Il quoziente familiare italiano (non francese): è il tetto alle detrazioni IRPEF oltre 75.000€ (art. 16-ter TUIR). Calcolo casi pratici.
Il quoziente familiare non è lo splitting del reddito alla francese, mai adottato. È il nome con cui si indica il riordino delle detrazioni dell’art. 16-ter TUIR: un tetto alle detrazioni IRPEF per redditi oltre 75.000 euro, modulato sul numero di figli a carico, operativo dal 730/2026.
Il quoziente familiare, nel sistema fiscale nazionale, non corrisponde al modello francese di divisione del reddito imponibile per il numero di componenti del nucleo. È invece il nome con cui prassi e stampa specializzata indicano l’articolo 16-ter del TUIR, introdotto dall’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), operativo dal 1° gennaio 2025. La norma, rubricata “Riordino delle detrazioni“, non riguarda tutti i contribuenti: si applica solo a chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Per questi soggetti, gli oneri e le spese detraibili dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un tetto massimo.
Il tetto si calcola moltiplicando un importo base, variabile in base al reddito, per un coefficiente che cresce con il numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare. Più figli a carico, tetto più alto: è qui che il meccanismo richiama, nel nome più che nella struttura, l’idea di un quoziente familiare. Il debutto operativo è avvenuto con il Modello 730/2026, relativo ai redditi 2025.

Cos’è il quoziente familiare in Italia e perché non è il modello francese
Il quoziente familiare non è una misura fiscale ufficialmente denominata così nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi. È un’etichetta divulgativa, usata anche dall’Agenzia delle Entrate nei propri comunicati, per indicare l’articolo 16-ter del TUIR, la cui rubrica ufficiale è “Riordino delle detrazioni“. Chi cerca oggi “quoziente familiare” trova quindi due significati potenzialmente sovrapposti: il modello teorico di tassazione familiare discusso in Italia per anni senza mai essere attuato, e la norma concretamente in vigore dal 2025.
Questa sovrapposizione genera confusione operativa, non solo terminologica. Il modello discusso in passato prevedeva di dividere il reddito complessivo del nucleo per un numero di quote assegnate a ciascun componente, tassare il risultato con le aliquote ordinarie e poi moltiplicare l’imposta per lo stesso numero di quote, sul modello francese del quotient familial. Non è mai stato recepito nell’ordinamento italiano: l’IRPEF resta un’imposta calcolata sul reddito individuale di ciascun contribuente, non sul reddito familiare complessivo.
Ciò che il legislatore ha introdotto con la Legge di Bilancio 2025 è un meccanismo diverso nella sostanza, anche se richiama nel nome l’idea di un peso fiscale calibrato sulla composizione familiare: un tetto massimo alle detrazioni IRPEF per i contribuenti con redditi più elevati, che si riduce o si amplia in base al numero di figli a carico. Non tocca l’aliquota applicata al reddito, ma limita l’ammontare complessivo delle spese detraibili.
Art. 16-ter del TUIR
L’articolo 16-ter è stato inserito nel TUIR dall’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), subito dopo l’articolo 16-bis dedicato alle detrazioni per interventi edilizi. La collocazione non è casuale: la norma si applica trasversalmente a un’ampia platea di detrazioni previste sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, e non introduce un’agevolazione autonoma, bensì un limite che si sovrappone a quelle già esistenti.
La disposizione è operativa dal 1° gennaio 2025, quindi si applica per la prima volta alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2025. Il debutto pratico in dichiarazione è avvenuto con il Modello 730/2026 e con il Modello Redditi Persone Fisiche 2026, approvati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 71552 del 27 febbraio 2026. Chi ha sostenuto spese detraibili nel 2025 con un reddito superiore a 75.000 euro applica quindi per la prima volta questo limite nella dichiarazione presentata nel 2026.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, dedicata proprio al riordino delle detrazioni introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. È la fonte di prassi di riferimento per l’applicazione pratica della norma, compresi gli esempi di calcolo ripresi più avanti in questo articolo.
Spesa detraibile variabile
Vale la pena chiarire subito un punto che genera errori interpretativi: il termine “quoziente familiare” non compare nel testo dell’articolo 16-ter. È un’estensione lessicale nata dal fatto che il meccanismo, come lo splitting francese, fa dipendere un beneficio fiscale dalla composizione del nucleo familiare. La logica però è invertita rispetto al modello francese: non riduce la base imponibile, ma amplia o restringe il tetto di spesa detraibile in funzione dei figli a carico. Un contribuente senza figli a carico e uno con tre figli, a parità di reddito e di spese sostenute, pagano la stessa imposta lorda; cambia solo quanto possono detrarre.
