Il trust può essere un ottimo strumento non solo per gestire ordinatamente un passaggio generazionale ma anche per detenere in modo efficiente quote di società sia residenti che estere. Di seguito voglio analizzare gli aspetti fiscali di un trust socio di società estere che percepisce dividendi di fonte estera.
L’obiettivo è quello di confrontare il livello di tassazione che questo subisce rispetto a quello riservato alle persone fisiche che detengono direttamente partecipazioni. Infatti, con il trust i dividendi esteri devono essere assoggettati a tassazione sull’intero loro ammontare e per questo è possibile recuperare come credito di imposta, l’intera ritenuta alla fonte subita nel Paese estero.
Attenzione, però, è doverosa una premessa. L’analisi effettuata deve essere analizzata tenendo sempre presente che il trust non è uno strumento giuridico utilizzabile per la pianificazione fiscale. Infatti, di questa forma giuridica deve sempre trovare giustificazione nel perseguimento di finalità meritevoli di tutela. Per questo, le analisi di seguito svolte, è opportuno che siano lette sotto questo profilo. Inoltre, in questa analisi si presuppone l’utilizzo di un trust fiscalmente opaco (ovvero senza beneficiari individuati), e quindi né trasparente né interposto.
Indice degli argomenti
- Come funziona un trust di gestione di partecipazioni?
- Tassazione sul trust opaco per redditi da partecipazioni black list
- Trust di gestione di partecipazioni estere in paesi black list
- Applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni al trust
- Trust di gestione di partecipazioni e quadro RW
- Conclusioni e consulenza fiscale
Come funziona un trust di gestione di partecipazioni?
Il trust è uno strumento giuridico di natura anglosassone utilizzato ormai anche in Italia per perseguire scopi di tutela del patrimonio personale e per favorire il passaggio generazionale. Si tratta di uno strumento giuridico comunque complesso che determina anche risvolti fiscali, variabili a seconda che i soggetti beneficiari del trust siano o meno individuati. Detto questo, possiamo dire che un trust costituito al solo fine di gestire partecipazioni societarie – italiane o estere, di persone o di capitali – può essere definito “trust holding“.
Da un punto di vista fiscale il trust rientra tra gli enti commerciali e non commerciali nell’ambito dei soggetti che scontano l’IRES, di cui all’art. 73 del TUIR (DPR n. 917/86). Questo è avvenuto ad opera dei commi da 74 a 76 dell’art. 11 della Legge n. 296/06. Sostanzialmente, i redditi del trust devono essere tassati in capo al trust personificato che, a seconda dei casi, è qualificato come ente commerciale o non commerciale, a seconda dell’attività concretamente svolta.
L’identificazione del trust come soggetto IRES, riguarda il cd “trust opaco“, ipotesi che si verifica quando i beneficiari dei redditi del trust non sono stati identificati. Per questo, tali soggetti non possono essere titolari di alcun diritto alla percezione del redditi del trust (non essendo titolari di alcuna capacità contributiva). Diversamente, nel caso in cui i beneficiari del trust siano identificati (“trust trasparente“), l’art. 73, co. 2 del TUIR stabilisce che i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso a questi ultimi in proporzione alla quota di partecipazione individuata all’atto di costituzione. Ovvero, in mancanza, in parti uguali. In sostanza, i redditi del trust sono imputati per trasparenza ai beneficiari del reddito solamente se questi sono individuati (in quanto titolari di capacità contributiva).
Come hai avuto modo di capire, opacità o trasparenza del trust non dipendono, pertanto, da una qualche opzione esercitata in un modello dichiarativo, bensì dalla modalità con cui vengono sottoscritte le clausole del trust al momento della costituzione.
Tassazione sul trust opaco per redditi da partecipazioni black list
Il caso analizzato è quello che riguarda la tassazione in capo ad un trust di gestione di partecipazioni opaco socio di società di capitali estera (non black list). Questo per verificare le differenze di tassazione esistenti rispetto ad una stessa partecipazione detenuta da una persona fisica residente.
Tassazione dei dividendi in Italia per le persone fisiche
Per la tassazione dei dividendi da parte di persone fisiche occorre prendere a riferimento l’art. 27 del DPR n. 600/73. Questa norma prevede, in capo alle persone fisiche, una tassazione sostitutiva sui dividendi nazionali o esteri, qualificati e non, mediante una ritenuta a titolo di imposta del 26%. In caso di dividendo di fonte estera l’applicazione dell’imposta sostitutiva è dovuta sul lordo frontiera, mentre se nell’incasso interviene un intermediario residente, l’applicazione dell’imposta sostitutiva avviene sul netto frontiera. Per approfondire: “Dividendi esteri credito di imposta: quali soluzioni?“
Tassazione dei dividendi per il trust
La tassazione in capo al trust di gestione di partecipazioni, socio di una società di capitali residente o estera, indipendentemente dalla tipologia di partecipazione detenuta (qualificata o non), si attesta ora al 24% di IRES, se il trust è fiscalmente opaco. Diversamente, il trust fiscalmente trasparente, attribuisce ai beneficiari il 100% del dividendo percepito. Questo significa, indirettamente, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% da parte del beneficiario persona fisica residente fiscalmente in Italia.
