Legge Bilancio 2026: taglio detrazioni redditi oltre 200mila euro

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Il DDL Bilancio 2026, attualmente in esame al Senato, introduce una nuova limitazione alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito superiore a 200mila euro. La misura si inserisce in un sistema già complesso, che dal 2026 prevede tre diversi meccanismi di riduzione delle agevolazioni fiscali. Vediamo cosa cambia e come calcolare correttamente le detrazioni spettanti.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2026, attualmente in fase di approvazione al Senato, introduce una “sterilizzazione” mirata dei benefici fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore200.000 euro. La misura prevede un taglio lineare di 440 euro sulle detrazioni spettanti, pensato per annullare esattamente il vantaggio derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione (dal 35% al 33%) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Questa novità aggiunge un ulteriore livello di complessità al sistema tributario: per i redditi elevati, il calcolo delle detrazioni dal 2026 dovrà districarsi tra tre diverse normative sovrapposte (tagli per redditi >120mila, >75mila e ora >200mila), creando un vero e proprio “ingorgo fiscale”. Chi rientra in questa fascia deve valutare attentamente se anticipare alcune spese detraibili al 2025 per evitare la mannaia della nuova sforbiciata.​​

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il cuore della norma è l’inserimento del nuovo comma 5-bis all’art. 16-ter del TUIR. Il testo (art. 2, co. 2 del DDL) stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta 2026 (dichiarazione 2027), i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro subiranno una riduzione di 440 euro sull’ammontare delle detrazioni dall’imposta lorda.​​

La decurtazione colpisce le detrazioni al 19% (come interessi mutui, spese veterinarie, istruzione, spese funebri), le erogazioni liberali ai partiti politici (26%) e i premi per assicurazioni eventi calamitosi (90%). Tuttavia, il legislatore ha previsto un’importante clausola di salvaguardia: sono escluse dal taglio le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, che restano pienamente detraibili secondo le regole ordinarie.

La ratio della misura: compensare la riduzione IRPEF

La riduzione di 440 euro non è un importo casuale. L’art. 2, comma 1, del DDL Bilancio 2026 riduce la seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33%, generando un risparmio fiscale per i contribuenti con reddito tra 28.000 e 50.000 euro. Per i redditi più elevati, il beneficio massimo derivante da questa riduzione è proprio di 440 euro, calcolato su 22.000 euro di scaglione (da 28.000 a 50.000) al 2%.

Il meccanismo introdotto dal DDL Bilancio sterilizza quindi completamente, per i redditi superiori a 200.000 euro, il vantaggio derivante dalla riduzione dell’aliquota. In sostanza, questi contribuenti non beneficeranno della riforma IRPEF.

Il complesso sistema delle tre limitazioni

Dal 2026, i contribuenti con redditi elevati si trovano di fronte a un sistema di limitazioni stratificate che rendono particolarmente complesso il calcolo delle detrazioni effettivamente spettanti. La norma del DDL Bilancio specifica che per calcolare la riduzione di 440 euro occorre “tenere conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis” del TUIR. In pratica, operano tre diversi meccanismi:

Prima limitazione – Art. 16-ter TUIR (dal 2025, redditi oltre 75.000 euro): Introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, prevede un riordino delle detrazioni parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico. Gli oneri detraibili vengono ammessi fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base (14.000 euro se il reddito supera 75.000 euro, 8.000 euro se supera 100.000 euro) per un coefficiente che varia in base ai figli a carico (da 0,50 senza figli a 1 con più di due figli o almeno un figlio disabile).

Seconda limitazione – Art. 15, comma 3-bis TUIR (dal 2020, redditi oltre 120.000 euro): Prevede una parametrazione delle detrazioni dell’art. 15 TUIR (escluse spese sanitarie e interessi passivi su mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

Terza limitazione – Nuovo comma 5-bis art. 16-ter TUIR (dal 2026, redditi oltre 200.000 euro): È la novità del DDL Bilancio 2026: riduzione fissa di 440 euro che si applica dopo le altre due limitazioni.

A chi si applica la norma

La misura interessa esclusivamente le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 200mila euro. Nel calcolo del reddito complessivo rilevano anche i redditi assoggettati a cedolare secca o imposta sostitutiva nel regime forfettario, seppur con meccanismi di deduzione specifici che vanno verificati caso per caso.

Quali detrazioni vengono ridotte

La riduzione di 440 euro si applica all’ammontare complessivo delle detrazioni relative ai seguenti oneri, come previsto dall’art. 2, comma 2, del DDL Bilancio 2026:

Oneri detraibili al 19% – Rientrano nella riduzione tutti gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, con l’importante eccezione delle spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Sono quindi colpiti, tra gli altri:

  • Interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale
  • Compensi a mediatori immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale
  • Spese veterinarie
  • Spese funebri
  • Spese per asili nido
  • Spese scolastiche e universitarie
  • Erogazioni liberali detraibili al 19%

Erogazioni a partiti politici – Le erogazioni liberali a favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del D.L. 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%, subiscono anch’esse la riduzione.

