Le imprese individuali in contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del DPR n. 600/73, che non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria, la determinazione reddito d’impresa avviene in base all’art. 66 del TUIR.

A differenza delle imprese in contabilità ordinaria, per la quali la determinazione del reddito d’impresa avviene apportando all’utile (o alla perdita) d’esercizio risultante dal Conto economico le rettifiche in aumento e in diminuzione, per le imprese in esame il reddito è determinato come differenza tra determinati proventi e oneri.

Dal 2017, la disciplina fiscale e contabile per le imprese in contabilità semplificata è stata oggetto di modifiche, volte a sostituire parzialmente il criterio di competenza fiscale con quello di cassa ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Determinazione del reddito d'impresa

La riforma ha apportato:

  • Un’ampia modifica dell’art. 66 del TUIR;
  • La modifica dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97 in relazione alle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori;
  • La sostituzione dell’art. 18 del DPR n. 600/73, per adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l’intero impianto contabile.

Il regime di contabilità semplificata

Il regime di contabilità semplificata è applicabile dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, se i ricavi conseguiti o percepiti nell’annualità precedente risultino non superiori a:

  • 400.000,00 euro, per imprese con oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000,00 euro, per imprese esercenti altre attività.

Il regime di contabilità semplificata e quello forfetario sono regimi per i contribuenti minori, per cui il soggetto interessato può transitare dal regime semplificato al forfetario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione.

In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale, come sostenuto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 10.4.2019.

Computo dei ricavi

Per effetto dell’introduzione del principio di cassa ai fini della determinazione del reddito, le soglie di ricavo devono essere computate tenendo conto dei ricavi:

  • Percepiti in un intero anno (principio di cassa);
  • Conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, co. 2 (criterio di competenza).

Inizio dell’attività

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno finché siano possedute le sopra indicate caratteristiche, fatta salva l’opzione per il regime ordinario di contabilità.

È possibile adottare il regime contabile semplificato anche in sede di avvio di una nuova attività qualora si preveda di percepire, nel primo anno, ricavi per un ammontare inferiore ai predetti limiti.

In tal caso, i limiti di ricavo vanno ragguagliati all’anno.

Esercizio contemporaneo di più attività

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.

Sono considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi:

  • Se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, ossia l’attività dalla quale sono conseguiti/percepiti i maggiori ricavi nel periodo d’imposta;
  • Se manca la distinta annotazione, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini dell’individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700.000,00 euro.

In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo, di 700.000,00 euro, l’accesso al regime di contabilità semplificata è precluso.

Attività soggette ad aggio o ricavo fisso

Alcune regole particolari valgono per le attività soggette ad aggio o ricavo fisso, come:

  • Le edicole e i distributori di carburante;
  • Le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali.

Le edicole e distributori di carburante

Ai fini del calcolo dei suddetti limiti di ricavo, i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, libri e periodici, anche su supporti audio videomagnetici, nonché i distributori di carburante, assumono i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni (art. 18 co. 10 del DPR n. 600/73).

Cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali

Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori (art. 18 co. 10 del DPR n. 600/73).

Determinazione del reddito d’impresa minore

La determinazione del reddito d’impresa degli imprenditori in contabilità semplificata è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Tale risultato è poi aumentato e diminuito degli altri componenti positivi e negativi di reddito, ossia i ricavi da destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, proventi immobiliari, plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive.

Concorrono alla determinazione del reddito d’impresa anche gli altri componenti indicati ai co. 2, ossia le quote di ammortamento, perdite su crediti e di beni strumentali, accantonamenti di previdenza e quiescenza, spese di lavoro dipendente, oneri di utilità sociale, spese relative a più esercizi, oneri fiscali e contributivi.

