La scissione mediante scorporo è un’operazione societaria in cui una società (detta “scissa”) trasferisce una parte del proprio patrimonio a una o più società di nuova costituzione (dette “beneficiarie”), ricevendo in cambio le azioni o quote di queste nuove società, che poi distribuisce ai propri soci.
La scissione mediante scorporo è una forma particolare di scissione societaria, disciplinata dall’art. 2506, co. 1 del codice civile, in cui una parte del patrimonio di una società viene trasferita a una o più società di nuova costituzione, senza che la società scissa si estingua. La differenza principale rispetto alla scissione tradizionale è che la società scorporata rimane attiva, conservando una parte del suo patrimonio e delle sue attività, mentre solo una parte specifica viene trasferita.
Si tratta di una fattispecie innovativa, che si può collocare come untrait d’unionfra gli istituti della scissione “tradizionale” e del conferimento. Fiscalmente è contemplata nel co. 15-ter dell’art. 173 del TUIR, secondo il quale l’operazione è regolata dalle disposizioni previste dall’art. 173 del TUIR per le scissioni ordinarie, salvo le specifiche deroghe previste.
Caratteristiche dell’operazione
Analizzando quanto viene riportato dall’articolo 2506, co. 1, si rinvengono gli aspetti particolari e caratterizzanti il nuovo istituto. In particolare:
L’assegnazione del patrimonio della società scissa verso una o più società beneficiarie di nuova costituzione;
Attribuzione delle azioni/quote alla società scissa (e non ai suoi soci);
Proseguimento dell’attività da parte della società scissa.
Assegnazione del patrimonio
In primis, l’articolo afferma che la società può: “trasferire una parte del suo patrimonio”, stabilendo da subito che la scissione in questione possa essere soltanto parziale e non totale. Pertanto, il Legislatore sembra escludere, almeno dal tenore letterale della norma, la possibilità di creare una holdingpura mediante scissione a favore della newco dell’intero compendio aziendale che, per altro, comporterebbe altresì un’inevitabile modifica dell’oggetto sociale.
Inoltre, il novellato articolo prosegue esplicitando che la scissione avvenga a favore di “una o più società di nuova costituzione”, limitando,quindi, l’operazione a favore di società esclusivamente di nuova costituzione e non preesistenti.
Sorgono invece dubbi in merito all’ipotesi di scissione mediante scorporo di più scisse a favore di un’unica beneficiaria, questione oggetto di dibattito all’interno del Notariato. Il Consiglio Nazionale del Notariato, tuttavia, sembra non ravvisare elementi ostativi all’ipotesi in esame (studio n.45-2023/I), posizione che appare condivisibile.
Attribuzione a sé stessa delle azioni e prosecuzione dell’attività
La norma, inoltre, contempla altre due condizioni:
Che la società scissa assegni a sé stessa le azioni della società beneficiaria;
Che continui la propria attività.
Con la prima condizione si può affermare che la società beneficiaria sia partecipata dalla/e società scissa/e (la beneficiaria, di fatto, si configurerebbe come società unipersonale). Non è chiaro, tuttavia, se la compagine sociale della beneficiaria possa essere modificata in un secondo momento, ma si ritiene non vi siano limitazioni al riguardo.
Maggiori interrogativi si ravvisano sulla previsione che la scissa continui la propria attività. Infatti, ad un primo sguardo, tale condizione potrebbe risultare ridondante, se non ovvia, dato che la sostanza stessa dell’operazione presuppone la persistenza in vita della scissa.
Si desume quindi che tale affermazione faccia riferimento alla continuazione dell’attività intesa come mancato mutamento dell’oggetto sociale della scissa. Anche in questo caso, però, può risultare difficile da interpretarne la ratio. Infatti, analizzando a livello sostanziale le implicazioni dell’operazione in esame, la conseguenza dello scorporo è l’acquisizione di partecipazioni della beneficiaria e, di per sé, questo non implica per forza un mutamento dell’oggetto sociale nella scissa. Non si può però escludere che l’operazione di scorporo possa comportare un eventuale adeguamento dell’oggetto sociale, in relazione ai beni oggetto di scorporo e al contenuto del precedente oggetto.
