I soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati membri dell’UE possono chiedere il rimborso dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi in Italia, se detraibile ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR n. 633/72 (art. 38-bis2 co. 1 del DPR 633/72). L’istanza di rimborso è presentata dai predetti soggetti passivi in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti che la inoltra all’Agenzia delle Entrate.
In questo articolo intendo affrontare una problematica comune per molte aziende estere che si trovano ad operare in Italia. Mi riferisco alle possibilità offerte dalla normativa IVA per la richiesta di rimborso da parte di soggetto estero identificato.
Pensa al caso di un E-commerce estero che opera in forma indiretta (cessione di beni) nei confronti di privati consumatori italiani. In questo caso, al superamento della soglia di 10.000 euro di vendite annue, questi è tenuto ad identificarsi direttamente in Italia o a nominare un rappresentante fiscale. È opportuno ricordare che l’identificazione IVA è una procedura alternativa a quella del One Stop Shop (OSS). In questa situazione, l’azienda estera identificata in Italia (priva di stabile organizzazione), potrebbe trovarsi in una situazione di credito IVA nel momento in cui questa si trovi ad usufruire di acquisti di beni o prestazioni di servizi da parte di prestatori italiani. Per superare questa problematica l’azienda ha la possibilità chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia.
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Rimborso IVA diretto per i soggetti passivi UE non stabiliti in Italia
I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.
Il punto di partenza di questa analisi parte dal fatto che un soggetto non residente (senza stabile organizzazione) può ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia. Le modalità in cui può ottenere il rimborso sono, in alternativa, le seguenti:
- Procedura di rimborso speciale. Si tratta della procedura di cui all’articolo 38-bis2, del DPR n. 633/72;
- Identificazione in Italia. In alternativa, il soggetto estero può nominare un rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter DPR n. 633/72. Questo al fine di esercitare i medesimi diritti cui sono ammessi i contribuenti nazionali. Si tratta del rimborso in sede di dichiarazione annuale:
- Rimborso IVA annuale (articolo 38-bis, primo comma) oppure
- Rimborso IVA trimestrale (articolo 38-bis, secondo comma).
Deve essere precisato che il rimborso previsto dall’articolo 38-bis2 del DPR n. 633/72 è esperibile in modo alternativo all’identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale. Quest’ultima procedura, rispetto al sistema alternativo, permette il rimborso per periodi inferiori all’anno e con minori incombenze rispetto all’identificazione. In particolare, la procedura di rimborso speciale subordina il diritto al rimborso alla circostanza che il soggetto non residente non abbia realizzato operazioni attive nel territorio dello Stato. La scelta tra le modalità alternative deve essere operata tenendo anche l’ulteriore strada, costituita dall’apertura di una stabile organizzazione in Italia. L’utilizzo delle diverse strade può portare a rimborsi di diverso ammontare, come andrò ad indicare di seguito.
L’identificazione diretta o la nomina del rappresentante fiscale sono incompatibili con la presenza sul territorio italiano una stabile organizzazione del soggetto non residente. In questo caso, la detrazione o il rimborso dell’IVA assolta in Italia su acquisti effettuati direttamente dalla casa madre, deve essere operata attraverso la stabile organizzazione.
Rimborso IVA soggetto estero ex articolo 38-bis2
Il soggetto passivo stabilito in altro Paese UE ha facoltà di ottenere il rimborso dell’imposta relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati in Italia, alle seguenti condizioni:
- Deve essere residente e domiciliato nella UE;
- Non ha avuto in Italia una stabile organizzazione nel periodo in cui si chiede il rimborso;
- È soggetto passivo IVA nel Paese di domicilio o residenza (quindi non sono compresi i soggetti privati);
- Non ha realizzato operazioni attive in Italia, ad eccezione:
- Delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9 DPR n. 633/72;
- Delle operazioni attive soggette al reverse charge. Ossia operazioni per le quali il cessionario o committente Italiano abbia adempiuto agli obblighi di versamento dell’imposta tramite emissione di autofattura.nnQueste sono le uniche operazioni attive che non impediscono la richiesta di rimborso.
