediato.

Nota: Se il Trust detiene asset ad alto potenziale di rivalutazione (es. quote di startup, immobili in zone di pregio), esercitare l’opzione per la tassazione immediata “in entrata” può generare un risparmio d’imposta enorme per i beneficiari futuri.

Obblighi RW: chi deve dichiarare cosa?

La compilazione del Quadro RW segue logiche diverse rispetto alla tassazione del reddito. Qui comanda la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007). Il beneficiario residente deve compilare il RW in due casi:

  1. È Beneficiario di un trust trasparente:
    • È considerato “titolare effettivo” degli investimenti sottostanti.
    • Obbligo: Dichiara il valore degli asset (immobili, conti, azioni) detenuti dal Trust.
    • Imposte: Paga IVIE e IVAFE in proporzione alla sua quota.
  2. È Beneficiario di un trust opaco (“titolare effettivo“):
    • Anche se non ha diritto attuale al reddito, la normativa antiriciclaggio lo considera spesso “Titolare Effettivo” (es. se fa parte di una classe di beneficiari determinata).
    • Obbligo: Deve compilare il RW solo ai fini del monitoraggio fiscale.
    • Imposte: NON paga IVIE né IVAFE (perché manca il possesso sostanziale dei beni), a meno che il trust non sia fittizio (interposto).

Nota: Se sei beneficiario di un trust opaco discrezionale e compili il RW solo per obbligo di monitoraggio (senza pagare IVAFE), è fondamentale barrare la Casella 20 (“Solo Monitoraggio“) per evitare che il software calcoli automaticamente le imposte patrimoniali non dovute.

Hai dubbi sulla tassazione del tuo trust? Evita rischi sanzionatori

La normativa sui trust esteri e gli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) è una delle più complesse del panorama tributario italiano. Un errore nell’interpretazione della natura del trust (opaco vs trasparente) o una mancata dichiarazione possono portare a sanzioni amministrative pesanti e, in caso di grandi patrimoni, a conseguenze penali.

Non lasciare la gestione del tuo patrimonio al caso. Il nostro studio offre un servizio di consulenza fiscale specialistica sui Trust internazionali per:

  • Analizzare l’atto istitutivo (trust deed) e determinare la corretta residenza fiscale.
  • Calcolare le imposte dovute sulle attribuzioni di reddito o capitale.
  • Compilare correttamente il Quadro RW ed evitare errori su IVIE e IVAFE.
  • Valutare strategie di regolarizzazione per annualità pregresse non dichiarate.

Se cerchi un commercialista esperto in fiscalità internazionale, contattaci per analizzare la tua posizione specifica.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    [cf7-simple-turnstile]

    Domande frequenti

    Quando le distribuzioni di un Trust estero non sono tassate?

    Le distribuzioni non sono tassate in due casi principali: 1) Se il Trust è trasparente (le imposte sono già state imputate al beneficiario alla produzione del reddito); 2) Se il Trust è opaco e si dimostra, tramite contabilità analitica, che la distribuzione attinge dal capitale (patrimonio) e non dai redditi accumulati.

    Come si calcola la tassazione su un bonifico da Trust in Paradiso Fiscale?

    In assenza di prova contraria, l’intero importo ricevuto si presume “Reddito di Capitale” e viene tassato interamente (senza deduzione di costi). L’aliquota è generalmente del 26% a titolo di acconto o imposta sostitutiva, a seconda che intervenga un intermediario finanziario italiano.

    Il beneficiario deve pagare l’IVAFE sul conto corrente del Trust?

    Solo se il Trust è “Trasparente” (o interposto). Nel caso di Trust Opaco, il conto corrente è di proprietà del Trustee; il beneficiario non possiede l’asset finanziario e quindi non deve versare l’IVAFE, pur potendo avere obblighi di monitoraggio nel quadro RW.

    Riferimenti normativi

    • Art. 73 e Art. 44, comma 1, lett. g-sexies TUIR: (La base normativa della tassazione dei redditi da Trust).
    • Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022: (Il documento di prassi più importante dell’Agenzia delle Entrate sul tema).
    • D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio): (Per la definizione di Titolare Effettivo ai fini RW).
    • Cassazione Civile, Sez. Trib.: (Sentenze recenti su Sham Trust e interposizione).
    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Dove trasferirsi da imprenditore digitale 2026: guida fiscale e strategica

    I migliori Stati dove trasferirsi da imprenditore digitale nel 2026 sono le Isole Canarie (aliquota 4% ZEC), Cipro (0%...

    Lavoro in Irlanda: devo pagare le imposte in Italia?

    Lavori in Irlanda? Scopri se devi pagare le tasse in Italia con le nuove regole 2025. Guida completa su...

    Tassazione management fee e provvigioni per promotori finanziari trasferiti all’estero

    Guida completa per consulenti finanziari all'estero: come gestire la tassazione delle code provvigionali, evitare la doppia imposizione e gestire...

    Credito per imposte estere negato: come difendersi dall’accertamento

    Il contribuente ha diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero anche in caso di omessa dichiarazione, purché sia in...

    Tassazione pensioni in Albania: guida completa all’esenzione e Convenzione 2026

    Dal 2021, l'Albania applica un'esenzione fiscale totale (aliquota 0%) sui redditi da pensione di fonte estera per i cittadini...

    Regime impatriati Lussemburgo: guida completa

    Dal 1° gennaio 2025 il Lussemburgo ha riformato il regime fiscale per i lavoratori qualificati: esenzione del 50% sulla...