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Sospensione scadenze INPS: i nuovi soggetti inclusi

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Sospensione scadenze INPS. Nel Messaggio n. 2162 del 25 maggio 2020 l’INPS ha fornito, le istruzioni per i nuovi soggetti, inclusi, come, alcune categorie di librerie, le imprese del settore florovivaistico e gli organismi sportivi possono beneficiare delle scadenze prorogate.

Il Messaggio INPS n. 2162 del 25 maggio 2020, fornisce le istruzioni ad i nuovi soggetti inclusi per la sospensione scadenze INPS.

Alle categorie di soggetti già precedentemente individuate, sono state aggiunte, alcune categorie di librerie e le imprese del settore florovivaistico.

Per tali soggetti e per tutti gli altri interessati dalle modifiche della legge di conversione del Decreto Cura Italia, l’INPS ha fornito, alcune informazioni, circa, le modalità delle sospensioni e sui contributi sospesi.

Sospensione scadenze

Sospensione scadenze INPS: i nuovi soggetti inclusi

La sospensione delle scadenze, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, riguarda anche alcuni termini INPS.

L’INPS, ha fornito le istruzioni operative a tutte le categorie di contribuenti che si sono aggiunte nella legge di conversione del Decreto Cura Italia attraverso il messaggio numero 2162 del 25 maggio 2020.

Alla sospensione degli adempimenti informativi e contributivi per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, sono aggiunti gli “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite“.

Il combinato disposto degli art. 61, co. 1, e 78, co. 2-quinquiesdecies, dello stesso decreto convertito dalla legge n. 27/20, ha introdotto la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese del settore florovivaistico.

Gli adempimenti ed i versamenti interessati dalla sospensione sono quelli del periodo compreso tra il 30 aprile 2020 e il 15 luglio dello stesso anno.

Il comma 5 dell’articolo 61, in relazione agli organismi sportivi, è stato inoltre modificato dall’articolo 27 della decreto-legge 34/2020, ovvero il decreto Rilancio.

La sospensione iniziale prevista dal 2 marzo e fino al 31 maggio è stata ampliata al 30 giugno 2020.

Sospensione scadenze INPS modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le posizioni contributive degli ulteriori destinatari individuati, per le librerie, corrispondono al codice di autorizzazione 7L che sta per: “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

Le imprese devono compilare il flusso Uniemens, per i mesi di febbraio e marzo, inserendo nell’elemento DenunciaAziendaleAltrePartiteACreditoCausaleACredito il codice già in uso N967, che corrisponde a “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

Chi ha già inviato i flussi Uniemens, senza aver inserito il codice di sospensione previsto, deve provvedere alla variazione della denuncia aziendale con la “variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del tipo regolarizzazione“.

Le aziende del settore florovivaistico devono invece inserire il codice di autorizzazione 7S.

Per il flusso Uniemens relativo ai periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, tali aziende devono inserire nell’elemento DenunciaAziendale, AltraPartiteACredito, CausaleACredito, il codice di nuova istituzione N973, che indica la “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020”.

L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti e che la sospensione contributiva e si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Sospensione scadenze INPS e gestione separata

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata delle categorie in questione, devono seguire le istruzioni del messaggio INPS:

  • Librerie: per la sospensione relativa ai compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020 dovranno riportare, nell’elemento CodCalamita di Collaboratore, il valore 25, che si riferisce a “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020”;
  • Organismi sportivi (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche): nel flusso Uniemens dei periodi di sospensione dovranno riportare, nell’elemento CodCalamita di Collaboratore, il valore 26, che sta per “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 30 giugno 2020”;
  • Imprese del settore florovivaistico: nel flusso Uniemens dovrà essere riportato, nell’elemento CodCalamita di Collaboratore, il valore 31, relativo a “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020. Validità dal 30 aprile al 15 luglio 2020”.

Nella parte finale del documento INPS sono inoltre fornite istruzioni per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare.

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