Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e riparazione imputate dalle imprese direttamente a Conto Economico (ossia non aventi le caratteristiche per essere capitalizzate, manutenzione ordinaria) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. La quota di spese che eccede tale limite è deducibile in quote costanti nei successivi cinque esercizi. Questo è quanto prevede l’articolo 102, comma 6, del TUIR.
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Spese di manutenzione nel TUIR
La disposizione sopra indicata si rende applicabile sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF (anche operanti in forma individuale).
Le spese di manutenzione capitalizzate (manutenzione straordinaria) non sono soggette ad alcun limite di deducibilità. Qualora, infatti, le spese in esame siano imputate contabilmente ad aumento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti vanno calcolati, anche ai fini fiscali, sull’intero valore così incrementato.
Le spese di natura incrementativa (come tali, capitalizzate in bilancio) devono obbligatoriamente concorrere a formare il reddito d’impresa come maggior costo dei relativi beni ammortizzabili
Spese di manutenzione ordinarie e straordinarie
Quando si parla di spese di manutenzione e riparazione è necessario individuare se le stesse possano essere classificate come spese ordinarie o straordinarie in virtù di una diversa disciplina fiscale prevista dal TUIR:
- Manutenzioni e riparazioni ordinarie – si tratta di spese di natura ricorrente al fine di mantenere i beni in buono stato di funzionamento. Sono esempio di queste spese le sostituzioni di parti deteriorate dall’uso, la pulizia, gli interventi di manutenzione programmata e le riparazioni. Tali spese devono essere imputate a Conto Economico;
- Manutenzioni e riparazioni straordinarie – si tratta di spese di natura non ricorrente. Il sostenimento di queste spese comporta un significativo aumento di produttività o di vita utile del bene sul quale si effettua l’intervento. Tali spese devono essere capitalizzate ad incremento del valore del bene.
Ai fini fiscali, non è richiesta un’indagine in merito alla natura delle spese sostenute, che è lasciata al contribuente, al quale compete in via esclusiva e non sindacabile la redazione del bilancio ai fini civilistici e, conseguentemente, la libertà di scelta tra imputare le spese di manutenzione a incremento del costo.
Insindacabilità della classificazione degli oneri
Sul punto è necessario evidenziare quanto previsto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7532/2020 la quale indica come l’art. 102, co. 6 del TUIR sia applicabile sia alle spese di manutenzione ordinarie che straordinarie.
L’importanza di questo documento di prassi è quello di prevedere che:
- Le spese di manutenzione ordinaria devono essere dedotte secondo le citate disposizioni di cui all’art. 102, co. 6 del TUIR;
- Le spese di manutenzione straordinaria possono essere, alternativamente:
- Dedotte secondo quanto previsto dall’art. 102, co. 6 del TUIR;
- Capitalizzate e dedotte sulla base delle aliquote di ammortamento del bene.
Deve essere, altresì, evidenziato che tale posizione è in contrasto con la prassi dell’Agenzia delle Entrate, dettata dalla Circolare n. 27/E/2005. In tale documento viene segnalata la possibilità di capitalizzazione delle spese solo in caso di significativo e misurabile incremento della produttività o prolungamento della vita utile del bene.
Calcolo della quota deducibile e plafond
Le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono portare in deduzione dal proprio reddito imponibile le spese di manutenzione nel limite del 5% del costo complessivo dei beni risultante dal registro dei beni ammortizzabili (indipendentemente dal fatto che il cespite sia ammortizzato) all’inizio dell’esercizio di riferimento.
In particolare il plafond per il calcolo del limite di deducibilità così determinato:
- Considerando il costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio, dal registro dei beni ammortizzabili. Sono inclusi anche i beni di valore inferiore a €. 516,46 purché iscritti nel registro;
- Sono esclusi i beni per i quali è stato sottoscritto un contratto di manutenzione per i quali sono corrisposti canoni periodici. In questo caso i canoni sono deducibili senza limitazioni;
- Non deve essere ragguagliato il costo dei beni acquistati/ceduti nel corso dell’esercizio di acquisto o cessione;
- Per i beni a deducibilità limitata il costo è quello che rileva ai fini del calcolo del valore degli ammortamenti (es. autovettura del costo di €. 20.000, con limite fiscale di €. 18.076, deducibile al 20%: il valore ai fini del calcolo del plafond è di €. 3.615;
- Il costo relativo ai fabbricati è quello al netto delle aree sui quali i fabbricati insistono;
- Per i beni rivalutati con effetto fiscale si assume il valore rivalutato.
I beni non strumentali e/o non ammortizzabili devono essere esclusi. Inoltre, di fatto, il parametro utilizzato (per le imprese non nel primo esercizio d’imposta) per il calcolo del plafond sopracitato non viene mai influenzato dalle compravendite di beni materiali ammortizzabili nel corso dell’anno (il costo non viene mai riproporzionato alla durata del possesso, in una logica semplificatrice).
La Risoluzione n. 9/826/1980 ha precisato che le eccedenze deducibili negli esercizi successivi rispetto a quello di mancata deduzione hanno gestione autonoma rispetto ai beni ed all’eventuale cessione degli stessi.
Calcolo del plafond: cosa non rileva
Riepilogando, ai fini del calcolo del plafond non rilevano:
- Gli acquisti e le dismissioni effettuati nel corso dell’anno;
- Il valore fiscale dei terreni inclusi nel valore complessivo dei beni immobili;
- I beni locati a terzi, qualora il contratto di locazione preveda che le spese di manutenzione siano a carico del conduttore.