Inoltre, in base al co. 3 dell’art. 66 del TUIR, sono applicabili alle imprese minori le disposizioni del TUIR sulla:

  • Determinazione del reddito per le imprese che esercitano attività di allevamento oltre il limite di cui alla lett. b) del co. 2 dell’art. 32;
  • Beni relativi all’impresa (art. 65 del TUIR);
  • Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito (art. 91 del TUIR);
  • Costi indeducibili afferenti gli immobili civili posseduti dalle imprese (art. 90 co. 2 del TUIR);
  • Norme generali sui componenti del reddito d’impresa;
  • Norme generali sulle valutazioni. .

Quadro RG del modello Redditi

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa soggetto ad IRPEF, deve essere compilato il quadro RG del modello REDDITI destinato alle persone fisiche esercenti imprese commerciali in regime di contabilità semplificata.

Criteri di imputazione temporale

Dal 2017, per effetto dell’abrogazione del criterio di competenza l’imputazione temporale dei componenti reddituali per le imprese minori è improntato ad un criterio misto cassa-competenza.

Il co. 1 dell’art. 66 del TUIR riferisce il principio di cassa, utilizzando il riferimento alla percezione/sostenimento, solo ai componenti positivi e negativi espressamente indicati al primo periodo.

Resta fermo l’utilizzo del principio di competenza, per gli altri componenti reddituali espressamente richiamati.

Proventi concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa

Secondo l’art. 66 del TUIR, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese minori rilevano i seguenti componenti positivi.


Riferimento
Componenti positiviCriterio di imputazione temporale
Art. 85 del TUIR Ricavi tipici Cassa
Art. 57 del TUIR Ricavi da destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa Competenza
Art. 89 TUIRInteressi attivi e utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, snc e sas residenti nel territorio dello Stato e utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a), b) e c) del TUIR Cassa
Art. 90 TUIRProventi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. immobili patrimonio) Competenza
Art. 86 TUIRPlusvalenze dei beni relativi all’impresa diversi dai beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa Competenza
Art. 88 TUIR Sopravvenienze attive Competenza/Cassa per sopravvenienze derivanti da storno o integrazione di componenti che hanno concorso al reddito per cassa

Oneri concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa

RiferimentoTipologia di componenteCriterio di imputazione temporale
Art. 66 TUIR Spese sostenute nel periodo nell’esercizio dell’attività d’impresa diverse da quelle citate dall’art. 66 del TUIR Cassa
Art. 95 TUIR Spese per prestazioni di lavoro Competenza
Art. 95 e 109 co. TUIR Compensi erogati agli amministratori, utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoroCassa/competenza
Art. 105 TUIR Accantonamenti per le indennità di fine rapporto e le altre indennità previdenziali, a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all’art. 18 del DPR 600/7317
Competenza
Art. 99 co. 1 e 3 TUIR Oneri fiscali e contributivi Cassa
Art. 100 TUIR Oneri di utilità sociale Competenza
Art. 10 TUIR Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite di beni strumentali e su crediti Competenza/Cassa per sopravvenienze derivanti da storno o integrazione di componenti che hanno concorso al reddito per cassa
Art. 64, 102 e 103 TUIR
Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali Competenza
Art. 102 TUIR Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative a beni strumentali Cassa, deducibili entro i limiti indicati dalla norma
Art. 108 TUIR Spese relative a più esercizi Cassa/Competenza se le spese hanno natura pluriennale
Art. 102 TUIR Canoni di locazione finanziaria Competenza

Principio di inerenza

Anche nel regime di cassa per le imprese minori, ai fini della deducibilità dei componenti negativi dal reddito d’impresa, è richiesta la loro inerenza all’attività esercitata.

Spese relative a più esercizi

Rispetto alle spese relative a più esercizi:

  • il criterio di competenza opera nel caso in cui tali spese abbiano natura pluriennale (ad esempio, costi di impianto, spese di sviluppo);
  • il criterio di cassa opera per le spese deducibili interamente nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute (le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento).

Le spese di pubblicità e le spese di ricerca sono deducibili secondo il criterio di cassa.

Perdite su crediti

Le perdite su crediti, hanno un’operatività limitata nell’ambito del regime di cassa.