Questa distinzione è rilevante per chi confronta l’articolo con fonti divulgative meno recenti, che continuano a descrivere il quoziente familiare come una proposta di riforma dell’IRPEF mai attuata: quella proposta, nella formulazione a “parti fiscali” alla francese, resta oggi priva di copertura normativa in Italia. Ciò che esiste concretamente, e che produce effetti sulle dichiarazioni fiscali dal 2025, è il meccanismo qui descritto.
Chi è soggetto al limite e come si calcola il tetto massimo
Il limite dell’articolo 16-ter riguarda esclusivamente i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Sotto questa soglia, il meccanismo non si applica: le detrazioni restano fruibili secondo le regole ordinarie previste da ciascuna disposizione agevolativa, senza alcun tetto aggiuntivo.
Il reddito rilevante ai fini della soglia non coincide sempre con quello dichiarato nel quadro RN. Il comma 6 dell’articolo 16-ter prevede che il reddito complessivo sia assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, secondo la deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR. La Circolare 6/E richiama inoltre i chiarimenti della circolare n. 4/E del 2025 sulla nozione di “reddito di riferimento“: nel computo rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, quelli da regime forfetario, la quota di agevolazione ACE residua e le mance dei lavoratori del settore ricettivo e della somministrazione soggette a imposta sostitutiva.
Parametro del reddito complessivo
Superata la soglia, il calcolo del tetto massimo si fonda su due parametri: il reddito complessivo del contribuente e il numero di figli fiscalmente a carico. Il primo parametro determina l’importo base, disciplinato dal comma 2 dell’articolo 16-ter:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.
Non esistono ulteriori scaglioni oltre questi due: chi ha un reddito di 200.000 euro parte dallo stesso importo base di chi ne ha 105.000. La progressività del meccanismo si gioca interamente sulla seconda soglia (75.000-100.000 contro oltre 100.000) e sul coefficiente applicato successivamente, non su una scala continua legata al reddito.
Parametro del numero di figli fiscalmente a carico
Il secondo parametro è il coefficiente, disciplinato dal comma 3, che si applica all’importo base per ottenere il tetto massimo effettivo. Il coefficiente cresce con il numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se è presente un figlio a carico;
- 0,85, se sono presenti due figli a carico;
- 1, se sono presenti più di due figli a carico, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per individuare il numero di figli rilevante, la Circolare 6/E precisa che occorre fare riferimento ai figli fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento della spesa, non nell’anno di presentazione della dichiarazione. Un figlio nato nel corso dell’anno rileva comunque nel computo, anche se a carico solo per una parte del periodo d’imposta. Rilevano inoltre i figli per cui il contribuente non fruisce della detrazione perché percepisce già l’assegno unico e universale, e i figli conviventi del coniuge deceduto, inclusi tra i familiari rilevanti dalla stessa Legge di Bilancio 2025.
Tabella di riepilogo
Il tetto massimo si ottiene moltiplicando l’importo base per il coefficiente. La tabella seguente riepiloga i due parametri prima della loro combinazione:
| Parametro | Condizione | Valore |
|---|---|---|
| Importo base | Reddito 75.000-100.000 € | 14.000 € |
| Importo base | Reddito oltre 100.000 € | 8.000 € |
| Coefficiente | Nessun figlio a carico | 0,50 |
| Coefficiente | Un figlio a carico | 0,70 |
| Coefficiente | Due figli a carico | 0,85 |
| Coefficiente | Oltre due figli o un figlio disabile | 1 |
Il risultato di questa moltiplicazione è il massimale complessivo entro cui il contribuente può portare in detrazione gli oneri e le spese rilevanti. La combinazione completa di importo base e coefficiente, con il risultato finale per ciascuna fascia, è riportata nella tabella dedicata della sezione successiva.