Esempio
Ipotizziamo che l’azienda Alfa Srl sostenga spese di manutenzione per 5.000 euro. Al primo gennaio del periodo di imposta la società disponeva di beni materiali ammortizzabili per complessivi 45.000. Sulla base di quanto previsto dall’art. 102, co. 6 del TUIR il limite deducibile nell’anno è pari a 2.250 euro. Gli effetti fiscali per la società sono quelli riepilogati nella seguente tabella:
Periodo | Importo deducibile | Ripresa fiscale |
---|---|---|
n | 2250 | + 2750 |
n+1 | 550 | – 550 |
n+2 | 550 | – 550 |
n+3 | 550 | – 550 |
n+4 | 550 | – 550 |
n+5 | 550 | – 550 |
Indicazione nel modello Redditi
Qualora l’ammontare delle spese di manutenzione e riparazione sostenute sia inferiore o uguale al 5% del plafond, l’intero ammontare delle stesse è deducibile nell’esercizio. Tuttavia, nel caso in cui l’ammontare delle spese sia superiore al 5% del plafond, le stesse sono deducibili nel limite del 5% nell’esercizio. L’eccedenza indeducibile determina una variazione temporanea in aumento ai fini fiscali, che genera imposte anticipate, che saranno riassorbile in quote costanti negli esercizi successivi (grazie alla deducibilità delle quote non dedotte nel primo esercizio), ma non oltre il quinto.
In particolare, al momento della rilevazione del costo indeducibile (nel periodo), è necessario rilevare il credito per imposte anticipate (con contropartita le imposte stesse, in avere), mentre all’atto della deduzione delle quote di eccedenza nei periodi d’imposta successivi il credito viene utilizzato, con contropartita le imposte anticipate (in dare). Nel dettaglio, il rigo RF24 (dei modelli Redditi SC, SP e PF) ospita l’importo eccedente le spese di manutenzione sostenute e deducibili nell’anno cui si riferisce la dichiarazione. Le quote delle eccedenze pregresse deducibili nell’esercizio, invece, devono essere indicate nel rigo RF55, utilizzando il cod. 6.
Aspetti operativi
Ai fini della compilazione del modello Redditi (PF, SC o SP), il contribuente è tenuto:
- A rilevare la ripresa fiscale “in aumento” nel rigo RF24 (sempre purché vi siano quote eccedenti rispetto al costo deducibile nell’anno, la cui deduzione è rimandata, in quote costanti, nei periodi d’imposta successivi);
- A rilevare la ripresa fiscale “in diminuzione” nel rigo RF55, cod. 6, nei 5 periodi d’imposta in cui le quote “eccedenti” tornano a essere deducibili (sempre in quote costanti di 1/5).
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi
Il codice civile prevede che le spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi siano poste a carico del proprietario dei beni. Il principio contabile OIC n. 24, prevede due diverse possibili soluzioni: la prima prevede, nel caso in cui le spese non siano separabili dai beni in relazione ai quali sono state sostenute, l’indicazione delle stese nella voce altre immobilizzazioni immateriali; mentre nel caso in cui le spese siano separabili ed abbiano una loro autonoma funzionalità, le stesse debbono essere riportate nella voce delle immobilizzazioni materiali.
In particolare, nella voce B.17 dell’attivo di Stato patrimoniale (immobilizzazioni immateriali) sono inclusi “i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi (ossia senza una autonoma funzionalità)”. Tali migliorie su beni di terzi possono essere ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello della durata della locazione residuo alla data di sostenimento, tenuto conto anche dell’eventuale periodo di rinnovo previsto contrattualmente, se dipendente dal locatario.
Premesso che, in caso di mancato rinnovo, la deduzione delle quote residue può tranquillamente avvenire nell’anno in cui viene meno il rapporto (per risoluzione del medesimo), ciò che desta maggiore interesse è che sta al locatario stabilire se considerare o meno il periodo di rinnovo, posto che ben potrebbe – ne ha facoltà – stabilire che l’utilità futura potrebbe ben concludersi con la prima scadenza contrattuale
Documentazione necessaria
Per poter beneficiare della deducibilità degli oneri di manutenzione, è fondamentale conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute. Fatture, contratti di servizio e rapporti di intervento devono essere archiviati in modo ordinato. La corretta documentazione non solo facilita la deduzione fiscale, ma serve anche a dimostrare l’effettivo utilizzo dei beni per l’attività imprenditoriale in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Implicazioni per la pianificazione fiscale
Una gestione oculata degli oneri di manutenzione può avere un impatto significativo sulla pianificazione fiscale dell’impresa. Dedicare attenzione alla classificazione delle spese e alla loro registrazione contabile consente di massimizzare le deduzioni fiscali disponibili. Le imprese devono considerare l’opportunità di effettuare interventi di manutenzione programmata in modo strategico, per sfruttare al meglio le agevolazioni fiscali e migliorare la propria posizione economica.
Conclusioni
La deducibilità degli oneri di manutenzione è un aspetto fondamentale nella gestione fiscale delle imprese. Comprendere quali spese possono essere dedotte e come gestirle correttamente è essenziale per ottimizzare i costi e garantire una pianificazione finanziaria efficace. Se desideri approfondire questo tema o hai bisogno di assistenza specifica nella gestione delle tue spese aziendali, non esitare a contattarci. Il nostro team di esperti è pronto ad offrirti consulenza personalizzata per aiutarti a massimizzare le opportunità fiscali della tua impresa e garantire una gestione efficiente dei costi.