Sono deducibili per competenza se relative a componenti positivi che hanno concorso a formare il reddito entro il 2016 o che rilevano per competenza anche nel nuovo regime di cassa.

Di regola, non è possibile configurare una perdita su crediti rispetto ai ricavi poiché in tale regime essi concorrono alla formazione del reddito d’impresa solo al momento in cui si verifica l’effettivo incasso.

Imputazione dei componenti rinviati durante la contabilità ordinaria

I componenti realizzati durante periodi di applicazione della contabilità ordinaria, soggetti al criterio di competenza e rinviati per quote costanti ai periodi d’imposta successivi mantengono la medesima imputazione temporale anche nel regime di cassa.

Viene utilizzata la stessa logica che regola il concorso al reddito nel passaggio tra regimi in cui sono le regole del regime di provenienza a determinare il concorso al reddito in un periodo o nell’altro.

Trattamento di incassi e pagamenti a cavallo d’anno

In applicazione del criterio di cassa, è necessario individuare esattamente quando i ricavi si intendano percepiti e le spese si considerino sostenute, ossia quando diventano fiscalmente rilevanti.

La questione si pone per le transazioni che avvengono con strumenti diversi dal denaro contante, in prossimità della fine dell’anno o all’inizio di quello successivo.

Mezzo di pagamento Percezione del ricavoSostenimento della spesa
Assegno bancario o circolare Momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità dell’imprenditoreMomento in cui il titolo di credito esce dalla sfera di disponibilità dell’imprenditore
Bonifico Data dell’accredito della somma sul conto corrente (c.d. data disponibilità) Giorno in cui viene impartito l’ordine di bonifico
Carta di credito o bancomat Data di accredito della somma sul conto corrente dell’imprenditore percipiente Momento in cui è utilizzata la carta
Ricevuta bancaria in caso di accredito con clausola salvo buon fine, data di pagamento del cliente presso la banca;
in caso di accredito con clausola al dopo incasso, data di accredito della somma sul c/c dell’imprenditore
Momento in cui l’imprenditore onora l’a ricevuta bancaria

Determinazione del reddito d’impresa: le perdite fiscali

A decorrere dal periodo d’imposta 2018, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese individuali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono soggette ad un regime fiscale uniforme a prescindere dalla tipologia di contabilità adottata (ordinaria oppure semplificata).

In particolare, facendo ricorso i medesimi criteri già previsti per i soggetti IRES, viene disposto che le perdite possano essere:

  • Computate in diminuzione dei relativi redditi d’impresa;
  • Riportate ai periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% dei redditi d’impresa, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali

Disciplina transitoria

Limitatamente alle imprese in contabilità semplificata, l’art. 1 co. 25 e 26 della L. n. 145/2018 prevede un regime transitorio in cui il riporto delle perdite agli anni successivi avviene in misura inferiore all’80% dei redditi d’impresa.

Le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all’utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata si applicano anche se l’impresa abbia successivamente adottato la contabilità ordinaria.

Anno di produzione della perdita Periodo di riportoMisura massima di riporto
Perdita 20172018 e 2019
2020
2021
Entro il 40% dei redditi d’impresa
Entro il 60% dei redditi d’impresa
Disciplina a regime (limite dell’80% dei redditi d’impresa)
Perdita 20182019
2020
2021
Entro il 40% dei redditi d’impresa
Entro il 60% dei redditi d’impresa
Disciplina a regime (limite dell’80% dei redditi d’impresa)
Perdita 20192020
2021
Entro il 60% dei redditi d’impresa
Disciplina a regime (limite dell’80% dei redditi d’impresa)

Le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all’utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata si applicano anche se l’impresa abbia successivamente adottato la contabilità ordinaria.

