La risposta a Interpello n. 167 del 1 agosto 2024 dell’Agenzia delle Entrate offre lucidi chiarimenti riguardo alla tassazione delle retribuzioni da lavoro dipendente e del trattamento di fine rapporto (TFR) nell’ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi.
Il caso di specie riguarda un contribuente che ha trasferito la propria residenza dall’Italia ai Paesi Bassi, lavorando sia all’estero che in modalità smart working in Italia. La complessità fiscale derivante dal trasferimento di residenza e dal lavoro svolto in giurisdizioni diverse rende indispensabile comprendere le norme applicabili per evitare la doppia imposizione e garantire il corretto adempimento fiscale.
Indice degli Argomenti
Tassazione delle retribuzioni per lavoro dipendente
Il concetto di residenza fiscale
La residenza fiscale è un concetto di fondamentale importanza per determinare l’obbligo fiscale di un individuo in un determinato paese. Per i lavoratori transfrontalieri, la determinazione della residenza fiscale si basa su diversi criteri stabiliti dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In Italia, la residenza fiscale viene determinata secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che specifica che una persona è considerata residente fiscalmente in Italia se ha domicilio o residenza in Italia ed è iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per più di metà dell’anno.
Quando un lavoratore si trasferisce all’estero si applicano le convenzioni contro le doppie imposizioni tra i due Paesi. Tali convenzioni stabiliscono che un individuo sarà considerato residente fiscale del paese in cui ha un’abitazione permanente e, in mancanza di questa, nel paese in cui ha il centro dei propri interessi vitali (lavoro, famiglia, interessi economici e sociali). Nel caso di conflitto, ulteriori criteri come il soggiorno abituale e la cittadinanza vengono utilizzati per determinare la residenza fiscale principale.
Come documentare la residenza fiscale
Per dimostrare la residenza fiscale ai fini della tassazione, è generalmente necessario fornire diversi documenti, tra cui:
- Certificato di residenza fiscale: rilasciato dall’autorità fiscale del paese di residenza, attestante la residenza fiscale per l’anno in corso;
- Iscrizione all’AIRE: per i cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero;
- Contratto di lavoro: indicando il luogo di lavoro e il datore di lavoro;
- Prove di soggiorno: come contratti di affitto, bollette o altre prove di presenza fisica nel paese di residenza;
- Dichiarazioni fiscali: presentate nei paesi coinvolti, evidenziando i redditi percepiti e le imposte pagate. Questi documenti aiutano a stabilire chiaramente la residenza fiscale e a applicare correttamente le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il caso del lavoro dipendente per una fondazione olandese
Nel caso di specie analizzato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente, dopo aver trasferito la propria residenza fiscale nei Paesi Bassi e iscritto all’AIRE, ha continuato a lavorare per una società olandese in Italia fino alla cessazione del rapporto di lavoro. La questione posta all’Agenzia delle Entrate con interpello riguarda la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per l’anno del trasferimento, considerando sia le retribuzioni percepite fino a giugno che il TFR erogato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base all’art. 15 della Convenzione Italia-Olanda, le retribuzioni per attività di lavoro dipendente possono essere tassate nello Stato in cui l’attività è svolta, se diverso da quello di residenza. Tuttavia, la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del contribuente viene ripristinata se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
- Il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo che non supera un totale di 183 giorni nell’anno fiscale considerato;
- Le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente nell’altro Stato;
- L’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n.167 del 1 Agosto 2024 ha concluso che le retribuzioni percepite dal contribuente fino a giugno, durante la residenza fiscale nei Paesi Bassi, sono tassabili esclusivamente nei Paesi Bassi. Questa interpretazione rispetta il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno e tiene conto delle specifiche condizioni imposte dall’art. 15 della Convenzione.
Tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR)
Per quanto riguarda il TFR, la Convenzione Italia-Olanda non contiene una disposizione specifica per gli emolumenti erogati al momento della cessazione dell’impiego. Pertanto, la tassazione può essere ricondotta nell’ambito dei redditi di lavoro subordinato (art. 15) o delle pensioni private (art. 18). L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il TFR deve essere trattato come reddito di lavoro subordinato, coerentemente con la risoluzione del 1° agosto 2008 n. 341/E, che ha stabilito la natura sostanzialmente retributiva del TFR in Italia.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il TFR maturato durante il periodo di residenza in Italia è tassabile in Italia, mentre il TFR maturato nell’anno del trasferimento e durante la residenza nei Paesi Bassi è tassabile nei Paesi Bassi. Questa suddivisione riflette la necessità di rispettare le norme convenzionali e di evitare la doppia imposizione, assicurando una corretta distribuzione della potestà impositiva tra i due Stati.
I contribuenti che si trovano in una situazione simile devono prestare attenzione ai requisiti di residenza fiscale e alla corretta allocazione delle retribuzioni e del TFR ai periodi di residenza nei rispettivi Stati. È fondamentale garantire che tutte le dichiarazioni fiscali siano presentate in modo accurato, evitando così sanzioni e problematiche legate alla doppia imposizione.
Per quanto concerne i fringe benefits, o benefici accessori, possono includere auto aziendali, alloggio, assicurazioni e altri vantaggi non monetari. La loro tassazione può variare significativamente da paese a paese. Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, i fringe benefits sono spesso considerati parte del reddito da lavoro subordinato e tassati nello stesso modo delle retribuzioni.
Esenzioni fiscali applicabili ai redditi percepiti all’estero
Le esenzioni fiscali per i redditi percepiti all’estero sono regolamentate dalle convenzioni contro le doppie imposizioni che l’Italia ha stipulato con altri Paesi. Tali convenzioni hanno lo scopo di evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte, sia nel paese di residenza che nel paese in cui il reddito è prodotto. Le principali esenzioni e crediti d’imposta includono:
- Esenzione per lavoro dipendente: Secondo molte convenzioni, i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero sono tassabili solo nello Stato in cui il lavoro è svolto se il contribuente risiede in quell’altro Stato per meno di 183 giorni in un anno fiscale, e se il datore di lavoro non è residente nel paese di lavoro;
- Credito per imposte estere: Se i redditi percepiti all’estero sono tassati sia nel paese di origine del reddito che in Italia, il contribuente può chiedere un credito per le imposte pagate all’estero. Questo credito riduce l’imposta dovuta in Italia, evitando la doppia tassazione;
- Esenzione per certi redditi: Alcune convenzioni prevedono esenzioni specifiche per tipi particolari di reddito, come le pensioni o i dividendi, per evitare tassazioni onerose in entrambe le giurisdizioni.
Conclusione
La Risposta a Interpello n. 167 del 1 agosto 2024 fornisce importanti indicazioni per comprendere la tassazione delle retribuzioni e del TFR nel contesto della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi. Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate permette ai contribuenti di navigare le complesse normative fiscali internazionali, garantendo conformità e prevenendo la doppia imposizione. Questo caso esemplifica l’importanza di una corretta interpretazione delle norme convenzionali per i lavoratori transfrontalieri e per coloro che trasferiscono la residenza fiscale tra Stati diversi.
Domande frequenti
La mancata dichiarazione dei redditi percepiti all’estero può comportare sanzioni amministrative, interessi di mora e, in casi gravi, procedimenti penali.
I datori di lavoro nell’adeguare le loro pratiche di gestione delle retribuzioni e del TFR ciò potrebbe richiedere aggiornamenti nei sistemi di payroll e una maggiore attenzione nella classificazione dei compensi.
Il TFR maturato negli anni precedenti è soggetto a una tassazione separata basata sull’aliquota media degli ultimi cinque anni di reddito imponibile del lavoratore. L’aliquota è applicata al momento della liquidazione del TFR, garantendo una tassazione progressiva.
Le sanzioni per una errata tassazione delle retribuzioni e del TFR possono includere multe, interessi di mora e rettifiche fiscali. I datori di lavoro e i dipendenti sono tenuti a rettificare eventuali errori e a versare le imposte dovute con gli interessi legali.