Il soggetto estero che ha effettuato in Italia operazioni attive per le quali risulta debitore d’imposta, ad esempio nei confronti di privati, non possono utilizzare la procedura prevista dall’articolo 38-bis2 per chiedere il rimborso. L’identificazione in Italia del soggetto non residente, o la presenza sul territorio italiano di un rappresentante fiscale non impediscono la richiesta di rimborso prevista dall’articolo 38-bis2. Infine devono verificarsi due ulteriori condizioni:
- Che l’IVA chiesta a rimborso sia detraibile secondo la normativa italiana, e
- Che il soggetto estero abbia compiuto nel paese di stabilimento operazioni attive che – secondo la normativa del paese di stabilimento – diano il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisiti.
Le istanze di rimborso presentate da operatori agricoli in regime forfettario o da soggetti che hanno usufruito delle franchigie per le piccole imprese.
Acquisti oggetto di rimborso
L’IVA chiesta a rimborso deve essere afferente acquisti od importazioni di beni (con esclusione degli immobili) effettuati nell’esercizio dell’impresa. Il tutto a condizione che l’IVA sia detraibile ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR n. 633/1972 (Risoluzione Ministeriale n 141/E/2004). Tali presupposti devono sussistere nel periodo cui si riferisce il rimborso (Circolare Ministeriale n 64/E/1982). La Direttiva impone di applicare ai soggetti non residenti le stesse limitazioni alla detrazione previste per i soggetti nazionali.
Non è stato riconosciuto il diritto al rimborso ad una società non residente priva di stabile organizzazione, in quanto non era stato provato che l’acquisto dell’immobile fosse effettivamente inerente l’attività imprenditoriale svolta dall’acquirente (Cassazione, Sentenza n. 8785/2009).
Le limitazioni alla detrazione vigenti in Italia operano anche nei confronti di un soggetto estero, in sede di rimborso. Ad esempio non può essere rimborsata l’IVA sulle spese di rappresentanza. Questo se non nei limiti previsti dalla norma italiana, anche se pienamente detraibile nel Paese di residenza del soggetto estero.
Periodo di riferimento del rimborso IVA del soggetto estero
La richiesta di rimborso del soggetto estero deve riguardare:
- L’acquisto di beni o di servizi risultante da fatture emesse nel periodo di riferimento. Purché l’imposta sia divenuta esigibile prima o al momento della fatturazione;
- L’acquisto di beni o di servizi per il quale l’imposta è divenuta esigibile durante il periodo di riferimento. Purché l’acquisto sia stato fatturato prima che l’imposta divenisse esigibile;
- L’importazione di beni effettuata durante il periodo di riferimento.
Rimborso IVA di soggetto estero e pro-rata
Come anticipato la richiesta di rimborso IVA in Italia di soggetto estero, ex articolo 38-bis2, prevede alcuni requisiti. Uno di questi è che il soggetto estero non effettui operazioni imponibili IVA in Italia. Tuttavia, se nello Stato in cui è stabilito, il soggetto richiedente estero effettua operazioni che non danno diritto alla detrazione e operazioni che danno diritto alla detrazione, vi sono delle conseguenze.
In questo caso il rimborso del credito IVA in Italia è ammesso solo in misura pari alla percentuale (pro-rata IVA), come determinata nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto estero. Quindi l’impresa ACO tedesca ha diritto al rimborso dell’IVA pagata su beni acquistati in Italia, solo se in Germania ha effettuato operazioni attive che danno diritto alla detrazione secondo la normativa tedesca. Se in Germania ha effettuato sia operazioni che non danno diritto alla detrazione e operazioni che danno diritto alla detrazione, il rimborso è ammesso nella stessa percentuale.