Perdite prodotte nei primi tre esercizi dell’attività

In base alla versione previgente dell’art. 8 TUIR, le perdite prodotte nei primi 3 anni di esercizio dell’attività non potevano essere riportate ai periodi successivi poiché per esse operava la regola generale di utilizzo in riduzione del reddito complessivo, nel limite del suo ammontare, senza riporto dell’eccedenza.

A decorrere dal 2018, anche per le imprese in contabilità semplificata, le perdite prodotte nei primi tre periodi di attività sono utilizzabili in misura piena, con facoltà di riporto illimitato.

Anche alla luce delle istruzioni al modello REDDITI PF 2019, risulta che:

  • Le perdite prodotte nei periodi 2018 e 2019 durante il primo triennio di attività sono utilizzabili in misura piena e senza limiti temporali;
  • La perdita prodotta nel periodo 2017 durante il primo triennio di attività, per la parte residua non compensata, è utilizzabile solo nei limiti del regime transitorio, non operando il riporto illimitato e in misura piena.

Determinazione del reddito d’impresa: Rimanenze finali

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali di cui agli art. 92, 93 e 94 TUIR.

In applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

Indicazione delle rimanenze al rigo RG38 del modello REDDITI

In sede di dichiarazione dei redditi, viene richiesta l’indicazione al rigo RG38 delle rimanenze finali distinte in singole categorie per mere finalità informative e di monitoraggio.

I valori delle rimanenze finali vanno anche riportati nei corrispondenti modelli ISA, ove l’imprenditore ne sia assoggettato e in assenza di cause di esclusione che lo esonerino dalla presentazione del relativo modello.

Determinazione delle rimanenze in via extracontabile

La determinazione delle rimanenze, strumentale alla compilazione dei relativi righi nel modello REDDITI e nei modelli ISA, avviene in via extracontabile sulla base dell’effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre, indipendentemente dall’avvenuta manifestazione finanziaria del costo.

Per l’individuazione di tale valore occorre, valorizzare le quantità fisiche presenti in magazzino al 31 dicembre, con il corrispondente costo di acquisto.

Deducibilità integrale nel primo anno di adozione del regime di cassa

Per il primo anno di adozione del regime di cassa, il reddito d’impresa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza.

La deduzione comprende sia le rimanenze di cui all’art. 92 del TUIR (rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale), che quelle di cui ai successivi art. 93 (rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale) e 94 del TUIR (rimanenze dei titoli).

Irrilevanza ai fini della disciplina delle società di comodo

L’ammontare delle rimanenze finali che risultano nell’ultimo anno di applicazione del criterio di competenza non rileva ai fini dell’applicazione della disciplina delle società di comodo.

Determinazione del reddito d’impresa e settori particolari

Per alcuni settori particolari, la determinazione del reddito d’impresa può essere ulteriormente ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate. Riguarda:

  • Intermediari e rappresentanti commercio;
  • Esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di prestazioni alberghiere;
  • Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi.

Intermediari e rappresentanti di commercio, somministrazione di alimenti e bevande

La deduzione forfettaria compete per un importo pari al:

  • 3% dei ricavi, fino a 6.197,48 euro;
  • 1% dei ricavi, oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro;
  • 0,5% dei ricavi, oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro.

L’ambito operativo della norma presenta dei profili di incertezza per quanto concerne la definizione della categoria degli “intermediari e rappresentanti del commercio”.

Autotrasportatori di merci per conto terzi

Per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi sono previste deduzioni giornaliere e una annuale.

Le deduzioni forfetarie sono del:

  • 7,75 euro, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
  • 15,49 euro, per i trasporti effettuati oltre il predetto ambito territoriale.

Tali deduzioni forfettarie spettano:

  • Una volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi;
  • Anche con riferimento ai soci di snc e sas, se effettuano personalmente trasporti.

Le suddette deduzioni forfettarie spettano:

  • In un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore o dai soci oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • Nella misura del 35% dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore o dai soci all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

Nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente, la misura della deduzione forfettaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.

