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Trattamento di fine mandato (TFM): guida alla deducibilità, alla data certa e alla tassazione dell’amministratore

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
11 min di lettura
In sintesi

Scopri tutto sul trattamento di fine mandato (TFM) amministratori: normativa, calcolo, fiscalità e vantaggi ottimizzare la gestione fiscale.

Il TFM è disciplinato dagli artt. 105 co. 4 e 17 co. 1 lett. c) del TUIR. La deducibilità per competenza in capo alla società e la tassazione separata in capo all’amministratore sono entrambe condizionate all’esistenza di un atto scritto con data certa, anteriore all’inizio del rapporto, che specifichi l’importo dell’indennità.


Il trattamento di fine mandato (TFM) è un compenso differito che molte PMI italiane utilizzano come strumento di pianificazione fiscale per i propri amministratori, disciplinato dall’art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR. Senza un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto, la società perde la deducibilità per competenza e l’amministratore perde l’accesso alla tassazione separata: due profili su cui l’Amministrazione finanziaria ha intensificato i controlli.

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Che cos’è il trattamento di fine mandato

Il trattamento di fine mandato è un compenso differito, aggiuntivo rispetto alla remunerazione ordinaria, che una società può riconoscere ai propri amministratori alla cessazione dell’incarico. Non è obbligatorio per legge, a differenza del TFR previsto per i lavoratori dipendenti dall’art. 2120 c.c., ma se istituito correttamente rappresenta uno strumento di pianificazione fiscale efficace, con vantaggi distinti per la società e per l’amministratore. La sua disciplina fiscale deriva dal combinato disposto degli artt. 2120 e 2364 c.c. e degli artt. 50, 105 e 17 del TUIR.

Sul piano della qualificazione reddituale, il TFM è riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR, in quanto somma percepita in relazione agli uffici di amministratore. Fanno eccezione i casi in cui tali uffici rientrino nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi dell’art. 53 co. 1 del TUIR: in quel caso le somme costituiscono redditi di lavoro autonomo. In ogni caso, la tassazione segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione effettiva.

Natura facoltativa e fonte normativa

L’istituzione del TFM è rimessa alla libera volontà delle parti, nel rispetto dei principi di congruità e ragionevolezza. La previsione può avvenire tramite l’atto costitutivo oppure, più frequentemente, tramite delibera assembleare al momento della nomina dell’amministratore (Cass. 16.2.2021 n. 3994; Cass. 29.4.2022 n. 13556). Le regole di determinazione dell’importo sono liberamente individuate dalle parti e possono prevedere un ammontare fisso, una percentuale del compenso annuo deliberato, una quota variabile parametrata agli utili, oppure criteri analoghi a quelli del TFR con eventuali meccanismi di rivalutazione. Successive modifiche all’impianto originario devono in ogni caso essere deliberate dall’assemblea dei soci.

Leggi anche: Compenso amministratore: tassazione.

TFM escluso nelle SRL semplificate

Nelle società a responsabilità limitata semplificate (SRLs) il TFM non è applicabile. La ragione è di natura statutaria: lo statuto standard previsto per questa tipologia societaria non lascia spazio all’inserimento di clausole che istituiscano un’indennità di fine mandato. Poiché la previsione statutaria o assembleare è condizione necessaria per il riconoscimento fiscale dell’istituto, in assenza di essa qualsiasi accantonamento effettuato dalla SRLs sarebbe privo di fondamento giuridico e fiscalmente non deducibile.

Deducibilità dell’accantonamento per la società

L’art. 105 co. 4 del TUIR consente alla società di dedurre fiscalmente le quote di accantonamento al fondo TFM secondo il principio di competenza, ovvero nell’esercizio in cui maturano, indipendentemente dall’effettivo pagamento all’amministratore. Questo meccanismo permette di spalmare il costo fiscale nel tempo, riducendo il reddito imponibile IRES anno per anno, a fronte di un’uscita di cassa che avverrà solo alla cessazione del mandato. La deducibilità per competenza non è tuttavia automatica: è subordinata al rispetto di condizioni formali precise, la cui inosservanza trasforma il beneficio in un costo deducibile solo per cassa, nell’esercizio dell’effettiva erogazione.

