Rimborsi spesa del professionista esenti da tassazione

HomeFisco NazionaleProfessioniRimborsi spesa del professionista esenti da tassazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 192/24 i rimborsi spesa del professionista sostenute in nome e per conto del cliente e quelli legati allo svolgimento della sua attività sono esenti da tassazione.

Ogni professionista sostiene, nel corso della sua attività, una serie di spese che riguardano il rapporto con i propri committenti. In particolare è necessario distinguere tra due differenti tipologie di spese rimborsate:

I rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente;
I rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione.

Nel primo caso rientrano le spese per oneri sostenuti dal professionista per conto del suo cliente. Immaginiamo un avvocato che deve sostenere oneri come diritti e bolli per conto del suo cliente. Qualora, invece, lo stesso avvocato debba effettuare una trasferta per presenziare ad un'udienza per il cliente sostiene spese legate allo svolgimento della sua professione.
Tutte queste spesse, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 192/24 sono esenti da tassazione nel rispetto di determinati requisiti.
Rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente
Per il professionista il rimborso spese documentato, sostenuto in nome e per conto del suo cliente, non concorre alla formazione del reddito da lavoro autonomo. L'esenzione è legata che si tratti di oneri che non rappresentano il mezzo per assolvere l'incarico professionale ma somme legate ad adempimento di formalità legate al mandato. Vedasi sul punto la Circolare n. 58/E/01 (§ 2.2) dell'Agenzia delle Entrate.
Rientrano in questa casistica, ad esempio, tutti quegli oneri legati al pagamento di somme per conto del cliente, come imposte, diritti o bolli, o altre formalità in nome e per conto del cliente. Il sostenimento della spesa, naturalmente, deve essere specificatamente indicato all'interno del mandato professionale. Sotto il profilo documentale, affinché operi l'esenzione reddituale è necessario:

Che l'onere sia documentato ed intestato al cliente;
La documentazione deve essere conservata dal professionista.

Rimborso spese sostenute per lo svolgimento della professione 
Le spese diverse rispetto a quelle indicate nel paragrafo precedente sono quelle legate allo svolgimento dell'attività professionale. Si tratta, in buona sostanza, di tutte quelle spese di viaggio, vitto e alloggio del professionista sostenute per lo svolgimento dell'incarico professionale con il cliente.
Il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente al committente in fattura, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Questo è quanto prevede l'art. 54, co. 2, lett. b) del TUIR (introdotto dall'art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 192/24). Questa disposizione ha effetto a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Attraverso questa disposizione, quindi, gli ordinari limiti di deducibilità previsti per questo tipo di oneri (75% del costo, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) non trovano applicazione. La ratio di questa disposizione è quello di evitare la precedente situazione dove, a fronte di un costo parzialmente deducibile per il professionist...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Quadro LC del modello Redditi: liquidazione della cedolare secca

    Il modello Redditi P.F. accoglie nel quadro LC la liquidazione dell'imposta sostitutiva sulle locazioni di beni immobili, ovvero la...

    Bonus caldaia 2025: come funziona e come richiederlo

    Il cosiddetto Bonus Caldaia 2025 costituisce un importante opportunità per tutti coloro che vogliono sostituire il proprio impianto di...

    Certificazione parità di genere: scadenza 30 aprile per domande di esonero contributivo

    Si avvicina rapidamente la scadenza del 30 aprile 2025, termine ultimo per i datori di lavoro privati in possesso...

    Rottamazione quater: in scadenza la domanda di riammissione

    Conto alla rovescia per migliaia di contribuenti: tra pochi giorni, il 30 aprile 2025 scade il termine per inviare la domanda di...

    Redditi finanziari di fonte estera: monitoraggio e tassazione

    La globalizzazione dei mercati finanziari ed i canali online hanno portato al proliferare di investimenti finanziari effettuati in Paesi...

    Come abbassare le tasse in busta paga: consigli

    Se sei un lavoratore dipendente, ti sarai accorto che, ogni mese, una parte della tua retribuzione viene trattenuta dal...