È possibile ricondurre la scelta del Legislatore ad una volontà di confermare che con lo scorporo non debba estinguersi la società scissa. In questo modo, l’operazione non può che essere proporzionale e produce un inevitabile allungamento della catena societaria, frapponendo fra i soci della scissa e la società beneficiaria, la scissa stessa. Infine, il legislatore conclude prevedendo al secondo comma del nuovo articolo in esame il divieto di attuare l’operazione per le società in liquidazione in cui sia già iniziata la distribuzione dell’attivo.
Beni assegnati
L’art. 2506 c..c non individua specifiche riguardano alla natura dei beni oggetto di assegnazione. Pertanto, appare possibile applicare la disciplina della scissione tradizionale, che consente l’assegnazione alla beneficiaria di qualsiasi elemento patrimoniale, sia attivo che passivo. Potrebbero essere oggetto di assegnazione non solo beni qualificabili come azienda o ramo d’azienda, ma anche singoli elementi patrimoniali della società scissa non integranti le caratteristiche di un ramo aziendale.
La procedura
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La nuova tipologia di scissione è soggetta alla generale disciplina della scissione, salvo alcune peculiarità. Per comprendere al meglio quanto segue, è fondamentale sottolineare il fatto che lo scorporo modifica la composizione del patrimonio lasciandone immutata l’entità, in quanto sebbene ci sia un’effettiva diminuzione degli elementi patrimoniali, in contropartita c’è un aumento di pari importo rappresentato dalle quote ricevute dalla beneficiaria newco.
Semplificazioni a livello documentale
Il D.Lgs. n. 19/23 introduce all’articolo 2506-ter del codice civile delle semplificazioni a livello documentale, dispensando la società dalla redazione della situazione patrimoniale ex art.2501-quater, della relazione dell’organo amministrativo ex art.2501-quinquies e della relazione degli esperti ex art.2501-sexies, salvo il caso in cui la scissione sia di una società di persone a favore di una società di capitali per cui diventa necessaria la redazione della perizia di stima.
Il Decreto introduce anche delle aggiunte al quarto comma dell’articolo 2506-bis, il qualedispone che:
“il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501-ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci”.
Da ciò si evince che, essendo le quote assegnate totalmente alla società scissa, il progetto non dovrà contenere il rapporto di cambio delle quote stesse, le modalità di assegnazione delle quote sociali, la data da cui esse partecipano agli utili e l’eventuale trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni. Per questo motivo, il progetto di scissione dovrà riportare, eccetto quanto esposto, gli altri elementi previsti dall’art.2501-ter.
Passaggi operativi
Oltre a questo, il procedimento della scissione mediante scorporo coincide con quello generale della scissione, ossia brevemente che il progetto, redatto dall’organo amministrativo, deve essere depositato presso il registro delle imprese, o in alternativa sul sito internet della società per poi essere approvato dall’assemblea dei soci dopo 30 giorni dal deposito (a meno che unanimemente i soci rinuncino a tale termine). La decisione di scissione deve inoltre contenere anche la designazione degli organi sociali della società beneficiaria neocostituita, la cui nomina sarà rimandata all’atto di scissione successivo. Trascorsi poi 60 giorni dall’iscrizione della delibera di approvazione del progetto di scissione è possibile redigere l’atto di scissione, salvo che nessun creditore abbia fatto opposizione e che gli eventuali opponenti siano stati soddisfatti.
È inoltre importante precisare il divieto di recesso dei soci dissenzienti. Data la natura dell’operazione che, come precedentemente esposto, lascia immutata l’entità della partecipazione sociale, il legislatore ha espressamente escluso con l’introduzione del comma 6 all’art.2506-ter, la possibilità dei soci che non hanno concorso alla decisione o dissenzienti di effettuare un recesso dalla società salva, chiaramente, un’eventuale previsione statutaria.