Il requisito dell’atto di data certa

La condizione cardine per la deducibilità per competenza è che il diritto all’indennità risulti da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto, che specifichi anche l’importo dell’indennità. Questo principio, affermato dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 211/E/2008 e n. 124/E/2017, è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, tra cui Cass. 3.7.2025 n. 18026. La ratio è antielusiva: evitare che società e amministratore concordino a posteriori un compenso aggiuntivo in forma di TFM al solo fine di beneficiare della tassazione separata e della deduzione per competenza. In assenza di data certa anteriore, l’accantonamento è indeducibile per competenza e l’indennità sarà deducibile dalla società solo nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposta.

Previsione nello statuto societario

L’atto costitutivo, o più verosimilmente, l’atto di nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea, può istituire il TFM, indicando anche l’ammontare dell’indennità deliberata (Cass. 16.2.2021 n. 3994; Cass. 29.4.2022 n. 13556). Successive modifiche devono comunque essere deliberate dall’assemblea.

Soltanto nel caso in cui la relativa clausola contenga anche la misura dell’indennità o, più plausibilmente, individui parametri di natura oggettiva che consentano di determinare l’importo in questione, l’accantonamento potrebbe essere considerato deducibile, in quanto verrebbe rispettato il requisito della certezza ed evitato che l’importo debba essere rimodulato in funzione dei risultati dell’impresa. Ad esempio un parametro di natura oggettiva può essere quello di collegare l’importo del trattamento all’importo del compenso amministratore percepito.

La CGT del Veneto con sentenza n. 943/01/2023 ha stabilito che anche nel caso in cui l’ammontare annuale dell’accantonamento al TFM venga deliberato successivamente all’istituzione dello stesso, la deduzione è legittima. Il caso analizzato è quello di una società che aveva deliberato, con atto avente data certa, l’istituzione del trattamento agli amministratori. Questi, venivano nel tempo riconfermati, senza soluzione di continuità, ed una specifica delibera aggiornava l’importo attribuibile per ciascuna annualità. Secondo i giudici, essendoci di base la delibera istitutiva del trattamento di fine mandato con data certa avvenuta in modo precedente l’inizio dell’attività degli amministratori, questa è sufficiente nel caso in cui gli amministratori vengano riconfermati nel tempo senza soluzione di continuità.

Come ottenere la data certa: modalità ammesse

La data certa anteriore all’inizio del rapporto può essere ottenuta con diverse modalità, indicate dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 16 febbraio 2007. Le principali sono le seguenti:

  • redazione del verbale assembleare da parte di un notaio;
  • estratto notarile del libro delle deliberazioni;
  • autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera; notifica rituale del verbale all’amministratore;
  • registrazione della delibera presso l’Ufficio del Registro;
  • invio all’amministratore tramite PEC di copia della delibera, con successiva risposta di accettazione. In quest’ultimo caso, l’accettazione dell’amministratore deve necessariamente avvenire in data successiva a quella in cui l’atto di nomina ha ricevuto data certa, in modo che il diritto all’indennità risulti inequivocabilmente costituito prima dell’inizio del rapporto.

La quantificazione preventiva dell’importo

Non è sufficiente che l’atto con data certa riconosca genericamente il diritto al TFM: è necessario che specifichi anche l’importo, o quanto meno individui parametri oggettivi che consentano di determinarlo. Secondo l’Agenzia delle Entrate (consulenza giuridica n. 901-4/2018 e risposta a interpello n. 292/2021), il riferimento contenuto nell’art. 105 del TUIR alla “quota maturata in ciascun esercizio” implica la preventiva quantificazione dell’indennità. La Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento (Cass. 3.7.2025 n. 18026), precisando che l’importo deve essere determinato prima dell’inizio del rapporto con atto di data certa. Fa eccezione il caso in cui la determinazione del compenso sia legittimamente demandata al consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2389 co. 3 c.c., ferma restando la data certa anteriore dell’atto che riconosce il diritto all’indennità.

