La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 225/2025 chiarisce i limiti applicativi dell’art. 173 comma 15-ter TUIR escludendo il regime di neutralità per società preesistenti.
Le imprese che pianificano riorganizzazioni societarie attraverso scissioni con scorporo devono fare i conti con un importante limite operativo: il regime di neutralità fiscale si applica esclusivamente quando le beneficiarie sono società di nuova costituzione. La risposta a interpello n. 225 del 21 agosto 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito questo aspetto controverso, creando però un cortocircuito normativo con le recenti modifiche civilistiche che merita un’analisi approfondita per orientare correttamente le scelte aziendali.
Cos’è la scissione mediante scorporo e perché è strategica per le imprese
La scissione mediante scorporo, disciplinata dall’articolo 2506.1 del codice civile, rappresenta uno strumento di riorganizzazione societaria particolarmente innovativo nel panorama delle operazioni straordinarie. A differenza della scissione tradizionale, questa operazione presenta una peculiarità fondamentale che la rende attrattiva per i gruppi societari: la società scissa riceve direttamente le partecipazioni della beneficiaria, anziché assegnarle ai propri soci.
Questa caratteristica rende lo scorporo particolarmente efficace per realizzare holding di partecipazioni, separare attività operative da patrimoni immobiliari o riorganizzare strutture di gruppo senza alterare gli assetti proprietari. L’operazione consente infatti di creare o rafforzare strutture di controllo mantenendo inalterata la catena partecipativa esistente.
Dal punto di vista operativo, la scissione con scorporo permette di trasferire interi comparti aziendali, singoli asset strategici o rami d’azienda con una procedura relativamente snella rispetto ad altre operazioni straordinarie. La società scissa mantiene la propria operatività, continuando l’attività con il patrimonio residuo, mentre acquisisce il controllo della beneficiaria che riceve gli elementi patrimoniali scorporati.
Evoluzione normativa e interpretazioni contrastanti
L’introduzione della scissione mediante scorporo nell’ordinamento tributario attraverso il decreto legislativo n. 19/2023 ha rappresentato il recepimento della Direttiva UE 2019/2121 sulle operazioni transfrontaliere. Tuttavia, la formulazione originaria della norma ha generato immediate perplessità interpretative.
Il testo dell’articolo 2506 faceva riferimento esclusivamente a beneficiarie “di nuova costituzione“, limitazione che appariva in contrasto con le esigenze pratiche delle riorganizzazioni aziendali. La prassi notarile ha reagito proponendo un’interpretazione evolutiva, sostenuta da argomentazioni sistematiche e comparative.
Il Consiglio Notarile di Milano, attraverso la massima n. 209/2023, ha sostenuto che le operazioni straordinarie non sono soggette a tipicità rigida. L’esperienza della scissione asimmetrica, inizialmente non codificata ma ampiamente utilizzata prima del suo riconoscimento normativo, dimostrava la flessibilità del sistema. Inoltre, l’analisi degli ordinamenti europei, particolarmente quello tedesco, evidenziava come la scissione con scorporo verso beneficiarie preesistenti fosse comunemente ammessa e disciplinata.
Il quadro fiscale: tra neutralità promessa e limiti applicativi
L’articolo 173 comma 15-ter del TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 192/2024, ha definito il regime tributario della scissione con scorporo stabilendo l’applicazione del principio di neutralità fiscale con specifiche esclusioni. La norma prevede l’applicazione delle disposizioni generali sulle scissioni, escludendo però i commi 3, 7, 9 e 10 dell’articolo 173.
L’esclusione del comma 10 assume particolare rilevanza interpretativa. Questa disposizione disciplina le limitazioni al riporto di perdite fiscali, eccedenze ACE e interessi passivi indeducibili quando la beneficiaria è preesistente, introducendo presidi anti-elusivi contro il fenomeno delle “bare fiscali“. La ratio della norma è impedire che attraverso operazioni di scissione si realizzi un indebito trasferimento di posizioni fiscali vantaggiose.
La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 192/2024 ha esplicitato che l’esclusione del comma 10 deriva dal presupposto che nella scissione con scorporo “la beneficiaria sia di nuova costituzione“. Questa affermazione ha cristallizzato l’interpretazione restrittiva, nonostante il percorso legislativo avesse inizialmente contemplato scenari diversi.
Il ripensamento legislativo: dalla bozza al testo definitivo
L’analisi del processo di formazione della norma fiscale rivela un significativo cambio di rotta. Lo schema preliminare del decreto legislativo n. 192/2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024, conteneva un comma 15-quater che prevedeva espressamente: “In caso di scissione mediante scorporo di una società in altre preesistenti si applicano le disposizioni di cui al comma 10“.
