Totalizzazione contributi con organizzazioni internazionali

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriTotalizzazione contributi con organizzazioni internazionali

La Cassazione riconosce il diritto al cumulo tra contributi INPS e periodi lavorativi presso organismi internazionali. L'erogazione di una pensione estera non impedisce la totalizzazione in Italia.

Se hai lavorato parte della tua carriera in Italia e parte presso un'organizzazione internazionale come l'ONU, la NATO o la Banca Mondiale, probabilmente ti sei chiesto se puoi cumulare tutti quei contributi per ottenere una pensione decente. La risposta fino a poco tempo fa era incerta, con l'INPS che spesso negava questo diritto. Ora la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo con la sentenza n. 27195/2025, stabilendo regole chiare e favorevoli ai lavoratori.​​ La totalizzazione dei contributi tra Italia e organizzazioni internazionali è pienamente legittima quando il lavoratore ha versato almeno 52 settimane di contribuzione secondo la legislazione italiana. Il principio cardine è semplice: se hai percepito una pensione dall'organizzazione internazionale, questo non ti impedisce di cumulare quei periodi con quelli italiani, perché ricevere una pensione è profondamente diverso dal ricevere un rimborso dei contributi versati. Il principio della libera circolazione previdenziale La sentenza della Suprema Corte si fonda su un pilastro del diritto europeo spesso dimenticato: la libera circolazione dei lavoratori vale anche sul versante previdenziale. L'articolo 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea non si limita a garantire il diritto di lavorare in qualsiasi Stato membro, ma implica l'abolizione di ogni discriminazione in tema di retribuzione e condizioni di lavoro, inclusa la previdenza.​​ Quando un cittadino europeo accetta un impiego presso un'organizzazione internazionale – magari dopo anni di contribuzione in Italia – non perde automaticamente il diritto a vedersi riconosciuti i periodi contributivi accumulati. Negare la totalizzazione equivarrebbe a creare un ostacolo alla mobilità lavorativa, scoraggiando di fatto carriere internazionali. La Corte di Giustizia UE aveva già affermato questo principio nella causa C-233/12 del 4 luglio 2013, e ora la Cassazione italiana lo applica in modo cristallino.​​

Il diniego alla totalizzazione dei periodi accreditati presso più Stati membri o organizzazioni internazionali costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori vietato dal diritto UE. Questo vale anche quando il lavoratore ha già ricevuto una pensione dall'organismo internazionale.

La legge n. 115/2015 e il malinteso dell'INPS Il cuore della controversia riguarda l'interpretazione dell'articolo 18 comma 3 della legge n. 115/2015. Questa norma stabilisce che i periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali possono essere considerati per la pensione italiana, eccetto quelli "oggetto di rimborso". L'INPS aveva interpretato questa eccezione in modo estensivo, sostenendo che anche l'erogazione di una pensione da parte dell'organizzazione internazionale equivalesse a un rimborso, impedendo quindi la totali...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Tassazione Peer to Peer Lending 2026 e Quadro RW

Il Peer to Peer lending (o social lending) è un prestito personale erogato da privati ad altri privati utilizzando...

Controlli Agenzia Entrate su redditi da lavoro dipendente estero: gestire l’accertamento con adesione

I controlli dell'Agenzia delle Entrate sui residenti italiani che hanno percepito redditi da lavoro dipendente all'estero si stanno intensificando...

Tassazione frontalieri Svizzera 2026: regole, esenzioni e novità

Per i lavoratori frontalieri con la Svizzera, residenti nella fascia di 20 km dal confine, tassazione concorrente del reddito...

Documenti intermediari esteri: guida pratica a Quadro RW e redditi

I documenti degli intermediari esteri (banche svizzere, broker come Interactive Brokers, exchange crypto) contengono tutti i dati necessari per...

Personale hotel e ristorazione su navi: l’esenzione fiscale

Il Decreto MIT 25/2025 e la Circolare MIT 26608/2025 hanno rivoluzionato la fiscalità del personale alberghiero e di ristorazione...

Giroconti in valuta estera tra conti propri non tassabili

Secondo la Risoluzione n. 60/E del 2024 dell'Agenzia delle Entrate, i giroconti in valuta estera tra conti intestati allo...