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Cos’è e come si costituisce la società semplice?

Tutela del patrimonioCos'è e come si costituisce la società semplice?

La società semplice (s.s. - art. 2251 c.c.) è una forma di società di persone in cui due o più soggetti si uniscono per svolgere un'attività non commerciale: agricoltura, gestione di beni immobili o attività professionali, etc. La gestione della società è affidata ai soci, a meno che non sia diversamente stabilito nel contratto sociale, che sono anche illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

La società semplice rappresenta il modello base delle società di persone. Una delle sue principali peculiarità riguarda il fatto che può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali, pertanto viene utilizzata per la maggior parte dei casi nelle attività agricole, per la gestione di patrimoni immobiliari, attività di tempo libero o in altre forme che comportano un rischio di impresa.

Questa fa parte, insieme alla società in nome collettivo (snc) e alla società in accomandita semplice (sas), delle società di persone. Essa si caratterizza per l’esclusione della possibilità di aver ad oggetto attività commerciali e per l’esclusione dell’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili (salvo l’obbligo di rendiconto), della soggezione a fallimento e alle altre procedure concorsuali. La sua disciplina giuridica è rinvenibile negli artt. 2251 – 2290 c.c.

In questo tipo di società i soci assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni societarie e l’amministrazione della società, salvo diversa pattuizione e indicazione nell’atto costitutivo, spetta a ciascun socio in modo disgiunto.

Come si costituisce una società semplice?

La disciplina delle società semplici rappresenta il prototipo normativo delle società di persone. Le società semplici sono titolari della soggettività giuridica ma non della personalità giuridica e dell’autonomia patrimoniale perfetta. L’autonomia patrimoniale imperfetta, delle società semplici impedisce comunque un’assoluta confusione tra i debiti sociali e quelli dei soci, essi rispondono delle obbligazioni sociali soltanto in via sussidiaria.

L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Il contratto sociale non è soggetto a forme particolari, eccetto quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. La forma scritta è sempre richiesta, ai sensi dell’art. 1350 c.c.:

  • Nel caso di conferimento di beni mobili oppure altri diritti reali immobiliari;
  • Nel caso di conferimento del godimento degli stessi a tempo indeterminato o comunque per un periodo  eccedente i nove anni.

Non è richiesto un capitale minimo. Il contratto sociale ha alcune limitazioni, riguardanti, l’oggetto sociale, non potendo svolgere attività commerciali. Pertanto, esse non producono reddito d’impresa. Inoltre, non è prevista l’assemblea dei soci. Per la modifica dell’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.

Conferimenti

L’obbligo di conferimento è essenziale per l’acquisto della veste di socio. La legge stabilisce che il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Nelle società di persone, diversamente da quanto avviene per le società di capitali, non sussiste alcuna limitazione circa l’autonomia negoziale per il conferimento dei beni. Può essere conferita ogni entità, bene o servizio, passibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. I conferimenti sono essenziali per la conduzione delle attività societarie, e che potranno consistere:

  • In denaro;
  • In crediti;
  • Beni mobili o immobili;
  • Attività lavorativa in favore della società (socio d’opera).

È possibile, inoltre, conferire, aziende, in proprietà o in godimento anche se gravate da debiti.

Non ci sono formalità obbligatorie per la costituzione di una società semplice, non è la redazione di un contratto scritto per la nascita della società e non è necessaria l’esistenza di un capitale sociale minimo per il suo avvio.

I soci abbiano espresso la volontà di avviare la società, entro 30 giorni devono procedere alla sua iscrizione presso il registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio che risulta essere territorialmente competente, ovvero nella circoscrizione di competenza in ha sede la società. L’iscrizione al Registro delle imprese, avviene in un’apposita sezione speciale ed è priva di effetti giuridici, la funzione è di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

Quali attività si possono esercitare?

La società semplice può essere costituita per l’esercizio di:

  • Attività agricola;
  • Esercizio di professioni intellettuali in forma societaria;
  • Esercizio di attività sportive dilettantistica;
  • Gestione proprietà mobiliari (es. partecipazioni societarie) e immobiliari.

Soci della società semplice

Per la costituzione della società occorre la presenza di almeno due soci:

  • Persone fisiche;
  • Società di persone;
  • Società di capitali;
  • Enti, quali associazioni e fondazioni.

I soci, nelle società semplici:

  • Hanno responsabilità solidale e illimitata, sussidiaria, per le obbligazioni sociali, salva diversa pattuizione;
  • Il potere di amministrazione della società;
  • L’intrasmissibilità della qualità di socio sia per atto tra vivi (salvo il consenso degli altri soci), sia per atto a causa di morte del socio. La disciplina naturale prevede, quindi, la corresponsione di un corrispettivo in relazione al valore della quota detenuta.

