Calendario scadenze fiscali luglio 2026: proroga al 20 luglio per ISA e forfettari, versamenti 16 luglio, rottamazione-quinquies e bollo auto
Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89 sposta al 20 luglio i versamenti da dichiarazione per ISA e forfettari. Luglio 2026 concentra anche la prima rata della rottamazione-quinquies, i versamenti periodici del 16 luglio e le scadenze residuali del 31 luglio per canone RAI e bollo auto.
Le scadenze fiscali luglio 2026, all’interno del calendario fiscale, si articolano in quattro date chiave: 16 luglio per IVA mensile e ritenute, 20 luglio per i versamenti da dichiarazione dei soggetti ISA e forfettari (proroga ex art. 6 D.L. n. 89/2026), 31 luglio per canone RAI, bollo auto e prima rata rottamazione-quinquies. I contribuenti non ISA che non hanno versato entro il 30 giugno dispongono del 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Nel mese di luglio 2026 è sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi, c’è tempo fino al 30 settembre nel caso del modello 730/2026 e fino al 31 ottobre se si usa il modello Redditi Persone Fisiche. Ecco una guida completa, strutturata per scadenze, per non perdersi nella giungla fiscale di luglio.

Quadro d’insieme: le date da segnare a luglio 2026
Luglio 2026 è il mese fiscalmente più articolato dell’estate, con adempimenti che interessano categorie molto diverse di contribuenti: professionisti e imprese con partita IVA, sostituti d’imposta, privati cittadini e debitori in definizione agevolata. La struttura del mese ruota attorno a tre poli temporali distinti.
Il primo polo è il 16 luglio, data ricorrente per i versamenti periodici ordinari: IVA mensile riferita a giugno, ritenute operate nel mese precedente, contributi previdenziali INPS su lavoro dipendente e Gestione Separata. Il secondo polo è il 20 luglio, la scadenza straordinaria introdotta dal D.L. n. 89/2026 che ha differito senza maggiorazioni i versamenti da dichiarazione dei redditi per i soggetti ISA, i forfettari e i minimi. Il terzo polo è il 31 luglio, che concentra le scadenze residuali a maggiore impatto sui privati: canone RAI, bollo auto, prima rata della rottamazione-quinquies e collegamento POS-registratore telematico per i dispositivi attivati a maggio 2026.
Una precisazione rilevante per la pianificazione: il calendario di luglio 2026 non prevede la sospensione ferragostana, che scatta invece ad agosto. Chi non rispetta le scadenze di luglio non beneficia di proroghe automatiche, salvo le specifiche tolleranze previste per la rottamazione-quinquies (5 giorni per la prima rata).
Scadenze del 15 luglio: locazioni e fatturazione differita
Il 15 luglio 2026 concentra due adempimenti distinti che riguardano categorie specifiche di contribuenti: i locatori con contratti fuori cedolare secca e i soggetti IVA con operazioni documentate da DDT nel mese precedente.
Imposta di registro sui contratti di locazione. I proprietari che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione nel mese di giugno 2026 senza optare per il regime della cedolare secca sono tenuti al versamento dell’imposta di registro entro il 15 luglio. Il versamento avviene tramite modello F24 Elementi Identificativi. Le aliquote ordinarie sono pari al 2% del canone annuo per i contratti a canone libero (con un minimo di 67 euro) e al 2% per i contratti a canone concordato; per i fondi rustici si applica lo 0,5%. I contratti in regime di cedolare secca sono esonerati dall’imposta di registro e di bollo, in quanto la cedolare sostituisce integralmente IRPEF, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo.
Fatture differite. Entro il 15 luglio occorre emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese di giugno 2026. La condizione necessaria è che le operazioni risultino da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione è stata effettuata. Questa facoltà, prevista dall’art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, consente di raggruppare in un’unica fattura tutte le cessioni del mese verso lo stesso cliente, semplificando la gestione documentale per le imprese con flussi di consegna continuativi.
