Dopo le normative legate alla sterilizzazione negli anni precedenti il decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) amplia la portata della sterilizzazione delle perdite d’esercizio anche per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2022, con possibilità di sospensione degli adempimenti previsti, per cinque anni, sino all’approvazione del bilancio legato all’esercizio 2027.

Per le perdite civilistiche realizzate nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non trovano applicazione gli art. 2446, co. 2 e 3, gli art. 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e l’art. 2482-ter del codice civile. Inoltre, non trova applicazione la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale (ex art. 2484, co. 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c. Tutti questi adempimenti vengono sterilizzati sino all’assemblea per l’approvazione del bilancio del periodo 2027. A prevedere questo è l’art. 3, co. 9 del D.L. n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”). Di fatto, tale disposizione ha sostituito nel primo comma dell’art. 6 del D.L. D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità“), il riferimento al periodo di imposta 2021, con quello al “31 dicembre 2022“. Da ricordare che in precedenza il periodo di imposta 2020 era stato sostituito dal successivo periodo 2021 (ad opera del art. 3, co. 1-ter del D.L. n. 228/21).

Di fatto, le perdite dell’esercizio 2022 non richiedono gli interventi previsti in materia dal codice civile fino alla data di approvazione del bilancio 2027. Sostanzialmente, le perdite d’esercizio del 2022 possono essere sterilizzate per cinque esercizi. I provvedimenti utili potranno essere presi in relazione dell’approvazione del bilancio 2027, ovvero intorno al mese di aprile del 2028. In tutto questo periodo rimangono sospesi gli articoli del codice civile che impongono alle società con perdite rilevanti l’alternativa tra:

Le disposizioni ordinarie in caso di riduzione del capitale per perdite

Il codice civile prevede agli art. 2446 per le SPA e 2482-bis per le SRL, che quando il capitale (inteso come somma di capitale sociale e riserve) è diminuito di oltre 1/3 per perdite, gli amministratori (o nel caso di SPA, in caso di Collegio sindacale, in caso inerzia degli amministratori) deliberano, senza indugio, di convocare l’assemblea dei soci per la predisposizione degli opportuni provvedimenti (ricapitalizzazione o scioglimento). Se entro l’esercizio successivo (nel caso l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021), la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in relazione alle perdite accertate (o in alternativa mettere in liquidazione la società).

Oltre a questa disposizione occorre tenere in considerazione anche le previsioni più gravi, ovvero quelle in cui il capitale risulta essere diminuito di oltre 1/3 per perdite, andando al di sotto del minimo legale. Ai sensi degli art. 2447 (per le SPA) e 2482 c.c. (per le SRL), gli amministratori sono chiamati alla convocazione dell’assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento, fino al minimo legale. Oppure, in alternativa è possibile deliberare la trasformazione della società o lo scioglimento della stessa.

Per approfondire: “Riduzione del capitale per perdite: la disciplina“.

La possibilità di ricapitalizzare nei cinque anni anche per le perdite 2022

Sulla base delle nuove disposizioni, quindi, le perdite d’esercizio civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 – ovvero nei bilanci d’esercizio che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (es. 1° luglio 2022/30 giugno 2023) – non si applicano gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 1).

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea dei soci che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2). Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadisce che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3).

Queste disposizioni si rendono applicabili sia nei casi di cui agli art. 2446 e 2482-bis c.c., di riduzione del capitale per perdite superiori ad 1/3 del capitale (per SPA ed SRL), sia anche nei casi più gravi di cui gli art. 2447 e 2482 del c.c., in caso di perdite che superano la soglia di 1/3 del capitale sociale, con questo che si riduce al di sotto del minimo legale.

Da evidenziare che la ricapitalizzazione entro il termine di cinque anni rappresenta una possibilità e non un obbligo. Questo significa che le imprese hanno la possibilità di provvedere alla ricapitalizzazione già nel corso dell’esercizio 2023, o in ognuno degli anni successivi sino all’approvazione del bilancio del 2027.