Tabella dei massimali per fascia di reddito e numero di figli
Combinando importo base e coefficiente si ottiene l’ammontare massimo di oneri e spese ammessi in detrazione. La Circolare 6/E riporta questa combinazione in una tabella riepilogativa ufficiale, riprodotta di seguito:
| Reddito | Nessun figlio | Un figlio | Due figli |
|---|---|---|---|
| 75.000 – 100.000 € | 7.000 € | 9.800 € | 11.900 € |
| Oltre 100.000 € | 4.000 € | 5.600 € | 6.800 € |
| Reddito | Tre o più figli / figlio disabile |
|---|---|
| 75.000 – 100.000 € | 14.000 € |
| Oltre 100.000 € | 8.000 € |
La lettura della tabella mostra due dinamiche distinte. All’interno della stessa fascia di reddito, il tetto cresce in modo non lineare con il numero di figli: passare da nessun figlio a un figlio quasi raddoppia il massimale nella fascia 75.000-100.000 euro (da 7.000 a 9.800 euro), mentre il salto da due figli a tre (o alla presenza di un figlio disabile) porta il tetto al valore pieno dell’importo base, senza ulteriori riduzioni. Tra le due fasce di reddito, a parità di figli a carico, il tetto si dimezza superando i 100.000 euro: chi ha due figli a carico passa da un massimale di 11.900 euro a uno di 6.800 euro solo per effetto del superamento della soglia.
Il massimale così individuato non è un limite alla singola detrazione, ma un tetto complessivo su tutte le spese e gli oneri rientranti nel computo. Se le spese sostenute nell’anno superano l’importo massimo, il contribuente sceglie quali imputare al calcolo della detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al proprio sostituto d’imposta. La Circolare 6/E chiarisce che questa scelta non è vincolata da un criterio legale di priorità: converrà normalmente includere per prime le spese con l’aliquota di detrazione più elevata, per massimizzare il beneficio fiscale a parità di massimale disponibile. Gli esempi pratici della sezione successiva mostrano questo meccanismo di selezione applicato a casi concreti.
Le criticità operative più frequenti nell’applicazione del tetto
Il meccanismo dell’articolo 16-ter appare lineare nella formula, ma la sua applicazione pratica in dichiarazione presenta alcuni punti in cui l’errore di calcolo è frequente. La Circolare 6/E affronta questi punti attraverso esempi numerici che permettono di isolare le criticità ricorrenti.
La scelta delle spese da imputare quando il tetto è superato
Un contribuente con coniuge e due figli a carico e reddito complessivo di 80.000 euro ha sostenuto 15.000 euro di spese detraibili: 9.000 euro di rata annuale per ristrutturazione edilizia (detrazione 50%), 2.000 euro di spese di istruzione dei figli (19%) e 4.000 euro di erogazioni liberali a partiti politici (26%). Il tetto applicabile è 11.900 euro (importo base 14.000 × coefficiente 0,85). Includendo prima la rata di ristrutturazione (4.500 euro di detrazione) e poi, nel residuo di 2.900 euro, una parte dell’erogazione liberale (754 euro), il totale detraibile è 5.254 euro. Le spese di istruzione restano fuori: il tetto è già saturato. La sequenza di imputazione, non obbligata per legge ma orientata a massimizzare il beneficio, cambia sensibilmente il risultato finale.
La data di stipula del mutuo o dell’inizio lavori cambia il computo
Uno scenario distinto riguarda spese apparentemente identiche che ricevono trattamento diverso in base alla data. Le rate di spesa per interventi detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, se sostenute fino al 31 dicembre 2024, sono escluse dal computo del tetto dell’articolo 16-ter, anche se la detrazione si spalma su annualità successive al 2025. Lo stesso vale per gli oneri da mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024 e per i premi assicurativi su contratti stipulati entro la stessa data. Un contribuente con lo stesso profilo reddituale e familiare dell’esempio precedente, ma con la ristrutturazione avviata prima del 2025, libera l’intero tetto di 11.900 euro per le altre spese: la detrazione sulla ristrutturazione si applica secondo le regole ordinarie, fuori dal calcolo del massimale. Verificare la data di sostenimento della spesa, non solo il suo importo, è quindi un passaggio che incide direttamente sull’esito del calcolo.
La sovrapposizione con il limite dell’articolo 15, comma 3-bis, oltre 120.000 euro
Per i redditi superiori a 120.000 euro opera un secondo limite, distinto da quello dell’articolo 16-ter: l’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR riduce le detrazioni al 19% in proporzione al rapporto tra 240.000 euro meno il reddito complessivo, diviso 120.000 euro. I due limiti si applicano in sequenza, non in alternativa. Un contribuente con 150.000 euro di reddito, coniuge e due figli a carico, calcola prima il tetto ex articolo 16-ter (6.800 euro, importo base 8.000 per coefficiente 0,85), poi applica alla detrazione così ottenuta l’ulteriore riduzione proporzionale del comma 3-bis. Nell’esempio della Circolare 6/E, una detrazione teorica di 152 euro sulle spese funebri si riduce a 114 euro per effetto di questo secondo filtro. Ignorare questa sovrapposizione porta a sovrastimare la detrazione spettante per i redditi più alti.