Questa formulazione riconosceva implicitamente la legittimità dell’operazione con beneficiarie preesistenti e ne disciplinava gli aspetti anti-elusivi. Il testo sembrava accogliere l’interpretazione estensiva della prassi notarile, creando un quadro normativo coerente e completo.
Tuttavia, su indicazione della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il riferimento alle beneficiarie preesistenti è stato eliminato. La Commissione ha richiesto l’allineamento tra disciplina fiscale e civilistica, interpretando restrittivamente il dato letterale dell’articolo 2506 del codice civile.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate: interpretazione letterale e conseguenze pratiche
La risposta n. 225/2025 ha affrontato un caso concreto particolarmente significativo. Una società holding intendeva trasferire un immobile di proprietà alla controllata totalitaria che già lo utilizzava in locazione. L’operazione, inquadrata come scissione con scorporo, perseguiva legittime finalità di razionalizzazione della gestione immobiliare del gruppo, in un contesto di consolidato fiscale nazionale.
L’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicabilità del regime di neutralità, affermando che “l’articolo 173 comma 15-ter del TUIR risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione“. L’interpretazione adottata è rigorosamente letterale, senza aperture verso letture sistematiche o teleologiche.
Le conseguenze di questa interpretazione sono immediate e rilevanti. Senza neutralità fiscale, l’operazione determina l’emersione e tassazione immediata delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti. Nel caso di immobili o partecipazioni con significativi valori latenti, l’impatto fiscale può rendere l’operazione economicamente insostenibile.
Inoltre, viene meno la continuità dei valori fiscali riconosciuti, con effetti sulla deducibilità futura degli ammortamenti e sulla determinazione del costo fiscalmente riconosciuto per eventuali successive cessioni. L’impossibilità di trasferire neutralmente le posizioni fiscali soggettive complica ulteriormente il quadro.
Le modifiche del 2025: un sistema normativo in evoluzione
Il decreto legislativo n. 88/2025 ha modificato l’articolo 2506 del codice civile ammettendo espressamente la scissione con scorporo a favore di beneficiarie preesistenti. Questa modifica risolve le incertezze civilistiche ma crea un evidente disallineamento con la disciplina fiscale.
La nuova formulazione civilistica legittima pienamente l’operazione che l’Agenzia delle Entrate considera fiscalmente non neutrale. Si crea così una situazione paradossale: un’operazione civilisticamente ammessa e disciplinata non gode del regime di neutralità fiscale che caratterizza le operazioni straordinarie di riorganizzazione.
Questo disallineamento richiede un urgente intervento di coordinamento normativo. La coerenza del sistema imporrebbe di estendere il regime di neutralità anche alle scissioni con scorporo verso beneficiarie preesistenti, applicando contestualmente le cautele anti-elusive del comma 10 dell’articolo 173 TUIR.
Prospettive di riforma e coordinamento normativo
Il legislatore fiscale dovrebbe considerare un intervento che recuperi la formulazione originariamente prevista nello schema preliminare del decreto legislativo n. 192/2024. L’introduzione di una disposizione che preveda l’applicazione del comma 10 per le scissioni con beneficiarie preesistenti garantirebbe:
La coerenza tra disciplina civilistica e fiscale, eliminando l’attuale dicotomia che penalizza operazioni legittime. L’applicazione uniforme dei presidi anti-elusivi, estendendo alle scissioni con scorporo le stesse cautele previste per le scissioni tradizionali. La certezza del diritto per gli operatori, che potrebbero pianificare le riorganizzazioni con un quadro normativo chiaro e stabile.
Sarebbe inoltre opportuno integrare le lettere f) e g) del comma 15-ter con disposizioni specifiche per le beneficiarie preesistenti, disciplinando il regime del patrimonio netto e le operazioni transfrontaliere con stabili organizzazioni.
Alternative operative: strategie di riorganizzazione fiscalmente efficienti
In attesa di un auspicabile intervento normativo, le imprese devono valutare percorsi alternativi per realizzare riorganizzazioni fiscalmente neutrali. Ogni alternativa presenta specifiche caratteristiche, vincoli e opportunità che devono essere attentamente valutate.
Il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda
Il conferimento disciplinato dall’articolo 176 del TUIR rappresenta l’alternativa più diretta alla scissione con scorporo. L’operazione consente il trasferimento neutrale di complessi aziendali funzionalmente autonomi, con mantenimento dei valori fiscali e possibilità di affrancamento mediante opzione.