Leggi anche: TFM parametrato alla realtà economica dell’impresa.

Misura dell’accantonamento: criteri di congruità

La normativa non fissa un limite massimo espresso per l’accantonamento al TFM, né impone di applicare i criteri di calcolo previsti dall’art. 2120 c.c. per il TFR dei lavoratori dipendenti. La giurisprudenza prevalente ha chiarito che non esiste una norma che obblighi le società a commisurare il TFM ai parametri del TFR (Cass. 3.7.2025 n. 18026; Cass. 19.10.2021 n. 28827). L’importo rimane dunque rimesso alla libera volontà delle parti, ma deve rispettare i criteri di inerenza, congruità e ragionevolezza rispetto alle dimensioni dell’impresa e ai compiti dell’incarico (ris. AdE n. 124/E/2017). La C.G.T. I Milano 3.10.2025 n. 3835/16/25 ha giudicato sproporzionato un accantonamento pari a oltre tre quarti del fatturato aziendale: un segnale chiaro che l’Amministrazione finanziaria contesta attivamente gli importi eccessivi, indipendentemente dalla correttezza formale dell’atto istitutivo.

Leggi anche: Trattamento e scritture contabili.

Amministratore già in carica: come istituire il TFM

Il caso più frequente nella prassi delle PMI italiane non è quello dell’amministratore di nuova nomina, bensì quello dell’amministratore già in carica al momento in cui la società decide di istituire il TFM. È la situazione in cui il rischio di contestazione è più elevato e in cui la giurisprudenza degli ultimi anni ha prodotto gli orientamenti più rilevanti. La regola generale è netta: se l’assemblea delibera il TFM quando l’amministratore è già in carica, il verbale di attribuzione è un atto successivo all’inizio del rapporto e l’accantonamento non è deducibile per competenza, indipendentemente dalla correttezza formale della delibera.

La procedura delle dimissioni formali

L’unico percorso che consente alla società di istituire il TFM in favore di un amministratore già in carica, mantenendo la deducibilità per competenza, è quello delle dimissioni formali dall’incarico in corso, seguite dalla delibera assembleare che riconosce il diritto all’indennità e dalla successiva conferma di un nuovo incarico. La liceità di questa procedura è stata confermata dalla C.G.T. I Verona 7.11.2025 n. 421/1/25, che ha affermato chiaramente come le dimissioni formali, in alternativa all’attesa della naturale scadenza del mandato, siano lo strumento necessario per integrare la condizione prevista dall’art. 105 del TUIR. In senso conforme si è espressa anche la C.G.T. II Toscana 31.10.2023 n. 1079/1/23. La sequenza operativa corretta è la seguente: l’amministratore presenta le dimissioni formali dall’incarico in corso; l’assemblea delibera il diritto al TFM specificando l’importo o i parametri oggettivi per determinarlo, con atto avente data certa; solo dopo la chiusura dell’adunanza l’amministratore accetta il nuovo incarico. È questo elemento temporale, l’accettazione del nuovo incarico successiva alla delibera, che integra la condizione dell’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Il rischio dell’interruzione meramente formale

La procedura delle dimissioni è legittima, ma espone a un rischio specifico che la giurisprudenza ha delimitato con precisione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19445/2023, ha giudicato meramente formale e quindi fiscalmente irrilevante, un’interruzione del rapporto in cui l’amministratore si era dimesso nella stessa assemblea in cui veniva rinominato e in cui veniva deliberata l’attribuzione del TFM: in quel caso non vi era stata alcuna preventiva attribuzione del TFM prima della nomina, e la contestualità delle operazioni aveva privato la procedura di sostanza.