Scadenze fiscali 16 luglio 2026
Il 16 luglio 2026 è la scadenza mensile ordinaria più densa di adempimenti dell’intero mese. In questa data convergono sette flussi F24 distinti che interessano sostituti d’imposta, contribuenti IVA mensili e trimestrali, datori di lavoro e una categoria residuale di contribuenti che versano la seconda rata IRPEF con maggiorazione. È la data che storicamente genera il maggior numero di versamenti omessi per sovrapposizione di scadenze.
IVA mensile e contribuenti trimestrali
I contribuenti IVA in regime mensile, con volume d’affari superiore a 400.000 euro per prestazioni di servizi o 700.000 euro per cessioni di beni, versano entro il 16 luglio l’IVA maturata nel mese di giugno 2026, tramite modello F24 con codice tributo 6006. I contribuenti trimestrali per opzione versano invece l’IVA relativa al secondo trimestre 2026 (aprile-giugno), con l’applicazione della maggiorazione dell’1% a titolo di interesse corrispettivo, come previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999. Sempre entro il 16 luglio scade la quinta rata mensile per chi ha rateizzato il saldo IVA annuale 2025.
Ritenute e contributi INPS
I sostituti d’imposta versano entro il 16 luglio le ritenute IRPEF operate nel mese di giugno 2026 su redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e compensi di lavoro autonomo, unitamente alle relative addizionali regionali e comunali. Nella stessa data scadono i contributi previdenziali INPS relativi ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata, tramite flusso UniEmens. I sostituti d’imposta che hanno scelto la modalità semplificata del modello 770 devono trasmettere il prospetto F24/770 con i dati aggiuntivi relativi alle ritenute operate nel mese precedente. Scadono inoltre le ritenute del 21% sugli importi corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2026 derivanti da contratti di locazione breve, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017.
Seconda rata IRPEF con maggiorazione 0,18%
I contribuenti persone fisiche non ISA che hanno versato la prima rata IRPEF (saldo 2025 e primo acconto 2026) entro il 30 giugno 2026 e hanno scelto la rateizzazione devono versare entro il 16 luglio la seconda rata con una maggiorazione dello 0,18% a titolo di interesse corrispettivo. Chi invece non ha versato nulla entro il 30 giugno può ancora regolarizzarsi entro il 30 luglio applicando la maggiorazione ordinaria dello 0,40%, senza incorrere in sanzioni. La terza rata per chi rateizza scade il 20 agosto 2026.
Altri versamenti del 16 luglio
Completano il quadro degli adempimenti del 16 luglio i seguenti versamenti, ciascuno con propria base normativa:
- Imposta sostitutiva sui premi di produttività: versamento dell’imposta al 5% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti nel mese precedente a titolo di premi di risultato, nei limiti previsti dalla Legge di Bilancio 2026.
- Imposta sugli intrattenimenti: dovuta dai soggetti che esercitano attività di intrattenimento con carattere di continuità, calcolata sugli incassi del mese precedente.
- Tobin Tax: imposta sulle transazioni finanziarie relativa alle operazioni su strumenti finanziari effettuate nel mese di giugno 2026.
- Split payment: versamento dell’IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti equiparati, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
La grande novità: la proroga al 20 luglio per le Partite IVA
La notizia di maggiore rilievo per professionisti e imprese riguarda lo slittamento dei pagamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, originariamente fissati al 30 giugno 2026. Grazie al Decreto Legge 22 maggio 2026, n. 89, i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), i forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e i contribuenti a essi collegati beneficiano di una proroga al 20 luglio 2026.
