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Operazioni straordinarie nelle società semplici: aspetti fiscali

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
8 min di lettura
In sintesi

Profili civilistici e fiscali delle operazioni straordinarie (fusione e scissione) della società semplice. Leggi l'articolo e consulenza.

Le società semplici rappresentano una soluzione privilegiata per la gestione patrimoniale familiare, fungendo spesso da holding o “cassaforte” per i nuclei familiari che desiderano amministrare e valorizzare il proprio patrimonio senza svolgere attività commerciale. Tuttavia, queste strutture societarie si trovano frequentemente ad affrontare sfide significative quando si rendono necessarie operazioni di riorganizzazione aziendale. Mutamenti nella compagine sociale dovuti a passaggi generazionali, cambiamenti negli obiettivi strategici o esigenze di razionalizzazione patrimoniale possono richiedere interventi straordinari come fusioni o scissioni.

La difficoltà principale risiede nell’incertezza del regime fiscale applicabile a tali operazioni, poiché l’Agenzia delle Entrate ha espresso posizioni controverse riguardo all’applicabilità degli articoli 172 e 173 del TUIR alle società semplici nelle operazioni straordinarie.

La natura giuridica della società semplice

La società semplice rappresenta la forma più elementare di società nel nostro sistema giuridico. A differenza delle altre tipologie societarie, essa si caratterizza per l’impossibilità di svolgere attività commerciale, limitandosi invece all’esercizio di attività economiche non commerciali. Questo particolare aspetto la rende particolarmente adatta come veicolo per la gestione e valorizzazione di patrimoni familiari.

Le società semplici vengono ampiamente utilizzate quali società holding o “cassaforti” di famiglia proprio per la loro capacità di gestire patrimoni senza incorrere nelle complessità normative e negli oneri tipici delle società commerciali. La loro struttura flessibile permette una gestione efficiente di beni immobili, partecipazioni societarie e altri asset patrimoniali.

Prima della riforma del diritto societario del 2003, non era unanimemente riconosciuta la possibilità per le società semplici di accedere agli istituti della fusione e della scissione. Questi dubbi sono stati definitivamente superati con l’introduzione di specifiche disposizioni normative che hanno esplicitamente incluso le società semplici tra quelle che possono partecipare a operazioni di fusione e scissione.

Il quadro normativo delle operazioni straordinarie nelle società semplici

L’articolo 2502 bis del Codice civile, che disciplina l’obbligo di deposito per l’iscrizione della decisione di fusione nel Registro delle Imprese, richiama espressamente le società di cui al Capo II del Libro V, Titolo V del Codice civile, ovvero le società semplici.

Questa disposizione chiarisce che è legittima la fusione alla quale partecipi una società semplice, e sono possibili anche fusioni che interessino esclusivamente società di tale tipologia. Il medesimo principio si applica alle scissioni, in virtù del richiamo operato dall’articolo 2506 ter, comma 5, alle disposizioni dell’articolo 2502 bis del Codice civile.

È quindi ormai pacifica dal punto di vista civilistico la possibilità di realizzare operazioni di fusione tra società semplici o scissioni di società semplici con beneficiarie altre società semplici. Questo riconoscimento normativo ha aperto la strada a numerose opportunità di riorganizzazione per le famiglie che utilizzano queste strutture societarie per la gestione del proprio patrimonio.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate sul regime fiscale

Nonostante la chiarezza del quadro normativo civilistico, l’Agenzia delle Entrate ha manifestato una posizione controversa riguardo all’applicabilità degli articoli 172 e 173 del TUIR alle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società semplici.

Con la Risoluzione del 9 aprile 2009, n. 102/E, richiamata in numerosi documenti di prassi successivi, l’Agenzia ha sostenuto che “la disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nel TUIR è basata sul presupposto che le società o gli enti interessati dall’operazione producano reddito d’impresa derivante dall’esercizio di imprese commerciali“. Secondo questa interpretazione, il principio di neutralità fiscale delle fusioni e scissioni si applicherebbe esclusivamente alle società che svolgono attività commerciale, escludendo quindi le società semplici.

Questa posizione è stata criticata dalla dottrina in quanto contraddirebbe il dettato letterale degli articoli 172 e 173 del TUIR, che non pongono alcuna limitazione in merito alla tipologia delle società partecipanti alle operazioni di fusione o scissione. Inoltre, tali articoli sono collocati nel Titolo III “Disposizioni comuni” del TUIR, suggerendo che dovrebbero applicarsi a qualunque tipologia societaria.

L’irrilevanza fiscale: una forma di neutralità fiscale

Nonostante il rifiuto di applicare direttamente gli articoli 172 e 173 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate è giunta comunque a riconoscere, attraverso un percorso interpretativo differente, la neutralità fiscale delle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società semplici.

L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, compiutamente esposto nelle Risposte ad interpello n. 91 del 4 dicembre 2018 e n. 309 del 30 aprile 2021, si fonda sul regime impositivo proprio delle società semplici. Queste società, infatti, conseguono redditi appartenenti alle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del TUIR (redditi fondiari, redditi di capitale e redditi diversi) che vengono imputati per trasparenza ai soci ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.

Il ragionamento dell’Agenzia si sviluppa a partire dal principio secondo cui il regime impositivo delle società semplici è sostanzialmente lo stesso delle persone fisiche che non svolgono attività professionali o d’impresa. Di conseguenza, se un reddito non costituisce base imponibile per la persona fisica, lo stesso non assume rilevanza fiscale neanche per la società semplice.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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