La C.G.T. I Verona 421/1/25 ha però chiarito il discrimine: se le dimissioni precedono genuinamente la delibera di attribuzione del TFM, e l’accettazione del nuovo incarico avviene dopo la chiusura dell’adunanza, l’operazione non può essere qualificata come meramente formale, anche in assenza di soluzione di continuità tra i due mandati. Il medesimo orientamento è stato recepito dalla C.G.T. I Milano 3.10.2025 n. 3835/16/25, nella cui motivazione l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto esplicitamente che le dimissioni formali seguite da nuovo incarico costituiscono la procedura corretta per l’amministratore già in carica. Il rischio residuo riguarda la misura dell’accantonamento: anche quando la procedura è formalmente ineccepibile, l’Amministrazione finanziaria mantiene il potere di contestare importi sproporzionati rispetto alla realtà economica dell’impresa.

Tabella decisionale: deducibilità e tassazione nei quattro scenari principali

La deducibilità dell’accantonamento per la società e il regime di tassazione applicabile all’amministratore dipendono dalla combinazione di tre variabili: la posizione dell’amministratore al momento dell’istituzione del TFM, l’esistenza di un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e la preventiva quantificazione dell’importo. La tabella seguente sintetizza i quattro scenari principali che emergono dal quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

ScenarioCondizioniDeducibilità societàTassazione amministratoreRiferimento normativo
1. Amministratore di nuova nomina — TFM con data certa e importo determinatoAtto con data certa anteriore all’inizio del rapporto; importo specificato o parametri oggettivi definitiDeducibile per competenza ex art. 105 co. 4 TUIR, quota maturata per esercizioTassazione separata fino a €1.000.000 ex art. 17 co. 1 lett. c) TUIR; tassazione ordinaria sull’eccedenzaArt. 105 co. 4 TUIR; art. 17 co. 1 lett. c) TUIR; Cass. 3.7.2025 n. 18026
2. Amministratore di nuova nomina — TFM senza data certa o senza importo determinatoAtto mancante, privo di data certa, o con data certa ma senza specificazione dell’importoNon deducibile per competenza; deducibile per cassa nell’esercizio di effettiva erogazioneTassazione ordinaria IRPEF per l’intero importo, con aliquote progressiveRis. AdE n. 211/E/2008; ris. AdE n. 124/E/2017; Cass. 3.7.2025 n. 18026
3. Amministratore già in carica — dimissioni formali e nuovo incaricoDimissioni formali dall’incarico in corso; delibera assembleare con data certa e importo determinato; accettazione nuovo incarico dopo chiusura dell’adunanzaDeducibile per competenza dalla data del nuovo incarico, se rispettata la sequenza operativa correttaTassazione separata fino a €1.000.000 sulla quota maturata dal nuovo mandato; tassazione ordinaria sull’eccedenzaC.G.T. I Verona 7.11.2025 n. 421/1/25; C.G.T. II Toscana 31.10.2023 n. 1079/1/23; C.G.T. I Milano 3.10.2025 n. 3835/16/25
4. Amministratore già in carica — delibera TFM senza interruzione del rapportoAssemblea delibera il TFM con l’amministratore già in carica, senza dimissioni formali preventiveNon deducibile per competenza; l’accantonamento è deducibile solo per cassa all’atto dell’erogazioneTassazione ordinaria IRPEF; la tassazione separata non è applicabile in assenza del requisito della data certa anterioreRis. AdE n. 211/E/2008; consulenza giuridica AdE n. 901-4/2018; Cass. n. 19445/2023

Tassazione del TFM in capo all’amministratore

La tassazione dell’indennità di fine mandato in capo all’amministratore segue in ogni caso il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione effettiva, indipendentemente dagli esercizi in cui la società ha effettuato gli accantonamenti. Il regime applicabile, tassazione separata o tassazione ordinaria IRPEF, dipende dall’esistenza dell’atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e dall’importo complessivo percepito. È su questo profilo che si concentra il principale vantaggio fiscale per l’amministratore: evitare la progressività IRPEF su un reddito maturato in più anni ma percepito in un’unica soluzione.