Esempio pratico
Una grande azienda operante sia nel settore immobiliare che nel settore tecnologico può decidere di scindere la divisione immobiliare e trasferirla a una nuova società, mantenendo al suo interno la parte tecnologica. Grazie alla scissione mediante scorporo, la società madre continua a esistere e a operare nel settore tecnologico, mentre controlla la nuova società immobiliare come socio di maggioranza.
Diritto di recesso
Il co. 6 dell’art. 2506-ter c.c. alla procedura non si applica il diritto di recesso previsto dagli art. 2473 e 2502 c.c. Questo tipo di operazione è neutrale nei confronti dei soci della società scissa, che non vedono modificati il valore della propria partecipazione ne il loro numero. L’unica casistica in cui, il diritto di recesso dovrebbe essere riconosciuto riguarda i soci non consenzienti della società beneficiaria (preesistente), che si troverebbero di fronte ad un fatto modificativo del rapporto sociale attraverso l’ingresso di un nuovo socio, ovvero la società scissa.
Aspetti contabili
In generale, nelle operazioni di scissioni si assiste alla divisione e al trasferimento di elementi patrimoniali a favore di società di nuova costituzione o già esistenti, con corrispondente assegnazione delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci della scissa o alla scissa stessa.
Nel caso di operazioni di scissione mediante scorporo, siamo di fronte ad una operazione di tipo parziale e proporzionale, in cui il beneficiario delle azioni o quote è la stessa società scissa.
A livello contabile, le operazioni possono avvenire in continuità dei valori o in discontinuità. La prassi generalmente predilige operare contabilmente in continuità di valori in quanto reputato più coerente con la finalità riorganizzativa e specialmente laddove l’operazione sia configurabile come intercompany.
In tal caso, il valore contabile della frazione di patrimonio trasferito viene imputato a patrimonio netto nella beneficiaria, mentre nella scissa sarà allocato tale valore fra le partecipazioni. Così facendo, il valore del patrimonio netto della scissa rimane invariato dopo l’operazione.
Tuttavia, non vi sono restrizioni nel trattamento contabile della scissione (e quindi anche di quella con scorporo) in discontinuità. La stessa Assonime, ad esempio, nella Circolare n. 14/E/23 reputa idoneo iscrivere maggiori valori nel caso in cui l’oggetto di scorporo abbia patrimonio netto contabile negativo, ma positivo a valori correnti. Si precisa che, ogni qual volta l’operazione di scissione non avvenga in continuità di valori, si rende necessario redigere la perizia di stima.
Aspetti fiscali
Per quanto riguarda invece gli aspetti fiscali, sulla base degli effetti che implica l’operazione, la questione verte principalmente su quattro aspetti:
Neutralità dell’operazione ai sensi dell’art.173 del TUIR;
Valore fiscale della partecipazione, anzianità di possesso in capo alla scissa e implicazioni sui requisiti della PEX;
Stratificazione del patrimonio netto nella scissa e nella beneficiaria e ricostruzione delle riserve;
Imposta di registro e regime IVA (in caso di immobili come oggetto di scorporo anche imposta ipotecaria e catastale).
Regime fiscale dei beni attribuiti post scissione sia in capo alla scissa che alla beneficiaria
Coerentemente al principio di neutralità fiscale di cui all’art. 173 del TUIR, si ritiene che sia un’operazione neutrale fiscalmente, anche qualora lo scorporo abbia come oggetto singoli beni. La scissa assume quale valore delle partecipazioni ricevute, un valore pari alla differenza tra il valore fiscalmente rilevante delle attività e delle passività oggetto di scorporo. Allo stesso modo le attività e le passività oggetto di scissione assumono in capo alla beneficiaria il valore fiscalmente riconosciuto in capo alla scissa.