Premi assicurativi eventi calamitosi – I premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%, sono inclusi nella riduzione.

Detrazioni escluse dalla riduzione

Sono esclusi dal taglio, oltre alle spese sanitarie già citate:

  • Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR).
  • Detrazioni per lavoro dipendente e pensione (art. 13 TUIR).
  • Bonus edilizi (ristrutturazioni 50%, Ecobonus, Sismabonus), che seguono regole proprie e scadenze differenziate.​​
  • Erogazioni liberali al Terzo Settore (30-35%) e investimenti in startup innovative.

Come si calcola la detrazione effettiva: la sequenza corretta

Il calcolo delle detrazioni per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro richiede di seguire una sequenza precisa di passaggi, applicando nell’ordine le tre limitazioni previste:

Primo step – Calcolare l’ammontare delle detrazioni secondo le regole ordinarie e applicare la limitazione dell’art. 16-ter TUIR (se il reddito supera 75.000 euro) con i coefficienti familiari.

Secondo step – Applicare, se pertinente, la parametrazione dell’art. 15, comma 3-bis del TUIR (se il reddito supera 120.000 euro).

Terzo step – Sottrarre i 440 euro dall’importo risultante (se il reddito supera 200.000 euro).

Caso pratico: manager con reddito 220.000 euro

Contribuente single, reddito complessivo 220.000 euro, con le seguenti spese:

  • Interessi passivi mutuo prima casa: 3.000 euro (detrazione potenziale 570 euro)
  • Spese universitarie figlio non a carico: 2.500 euro (detrazione potenziale 475 euro)
  • Spese sanitarie: 5.000 euro (detrazione potenziale 950 euro, su eccedenza franchigia)
  • Totale detrazioni potenziali al 19%: 1.045 euro

Calcolo con limitazioni:

Step 1 – Applicazione art. 16-ter: Reddito superiore a 100.000 euro, importo base 8.000 euro, coefficiente 0,50 (no figli a carico) = limite 4.000 euro. Le spese ammissibili (mutuo 3.000 + università 2.500 = 5.500 euro) superano il limite, quindi viene applicato il tetto di 4.000 euro. Detrazione ammessa: 4.000 x 19% = 760 euro.

Step 2 – Non si applica art. 15, comma 3-bis (le spese in questione non rientrano)

Step 3 – Riduzione 440 euro: 760 euro – 440 euro = 320 euro di detrazione effettiva

Le spese sanitarie (950 euro) rimangono integralmente detraibili, non essendo soggette alla riduzione.

Detrazione totale spettante: 320 + 950 = 1.270 euro

Senza le limitazioni, il contribuente avrebbe beneficiato di 1.995 euro di detrazioni (1.045 + 950). La perdita complessiva è quindi di 725 euro.

Le implicazioni operative: cosa fare ora

Di fronte a questo scenario, l’azione più concreta per i contribuenti High Net Worth è la pianificazione temporale delle spese. Poiché la norma entra in vigore dal 1° gennaio 2026, le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (principio di cassa) non saranno soggette a questa specifica decurtazione di 440 euro.

Se avete in programma spese detraibili al 19% (es. iscrizione a master universitari, spese veterinarie ingenti, intermediazione immobiliare per acquisto prima casa), anticipare il pagamento al 2025 può essere una mossa vincente. Questo vi permette di “salvare” la detrazione prima che scatti la nuova tagliola, pur dovendo sempre fare i conti con i limiti già vigenti per i redditi sopra i 120.000 euro.

Il mio consiglio è di effettuare una simulazione fiscale prima della fine dell’anno. Verificate se il vostro reddito 2025 è prossimo alla soglia dei 200.000 euro: a volte, differire un incasso o anticipare una spesa deducibile (es. previdenza complementare) può riportarvi sotto soglia, evitando non solo questo taglio futuro, ma ottimizzando l’intero carico IRPEF. Attenzione però: la norma parla di reddito complessivo, quindi al lordo degli oneri deducibili.

Domande frequenti

Come funziona se il reddito oscilla attorno ai 200mila euro?

La soglia dei 200mila euro è netta: basta un euro in più per far scattare la riduzione integrale di 440 euro. Non esistono meccanismi di proporzionalità o zone di “atterraggio morbido”. Chi dichiara 199.999 euro non subisce alcuna riduzione; chi dichiara 200.001 euro perde 440 euro di detrazioni. Per questo è fondamentale valutare attentamente la composizione del reddito complessivo.

Chi è escluso dal taglio dei 440 euro?

Sono esclusi i contribuenti con reddito complessivo fino a 200mila euro. Inoltre, il taglio non si applica alle spese sanitarie, alle ristrutturazioni edilizie (bonus casa), agli interessi sui prestiti agricoli e alle erogazioni liberali verso il Terzo Settore e ONLUS.

Riferimenti normativi

  • Disegno di Legge di Bilancio 2026 (in corso di approvazione)
  • Art. 16-ter, comma 5-bis TUIR (proposta di modifica)​​
  • Art. 15, comma 3-bis TUIR (Decalage redditi >120k)

Infografica riepilogativa

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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