Tassazione separata fino a un milione di euro

Il TFM è soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR fino all’importo complessivo di un milione di euro, a condizione che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. L’Agenzia delle Entrate provvede al ricalcolo dell’imposta applicando l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione. Se più favorevole per il contribuente, si applica invece l’aliquota dell’anno di effettivo pagamento. La ratio dell’istituto è quella di neutralizzare l’effetto della progressività IRPEF su un reddito pluriennale concentrato in un’unica annualità fiscale.

Tassazione ordinaria oltre la soglia

Per la quota del TFM eccedente il milione di euro si applica in ogni caso la tassazione ordinaria IRPEF con aliquote progressive, anche quando il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (art. 24 co. 31 del DL 201/2011). Analogamente, l’intera indennità è assoggettata a tassazione ordinaria quando il diritto al TFM non risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, oppure quando l’atto è stato redatto in costanza di rapporto. In questi casi il TFM confluisce nel reddito complessivo dell’amministratore nell’anno di percezione, con applicazione delle aliquote marginali IRPEF vigenti.

Il biennio di riferimento e il patto di non concorrenza

Una casistica specifica riguarda il TFM erogato sotto condizione di un patto di non concorrenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33218/2025, ha chiarito che in questa ipotesi il diritto alla percezione delle somme nasce con la stipula del patto, considerato sottoposto a condizione risolutiva e non sospensiva, e non con il pagamento effettivo. Sul piano pratico, il biennio da prendere in considerazione per l’individuazione dell’aliquota media applicabile in tassazione separata non è quello precedente il pagamento del TFM, bensì quello precedente la stipula del patto di non concorrenza. Si tratta di un elemento che può incidere significativamente sul carico fiscale effettivo dell’amministratore e che richiede una verifica preventiva in sede di strutturazione dell’operazione.

Trattamento previdenziale

Il TFM è soggetto a contribuzione previdenziale, a differenza del TFR dei lavoratori dipendenti che ne è esente. La base imponibile previdenziale è costituita dai redditi rilevanti ai fini IRPEF, con le stesse regole applicabili ai compensi degli amministratori. In linea generale, l’indennità di fine mandato rientra nell’ambito della Gestione Separata INPS, secondo quanto precisato dalla Nota INPS 15.3.2002 n. 27/7265. Questo profilo rappresenta un elemento di costo aggiuntivo rispetto al TFR che occorre considerare nella pianificazione complessiva dell’operazione, poiché incide sia sul costo effettivo per la società sia sul netto percepito dall’amministratore.

Per i professionisti non iscritti alla Gestione Separata INPS occorre applicare al TFM le ordinarie regole previste per i compensi professionali, con contribuzione alla cassa previdenziale di categoria di riferimento. In questi casi le modalità di calcolo e versamento dei contributi seguono le specificità del singolo ente previdenziale, rendendo necessaria una verifica caso per caso prima di procedere con la strutturazione dell’indennità.

Polizza assicurativa a copertura del TFM

In alternativa all’accantonamento interno al fondo TFM, la società può gestire la provvista necessaria alla liquidazione dell’indennità stipulando una polizza assicurativa dedicata. Questa soluzione, sempre più diffusa nella prassi delle PMI italiane, consente di ottenere un rendimento finanziario sulle somme accantonate e di segregare gli importi versati dal rischio patrimoniale della società. Sul piano fiscale, il trattamento applicabile dipende da una variabile determinante: se il beneficiario della polizza è la società oppure l’amministratore. I due scenari producono conseguenze fiscali significativamente diverse, sia in capo alla società che in capo all’amministratore percipiente.