Il successivo co. 4 afferma che il valore netto contabile delle attività e delle passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile (e non al valore economico del patrimonio netto) della scissa, come risultante dall’ultimo bilancio chiuso prima dell’efficacia giuridica dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 48/E/24 ha chiarito che:
al fine di stabilire il corretto criterio di attribuzione di ciascun singolo credito, è necessario verificare se gli stessi si qualificano come una “posizione soggettiva”. In caso affermativo, occorrerà valutare se tale posizione sia connessa gli elementi del patrimonio scisso: in tal caso seguirà integralmente la sorte degli elementi a cui risulta connessa. In caso contrario, si ripartirà secondo il criterio proporzionale. Invece, qualora tali crediti non siano riconducibili tra le “posizioni soggettive”, essi devono ritenersi liberamente disponibili dalle parti, secondo quanto stabilito del progetto di scissione
Per quanto riguarda invece la stratificazione del patrimonio netto in capo alle società coinvolte, giova ricordare che la scissione mediante scorporo non determina alcuna decurtazione del patrimonio netto contabile della società scissa che modifica elementi patrimoniali di primo grado con quelli di secondo (partecipazioni), alla stregua di un apporto in natura. Ciò considerato, si può affermare che, in relazione al tema in esame, la scissione mediante scorporo sia assimilabile al conferimento da cui la necessità di adattamenti normativi per analogia.
Si ritiene, allora, che il patrimonio netto contabile ricevuto dalla beneficiaria mediante scorporo sia da considerarsi fiscalmente come voci di capitali. Fa eccezione, tuttavia, la presenza di riserve in sospensione di imposta connessa a specifici elementi oggetto di scissione: in tal situazione, il patrimonio netto della beneficiaria sarà costituito da una riserva in sospensione e per differenza da riserve di capitali.
Successiva cessione delle quote non elusiva
La questione di maggior interesse, ai fini delle valutazioni di convenienza, sull’operazione riguarda potenziali profili di elusività nel caso di successiva cessione della partecipazioni della società beneficiaria da parte della scissa. Ai sensi del co. 15-quater dell’art. 173 del TUIR, l’operazione avente ad oggetto un complesso aziendale e la successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non configura abuso del diritto (ex art. 10-bis della Legge n. 212/00). Questo, in relazione al fatto che tale operazione è analoga a quella del conferimento con successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria (ex art. 176, co. 3 del TUIR).
Operazione con assegnazione di singoli beni
Laddove, invece, la scissione con scorporo interessi solo beni non configurabili come azienda, si ritiene che, generalmente, la partecipazione ricevuta dalla scissa nella beneficiaria non goda di tutti i requisiti PEX, venendo a mancare la commercialità. Si osservi, infatti, come lo scorporo di soli beni porti alla costituzione di una società contenete esclusivamente l’agglomerato di tali beni ricevuti e, dunque, non un’azienda, invece indispensabile allo svolgimento di un’attività commerciale. In altri termini, la scissione mediante scorporo di singoli beni costituisce una beneficiaria non dotata di una propria azienda e che, per tal motivo, non svolge un’attività commerciale.
Elementi legati alla fiscalità indiretta
Infine, in merito alle questioni riguardanti l’imposta di registro, basandoci sull’assunto di base fatto finora per cui le operazioni di scissione mediante scorporo rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni per le scissioni “tradizionali”, si può affermare che l’operazione è soggetta a imposta di registro in misura fissa di 200 euro (art. 4, co. 1, lett. b) della Tariffa Parte Prima, allegata al TUR). Anche le imposte ipotecarie e catastali sono applicante in misura fissa.
Parimenti si può concludere che l’operazione è fuori campo IVA e, nel caso in cui riguardasse lo scorporo di immobili, comporta l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
Le differenze con il conferimento
Data la particolare natura dell’operazione, è immediato creare un parallelismo con l’operazione di conferimento. Entrambi sono sullo stesso piano sostanziale, in cui si vede il trasferimento di uno o più elementi patrimoniali in cambio dell’assegnazione delle partecipazioni nella società avente causa. Tuttavia, non poche sono, invece, le differenze.