A fronte di questa tassazione complessiva si deve però ricordare che quando un dividendo proviene da una società estera, questo può subire nel Paese di origine una ritenuta in uscita (c.d. “withholding tax“), ritenuta la cui aliquota viene definita dalla normativa interna estera e può essere a volte ridotta dalle previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, la cui applicabilità delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni ai trust è da sempre oggetto di discussione tra gli operatori e la risposta alla questione è tutt’altro che scontata, anche se vi sono spunti a favore nel modello di Convenzione OCSE.
Le tabelle successive propongono il diverso regime impositivo in capo al trust e alla persona fisica, entrambi titolari di una partecipazione sia essa qualificata o non, in una società non paradisiaca (comunitaria o extracomunitaria).
Tabella – trust residente che percepisce dividendi da partecipazioni estere
| Dividendo erogato da società estera | Ipotesi A | Ipotesi B |
| Dividendo | 1.000 | 1.000 |
| Aliquota ritenuta estera (“withholding tax“) | 5% | 10% |
| Importo ritenuta | 50 | 100 |
| Dividendo netto in uscita | 950 | 900 |
| Incasso del trust opaco italiano | ||
| Dividendo in entrata | 950 | 900 |
| Imponibile fiscale (lordo frontiera) | 1.000 | 1.000 |
| IRES lorda | 240 | 240 |
| Credito d’imposta estero | 50 | 100 |
| IRES netta | 190 | 140 |
Come emerge dalla tabella, il dividendo percepito dal trust viene tassato sul lordo frontiera e, quindi, nell’esempio su 1.000 euro. Per questo motivo si rende necessario ragguagliare l’ammontare di imponibile in base al momento di maturazione dell’utile, con base imponibile sarà sempre il 100%. Il trust opaco sconta l’IRES italiana al 24% ma da questa imposta è possibile scomputare l’imposta pagata all’estero, subendo una tassazione complessiva del 24% (considerando il credito per imposte estere).
La successiva tabella affronta il caso, invece, del dividendo estero percepito dal socio persona fisica.
Tabella – persona fisica che percepisce dividendi da partecipazioni estere
| Dividendo erogato da società estera | Ipotesi A | Ipotesi B |
| Dividendo | 1.000 | 1.000 |
| Ritenuta estera | 5% | 10% |
| Importo ritenuta | 50 | 100 |
| Dividendo in uscita | 950 | 900 |
| Incasso da parte di persona fisica residente | ||
| Dividendo in entrata | 950 | 900 |
| Imponibile lordo frontiera | 1.000 | 1.000 |
| Imposta sostitutiva 26% | 260 | 260 |
| Credito d’imposta estero | – | – |
| Tassazione netta | 260 | 260 |
Nel caso della persona fisica emerge un inasprimento della tassazione. Il beneficiario del dividendo estero persona fisica deve subire una ritenuta secca del 26% oltre a quella già scontata nel Paese estero, senza possibilità di recupero. Questo, a meno che nell’incasso del dividendo non intervenga un intermediario finanziario residente (solitamente un istituto bancario) incaricato di riscuotere l’importo del dividendo. In questo caso l’intermediario applicherà l’imposta sostitutiva del 26%, sull’importo “netto frontiera“.
Trust di gestione di partecipazioni estere in paesi black list
Il TUIR prevede, a prescindere dal soggetto che li percepisce, la tassazione integrale dei dividendi black list. Un dividendo è considerato a fiscalità privilegiata se proviene da Paesi che hanno un livello impositivo nominale ordinario o speciale inferiore al 50% di quello italiano (Legge n. 208/15). Anche in questo caso abbiamo provato ad effettuare delle valutazioni di convenienza confrontando il caso della persona fisica che incassa dividendi da paesi black list il caso di incasso degli stessi dividendi da parte di un trust opaco.
Si pensi al caso della persona fisica che riceve dividendi da una società paradisiaca che nel suo Paese non è soggetta ad alcun prelievo impositivo e non vengono nemmeno applicate ritenute in uscita dal Paese estero.
Tabella – dividendo pagato da società black list non tassata
| Incasso dividendo da parte del trust opaco | |
| Utile ante imposte | 1.000 |
| Imposte sul reddito 24% | 240 |
| Utile netto | 760 |
| Incasso dividendo da parte di persona fisica non imprenditore | |
| Dividendo percepito | 1.000 |
| Imposta sostitutiva 26% | 260 |
È interessante il confronto tra la tassazione complessiva, in questo caso, la tassazione sul trust, soggetto ad IRES, è più conveniente rispetto alla tassazione della persone fisica non imprenditore, tassato con imposta sostitutiva del 26%. Non essendoci ritenuta in uscita, non si creano problematiche di credito per imposte estere (o di netto frontiera) affrontate nel caso precedente.