Entro questa data sarà possibile versare senza alcuna maggiorazione o sanzione le imposte come saldo 2025 e primo acconto 2026 di IRPEF, IRES, IRAP, le imposte sostitutive, le addizionali e i contributi previdenziali. Chi desidera posticipare ulteriormente i pagamenti, potrà versare le somme dovute entro il 20 agosto 2026, applicando in questo caso una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
Chi paga quando: la mappa soggetti-scadenza-maggiorazione
La proroga introdotta dal D.L. n. 89/2026 non si applica in modo uniforme a tutti i contribuenti. La scadenza effettiva dipende dalla categoria fiscale di appartenenza, dalla tipologia di versamento e dalla scelta di avvalersi o meno del differimento aggiuntivo ad agosto. La tabella seguente consente di identificare immediatamente la propria scadenza e la maggiorazione applicabile.
| Categoria contribuente | Scadenza ordinaria | Proroga disponibile | Maggiorazione | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Soggetti ISA (con ricavi ≤ €5.164.569) | 20 luglio 2026 | Sì — fino al 20 agosto 2026 | 0% entro il 20/7 · 0,80% entro il 20/8 | Include saldo IRPEF/IRES/IRAP 2025 e primo acconto 2026. La proroga opera anche in presenza di cause di esclusione ISA. |
| Forfettari e contribuenti minimi | 20 luglio 2026 | Sì — fino al 20 agosto 2026 | 0% entro il 20/7 · 0,80% entro il 20/8 | Include imposta sostitutiva (15% o 5%), IVIE, IVAFE e contributi INPS Gestione Separata. |
| Soci di società/associazioni trasparenti ISA | 20 luglio 2026 | Sì — fino al 20 agosto 2026 | 0% entro il 20/7 · 0,80% entro il 20/8 | La proroga si estende ai soci per i versamenti collegati al reddito di partecipazione. |
| Persone fisiche private (no partita IVA) | 30 giugno 2026 | Sì — fino al 30 luglio 2026 | 0% entro il 30/6 · 0,40% entro il 30/7 | Non beneficiano della proroga ISA. Il differimento di 30 giorni con 0,40% è quello ordinario di legge. |
| Soggetti ISA con ricavi > €5.164.569 | 30 giugno 2026 | Sì — fino al 30 luglio 2026 | 0% entro il 30/6 · 0,40% entro il 30/7 | Superata la soglia di ricavi, si applicano le regole ordinarie indipendentemente dall’attività svolta. |
| Enti non commerciali senza attività ISA | 30 giugno 2026 | Sì — fino al 30 luglio 2026 | 0% entro il 30/6 · 0,40% entro il 30/7 | Esclusi dalla proroga ISA. Regole ordinarie applicabili per i versamenti da dichiarazione. |
| Imprenditori agricoli (solo reddito agrario) | 30 giugno 2026 | Sì — fino al 30 luglio 2026 | 0% entro il 30/6 · 0,40% entro il 30/7 | Non soggetti ISA per definizione; esclusi dalla proroga al 20 luglio. |
| Contribuenti IVA mensili (versamenti periodici) | 16 luglio 2026 | No | Non applicabile | IVA di giugno, ritenute e contributi INPS: scadenze periodiche ordinarie non interessate dalla proroga ISA. |
Nota sulla maggiorazione di agosto: il D.L. n. 89/2026 ha fissato la maggiorazione per il differimento al 20 agosto nella misura dello 0,80%, il doppio rispetto al consueto 0,40% degli anni precedenti. Il 20 agosto incorpora già la proroga di ferragosto (il trentesimo giorno successivo al 20 luglio cadrebbe il 19 agosto, domenica, e il 20 agosto rientra nella sospensione ferragostana prorogata al primo giorno utile).
Scadenze 31 luglio tra Canone RAI, Bollo Auto e Rottamazione
Il 31 luglio 2026 è la data di chiusura del mese fiscale e concentra adempimenti eterogenei che interessano sia i privati cittadini sia gli operatori commerciali. A differenza delle scadenze di metà mese, prevalentemente a carico di partite IVA e sostituti d’imposta, quelle del 31 luglio hanno un perimetro soggettivo più ampio e impattano direttamente sulla liquidità delle famiglie e sull’operatività degli esercenti.