Tabella: ambito di applicazione della ricapitalizzazione nei cinque anni

TerminiDescrizione
Bilanci interessatiBilanci in corso al 31 dicembre 2022 con perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale e riserve (ex art. 2446 per le SPA e 2482-bis per le SRL e 2447 e 2482 per le perdite che vanno ad intaccare il minimo legale del capitale sociale).
Effetti della sospensione– Sospensione della necessità di coprire le perdite rilevanti dopo la chiusura dell’esercizio 2022.
– Sospensione degli obblighi di scioglimento delle società di capitali e cooperative legati alle perdite.
Durata della sospensioneIl termine per intraprendere la ricapitalizzazione o lo scioglimento della società viene posticipato all’approvazione del bilancio 2027.

Le società interessate dalle disposizioni sono le società di capitali, ovvero la Società a Responsabilità Limitata (SRL), la Società Per Azioni (SPA), la Società in Accomandita per Azioni (SAPA), e le società cooperative.

In ogni caso, rimane fermo l’obbligo, una volta accertata la perdita d’esercizio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, di convocare senza indugio l’assemblea dei soci, sia nei casi di cui all’art. 2446 (2482-bis per le SRL), per rinviare la copertura della perdita di oltre 1/3 del capitale, che nei casi di cui all’art. 2447 (2482 per le SRL) per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società, o in alternativa della trasformazione o dello scioglimento.

Le azioni da intraprendere nel quinquennio per la regolarizzazione della perdita sono le seguenti, riportate schematicamente nella seguente tabella.

Tabella: le azioni da intraprendere nel quinquennio per la regolarizzazione della perdita

Tipologia di azione
1Ricapitalizzazione o alla riduzione del capitale per perdite dello stesso superiori ad 1/3
2Riduzione e contestuale aumento del capitale ridotto per perdite a cifra non inferiore al capitale minimo
3Nei casi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le SPA e le SRL e per la perdita totale del capitale delle cooperative viene sospesa l’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.

I prospetti da inserire in nota integrativa

In caso di rinvio dei provvedimenti del codice civile, le perdite maturate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (comma 4 dell’art. 6). Quindi, per le perdite emerse nell’esercizio “in corso alla data del 31 dicembre 2022” gli interventi prescritti dal codice civile possono essere effettuati entro l’assemblea di approvazione del bilancio 2027, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di distinguerle da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina. La ratio di questa disposizione è quella di tenere separate le perdite soggette a questa sospensione degli adempimenti, rispetto alle perdite maturate in esercizi diversi che, invece, non godono di sospensione. Infatti, le perdite maturate in esercizi successivi al quello in corso alla data del 31 dicembre 2022 concorrono autonomamente a rilevare ipotesi di ricapitalizzazione o scioglimento della società.

Deve essere sottolineato che, comunque, lo stesso art. 2427, co. 1 n. 7-bis, che richiede che le voci di patrimonio netto siano analiticamente indicate in nota integrativa, in appositi prospetti in base alla propria origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità.

Sospensione della ricapitalizzazione per cinque anni

Naturalmente, la ratio di questa agevolazione è quella di vedere le società in perdita nel 2022, recuperare fatturato e margini e quindi recuperare (in tutto o in parte) la perdita sofferta. Come chiarito dalla stessa relazione illustrativa a questo provvedimento (D.L. n. 23/20 conv. Legge n. 40/20) è quello di evitare che gli amministratori possano essere soggetti al rischio di essere imputati per responsabilità legate ad una gestione sociale non conservativa” (ex art. 2486 c.c.). Tuttavia, appare evidente come non sia possibile sottrarre gli amministratori dalle proprie responsabilità verso la società ed i terzi, anche in relazione all’eventuale valutazione in merito alla continuità aziendale, sia per quanto riguarda gli amministratori, sia per quanto riguarda gli eventuali sindaci/revisori chiamati ad esprimere un giudizio sul bilancio.

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