Riepilogando, il trust, se fiscalmente opaco sconta sui dividendi la tassazione IRES del 24% già sull’intero ammontare del dividendo (100%). Pertanto, anche se il dividendo è paradisiaco, valgono le medesime considerazioni evidenziate nella prima tabella. Ciò che emerge è sicuramente un vantaggio fiscale in capo al trust in ipotesi di detenzione di partecipazioni in società paradisiache.
Applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni al trust
La detenzione di partecipazioni in società estere deve in ogni caso essere valutata anche in relazione all’applicazione delle ritenute da applicare a dividendi o utili in uscita dal paese della società estera pagante. Il trust non può, infatti, beneficiare della Direttiva “madre/figlia“ nemmeno se la società pagante è residente in un Paese dell’Unione Europea in quanto il trust è un vincolo assimilato in Italia ad un ente non commerciale. In questo caso si rende applicabile:
- La ritenuta interna prevista dalla normativa nazionale del Paese di pagamento del dividendo;
- La ritenuta, più bassa, prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione tra quel Paese e l’Italia, su richiesta.
In merito all’applicazione al trust delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sussistono però delle incertezze, in quanto non è pacifico a livello internazionale se le stesse possano considerarsi adottabili anche dai trust. Sul punto, tuttavia, vi è un’interpretazione favorevole al contribuente contenuta nella Circolare n 48/E/2007, in cui l’Agenzia delle Entrate ha sancito espressamente che al trust si applicano le Convenzioni contro le doppie imposizioni. Tuttavia, quella citata rimane una mera interpretazione dell’Amministrazione finanziaria italiana. Infatti, non ci sono garanzie che tale interpretazione sia valida anche all’estero. Infatti, il Paese estero che eroga i dividendi potrebbe non applicare la ritenuta convenzionale, bensì la ritenuta maggiore prevista dalla normativa interna. Per questa serie di motivi, soprattutto quando si investe in un paese comunitario, è consigliabile l’utilizzo di una società di capitali (ad esempio una SRL) come veicolo.
Pianificazione fiscale internazionale con l’utilizzo di SRL e del trust
Per ovviare alla problematica del trust al quale potrebbe non essere riconosciuta la possibilità di applicare le convenzioni internazionali, una via d’uscita dal problema potrebbe essere quella di operare attraverso una SRL italiana. In particolare, è possibile fare in modo che il trust italiano detenga le quote della SRL italiana, che a sua volta avrà in dote le quote della società estera. Con questa struttura la SRL italiana e la società estera, qualora residenti nella UE, hanno la possibilità di applicare la c.d. “Direttiva madre/figlia“, con l’applicazione delle minori ritenute previste convenzionalmente rispetto alla withholding tax prevista dallo Stato ove è situata la società che eroga il dividendo.
Trust di gestione di partecipazioni e quadro RW
Anche i trust di gestione di partecipazioni residenti in Italia sono soggetti al monitoraggio fiscale per gli investimenti detenuti all’estero. In relazione al monitoraggio di partecipazioni societarie estere si ricorda che non è comunque dovuta l’imposta patrimoniale IVAFE. Imposta che non è dovuta nemmeno in capo alle persone fisiche in quanto queste ultime sono soggette ad IVAFE solo sui prodotti finanziari (non sulle attività finanziarie in genere). Le partecipazioni, quantomeno quelle non rappresentate da azioni, sono qualificate non come prodotti finanziari bensì come semplici attività finanziarie.
La compilazione del quadro RW per le attività estere da soggetti quali i trust compete anche ai titolari effettivi di trust, residenti o non residenti, che detengono investimenti all’estero (D.Lgs. n. 231/07). Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, infatti, i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, risultano titolari effettivi dell’investimento.
Definizione di titolare effettivo
“Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo“
Conclusioni e consulenza fiscale
Dall’analisi effettuata in questo articolo emerge come in molti casi la detenzione di partecipazioni societarie sia fiscalmente più conveniente se detenuta attraverso un trust, opiuttosto che personalmente. Questo riguarda sia partecipazioni in società italiane che estere e sia per partecipazioni qualificate o meno. La convenienza aumenta, poi, nel caso in cui vi siano partecipazioni in enti residenti in paesi black list.
L’aspetto su cui prestare attenzione riguarda il fatto che il trust non è strumento che può essere utilizzato per la mera attività di pianificazione fiscale. Questo strumento deve essere creato per tutelare interessi meritevoli, che non possono ridursi al solo risparmio fiscale. Per questo motivo non sempre è possibile effettuare quanto indicato nell’articolo, senza possibilità di ricevere contestazioni.
Se hai dubbi o desideri valutare la tua posizione fiscale con un esperto, non aspettare, segui il link sottostante per metterti direttamente in contatto con me e ricevere una consulenza personalizzata.