La riduzione aggiuntiva di 440 euro dal 2026 per i redditi oltre 200.000 euro
Dal periodo d’imposta 2026, un ulteriore livello si aggiunge ai primi due per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro: il comma 5-bis dell’articolo 16-ter, introdotto dall’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), riduce di 440 euro l’ammontare della detrazione già calcolato secondo i commi da 1 a 5 dello stesso articolo e secondo l’articolo 15, comma 3-bis. La riduzione si applica agli oneri detraibili al 19%, salvo le spese sanitarie, alle erogazioni liberali ai partiti politici e ai premi assicurativi per eventi calamitosi. Per un contribuente in questa fascia di reddito, il calcolo del beneficio fiscale richiede quindi tre passaggi in sequenza, non due: tetto dell’articolo 16-ter, riduzione proporzionale del comma 3-bis, e infine la sottrazione fissa di 440 euro prevista dal comma 5-bis.
Le spese escluse dal computo del tetto massimo
Non tutte le spese detraibili concorrono al calcolo del massimale dell’articolo 16-ter. Il comma 4 individua tre categorie escluse dal computo, indipendentemente dalla data in cui la spesa è stata sostenuta. La prima e più rilevante per numero di contribuenti coinvolti sono le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR: restano interamente fuori dal tetto, qualunque sia il reddito complessivo del contribuente. Chi supera la soglia dei 75.000 euro continua quindi a detrarre le spese mediche secondo le regole ordinarie, senza che queste erodano il massimale disponibile per le altre spese.
Le altre due esclusioni del comma 4 riguardano investimenti agevolati con una logica di incentivo economico distinta da quella delle detrazioni per oneri personali: le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. Per entrambe le categorie, il legislatore ha scelto di non far interagire l’agevolazione agli investimenti con il riordino delle detrazioni personali, mantenendole pienamente fruibili anche oltre la soglia dei 75.000 euro.
Oltre alle esclusioni esplicite del comma 4, restano fuori dal computo anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, poiché per queste la quantificazione della spesa effettivamente sostenuta non rileva ai fini della detrazione. La Circolare 6/E cita come esempio la detrazione forfetaria di 1.100 euro prevista per il mantenimento dei cani guida da parte dei non vedenti, alla quale la stessa legge di bilancio 2025 ha innalzato l’importo (da 1.000 a 1.100 euro), eliminando anche il precedente limite di spesa complessivo di 290.000 euro annui.
Un’ultima categoria di esclusioni riguarda il fattore temporale, già anticipato come criticità operativa: per le spese detraibili in più annualità, rilevano solo le rate riferite a ciascun anno, ma sono comunque escluse dal computo le rate di spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, gli oneri da mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024 e i premi assicurativi su contratti stipulati entro la stessa data.
| Spesa esclusa | Riferimento normativo |
|---|---|
| Spese sanitarie | Art. 15, co. 1, lett. c), TUIR |
| Investimenti in start-up innovative | Artt. 29 e 29-bis, D.L. 179/2012 |
| Investimenti in PMI innovative | Art. 4, co. 9 e 9-ter, D.L. 3/2015 |
| Detrazioni forfetarie (es. cani guida) | Art. 15, co. 1-quater, TUIR |
| Rate 16-bis, mutui e premi assicurativi ante 31.12.2024 | Art. 16-ter, co. 5, TUIR |
Come cambia il calcolo dal 2026 per i redditi oltre 200.000 euro
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha aggiunto all’articolo 16-ter un comma 5-bis, non presente nella formulazione originaria della norma. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e introduce un ulteriore livello di riduzione delle detrazioni, distinto e aggiuntivo rispetto al tetto già descritto nei commi da 1 a 5. Si applica a una platea più ristretta rispetto alla soglia dei 75.000 euro vista finora: riguarda solo i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
Il meccanismo del comma 5-bis non è proporzionale al reddito, a differenza degli altri due livelli già visti. Prevede una riduzione fissa di 440 euro dell’ammontare della detrazione, calcolato tenendo conto di quanto già determinato ai sensi dei commi da 1 a 5 dello stesso articolo 16-ter e dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR. In pratica, per un contribuente sopra i 200.000 euro il calcolo si svolge sempre su tre passaggi in sequenza: prima il tetto massimo dell’articolo 16-ter in base a reddito e figli a carico, poi l’eventuale riduzione proporzionale del comma 3-bis legata al superamento dei 120.000 euro, infine la sottrazione fissa di 440 euro prevista dal comma 5-bis. Trattandosi di un importo fisso e non percentuale, il suo peso relativo sulla detrazione finale è tanto maggiore quanto più contenuto è l’ammontare residuo dopo i primi due passaggi.