La Corte di Giustizia CE con la sentenza del 13 luglio 2000 causa C-136/99 ha precisato che: “l’importo dell’IVA rimborsabile è calcolato, in primo luogo, accertando le operazioni che nello Stato membro di stabilimento attribuirebbero un diritto a deduzione. In secondo luogo, tenendo conto unicamente delle operazioni che attribuirebbero altresì un diritto a deduzione nello Stato membro del rimborso ove fossero effettuate in quest’ultimo. Nonché delle spese che attribuiscono un diritto a deduzione in quest’ultimo Stato”
Percentuale di detrazione provvisoria
La percentuale di detrazione è calcolata su base annua. Chi nelle domande di rimborso relative a periodi trimestrali ha utilizzato percentuali di detrazioni provvisorie, deve comunicare la la percentuale di detrazione definitiva entro l’anno successivo. La comunicazione avviene contestualmente a nuove domande di rimborso, o in mancanza, con una comunicazione apposita.
Soggetto estero e rimborso IVA: aspetti operativi
Il soggetto non residente può chiedere il rimborso dell’imposta con riferimento ad uno o più trimestri fino ad un massimo di un anno solare. E’ possibile chiedere il rimborso per un periodo che costituisce la parte residua di un anno solare, anche se inferiore a tre mesi. Ossia se il periodo è composto dal solo mese di dicembre è comunque possibile il rimborso (annuale). Sia nell’ipotesi di rimborso infrannuale che annuale vi sono determinati limiti che non possono essere superati:
- Nel caso di rimborso trimestrale l’importo deve essere non inferiore ad 400,00 euro. Nel caso in cui sia inferiore è possibile inglobarlo con quello del mese seguente. Se in nessun trimestre si supera la soglia il rimborso è possibile in sede annuale.
- Nel caso di rimborso annuale l’importo deve essere comunque superiore ad 50,00 euro.
Soggetti esteri: presentazione del rimborso
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica direttamente all’Amministrazione fiscale del proprio Paese di appartenenza, senza allegare documentazione. Lo stato che provvede al rimborso può chiedere la presentazione degli originali cartacei della documentazione (fatture, bolle doganali etc).
Importante:
Ad es. il soggetto tedesco inoltra la domanda all’Ufficio tedesco. Se lo stato tedesco accerta che mancano i requisiti soggettivi del richiedente non inoltra la domanda allo stato italiano. Ad esempio se il richiedente non risulta soggetto passivo nel periodo oggetto di rimborso, o non sono rispettati gli importi minimi.
Ai rimborsi provvede il competente ufficio italiano dell’Agenzia delle Entrate. La decisione in ordine al rimborso dell’imposta deve essere notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta. Salvo quanto previsto in caso di richiesta di informazioni da parte dell’Agenzia.
Termini di presentazione del rimborso
La richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 31 ottobre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. La richiesta di rimborso annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 31 ottobre del medesimo anno.
Erogazione del rimborso
Il rimborso deve essere effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’Agenzia ha espresso parere favorevole. Per formulare la decisione l’ufficio può chiedere informazioni aggiuntive sia la richiedente il rimborso sia allo Stato ove è stabilito. Successivamente può inoltrare una seconda richiesta di informazioni. In caso di richiesta di informazioni i tempi si allungano secondo le seguenti regole (commi 6,7 e 8, art. 38-bis2). Il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso l’ufficio riduce l’importo da erogare al richiedente dell’ammontare delle spese di trasferimento. Il rimborso spettante è eseguito mediante accreditamento su conto corrente intestato agli stessi soggetti passivi.
Rimborso non dovuto al soggetto estero
I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto devono restituire le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica dell’apposito provvedimento da parte dell’ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100% ed il 200% della somma indebitamente rimborsata. Nelle more del pagamento dell’ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo. Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. Il soggetto UE, che ha effettuato operazioni attive esenti, dovrà applicare il Pro-rata secondo la normativa nazionale.
