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Stage e partita Iva: ci sono incompatibilità?

NewsStage e partita Iva: ci sono incompatibilità?

In base alla normativa vigente non esistono disposizioni ostative al contemporaneo svolgimento di stage (curricolare o extracurricolare) con il possesso di partita Iva. Occorre comunque tenere presente il rispetto dei requisiti soggettivi per poter svolgere un’esperienza da stagista, e il bando dello stage pubblicato dall’azienda o dall’ente, in cui facoltativamente potrebbe essere precluso lo svolgimento dello stesso a chi abbia in essere un lavoro subordinato e/o autonomo e anche una partita Iva.


Spesso il mondo del lavoro è intricato ed è difficile destreggiarsi tra le varie normative, spesso non chiare o prive della disciplina d’interesse. Una casistica, ad esempio, che potrebbe interessare molti è quella dello svolgimento dello stage e del possesso di partita Iva. Esistono incompatibilità tra i due?

Vediamo di seguito di fare chiarezza con la normativa del caso, concentrandoci anche sulla differenza tra stage curricolare ed extracurricolare.

Stage curricolare ed extracurricolare

Stage curriculare

Lo stage curricolare è quel periodo di formazione professionale che si svolge nel corso degli studi e che viene riconosciuto dall’istituzione scolastica o universitaria. Lo stage extracurricolare, invece, non ha alcun collegamento con gli istituti universitari, e può quindi essere svolto sia durante che dopo gli studi. Esistono tuttavia delle differenze ulteriori in termini di normativa, tempistiche e retribuzione.

Lo stage curriculare (detto anche tirocinio formativo), come si può dedurre, si rivolge esclusivamente a studenti. Quello extracurricolare, invece, a tutti. Al contrario quindi di quello che si crede, non ci sono particolari vincoli di età. Possono svolgere uno stage extracurricolare anche i disoccupati o i lavoratori a rischio di disoccupazione.

Va aggiunto che lo stage curriculare è un percorso formativo-professionale inserito da uno studente all’interno del piano di studi. Al termine del periodo, il tirocinio viene convalidato e convertito in CFU (Crediti Formativi Universitari), necessari per completare il percorso di studi. Questo tipo di tirocinio non mira quindi ad un inserimento della risorsa in azienda: il suo scopo è solo quello di aumentare le competenze pratiche dello stagista. Gli stage curricolari, tra l’altro, non hanno obblighi di retribuzione. Tendenzialmente allo stagista viene riconosciuto solo una sorta di rimborso spese.

Stage extracurricolare

Quanto invece allo stage extracurricolare questo è svincolato dal piano di studi. Può essere svolto sia da studenti che da laureati. Un neolaureato può svolgere un tirocinio extracurricolare entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio; a differenza del tirocinio curriculare, in tal caso è prevista obbligatoriamente una retribuzione minima (almeno 300 euro mensili lordi, anche se poi varia in base alla regione). Questo tipo di tirocinio, infatti, il più delle volte  è finalizzato all’inserimento lavorativo e, contrariamente a quello curriculare, qui l’azienda o l’ente ha l’obbligo di comunicare l’inserimento al centro per l’impiego.

Da ultimo va detto che il tirocinio curricolare è di competenza statale: le norme che lo regolano fanno riferimento a decreti ministeriali. Diversamente, quello extracurricolare è di competenza regionale. Questo significa che sono le Regioni ad occuparsi della normativa che li regola, e che questa normativa può quindi variare da una regione all’altra.

Quanto poi alla durata nel tirocinio curricolare è variabile a seconda di quanti crediti lo studente deve accumulare, a condizione che si concluda entro la data di conseguimento del titolo di studio. Anche nello stage extracurricolare ha una durata variabile, ma solitamente va dai tre ai sei mesi. In tal caso è previsto però un tetto massimo: lo stage non può essere rinnovato per più di 12 mesi. Entrambe le tipologie di tirocinio possono essere interrotte dallo stagista o dall’azienda in caso di inadempienza da una delle due parti. 

Stage: lo si può svolgere se si ha una partita Iva aperta?

Venendo al nocciolo della questione cerchiamo di capire se è possibile svolgere un periodo di stage pur essendo in possesso di partita Iva.

