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Scissione mediante scorporo: aspetti civilistici, contabili e fiscali

8 min di lettura
La scissione mediante scorporo è un’operazione societaria in cui una società (detta “scissa”) trasferisce una parte del proprio patrimonio a una o più società di nuova costituzione (dette “beneficiarie”), ricevendo in cambio le azioni o quote di queste nuove società, che poi distribuisce ai propri soci.

La scissione mediante scorporo è una forma particolare di scissione societaria, disciplinata dall’art. 2506, co. 1 del codice civile, in cui una parte del patrimonio di una società viene trasferita a una o più società di nuova costituzione, senza che la società scissa si estingua. La differenza principale rispetto alla scissione tradizionale è che la società scorporata rimane attiva, conservando una parte del suo patrimonio e delle sue attività, mentre solo una parte specifica viene trasferita.

Si tratta di una fattispecie innovativa, che si può collocare come un trait d’union fra gli istituti della scissione “tradizionale” e del conferimento. Fiscalmente è contemplata nel co. 15-ter dell’art. 173 del TUIR, secondo il quale l’operazione è regolata dalle disposizioni previste dall’art. 173 del TUIR per le scissioni ordinarie, salvo le specifiche deroghe previste.

Caratteristiche dell’operazione

Analizzando quanto viene riportato dall’articolo 2506, co. 1, si rinvengono gli aspetti particolari e caratterizzanti il nuovo istituto. In particolare:

  • L’assegnazione del patrimonio della società scissa verso una o più società beneficiarie di nuova costituzione;
  • Attribuzione delle azioni/quote alla società scissa (e non ai suoi soci);
  • Proseguimento dell’attività da parte della società scissa.

Assegnazione del patrimonio

In primis, l’articolo afferma che la società può: “trasferire una parte del suo patrimonio”, stabilendo da subito che la scissione in questione possa essere soltanto parziale e non totale. Pertanto, il Legislatore sembra escludere, almeno dal tenore letterale della norma, la possibilità di creare una holding pura mediante scissione a favore della newco dell’intero compendio aziendale che, per altro, comporterebbe altresì un’inevitabile modifica dell’oggetto sociale.

Inoltre, il novellato articolo prosegue esplicitando che la scissione avvenga a favore di “una o più società di nuova costituzione”, limitando, quindi, l’operazione a favore di società esclusivamente di nuova costituzione e non preesistenti.

Sorgono invece dubbi in merito all’ipotesi di scissione mediante scorporo di più scisse a favore di un’unica beneficiaria, questione oggetto di dibattito all’interno del Notariato. Il Consiglio Nazionale del Notariato, tuttavia, sembra non ravvisare elementi ostativi all’ipotesi in esame (studio n.45-2023/I), posizione che appare condivisibile. 

Attribuzione a sé stessa delle azioni e prosecuzione dell’attività

La norma, inoltre, contempla altre due condizioni: 

  • Che la società scissa assegni a sé stessa le azioni della società beneficiaria;
  • Che continui la propria attività.

Con la prima condizione si può affermare che la società beneficiaria sia partecipata dalla/e società scissa/e (la beneficiaria, di fatto, si configurerebbe come società unipersonale). Non è chiaro, tuttavia, se la compagine sociale della beneficiaria possa essere modificata in un secondo momento, ma si ritiene non vi siano limitazioni al riguardo. 

Maggiori interrogativi si ravvisano sulla previsione che la scissa continui la propria attività. Infatti, ad un primo sguardo, tale condizione potrebbe risultare ridondante, se non ovvia, dato che la sostanza stessa dell’operazione presuppone la persistenza in vita della scissa.

Si desume quindi che tale affermazione faccia riferimento alla continuazione dell’attività intesa come mancato mutamento dell’oggetto sociale della scissa. Anche in questo caso, però, può risultare difficile da interpretarne la ratio. Infatti, analizzando a livello sostanziale le implicazioni dell’operazione in esame, la conseguenza dello scorporo è l’acquisizione di partecipazioni della beneficiaria e, di per sé, questo non implica per forza un mutamento dell’oggetto sociale nella scissa. Non si può però escludere che l’operazione di scorporo possa comportare un eventuale adeguamento dell’oggetto sociale, in relazione ai beni oggetto di scorporo e al contenuto del precedente oggetto.  

È possibile ricondurre la scelta del Legislatore ad una volontà di confermare che con lo scorporo non debba estinguersi la società scissa. In questo modo, l’operazione non può che essere proporzionale e produce un inevitabile allungamento della catena societaria, frapponendo fra i soci della scissa e la società beneficiaria, la scissa stessa. Infine, il legislatore conclude prevedendo al secondo comma del nuovo articolo in esame il divieto di attuare l’operazione per le società in liquidazione in cui sia già iniziata la distribuzione dell’attivo.

Beni assegnati

L’art. 2506 c..c non individua specifiche riguardano alla natura dei beni oggetto di assegnazione. Pertanto, appare possibile applicare la disciplina della scissione tradizionale, che consente l’assegnazione alla beneficiaria di qualsiasi elemento patrimoniale, sia attivo che passivo. Potrebbero essere oggetto di assegnazione non solo beni qualificabili come azienda o ramo d’azienda, ma anche singoli elementi patrimoniali della società scissa non integranti le caratteristiche di un ramo aziendale.

La procedura

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