Come si calcola il dies a quo per la restituzione delle imposte? Cassazione afferma: acconto in compensazione fa slittare termini di 48 mesi
L’ordinanza n. 24174 del 2026 della Cassazione stabilisce che il pagamento tramite compensazione non fa decorrere i 48 mesi ex art. 38 del DPR n. 602/73. Il termine per la restituzione di un acconto non dovuto si sposta alla data del saldo.
I 48 mesi per presentare l’istanza di rimborso delle imposte dirette non decorrono dal pagamento dell’acconto se questo è stato assolto tramite compensazione nel modello F24. L’articolo 38 del DPR n. 602/73 subordina la richiesta di restituzione al decorso di un termine perentorio dal “versamento“. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 24174 del 28 luglio 2026), l’utilizzo di crediti d’imposta per azzerare o ridurre il debito non costituisce una materiale uscita di cassa. Di conseguenza, il contribuente che ha versato un acconto non dovuto utilizzando la compensazione vede spostare in avanti il dies a quo per la domanda di restituzione. Il termine di decadenza inizierà a decorrere esclusivamente dalla data di pagamento del saldo definitivo, neutralizzando le contestazioni di tardività per i periodi d’imposta oggetto di ricalcolo.

Il quadro normativo: l’art. 38 del DPR n. 602/73
Il termine per la presentazione della domanda di restituzione delle imposte sui redditi è fissato a 48 mesi dalla data del versamento contestato. L’articolo 38 del DPR n. 602/73 stabilisce questa finestra temporale per i casi di errore materiale, duplicazione o esazione di imposte non dovute. Superato questo perimetro, il diritto del contribuente si estingue definitivamente per decadenza, senza possibilità di sanatoria. La disposizione impone di identificare in modo inequivocabile il momento dell’adempimento, trasformando il calcolo della scadenza in una variabile tecnica. Nelle controversie con l’Amministrazione finanziaria, il punto di rottura risiede nell’individuazione del dies a quo, ossia il giorno esatto da cui il cronometro quadriennale inizia la sua corsa, che muta in funzione della natura della somma corrisposta.
La decorrenza del termine diverge in modo sostanziale tra le somme versate a chiusura del periodo d’imposta e le anticipazioni. Se il credito si genera da un’eccedenza fisiologica a conguaglio, il conteggio prende avvio dalla data di versamento del saldo. Qualora l’irregolarità riguardi un anticipo versato ma non dovuto, i 48 mesi scattano dalla data del singolo acconto. Questo criterio restrittivo trova radici in un filone giurisprudenziale storicamente solido, confermato a più riprese (tra le altre: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7248 del 22 marzo 2017, n. 31397 del 13 novembre 2023 e n. 12813 del 13 maggio 2025). L’applicazione di questa regola ha frequentemente penalizzato i professionisti, imponendo scadenze di restituzione anticipate rispetto alla liquidazione definitiva dell’imposta.
Il principio di diritto: compensazione e dies a quo
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