Polizza con beneficiario la società

Quando la società è beneficiaria della polizza TFM, questa imputa a conto economico l’accantonamento al fondo TFM secondo le ordinarie regole dell’art. 105 co. 4 del TUIR. I premi assicurativi versati alla compagnia non sono deducibili e rappresentano un credito immobilizzato da esporre alla voce “crediti verso altri” (B.III.2) dell’attivo dello stato patrimoniale. La somma corrisposta dalla compagnia assicurativa a titolo di rendimento finanziario della polizza concorre a formare il reddito di impresa della società. Al momento della cessazione del mandato, la società eroga il TFM all’amministratore attingendo al capitale accumulato, con il trattamento fiscale ordinario previsto per l’indennità di fine mandato.

Polizza con beneficiario l’amministratore

Quando l’amministratore è beneficiario della polizza TFM, la società imputa a conto economico l’accantonamento al fondo TFM e rileva il pagamento del premio assicurativo iscrivendo in contropartita un credito per TFM nella voce “crediti verso altri” (B.III.2) dell’attivo patrimoniale. L’accantonamento al fondo TFM rimane deducibile per competenza secondo i criteri dell’art. 105 co. 4 del TUIR, poiché la forma assicurativa costituisce una mera modalità dell’accantonamento e non incide sul titolo dell’operazione (Cass. 16.2.2021 n. 3994; Cass. 27.2.2015 n. 4042). La C.G.T. II Piemonte 27.2.2023 n. 70/3/23 ha confermato l’equivalenza fiscale tra accantonamento diretto al fondo TFM e pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza TFM.

Al momento della liquidazione, le somme erogate dalla compagnia assicurativa all’amministratore beneficiario vanno suddivise in due componenti con trattamento fiscale distinto. Il rendimento finanziario della polizza costituisce un reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, assoggettato dalla compagnia assicurativa all’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter co. 1 del DPR 600/73 (risposta a interpello AdE 21.4.2022 n. 204). La quota capitale, pari alle somme erogate al netto del rendimento finanziario, è invece assoggettata a tassazione separata se sussistono le condizioni previste dall’art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, ovvero a tassazione ordinaria in loro assenza (risposta a interpello AdE 21.4.2022 n. 204).

Rinuncia al TFM

Al verificarsi di alcune situazioni aziendali, specialmente nel caso in cui la situazione economica e patrimoniale non sia delle migliori, al posto di accantonare nuove quote di trattamento di fine mandato, l’amministratore può decidere di azzerare il debito già iscritto in bilancio, rinunciando all’accantonamento per fine mandato. Gli effetti fiscali di tale situazione sono diversi a seconda che l’amministratore, per il quale sia stato accantonato il TFM sia o meno anche socio della società.

In caso di amministratore non socio la società ha dedotto negli anni gli accantonamenti senza che vi sia stata alcuna conseguenza fiscale in capo all’amministratore. La tassazione di tale compenso di fine rapporto scatta in capo allo stesso solo nel momento dell’effettivo incasso. Con la rinuncia la società iscriverà una sopravvenienza attiva tassata e nessuna conseguenza fiscale sorgerà in capo all’amministratore. La tassazione della sopravvenienza riequilibra la situazione: si sono dedotti gli accantonamenti e ora si tassa la rinuncia, restando del tutto neutra la figura dell’amministratore.

Del tutto diversa la situazione in cui l’amministratore sia anche socio della società. In questo caso la rinuncia al compenso da luogo ad una sopravvenienza attiva, che non dovrebbe essere tassata, ai sensi dell’articolo 88, comma 4 del DPR n. 917/86. Questa scelta è sicuramente consigliabile quando la scelta della rinuncia al trattamento di fine mandato avviene in periodi di scarsi risultati reddituali. Tuttavia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 147/15, il quale ha introdotto il comma 4-bis dell’articolo 88 del DPR n. 917/86, il quale dispone:

La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tale fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore. In assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del valore del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti. Il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione. Al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.