Soggetti coinvolti
Il primo elemento di differenza è ravvisabile nei soggetti coinvolti nell’operazione. Nel conferimento i beni oggetto dell’operazione possono essere trasferiti a società sia di nuova costituzione che preesistenti, mentre nel caso di scissione con scorporo viene imposta la limitazione alle sole società di nuova costituzione.
Procedura
Da un punto di vista procedurale, si osserva innanzitutto che l’operazione di conferimento risulta più snella rispetto a quella di scissione. I diversi adempimenti e i relativi termini imposti dal Codice civile richiedono alla scissione un maggior numero di passaggi procedurali e maggiori tempi di esecuzione rispetto all’alternativa praticabile.
Inoltre, il conferimento è generalmente considerato come un’operazione gestoria e non di natura straordinaria, motivo per cui potrebbe essere attuata dagli amministratori senza la necessaria partecipazione di tutti i soci delle società coinvolte, limitando tale coinvolgimento ai soli soci della conferitaria nell’unico atto pubblico in attuazione dell’aumento del capitale sociale. È noto, invece, che i soci di tutte le società partecipanti dovranno decidere in ordine alla scissione.
Perizia di stima
Di converso, il conferimento richiede che venga redatta la perizia di stima ex art. 2465 Codice civile, mentre può essere omessa in caso di scissione con scorporo purché le società coinvolte siano società di capitali e l’operazione avvenga in continuità dei valori contabili.
Responsabilità per le obbligazioni assunte
È doveroso, inoltre, riportare le principali differenze sul fronte della responsabilità per le obbligazioni assunte. Nei casi di conferimento di ramo d’azienda, l’art.2560 del Codice civile prevede la responsabilità solidale del conferente con la società conferitaria per le obbligazioni rinvenibili nei libri contabili, limitatamente a quelli relativi al ramo trasferito, aspetto rimarcato anche dalla giurisprudenza (Sentenza n. 13319/15). In presenza di scissione, invece, ai sensi dell’art. 2506-quater, questa limitazione di responsabilità non esiste, potendo gravare sulla beneficiaria eventuali debiti relativi ad altri rami d’azienda, seppur sempre nel limite della quota di patrimonio trasferito.
Nello specifico caso di passività tributarie, il conferitario è responsabile in solido con il conferente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni per violazioni commesse nell’anno del conferimento e nei due precedenti, a cui si aggiungono quelle già irrogate e contestate anche se inerenti a violazioni commesse in anni di imposta precedenti. Limitazioni di responsabilità che, invece, non sono contemplate dall’articolo 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/97, applicabile alla scissione per scorporo.
Differenze fiscali
Per ultimo, bisogna mettere in evidenza le differenze fiscali. Per comprendere meglio la declinazione dei vari regimi in cui operano scissione con scorporo e conferimento, occorre fare un focus sull’oggetto del trasferimento:
In presenza di trasferimento di un singolo bene o una pluralità di beni non configurabili come un ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c. e diversi dalle partecipazioni descritte al successivo punto, allora, come già esposto in precedenza, ci troveremmo nella situazione in cui optando per la scissione mediante scorporo opereremmo in regime di neutralità fiscale, mentre attuando un conferimento l’operazione risulterebbe realizzativa;
Se oggetto dell’operazione fossero partecipazioni, la scissione mediante scorporo continuerebbe a beneficiare della neutralità fiscale alla pari di quanto esposto precedentemente, mentre il conferimento potrebbe non far emergere materia imponibile solo se eseguibile in forza dell’art. 175 TUIR (conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento) o dei commi 2 e 2-bis dell’art. 177 TUIR (scambio di partecipazioni).
In caso di trasferimento di rami d’azienda, entrambi i regimi godrebbero della neutralità fiscale.
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