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Stage e partita Iva: ci sono incompatibilità?

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Spesso il mondo del lavoro è intricato ed è difficile destreggiarsi tra le varie normative, spesso non chiare o prive della disciplina d’interesse. Una casistica, ad esempio, che potrebbe interessare molti è quella dello svolgimento dello stage (o tirocinio) e del possesso di partita Iva. Esistono incompatibilità tra i due?

In base alla normativa vigente non esistono disposizioni ostative al contemporaneo svolgimento di stage (curricolare o extracurricolare) con il possesso di partita Iva. Occorre comunque tenere presente il rispetto dei requisiti soggettivi per poter svolgere un’esperienza da stagista, e il bando pubblicato dall’azienda o dall’ente, in cui facoltativamente potrebbe essere precluso lo svolgimento dello stesso a chi abbia in essere un lavoro subordinato e/o autonomo e anche una partita Iva.

Stage curricolare ed extracurricolare

Il tirocinio è un contratto di addestramento professionale che non prevede un vero e proprio stipendio, ma un’indennità di partecipazione. Infatti, il tirocinante ha la possibilità di lavorare, ma non per attività tipiche o riservate alla professione. Alla base non vi è un contratto di lavoro vero e proprio ma una convenzione ed un progetto formativo. Questo tipo di attività può essere curricolare o non curricolare.

Stage curriculare

Lo stage curricolare (detto anche tirocinio formativo) è quel periodo di formazione professionale che si svolge nel corso degli studi e che viene riconosciuto dall’istituzione scolastica o universitaria. Pertanto, come si può facilmente dedurre, si rivolge esclusivamente a studenti. Si tratta di un attività di competenza statale: le norme che lo regolano fanno riferimento a decreti ministeriali.

Con maggiore dettaglio, si tratta di un percorso formativo-professionale inserito da uno studente all’interno del piano di studi. Al termine del periodo, il tirocinio viene convalidato e convertito in CFU (Crediti Formativi Universitari), necessari per completare il percorso di studi. Questo tipo di tirocinio non mira quindi ad un inserimento della risorsa in azienda: il suo scopo è solo quello di aumentare le competenze pratiche dello stagista. Quanto poi alla durata nel tirocinio curricolare è variabile a seconda di quanti crediti lo studente deve accumulare, a condizione che si concluda entro la data di conseguimento del titolo di studio.

Gli stage curricolari, tra l’altro, non hanno obblighi di retribuzione. Tendenzialmente allo stagista viene riconosciuto solo una sorta di rimborso spese. L’obiettivo è quello di permettere allo studente di entrare nel mondo del lavoro, svolgere attività lavorativa all’interno di un’azienda che lo ospita al fine di portare a termine un progetto formativo che deve essere stabilito inizialmente.

L’attività può essere interrotta preventivamente dallo stagista o dall’azienda in caso di inadempienza da una delle due parti. 

Stage extracurricolare

Lo stage extracurricolare, invece, non ha alcun collegamento con gli istituti universitari, e può quindi essere svolto sia durante che dopo gli studi. Esistono tuttavia delle differenze ulteriori in termini di normativa, tempistiche e retribuzione.

Questo tipo di tirocinio può essere svolto sia da studenti che da laureati. Un neolaureato può svolgere un tirocinio extracurricolare entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. A differenza del tirocinio curriculare, in tal caso è prevista obbligatoriamente una retribuzione minima (almeno 300 euro mensili lordi, anche se poi varia in base alla regione). Questo tipo di tirocinio, infatti, il più delle volte  è finalizzato all’inserimento lavorativo e, contrariamente a quello curriculare, qui l’azienda o l’ente ha l’obbligo di comunicare l’inserimento al centro per l’impiego.

Da ultimo va detto che questo tipo di tirocinio è totalmente di competenza regionale. Questo significa che sono le Regioni ad occuparsi della normativa che li regola, e che questa normativa può quindi variare da una regione all’altra. Questo ha una durata variabile, ma solitamente va dai tre ai sei mesi. In tal caso è previsto però un tetto massimo: lo stage non può essere rinnovato per più di 12 mesi.

L’attività può essere interrotta preventivamente dallo stagista o dall’azienda in caso di inadempienza da una delle due parti. 

Si può svolgere un tirocinio con una partita Iva aperta?