Autonomia patrimoniale imperfetta

L’autonomia patrimoniale della società semplice è imperfetta, delle obbligazioni sociali risponde non solo il patrimonio sociale, ma anche i patrimoni dei singoli soci che hanno agito in nome e per conto della società e successivamente di tutti gli altri soci. L’autonomia patrimoniale imperfetta differenzia le società di persone dalle società di capitali, in cui i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita in società. Ciò sta a significare che, pur avendo, la società un’autonomia patrimoniale, essa sarà imperfetta poiché il creditore sociale potrà pur sempre aggredire anche il patrimonio personale del socio per poter soddisfare le proprie cretese di credito.

Il creditore potrà rivalersi sul socio, soltanto in via sussidiaria, prima il creditore sociale dovrà cercare di escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza di quest’ultimo, passare a quello dei singoli soci.

Il creditore personale del singolo socio, tuttavia, non può aggredire il patrimonio della società semplice per poter soddisfare le proprie pretese, anche se potrà pur sempre soddisfarsi sulla quota di utili che spettano al socio debitore, e compiere degli atti di natura conservativa sulla quota che a questi spetta nella liquidazione. Esso potrà domandare che venga liquidata la quota del socio debitore, se gli altri beni del debitore non siano adeguati per poter soddisfare il suo credito.

I creditori sociali possono far valere i loro diritti:

  • Sul patrimonio della società;
  • Sul patrimonio dei soci che hanno agito in nome e per conto della società, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente;
  • Sul patrimonio degli altri soci che non hanno agito in nome o per conto della società; essi rispondono illimitatamente e solidalmente, salvo che un patto sociale escluda tale responsabilità.

Delle obbligazioni sociali rispondono, oltre al socio, anche il nuovo socio ed il socio uscente.

Escussione preventiva del patrimonio sociale

Nella società il creditore sociale può agire per l’adempimento dell’obbligazione sociale nei confronti del patrimonio sociale o di quello del socio, tuttavia, il socio può pretendere che il creditore escuta preventivamente il patrimonio sociale, mediante il principio di previa escussione del patrimonio della società. Il principio di escussione preventiva del patrimonio sociale, opera qualcosa il socio lo faccia valere, infatti, tale aspetto differenzia la disciplina delle società semplici dalle altre società di persone, in cui il creditore sociale non può aggredire il patrimonio personale del socio prima di aver provato a soddisfarsi sul patrimonio sociale. Il beneficio di escussione opera solo nella fase esecutiva.

Patto di esclusione della responsabilità del socio

Il contratto sociale può contenere la previsione di esclusione della responsabilità dei soci che non abbiano agito in nome o per conto della società, tale patto “deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei”. I soci che hanno agito in nome e per conto della società restano sempre personalmente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali.

Responsabilità del nuovo socio

Il nuovo socio, che entra a far parte di una società già costituita, assume la responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, anche anteriori all’acquisto di tale qualità. Il nuovo socio, dunque, si pone nella stessa posizione dei soci preesistenti.

Esclusione del socio

L’esclusione del socio può essere:

  • Di diritto;
  • Facoltativa o giudiziale.

Esclusione di diritto

È escluso di diritto, il socio dichiarato fallito oppure nei cui confronti il suo creditore abbia ottenuto la liquidazione della quota. L’esclusione del socio costituisce un effetto della dichiarazione di fallimento. L’esclusione di diritto opera a fronte del fallimento del socio in proprio, o per estensione del fallimento di un’altra società nella quale lo stesso riveste la qualità di socio illimitatamente responsabile. In caso di fallimento, lo scioglimento del rapporto di partecipazione alla società opera automaticamente. L’esclusione, infatti, prescinde dalla volontà degli altri soci.

Esclusione facoltativa

L’esclusione facoltativa del socio può avvenire a causa di:

  • Gravi inadempienze delle obbligazioni o da contratto sociale;
  • Interdizione, inabilitazione o condanna che preveda l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
  • Sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio, a causa di:
    • Sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l’opera conferita;
    • Perimento della cosa conferita in godimento;
    • Perimento della cosa conferita in proprietà alla società, prima dell’effetto traslativo.

A titolo esemplificativo, costituiscono grave inadempimento:

  • Mancata restituzione di utili;
  • Violazione del divieto di concorrenza;
  • Utilizzo dei beni sociali per fini personali e senza il consenso degli altri soci;
  • Irregolare tenuta della contabilità.

Nelle società di persone composte da due soci, in conseguenza al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali, ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire una causa di scioglimento della società (Cass. 16.12.2020 n. 28716 e Cass. 10.9.2004 n. 18243).

Amministrazione della società

Uno dei vantaggi della scelta della società semplice risiede proprio nella malleabilità della regolamentazione e quindi della sua stessa governance. Il potere di amministrazione consiste nel potere di gestire l’impresa collettiva e riguarda, in particolare, l’attività amministrativa interna, la fase decisoria delle operazioni sociali utili al conseguimento dell’oggetto sociale.