Con riferimento al periodo d’imposta 2018 (modello REDDITI 2019), gli importi delle deduzioni forfetarie sono di:

  • 48,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • 16,8 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione:

  • Dei viaggi effettuati e della loro durata;
  • Delle località di destinazione;
  • Degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

Deduzione forfetaria annua

Per le imprese di autotrasporto merci compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5 ha chiarito che l’ulteriore deduzione può essere usufruita anche per gli autoveicoli detenuti in locazione finanziaria o in comodato.

Nei casi in cui l’acquisto o la cessione sia intervenuta nel corso dell’anno, deve operarsi il ragguaglio ad anno, atteso il chiaro riferimento legislativo all’annualità della deduzione forfettaria.

Presunzione di incasso e di pagamento (regime delle registrazioni)

Esercitando l’apposita opzione triennale, è possibile tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA.

Adottando tale metodo contabile, opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.

Effetti ai fini della determinazione del reddito d’impresa

Tale opzione è soltanto un ulteriore criterio di semplificazione della determinazione del reddito d’impresa, ma non incide in alcun modo sulle modalità di determinazione del reddito delle imprese minori che resta ispirato al principio di cassa.

I ricavi percepiti si considerano incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione IVA, la registrazione del documento produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate.

Se un imprenditore individuale, nell’ultimo trimestre del 2019, ha emesso fatture per 40.000,00 euro, le quali sono state registrate entro la fine del 2019, ma sono effettivamente incassate nel 2020, i 40.000,00 euro concorrono alla formazione del reddito d’impresa nel 2019.

I costi si considerano pagati in coincidenza con la registrazione del documento contabile, non rilevando il momento in cui si verifica l’effettivo esborso finanziario.

Il costo documentato in una fattura d’acquisto datata e ricevuta in un certo anno ma registrata ai fini IVA nell’anno successivo è deducibile nell’anno di registrazione in quanto si presume che la data di registrazione del documento coincida con quella in cui è avvenuto il relativo pagamento.

Effetti sul computo dei ricavi nella determinazione del reddito d’impresa

In caso di ricorso al regime opzionale, non è chiaro se il computo delle soglie di ricavo per l’utilizzo della contabilità semplificata pari a 400.000,00 o 700.000,00 euro:

  • Debba avvenire applicando lo stesso criterio presuntivo sopra indicato;
  • Occorra applicare il criterio di cassa vero e proprio (incassi e pagamenti), procedendo al ricomputo dei ricavi rispetto a quanto operato per la determinazione del reddito.

La questione meriterebbe un approfondimento ufficiale posto che, per i soggetti che hanno optato per il criterio delle registrazioni, un’eventuale rideterminazione dei ricavi in base ad incassi e pagamenti genererebbe una discrasia tra ricavi computati ai fini dell’accesso/permanenza nella contabilità semplificata e quelli dichiarati ai fini reddituali, come si evince dall’esemplificazione sotto riportata.

Disciplina transitoria in caso di passaggio tra regimi

Nel passaggio dal regime contabile semplificato a quello ordinario e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito d’impresa, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.

I componenti che non hanno concorso alla determinazione del reddito d’impresa in base alle regole del regime adottato possono concorrere alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi qualora non si verifichino i presupposti di imponibilità o di deducibilità previsti dal regime successivamente applicato.

Determinazione del reddito d’impresa in contabilità semplificata: conclusioni

In questo articolo ho cercato di fornirti tutte le indicazioni utili per la determinazione del reddito di impresa attraverso il regime della contabilità semplificata. Si tratta di un regime fiscale naturale per i soggetti che operano in forma individuale e non possiedono i requisiti per applicare il Regime Forfettario. Il regime si applica anche per le imprese che operano in forma societaria (società di persone), e che non superano i limiti per la contabilità ordinaria. Le società di capitali, invece, applicano la contabilità ordinaria, per legge.

Se hai bisogno di aiuto nella corretta individuazione del reddito d’impresa in contabilità semplificata, contattami. Segui il link sottostante per metterti in contatto con me e ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata.

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