Venendo al nocciolo della questione cerchiamo di capire se è possibile svolgere un periodo di stage pur essendo in possesso di partita Iva.

Deve essere subito chiarito che non esiste nel nostro ordinamento giuridico una norma di legge che escluda dal novero dei possibili beneficiari del tirocinio formativo chi sia titolare di una partita Iva. Al massimo è possibile che l’azienda e l’ente promotore concordino che lo stage venga offerto solo a soggetti privi di altri redditi di lavoro autonomo o subordinato. Questa resta però una facoltà in capo al datore di lavoro che attiva il tirocinio, e in ogni caso deve essere resa nota ai candidati. L’azienda non può comunque fondare il suo rifiuto sulle norme di legge nazionali applicabili in materia.

Requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi richiesti dalla legge per accedere ai tirocini sono infatti quelli indicati dall’art. 18 della legge n. 196/1997 e dall’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 142/1998, vale a dire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’appartenenza a una delle seguenti categorie di soggetti:

  • Studenti della scuola secondaria;
  • Inoccupati o disoccupati;
  • Allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
  • Studenti universitari e di dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
  • Persone “svantaggiate” (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione);
  • Portatori di handicap.

Soggetti occupati

Tra i potenziali beneficiari di stage possono inoltre essere ricompresi anche i soggetti occupati, per i quali il periodo di tirocinio dovrà tuttavia coincidere con una fase di sospensione del rapporto di lavoro; l’esperienza formativa dovrà essere compiuta presso un datore di lavoro diverso da quello dal quale dipendono e dovrà essere finalizzata alla formazione in mansioni differenti da quelle svolte presso l’azienda già datrice di lavoro.

Tale ulteriore ipotesi è desumibile dall’art. 5 della legge n. 53 del 2000, che prevede a favore dei lavoratori con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro la possibilità di “richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa“. La stessa disposizione definisce “congedo per formazione” quel periodo di sospensione dal lavoro “finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studi di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro”.

Nessuna norma di legge, inoltre, vieta al soggetto che presenti i requisiti soggettivi sopra elencati e che sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale di impegnare la parte libera della propria giornata in uno stage presso un’azienda diversa da quella dalla quale dipende, sempre che l’esperienza formativa abbia per oggetto mansioni differenti da quelle già svolte. Si pensi al caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale “verticale”, che impegna cioè solo alcuni giorni alla settimana o al mese o solo qualche mese durante l’anno: i soggetti titolari di tali rapporti di lavoro potranno senz’altro accedere a stage compatibili – per l’impegno richiesto – con il loro tempo libero. 

Lavoro autonomo con partita Iva

Allo stesso modo nel novero dei beneficiari dei tirocini formativi rientrano anche coloro che rendono prestazioni di lavoro autonomo e che sono titolari di partita Iva. Si pensi, sempre per esempio, al caso di uno studente universitario che pubblichi i suoi articoli su alcune riviste specializzate e che per tali articoli venga compensato verso emissione di fattura: non vi sarebbe motivo per negargli la possibilità di fare uno stage.

In definitiva per l’accesso a un’esperienza formativa basta avere, se non ci sono indicazioni diverse nel bando o nella convenzione, semplicemente i requisiti soggettivi individuati dalle leggi sopra citate. Non sono rilevanti né la contemporanea titolarità di partita Iva né la contemporanea sussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, purché compatibili. È chiaro che, in ogni caso, il tirocinio non potrà avvenire presso la stessa azienda per la quale lo stagista già lavora o per mansioni che egli svolge già da tempo e per le quali, quindi, non sarebbe neppure ipotizzabile alcuna finalità formativa.

Consulenza fiscale online

Non esiste alcuna incompatibilità tra stage e partita Iva. Gli unici aspetti a cui prestare attenzione qualora si volessero cumulare entrambi in contemporanea sono i requisiti soggettivi, il cui rispetto è fondamentale per poter svolgere un’esperienza da stagista, e le caratteristiche indicate nel bando aziendale.

Inoltre non è possibile svolgere l’attività lavorativa nella stessa azienda presso la quale, eventualmente, si intrattengono rapporti lavorativi connessi al lavoro da partita Iva. Se desideri saperne di più contattaci per una consulenza fiscale dedicata a risolvere i tuoi dubbi.

Consulenza fiscale online|Fiscomania.com

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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