In linea generale (il modello “legale“) di amministrazione prevede che ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società (art. 2257 c.c.). La società, quindi, è amministrata in via disgiunta dai singoli soci amministratori. Nulla comunque impedisce che si prevede una amministrazione congiunta, così come è possibile che non vi sia un consiglio di amministrazione con più amministratori, e che la società sia gestita da un amministratore unico.

Amministrazione disgiuntiva

Nel caso in cui il contratto sociale nulla disponga, ciascun socio (a seconda delle eventuali limitazioni in ordine al potere di amministrazione) è titolato del potere di amministrare la società disgiuntamente dagli altri. Ad ogni socio spetta la possibilità di compiere qualunque atto che rientri nell’oggetto sociale, indipendentemente dal consenso degli altri soci, o di una loro preventiva informazione in ordine alle operazioni compiute. Tuttavia agli altri soci spetta il diritto di opposizione, in ordine all’operazione da compiersi, purché tale diritto sia esercitato prima che l’operazione venga compiuta.

L’opposizione è iniziativa del singolo amministratore e rimette ogni decisione sulla fondatezza dell’opposizione alla maggioranza dei soci (amministratori e non), la quale è calcolata, non per teste, ma secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (art. 2257, comma 3, c.c.). Quindi possiamo sintetizzare che il modello dell’amministrazione disgiuntiva offre l’indubbio vantaggio di decisioni rapide, ma il singolo amministratore può porre in essere operazioni svantaggiose per la società ed all’insaputa degli altri soci amministratori.

Amministrazione congiuntiva

L’atto costitutivo o una sua successiva modifica può prevedere e disciplinare un diverso modello di amministrazione, quello dell’amministrazione congiuntiva. In mancanza trova applicazione il modello legale dell’amministrazione disgiuntiva. L’amministrazione congiuntiva può essere all’unanimità oppure a maggioranza.

In caso di amministrazione congiuntiva all’unanimità è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali (art. 2258, comma 1, c.c.). Gli amministratori possono prestare il consenso in qualsiasi forma, anche tacitamente. Il rifiuto del consenso impedisce il compimento dell’operazione.

In caso di amministrazione congiuntiva a maggioranza l’atto costitutivo può prevedere che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (art. 2258, comma 2, c.c.).

Se i soci scelgono l’amministrazione congiuntiva, la regola è quella dell’unanimità. Inoltre, bisogna tenere presente che amministrazione disgiuntiva e congiuntiva possono essere tra loro combinate. Ad esempio, per alcune operazioni può essere prevista all’amministrazione congiuntiva, per altre congiuntiva a maggioranza, per altre ancora l’atto costitutivo può chiedere il consenso di tutti i soci.

Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno il diritto di:

  • Partecipazione alla gestione sociale;
  • Voto;
  • Controllare l’operato degli amministratori;
  • Diritto agli utili;
  • Diritto alla liquidazione della quota

Inoltre, i soci hanno:

  • L’obbligo del conferimento;
  • Divieto di servirsi dei beni sociali per fini estranei alla società

Partecipazione a utili e perdite

L’approvazione del rendiconto è l’atto che fa scaturire il diritto del singolo socio a partecipare agli utili della società. Pertanto, a differenza delle società di capitali, non vi è necessità di una specifica delibera assembleare in questo senso. Per quanto attiene la ripartizione degli utili, deve essere, in primo luogo, fatto riferimento ai patti sociali.

Qualora i patti sociali non si esprimano al riguardo, occorre seguire i criteri di cui all’art. 2263 c.c., secondo cui vi dovrà essere proporzionalità tra i conferimenti che sono eseguiti da ciascuno dei soci e la parte a loro spettante nei guadagni e nelle perdite. Nell’eventualità in cui non sia possibile fare riferimento “alla quantità” dei conferimenti, o lo stesso sia indeterminabile, la partecipazione dei soci sarà considerata egualitaria. In alternativa, potrà essere il giudice a fissare i criteri di partecipazione dei soci agli utili e alle perdite secondo principi di equità.

Scioglimento della società

Questo tipo di società si scioglie quando:

  • È decorso il termine che era stato fissato nell’atto costitutivo e i soci non abbiano posto in essere comportamenti utili per prorogarlo;
  • Risulta conseguito l’oggetto sociale o se diviene impossibile conseguirlo;
  • Per volontà di tutti i soci;
  • Viene meno la pluralità dei soci e non è ricostituita nel termine di sei mesi.

Altre cause di scioglimento sono essere previste dal contratto sociale.

In caso di scioglimento può essere nominato un liquidatore che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società e ripartire il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione dal registro delle imprese. La fase di liquidazione può essere declinata, qualora non vi siano debiti sociali ed i soci decidano di ripartirsi direttamente l’eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni dei beni residui.