Deve essere subito chiarito che non esiste nel nostro ordinamento giuridico una norma di legge che escluda dal novero dei possibili beneficiari del tirocinio formativo chi sia titolare di una partita Iva. Al massimo è possibile che l’azienda e l’ente promotore concordino che lo stage venga offerto solo a soggetti privi di altri redditi di lavoro autonomo o subordinato. Questa resta però una facoltà in capo al datore di lavoro che attiva lo stage, e in ogni caso va resa nota ai candidati allo stage stesso. L’azienda non può comunque fondare il suo rifiuto sulle norme di legge nazionali applicabili in materia.

I requisiti soggettivi richiesti dalla legge per accedere ai tirocini sono infatti quelli indicati dall’art. 18 della legge n. 196/1997 e dall’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 142/1998, vale a dire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’appartenenza a una delle seguenti categorie di soggetti:

  • Studenti della scuola secondaria;
  • Inoccupati o disoccupati;
  • Allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
  • Studenti universitari e di dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
  • Persone “svantaggiate” (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione);
  • Portatori di handicap.

Soggetti occupati

Tra i potenziali beneficiari di stage possono inoltre essere ricompresi anche i soggetti occupati, per i quali il periodo di tirocinio dovrà tuttavia coincidere con una fase di sospensione del rapporto di lavoro; l’esperienza formativa dovrà essere compiuta presso un datore di lavoro diverso da quello dal quale dipendono e dovrà essere finalizzata alla formazione in mansioni differenti da quelle svolte presso l’azienda già datrice di lavoro.

Tale ulteriore ipotesi è desumibile dall’art. 5 della legge n. 53 del 2000, che prevede a favore dei lavoratori con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro la possibilità di “richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa“. La stessa disposizione definisce “congedo per formazione” quel periodo di sospensione dal lavoro “finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studi di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro”.

Nessuna norma di legge, inoltre, vieta al soggetto che presenti i requisiti soggettivi sopra elencati e che sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale di impegnare la parte libera della propria giornata in uno stage presso un’azienda diversa da quella dalla quale dipende, sempre che l’esperienza formativa abbia per oggetto mansioni differenti da quelle già svolte. Si pensi al caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale “verticale”, che impegna cioè solo alcuni giorni alla settimana o al mese o solo qualche mese durante l’anno: i soggetti titolari di tali rapporti di lavoro potranno senz’altro accedere a stage compatibili – per l’impegno richiesto – con il loro tempo libero. 

Lavoro autonomo con partita Iva

Allo stesso modo nel novero dei beneficiari dei tirocini formativi rientrano anche coloro che rendono prestazioni di lavoro autonomo e che sono titolari di partita Iva. Si pensi, sempre per esempio, al caso di uno studente universitario che pubblichi i suoi articoli su alcune riviste specializzate e che per tali articoli venga compensato verso emissione di fattura: non vi sarebbe motivo per negargli la possibilità di fare uno stage.

In definitiva per l’accesso a un’esperienza formativa basta avere, se non ci sono indicazioni diverse nel bando o nella convenzione di stage, semplicemente i requisiti soggettivi individuati dalle leggi sopra citate. Non sono rilevanti né la contemporanea titolarità di partita Iva né la contemporanea sussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, purché compatibili. È chiaro che, in ogni caso, il tirocinio non potrà avvenire presso la stessa azienda per la quale lo stagista già lavora o per mansioni che egli svolge già da tempo e per le quali, quindi, non sarebbe neppure ipotizzabile alcuna finalità formativa.

Conclusioni

Non esiste alcuna incompatibilità tra stage e partita Iva. Gli unici aspetti a cui prestare attenzione qualora si volessero cumulare entrambi in contemporanea sono i requisiti soggettivi, il cui rispetto è fondamentale per poter svolgere un’esperienza da stagista, e le caratteristiche indicate nel bando dello stesso stage.

Inoltre non è possibile svolgere lo stage nella stessa azienda presso la quale, eventualmente, si intrattengono rapporti lavorativi connessi al lavoro da partita Iva.

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    Sabrina Maestri
    Sabrina Maestri
    Classe 1986, vogherese, aspirante consulente del lavoro. Appassionata di giornalismo, scrivo da anni per portali di informazione e testate giornalistiche online occupandomi di temi legati al mondo del lavoro, al fisco e bonus fiscali.
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