Canone RAI: chi paga direttamente con F24
Il 31 luglio 2026 è il termine per il versamento della seconda rata semestrale (o della terza rata trimestrale, per chi ha optato per questa modalità) del canone RAI tramite modello F24. L’obbligo riguarda esclusivamente i contribuenti per i quali il canone non viene addebitato automaticamente nella bolletta elettrica: tipicamente i titolari di utenze intestate a soggetti diversi dal componente del nucleo familiare che detiene il televisore, oppure i contribuenti che hanno presentato dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio. Per la generalità dei cittadini con bolletta elettrica domestica, il canone RAI è già trattenuto dall’operatore energetico e non richiede alcun adempimento diretto a luglio.
Bollo e superbollo auto
Il 31 luglio 2026 rappresenta l’ultimo giorno utile per il pagamento del bollo auto per i veicoli con tassa automobilistica in scadenza nel mese, secondo le specifiche regole regionali che disciplinano i termini di versamento. Il bollo auto, tecnicamente tassa di possesso, è un tributo regionale e le modalità di pagamento variano per Regione. Il superbollo (addizionale erariale sulla tassa automobilistica) si applica ai veicoli con potenza superiore a 185 kW e si calcola nella misura di 20 euro per ogni kW eccedente tale soglia, con una riduzione progressiva del 40%, 70% e 85% rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo.
Rottamazione-quinquies: prima rata e tolleranza di 5 giorni
Il 31 luglio 2026 scade il termine per il versamento della prima rata, o dell’importo in unica soluzione, della rottamazione-quinquies, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, introdotta dall’art. 1, commi 82-101 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Il piano rateale prevede un massimo di 54 rate bimestrali (pari a 9 anni di durata complessiva). È prevista una tolleranza di 5 giorni: il versamento effettuato entro il 5 agosto 2026 non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata. Il pagamento avviene tramite i moduli F24 precompilati allegati alla comunicazione ricevuta dall’AdER, oppure attraverso il portale ader.gov.it con accesso SPID, CIE o CNS. I contribuenti con più piani attivi, ad esempio con rate residue della rottamazione-quater e la nuova rottamazione-quinquies, devono verificare con attenzione le comunicazioni ricevute dall’AdER per evitare di imputare il pagamento al piano errato.
Collegamento POS-registratore telematico
Per gli esercenti con attività commerciale al dettaglio, il 31 luglio 2026 scade il termine per effettuare il collegamento tra il POS e il registratore telematico, limitatamente ai dispositivi di pagamento elettronico attivati nel mese di maggio 2026. L’obbligo di integrazione tra POS e registratore telematico mira a garantire la trasmissione automatica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, riducendo i margini di errore nella riconciliazione tra incassi elettronici e corrispettivi fiscali trasmessi.
Domande frequenti
La proroga ex art. 6 D.L. n. 89/2026 si applica ai soggetti ISA, ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio e ai soci di società o associazioni fiscalmente trasparenti soggette agli ISA. Sono esclusi i contribuenti con ricavi superiori a 5.164.569 euro e le persone fisiche prive di partita IVA.
Chi non versa entro il 20 luglio può differire il pagamento al 20 agosto 2026 applicando una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta del doppio rispetto al consueto 0,40% degli anni precedenti, come stabilito dall’art. 6 del D.L. n. 89/2026.
La prima rata, o il versamento in unica soluzione, scade il 31 luglio 2026. È prevista una tolleranza di 5 giorni: il pagamento effettuato entro il 5 agosto 2026 non comporta la decadenza dal beneficio. Il riferimento normativo è l’art. 1, commi 82-101 della Legge n. 199/2025.
Sì. La proroga al 20 luglio 2026 si estende anche ai contributi previdenziali INPS dovuti da artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata, quando il loro versamento segue le stesse scadenze delle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione. I contributi periodici su lavoro dipendente restano invece ancorati al 16 luglio.
Entro il 16 luglio i sostituti d’imposta devono versare le ritenute IRPEF operate a giugno su redditi di lavoro dipendente e autonomo, i contributi INPS tramite flusso UniEmens e l’IVA mensile riferita a giugno. Nella stessa data scadono le ritenute del 21% sulle locazioni brevi del trimestre aprile-giugno 2026.