Altre caratteristiche

Questa società è caratterizzata dalla responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Mediante, un apposito patto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non hanno agito in nome della società, il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi, pena l’inefficacia del patto. Questo tipo di società non è soggetta al fallimento.

Come aprire una società semplice: i passaggi

Per poter aprire questo tipo particolare di società, è necessario:

  • La redazione di un atto notarile oppure una scrittura privata autenticata;
  • Iscrizione nella speciale sessione del Registro delle imprese;
  • Apertura di un conto corrente intestato alla società per i conferimenti in denaro.

Regime di tassazione

La società semplice è considerata come un soggetto autonomo rispetto ai soci per cui è necessaria la determinazione del reddito d’esercizio tramite una relativa dichiarazione dei redditi. Come abbiamo detto sopra, le società semplici non possono svolgere attività commerciale. Pertanto, esse non producono reddito d’impresa. Sono invece produttrici di redditi di lavoro autonomo, fondiari e di capitali. 

Importante:
I redditi della società per il principio di trasparenza fiscale vengono assoggettati a tassazione sui soci secondo la categoria a cui appartengono (ex art. 6 del TUIR). Infatti, per prassi dell’Amministrazione finanziaria, i redditi di partecipazione in società semplici imputati per trasparenza ai soci che non detengono la partecipazione in regime di impresa mantengono in capo a questi ultimi la medesima natura dei redditi da cui promanano.

Sono deducibili dal reddito lordo:

  • L’indennità per le perdite subite nel procedimento di avviamento;
  • Le donazioni o contributi a paesi in via di sviluppo per un importo massimo pari al 2% del reddito complessivo dichiarato;
  • Gli importi corrisposti a personale assunto a svolgere funzioni elettorali.

Sono invece detraibili dall’imposta lorda:

  • Le spese sostenute per la manutenzione e restauro di beni vincolati;
  • L’importo in denaro erogato agli enti istituzionali, pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute nel limite massimo del 2% del reddito complessivo;
  • Donazioni alle onlus;
  • Erogazioni ad enti ed associazioni umanitarie senza scopo di lucro;
  • Interessi passivi e oneri pagati a titolo di prestito o mutuo agrario ottenuto da uno Stato appartenente alla Comunità Europea. 

La società di mero godimento di beni

Alla società semplice è inibita la possibilità di svolgere un’attività commerciale, tuttavia, indirettamente questo tipo di società può essere sfruttata per attività di godimento di investimenti partecipativi in imprese commerciali. Sul punto occorre prendere a riferimento la Legge n. 208/15 (art. 1, commi 115-120) con cui il Legislatore ha agevolato la trasformazione delle società commerciali in società semplici, con l’obiettivo di sterilizzare l’effetto della disciplina sulle c.d. “società di comodo“.

Detto questo diventa importante non dimenticare che la gestione di un patrimonio immobiliare o mobiliare, come anche la mera detenzione di partecipazioni in società commerciali, non venga riqualificata in attività di impresa con conseguente impossibilità di esercizio della stessa tramite la costituzione e conduzione di una società. In concreto, almeno per quanto riguarda le partecipazioni societarie, non si ha attività commerciale quando l’attività si limita all’esercitare i poteri concessi dal codice civile e dall’atto costitutivo al socio. Solo quando, invece, si evidenzi un’ingerenza qualificata nella gestione della società partecipata che di fatto esprima un controllo sostanziale sulle scelte gestionali e operative.

Conclusioni

La società semplice rappresenta una soluzione flessibile e pratica per chi desidera intraprendere un’attività non strettamente commerciale in Italia. Grazie alla sua natura non burocratica e alla facilità di gestione, la S.s. si adatta perfettamente a diverse esigenze, dalla gestione congiunta di beni immobili all’amministrazione di diritti o alla realizzazione di progetti a breve termine.

Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle responsabilità e degli obblighi associati a questa forma societaria. La scelta di costituire questo tipo di società dovrebbe essere ponderata attentamente, valutando sia i vantaggi che le possibili criticità. In ogni caso, la consulenza di un esperto legale o di un commercialista può fornire una guida preziosa nella decisione e nella gestione della società.

Domande frequenti

Quali sono i principali vantaggi?

La S.s. offre una struttura flessibile, meno burocratica, facilità di costituzione e gestione, e non ha l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a meno che non svolga un’attività commerciale.

Quali sono le principali criticità?

Alcune delle criticità includono la responsabilità illimitata dei soci, la possibile complessità nella gestione congiunta dei beni e le implicazioni fiscali associate.

Quale tassazione per la società?

Sì, la S.s. è soggetta a tassazione in base al regime fiscale delle società di persone. I redditi prodotti dalla società vengono attribuiti ai singoli soci e tassati individualmente.

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