La tassazione dei dividendi in uscita dall'Italia verso società UE. Applicazione dell'articolo 10 delle Convenzioni modello OCSE, articolo 27-bis e 27 comma 3 del DPR n. 600/73. Analisi del beneficiario effettivo e contrasto alle conduit company.
Quando una società di capitali residente in Italia distribuisce dividendi ad una holding residente, non ci sono ritenute da applicare. In questo caso, come abbiamo avuto modo di approfondire in altri articoli di questo portale, la holding domestica ha il vantaggio di portare a tassazione solo il 5% del dividendo, con una tassazione effettiva del 1,2% (ai fini IRES). Questa fattispecie sicuramente è vantaggiosa quando si viene a creare in gruppo di imprese. Tuttavia, è opportuno interrogarsi su cosa accade quando la holding del gruppo è situata in altro Paese UE e riceve i dividendi da parte di una società controllata residente in Italia. In questa fattispecie possono venirsi a creare fattispecie diverse che devono essere analizzate, sia in virtù della normativa tributaria interna che di quella legata alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, il tutto facendo attenzione alle possibili fattispecie elusive che si possono trovare nella pratica (es. conduit company).
Per rispondere a questa domanda ho deciso di realizzare questo articolo in cui andare ad analizzare le possibilità a disposizione per la tassazione dei dividendi in uscita dall'Italia.
Dividendi in uscita dall'Italia: quadro normativo di riferimento
La tassazione dei dividendi in uscita è disciplinata, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni:
Articolo 27 del DPR n. 600/73. Si tratta della disposizione che disciplina la ritenuta in uscita sui dividendi corrisposti a soggetti esteri;
Articolo 27-bis del DPR n. 600/73. Si tratta della disposizione che disciplina i l'esenzione della ritenuta sui dividendi erogati da società di capitali residenti nel territorio dello Stato a soggetti residenti UE.
Oltre alla normativa nazionale assumono rilevanza nella tassazione dei dividendi in uscita, anche le seguenti disposizioni:
La Direttiva n. 90/345/CEE (del 23 luglio 1990), così come modificata dalla Direttiva n. 2011/96/UE (del 30 novembre 2011). Direttiva nota con l'acronimo di "Direttiva Madre-Figlia";
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare, l'articolo 10, per le convenzioni ispirate dal modello OCSE.
Tabella: le disposizioni sovranazionali in relazione alla tassazione dei dividendi in uscita dall'Italia
DISPOSIZIONE
NORMA DI RECEPIMENTO
BENEFICIO
LIMITAZIONE AL BENEFICIO
Convenzioni contro le doppie imposizioni
-
Riduzione/esenzione ritenute su dividendi
Status di beneficiario effettivo
Direttiva madre/figlia
art. 27-bis DPR n. 600/73
Esenzione ritenuta su dividendi UE
Status di beneficiario effettivo
Andiamo ad analizzare, adesso, con maggiore dettaglio queste disposizioni.
Applicazione della ritenuta in uscita sui dividendi verso l'estero: art. 27, co. 3 DPR n. 600/73
La tassazione dei dividendi...
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