Per beneficiare del regime di neutralità, il conferimento deve avere ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, inteso come complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. Non è quindi percorribile per il trasferimento di singoli beni, come immobili non strumentali o partecipazioni isolate.
Il conferimento richiede una perizia di stima per la valutazione del complesso aziendale e comporta l’iscrizione di una riserva in sospensione d’imposta nel patrimonio netto della conferitaria. La disciplina dell’articolo 176 prevede inoltre specifici obblighi di monitoraggio e vincoli alla distribuzione delle riserve.
La fusione per incorporazione preceduta da conferimento
Un percorso più articolato ma ugualmente efficace prevede il conferimento del patrimonio da trasferire in una newco, seguito dalla fusione per incorporazione della stessa nella società destinataria finale. Questa sequenza di operazioni, se correttamente strutturata, mantiene la neutralità fiscale complessiva.
La complessità deriva dalla necessità di rispettare i termini procedurali di entrambe le operazioni e di gestire gli adempimenti societari connessi. I tempi si allungano significativamente, ma il risultato finale equivale sostanzialmente a una scissione con scorporo verso beneficiaria preesistente.
La cessione con participation exemption
Per partecipazioni qualificate che rispettano i requisiti dell’articolo 87 del TUIR, la cessione diretta con applicazione del regime PEX può rappresentare una soluzione efficiente. L’esenzione del 95% delle plusvalenze realizzate limita significativamente l’impatto fiscale.
I requisiti per l’applicazione del regime PEX includono il possesso ininterrotto da almeno dodici mesi, la classificazione nelle immobilizzazioni finanziarie, la residenza fiscale in Stati non a fiscalità privilegiata e l’esercizio di un’effettiva attività commerciale da parte della partecipata.
L’utilizzo strategico del consolidato fiscale
Nei gruppi che hanno optato per il consolidato fiscale nazionale, la realizzazione di plusvalenze infragruppo può essere gestita attraverso la compensazione con perdite fiscali disponibili nel perimetro di consolidamento. Questa strategia richiede un’attenta pianificazione temporale e la verifica della capienza delle perdite utilizzabili.
Il consolidato consente inoltre di differire la tassazione delle plusvalenze su partecipazioni attraverso il regime di neutralità delle operazioni infragruppo, subordinatamente al mantenimento del controllo e al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 123 del TUIR.
Aspetti procedurali e documentali delle operazioni alternative
Ogni percorso alternativo richiede specifica attenzione agli aspetti procedurali e documentali. La corretta formalizzazione delle operazioni è essenziale per garantire la certezza del trattamento fiscale e prevenire contestazioni.
Le valide ragioni economiche devono essere sempre evidenziate e documentate. L’Agenzia delle Entrate valuta con particolare attenzione la sostanza economica delle operazioni, verificando che non si tratti di costruzioni artificiose finalizzate al risparmio fiscale.
La documentazione di supporto deve includere business plan, analisi di convenienza economica, delibere societarie motivate e pareri professionali. Per operazioni complesse, è consigliabile richiedere un interpello preventivo per ottenere certezza sul trattamento fiscale applicabile.
Il monitoraggio post-operazione è fondamentale per mantenere i benefici fiscali ottenuti. Molte agevolazioni sono subordinate al rispetto di condizioni di permanenza o al mantenimento di determinati requisiti per periodi pluriennali.
Consulenza fiscale online
La complessità del quadro normativo e l’evoluzione continua della disciplina rendono indispensabile un approccio professionale e strutturato alla pianificazione delle riorganizzazioni societarie. La consulenza specialistica deve integrare competenze fiscali, societarie e strategiche.
L’analisi preliminare deve valutare tutti gli aspetti dell’operazione: fiscalità diretta e indiretta, implicazioni contabili, effetti sui rapporti contrattuali, impatti sulla governance societaria. Solo una visione olistica consente di identificare la soluzione ottimale.
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Riferimenti normativi
- Articolo 2506.1 Codice Civile (introdotto dal D.Lgs. 19/2023 e modificato dal D.Lgs. 88/2025)
- Articolo 173, comma 15-ter, D.P.R. 917/1986 – TUIR (introdotto dal D.Lgs. 192/2024)
- Articolo 176 D.P.R. 917/1986 – Conferimenti d’azienda
- Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192
- Decreto Legislativo 2025, n. 88
- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 225 del 21 agosto 2025
- Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024
- Parere VI Commissione Finanze Camera dei Deputati su schema D.Lgs. 192/2024