L’ambito oggettivo della riduzione non coincide esattamente con quello del tetto principale dell’articolo 16-ter. Il comma 5-bis si applica agli oneri detraibili al 19% previsti dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, con l’eccezione delle spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c). Riguarda inoltre le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, disciplinate dall’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, e i premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi previsti dall’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le spese sanitarie restano quindi escluse da entrambi i livelli di limitazione, quello dell’articolo 16-ter e quello del comma 5-bis, confermando un trattamento di favore costante lungo tutta la norma.
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Il quoziente familiare alla francese esiste in Italia?
No, il modello di splitting del reddito familiare adottato in Francia non è mai stato recepito nell’ordinamento italiano. L’IRPEF resta un’imposta calcolata sul reddito individuale. Il termine “quoziente familiare” indica in Italia il tetto alle detrazioni dell’articolo 16-ter TUIR, un meccanismo diverso nella struttura.
Il limite dell’articolo 16-ter si applica anche al Modello Redditi PF?
Sì. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 71552 del 27 febbraio 2026 ha approvato sia il Modello 730/2026 sia il Modello Redditi Persone Fisiche 2026 recependo il meccanismo dell’articolo 16-ter, applicabile a entrambi i modelli per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2025.
Cosa cambia per i redditi oltre 200.000 euro dal 2026?
Dal 1° gennaio 2026 si applica il comma 5-bis dell’articolo 16-ter, introdotto dalla legge 199/2025: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’ammontare della detrazione già calcolato viene ulteriormente ridotto di un importo fisso di 440 euro.
Come si conteggiano i figli a carico per determinare il coefficiente?
Rileva il numero di figli fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento della spesa, non nell’anno di presentazione della dichiarazione. Un figlio nato durante l’anno conta comunque, anche se a carico solo per una parte del periodo d’imposta, secondo quanto precisato dalla Circolare AdE n. 6/E del 2025.
Un mutuo contratto prima del 2025 rientra nel tetto delle detrazioni?
No. Gli oneri da mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024, così come i premi assicurativi su contratti stipulati entro la stessa data, sono esclusi dal computo del tetto dell’articolo 16-ter. La detrazione su questi oneri segue le regole ordinarie, senza interagire con il nuovo massimale.
Le spese sanitarie rientrano nel calcolo del tetto massimo?
No. Le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR sono escluse dal computo del tetto in ogni caso, indipendentemente dal reddito complessivo del contribuente e dal numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare.
Cosa succede se le spese detraibili superano il tetto massimo?
Il contribuente sceglie quali spese imputare al calcolo, in dichiarazione o tramite indicazione al sostituto d’imposta, fino a saturare il massimale disponibile. La Circolare 6/E non impone un criterio legale di priorità, ma includere prima le spese con l’aliquota di detrazione più alta massimizza il beneficio fiscale.
Il reddito rilevante per la soglia dei 75.000 euro coincide con quello dichiarato?
Non esattamente. L’articolo 16-ter prevede che il reddito complessivo sia assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, secondo la deduzione dell’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Fonti e riferimenti
- Art. 16-ter TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), “Riordino delle detrazioni” introdotto dall’art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025
- Art. 16-ter, comma 5-bis, TUIR introdotto dall’art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), in vigore dal 1° gennaio 2026
- Art. 15 TUIR, commi 1, 1-ter, 3-bis, 3-ter, 3-quater richiamato per l’interazione con il limite dell’art. 16-ter sui redditi oltre 120.000 euro e per le spese sanitarie escluse dal tetto
- Art. 12, comma 2, TUIR criteri di determinazione dei figli fiscalmente a carico richiamati dall’art. 16-ter
- Art. 10, comma 3-bis, TUIR deduzione per abitazione principale, richiamata per la nozione di reddito complessivo ai fini della soglia dei 75.000 euro
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025 “Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)”, paragrafo 1 “Riordino delle detrazioni”, inclusi i quattro esempi di calcolo numerico ripresi nell’articolo
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025 richiamata dalla Circolare 6/E per la nozione di reddito complessivo/di riferimento e per l’inclusione dei figli conviventi del coniuge deceduto tra i familiari rilevanti
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 71552 del 27 febbraio 2026 approvazione Modello 730/2026 e Modello Redditi Persone Fisiche 2026