Quindi, possiamo riassumere che:

  • Se la società ha dedotto le quote di TFM accantonate, deve assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva;
  • In caso contrario, la rinuncia non ha effetto fiscale.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 14 aprile 2022 n. 12222 circa la tassazione della rinuncia al trattamento di fine mandato da parte del contribuente socio-amministratore di una società, ha chiarito che la rinuncia al trattamento di fine mandato costituisce, dal punto di vista giuridico, un incasso e pertanto è soggetto a tassazione.

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Il TFM è correttamente strutturato nella tua società?

Un accantonamento privo di data certa anteriore all’inizio del rapporto, o con importo non preventivamente determinato, espone la società alla indeducibilità per competenza e l’amministratore alla tassazione ordinaria IRPEF sull’intera indennità. La giurisprudenza 2025 conferma che l’Amministrazione finanziaria contesta attivamente sia i vizi formali dell’atto istitutivo sia la sproporzione degli importi rispetto alla realtà economica dell’impresa. Analizziamo la tua situazione con i documenti alla mano, prima che arrivi un avviso di accertamento.

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Domande frequenti

Il TFM è deducibile per la società?

Sì, per competenza ai sensi dell’art. 105 co. 4 TUIR, ma solo se il diritto all’indennità risulta da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto che specifichi anche l’importo. In assenza, la deduzione è ammessa solo per cassa, nell’esercizio di effettiva erogazione.

Quanto si paga di tasse sul TFM?

Con atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, il TFM fino a €1.000.000 è soggetto a tassazione separata IRPEF con aliquota sul reddito medio del biennio precedente. Oltre tale soglia, e senza data certa, si applica la tassazione ordinaria con aliquote progressive.

Come si istituisce il TFM per un amministratore già in carica?

L’amministratore deve dimettersi formalmente dall’incarico in corso. L’assemblea delibera il TFM con atto di data certa e importo determinato. Solo dopo la chiusura dell’adunanza l’amministratore accetta il nuovo incarico (C.G.T. I Verona 7.11.2025 n. 421/1/25).

Il TFM conviene rispetto ad altri strumenti di remunerazione?

Il TFM consente alla società la deduzione per competenza e all’amministratore la tassazione separata fino a €1.000.000, evitando la progressività IRPEF su un reddito pluriennale. Il vantaggio è condizionato al rispetto formale dell’atto istitutivo e alla congruità dell’importo.

Il TFM si applica nelle SRL semplificate?

No. Lo statuto standard delle SRLs non consente clausole istitutive del TFM. Qualsiasi accantonamento effettuato da una SRLs è privo di fondamento giuridico e fiscalmente non deducibile, indipendentemente dalla correttezza formale della delibera assembleare.

Qual è l’importo massimo deducibile per il TFM?

Non esiste un limite massimo espresso. L’importo deve rispettare criteri di inerenza, congruità e ragionevolezza rispetto alle dimensioni dell’impresa (ris. AdE n. 124/E/2017). La C.G.T. I Milano 3835/16/25 ha contestato un accantonamento pari a oltre tre quarti del fatturato.

Il TFM è soggetto a contributi INPS?

Sì, a differenza del TFR. Il TFM rientra nella Gestione Separata INPS con base imponibile pari ai redditi rilevanti ai fini IRPEF (Nota INPS 15.3.2002 n. 27/7265). Per i professionisti non iscritti alla Gestione Separata si applicano le regole ordinarie della cassa di categoria.

La polizza assicurativa TFM funziona come l’accantonamento diretto?

Sul piano della deducibilità sì: la Cassazione ha chiarito che la polizza è una mera modalità dell’accantonamento (Cass. 16.2.2021 n. 3994). Il trattamento fiscale delle somme liquidate varia però a seconda che beneficiario sia la società o direttamente l’amministratore.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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