Dopo le normative legate alla sterilizzazione negli anni precedenti il decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) amplia la portata della sterilizzazione delle perdite d'esercizio anche per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2022, con possibilità di sospensione degli adempimenti previsti, per cinque anni, sino all'approvazione del bilancio legato all'esercizio 2027.
Per le perdite civilistiche realizzate nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non trovano applicazione gli art. 2446, co. 2 e 3, gli art. 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e l'art. 2482-ter del codice civile. Inoltre, non trova applicazione la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale (ex art. 2484, co. 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c. Tutti questi adempimenti vengono sterilizzati sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio del periodo 2027. A prevedere questo è l'art. 3, co. 9 del D.L. n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”). Di fatto, tale disposizione ha sostituito nel primo comma dell'art. 6 del D.L. D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), il riferimento al periodo di imposta 2021, con quello al "31 dicembre 2022". Da ricordare che in precedenza il periodo di imposta 2020 era stato sostituito dal successivo periodo 2021 (ad opera del art. 3, co. 1-ter del D.L. n. 228/21).
Di fatto, le perdite dell'esercizio 2022 non richiedono gli interventi previsti in materia dal codice civile fino alla data di approvazione del bilancio 2027. Sostanzialmente, le perdite d'esercizio del 2022 possono essere sterilizzate per cinque esercizi. I provvedimenti utili potranno essere presi in relazione dell'approvazione del bilancio 2027, ovvero intorno al mese di aprile del 2028. In tutto questo periodo rimangono sospesi gli articoli del codice civile che impongono alle società con perdite rilevanti l'alternativa tra:
La ricapitalizzazione per la copertura delle perdite;
Il verificarsi di una causa di scioglimento della società, ex art. 2484 c.c.
Le disposizioni ordinarie in caso di riduzione del capitale per perdite
Il codice civile prevede agli art. 2446 per le SPA e 2482-bis per le SRL, che quando il capitale (inteso come somma di capitale sociale e riserve) è diminuito di oltre 1/3 per perdite, gli amministratori (o nel caso di SPA, in caso di Collegio sindacale, in caso inerzia degli amministratori) deliberano, senza indugio, di convocare l'assemblea dei soci per la predisposizione degli opportuni provvedimenti (ricapitalizzazione o scioglimento). Se entro l'esercizio successivo (nel caso l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021), la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in relazione alle perdite accertate (o in alternativa mettere in liquidazione la società).
Oltre a questa disposizione occorre tenere in considerazione anche le previsioni più gravi, ovvero quelle in cui il capitale risulta essere diminuito di oltre 1/3 per perdite, andando al ...
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