Il trust può essere un ottimo strumento non solo per gestire ordinatamente un passaggio generazionale ma anche per detenere in modo efficiente quote di società sia residenti che estere. Di seguito voglio analizzare gli aspetti fiscali di un trust socio di società estere che percepisce dividendi di fonte estera.
L'obiettivo è quello di confrontare il livello di tassazione che questo subisce rispetto a quello riservato alle persone fisiche che detengono direttamente partecipazioni. Infatti, con il trust i dividendi esteri devono essere assoggettati a tassazione sull'intero loro ammontare e per questo è possibile recuperare come credito di imposta, l'intera ritenuta alla fonte subita nel Paese estero.
Attenzione, però, è doverosa una premessa. L'analisi effettuata deve essere analizzata tenendo sempre presente che il trust non è uno strumento giuridico utilizzabile per la pianificazione fiscale. Infatti, di questa forma giuridica deve sempre trovare giustificazione nel perseguimento di finalità meritevoli di tutela. Per questo, le analisi di seguito svolte, è opportuno che siano lette sotto questo profilo. Inoltre, in questa analisi si presuppone l'utilizzo di un trust fiscalmente opaco (ovvero senza beneficiari individuati), e quindi né trasparente né interposto.
Come funziona un trust di gestione di partecipazioni?
Il trust è uno strumento giuridico di natura anglosassone utilizzato ormai anche in Italia per perseguire scopi di tutela del patrimonio personale e per favorire il passaggio generazionale. Si tratta di uno strumento giuridico comunque complesso che determina anche risvolti fiscali, variabili a seconda che i soggetti beneficiari del trust siano o meno individuati. Detto questo, possiamo dire che un trust costituito al solo fine di gestire partecipazioni societarie - italiane o estere, di persone o di capitali - può essere definito "trust holding".
Da un punto di vista fiscale il trust rientra tra gli enti commerciali e non commerciali nell'ambito dei soggetti che scontano l'IRES, di cui all'art. 73 del TUIR (DPR n. 917/86). Questo è avvenuto ad opera dei commi da 74 a 76 dell'art. 11 della Legge n. 296/06. Sostanzialmente, i redditi del trust devono essere tassati in capo al trust personificato che, a seconda dei casi, è qualificato come ente commerciale o non commerciale, a seconda dell'attività concretamente svolta.
L'identificazione del trust come soggetto IRES, riguarda il cd "trust opaco", ipotesi che si verifica quando i beneficiari dei redditi del trust non sono stati identificati. Per questo, tali soggetti non possono essere titolari di alcun diritto alla percezione del redditi del trust (non essendo titolari di alcuna capacità contributiva). Diversamente, nel caso in cui i beneficiari del trust siano identificati ("trust trasparente"), l'art. 73, co. 2 del TUIR stabilisce che i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso a questi ultimi in proporzione alla quota di partecipazione individuata all'atto di costituz...
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