Scadenze imposte 30 e 31 luglio: come non sbagliare

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Due date cruciali attendono i contribuenti a fine luglio: il 30 per chi non ha diritto alla proroga con maggiorazione 0,4%, il 31 per i soggetti IRES con bilanci approvati dopo maggio.

La fine di luglio 2025 rappresenta un momento importante per i versamenti fiscali, con due scadenze distinte che possono creare confusione tra i contribuenti. Da un lato abbiamo il termine del 30 luglio con maggiorazione dello 0,4% per chi non può beneficiare della proroga, dall’altro il 31 luglio senza maggiorazione per specifiche categorie di soggetti IRES.

Questa sovrapposizione temporale richiede particolare attenzione nella gestione della tesoreria aziendale e nella pianificazione dei versamenti, considerando che si tratta di saldo 2024 e primo acconto 2025 per imposte sui redditi e IRAP, oltre ai contributi INPS per artigiani, commercianti e professionisti e al diritto annuale camerale.

Il calendario di luglio si presenta particolarmente fitto anche per altri adempimenti: dal 10 luglio scade il termine per i contributi dei lavoratori domestici, mentre il 16 luglio segna il ritorno degli adempimenti periodici per IVA, IRPEF e contributi INPS.

La proroga del D.L. n. 84/2025: chi può beneficiarne

L’articolo 13 del D.L. n. 84/2025, convertito in legge, ha introdotto una proroga significativa per specifiche categorie di contribuenti, spostando i termini di versamento al 21 luglio senza maggiorazione oppure al 20 agosto con maggiorazione dello 0,4%.

Possono beneficiare di questa proroga i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro. La norma estende il beneficio anche ai soggetti in regime forfetario ex articolo 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014, ai contribuenti minimi di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011, e a chi presenta altre cause di esclusione dagli ISA.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la trasparenza fiscale: anche chi partecipa a società, associazioni e imprese che presentano i requisiti per la proroga può beneficiarne per i redditi dichiarati “per trasparenza” secondo gli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. Ãˆ importante sottolineare che tale disposizione straordinaria vale solo per il 2025 e riguarda esclusivamente le imposte sul reddito, l’IRAP e l’IVA in scadenza il 30 giugno 2025.

Pagamenti rateali: regole e scadenze differenziate

Una novità operativa di rilievo riguarda i pagamenti rateali, che presentano calendari differenziati in base alla categoria del contribuente. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA che hanno optato per la rateizzazione, la seconda rata scade il 16 luglio 2025, seguita dalle successive rate mensili fino a dicembre.

contribuenti con partita IVA che beneficiano della proroga possono invece iniziare il pagamento rateale dal 21 luglio, con la seconda rata il 31 luglio e la terza il 20 agosto. Questa differenziazione temporale richiede particolare attenzione nella gestione dei flussi di cassa e nella programmazione dei versamenti.

Per ciascuna rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile, un elemento che deve essere considerato nel calcolo della convenienza economica della rateizzazione rispetto al versamento in unica soluzione.

Chi deve versare entro il 30 luglio con maggiorazione

La scadenza del 30 luglio 2025 con maggiorazione dello 0,4% riguarda una platea significativa di contribuenti che spesso sottovaluta questa scadenza. In particolare, sono coinvolte le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neanche tramite partecipazione a società trasparenti.

contribuenti con attività senza ISA approvati devono rispettare questo termine, così come chi svolge attività con ISA ma dichiara ricavi superiori a 5.164.569 euro. Una categoria particolare è rappresentata dai soggetti che svolgono attività agricole e sono titolari solo di redditi agrari ex articoli 32 e seguenti del TUIR, come confermato dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 330/2019.

Per i soggetti IRES, il termine del 30 luglio si applica a quelli che hanno approvato o avrebbero dovuto approvare il bilancio 2024 entro il 31 maggio 2025 e ai soggetti che non devono approvare bilancio o rendiconto.

Nello specifico, sono chiamati alla cassa:

  • Le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neanche tramite partecipazioni;
  • I contribuenti che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli ISA o che, pur avendoli, dichiarano ricavi superiori alla soglia di 5.164.569 euro;
  • I titolari di soli redditi agrari, come chiarito dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 330/2019;
  • I soggetti IRES “solari” che hanno approvato (o avrebbero dovuto approvare) il bilancio 2024 entro il 31 maggio 2025.