Ufficio competente al rimborso
L’ufficio competente a gestire i rimborsi è il Centro Operativo di Pescara. L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate può chiedere al soggetto passivo comunitario, ovvero allo Stato UE di stabilimento, informazioni aggiuntive entro 4 mesi dall’avvenuta ricezione dell’istanza. Si tratta di informazioni necessarie per assumere la decisione in merito al rimborso o meno dell’imposta.
Riepilogo: le condizioni del rimborso diretto
CONDIZIONI PER IL RIMBORSO IVA DIRETTO |
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Divieto di effettuazione in Italia di operazioni attive (diverse da quelle espressamente consentite) |
Divieto di possesso di stabile organizzazione |
IVA detraibile sia Paese di stabilimento del richiedente sia in Italia |
Beni e servizi acquistati/importati inerenti all’attività economica del richiedente |
Periodo di rimborso non inferiore ad un trimestre e non superiore ad un anno solare |
Importo chiesto a rimborso non inferiore a 400 € (rimborso infrannuale) o inferiore a 50 € (rimborso annuale) |
Rimborso IVA a soggetto estero: casi pratici
Soggetto non residente che ha operato nel territorio dello Stato sia mediante stabile organizzazione sia mediante rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente |
Può accadere che nel medesimo anno solare il soggetto non residente abbia operato, in momenti successivi sotto forme diverse. Magari mediante rappresentante fiscale e identificandosi direttamente, sia mediante stabile organizzazione.
In questo caso, nel cambiare della modalità operativa messa in atto non vi è mutamento del soggetto per cui occorre fare riferimento a quanto previsto per i casi di trasformazione sostanziale soggettiva. Dovrebbe quindi essere la natura dell’ultimo soggetto a determinare la modalità di rimborso da seguire:
- Tramite articolo 38-bis2 o
- Tramite dichiarazione annuale o trimestrale per l’intero anno solare, mediante la presentazione di un’unica dichiarazione costituita dal frontespizio e da due moduli.
- Tramite articolo 38-bis2 o
- Tramite dichiarazione annuale o trimestrale per l’intero anno solare, mediante la presentazione di un’unica dichiarazione costituita dal frontespizio e da due moduli.
Risposta ad interpello n. 339/E/2020
L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione del documento in commento conferma la possibilità di veder riconoscere il rimborso diretto di cui all’art. 38-bis2 del DPR n. 633/72 per un soggetto passivo non residente in Italia, ma ivi identificato direttamente che non ha effettuato operazioni attive in Italia se non con il meccanismo del reverse charge. L’Amministrazione finanziaria precisa che laddove le operazioni passive (e le relative fatture d’acquisto) non confluiscano nella dichiarazione IVA annuale (accedendo, implicitamente, al rimborso IVA “interno”), il soggetto passivo ha la possibilità di beneficiare del diritto al rimborso per i soggetti non residenti (art. 38-bis2 del DPR n. 633/72), fermo restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti di quest’ultima disciplina, a nulla ostando la presenza di una posizione IVA in Italia.
Conclusioni
In questo articolo ho cercato di spiegarti le due modalità a disposizione di un soggetto estero che si trova con un credito IVA in Italia. Le modalità per la richiesta di rimborso sono essenzialmente due. La scelta non è libera, ma vincolata alla tipologia di identificazione in Italia del soggetto estero. Qualora il soggetto estero non sia identificato, si deve fare riferimento all’articolo 38-bis2 del DPR n 633/72. Al contrario, il soggetto estero identificato direttamente, con rappresentante fiscale o stabile organizzazione deve seguire la procedura di cui all’articolo 38-bis. In questo caso, con rimborso IVA annuale (primo comma), o con rimborsi IVA trimestrali (secondo comma).
Per questo motivo, considerate le due modalità di richiesta di rimborso IVA, è necessario preliminarmente individuare la corretta modalità di identificazione in Italia del soggetto estero. In questo modo sarà possibile imputare la scelta anche alla migliore modalità per ottenere il rimborso IVA.