Il termine lungo del 31 luglio per i soggetti IRES

Una peculiarità spesso ignorata riguarda i soggetti IRES con termine lungo. Chi ha approvato il bilancio 2024 dopo il 31 maggio 2025, avvalendosi ad esempio dell’articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, gode di termini ordinari di versamento più favorevoli.

Secondo l’articolo 17 del DPR n. 435/2001, questi soggetti devono effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, quindi entro il 31 luglio 2025 senza maggiorazione. Rimane comunque la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, spostando la scadenza al 30 agosto 2025, che cadendo di sabato si differisce automaticamente a lunedì 1° settembre.

Tabella di riepilogo delle scadenze

La tabella riassuntiva delle scadenze per i soggetti IRES evidenzia le differenze sostanziali:

Tipo di soggetto IRESTermine senza maggiorazioneTermine con maggiorazione 0,4%
Bilancio approvato entro 30/4/202521 luglio20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni31 luglio1° settembre
Bilancio non approvato31 luglio1° settembre

IVA: regole specifiche

Il saldo IVA 2024 segue regole distinte che meritano attenzione particolare. Chi non ha versato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 può ancora regolarizzare la propria posizione entro il 30 luglio o il 20 agosto per chi beneficia della proroga.

Il calcolo delle maggiorazioni è cumulativo e complesso: si applica prima una maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ogni mese dal 17 marzo al 30 giugno 2025), poi l’ulteriore 0,4% per il differimento di 30 giorni, calcolata anche sulla precedente maggiorazione. Per chi versa entro il 30 luglio, la maggiorazione complessiva raggiunge il 2,0064%.

È importante notare che al versamento del saldo IVA non si applicano i termini lunghi del 31 luglio o 1° settembre per i soggetti IRES, come chiarito dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 73/2017. La specifica maggiorazione dello 0,4% si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

Altri adempimenti di luglio

Il mese di luglio 2025 presenta ulteriori scadenze che completano il panorama degli obblighi fiscali. Dal 1° luglio entra in vigore lo stop allo split payment verso le società quotate sull’indice FTSE MIB, semplificando le procedure di fatturazione verso questi soggetti.

Il 10 luglio segna la scadenza per i contributi INPS dei lavoratori domestici relativi al secondo trimestre 2025. Il versamento può essere effettuato tramite app IO, bollettino MAV precompilato o circuito “Reti Amiche.

Entro il 31 luglio scadono anche la TARI in molti comuni e la rottamazione quater, mentre il 25 luglio Ã¨ il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat.

Modalità di versamento: il ruolo del modello F24

Dal punto di vista operativo, tutti i versamenti devono essere eseguiti tramite il modello F24. Per i titolari di partita IVA, l’unica modalità ammessa è quella telematica, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, i canali Fisconline/Entratel o l’home banking del proprio istituto di credito. I contribuenti non titolari di partita IVA hanno una facoltà aggiuntiva: possono presentare il modello F24 in formato cartaceo presso sportelli bancari, postali o agenti della riscossione, ma solo se non utilizzano crediti in compensazione. I codici tributo da utilizzare per i versamenti IRPEF sono i consueti 4001 per il saldo e 4033 per il primo acconto.

Ravvedimento operoso per i ritardatari

Per i contribuenti che non dovessero riuscire a rispettare le scadenze di fine luglio o di agosto, resta percorribile la strada del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). Questo istituto permette di sanare l’omesso o tardivo versamento pagando l’imposta dovuta, una sanzione ridotta (la cui misura aumenta progressivamente con il passare del tempo) e gli interessi legali maturati. Si tratta di uno strumento fondamentale per la gestione “post-scadenza” che, se utilizzato correttamente, consente di mitigare in modo significativo le conseguenze di un ritardo.

Aspetti operativi

La corretta gestione di queste scadenze richiede una valutazione preliminare della propria posizione fiscale. Ãˆ consigliabile verificare immediatamente se si rientra tra i beneficiari della proroga, considerando che l’errore di valutazione comporta l’applicazione di sanzioni per tardivo versamento.

Per i soggetti IRES, particolare attenzione va posta alla data di approvazione del bilancio 2024, che determina quale termine applicare. La pianificazione finanziaria deve considerare che i versamenti includono non solo le imposte dirette, ma anche i contributi INPS e il diritto annuale camerale, che seguono gli stessi termini.

Il ravvedimento operoso può rappresentare una soluzione per chi ha già superato alcune scadenze, mentre per i versamenti futuri la scelta tra pagamento in unica soluzione e rateizzazione deve considerare gli interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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