Sanzioni Quadro RW e giorni di possesso: calcolo pro-periodi, ruolo della quota, cointestazioni, ravvedimento e continuazione.
La sanzione RW è proporzionata ai periodi di possesso; la quota di detenzione incide in via ricostruttiva sull’importo non dichiarato, con cautele nei casi di cointestazione.
La domanda centrale è se le sanzioni per il monitoraggio fiscale del Quadro RW siano commisurate ai giorni di possesso e alla percentuale di detenzione dell’attività estera, e la risposta, alla luce di norme, istruzioni e prassi, è: sì per i giorni in modo espresso e consolidato; pro‑quota in via argomentativa coerente con l’importo non dichiarato e la struttura del modello, con attenzione ai casi di cointestazione.
La proporzionalità temporale discende dai chiarimenti su dossier titoli con movimentazioni infra‑annuali (Circolare n. 12/E/2016) e dalle istruzioni RW che prevedono la valorizzazione per periodi e la media ponderata dei giorni, mentre la ripartizione pro‑quota va motivata facendo coincidere la base sanzionatoria con quanto il singolo era tenuto a indicare secondo “quota” e “giorni”, specie in presenza di conti cointestati ove l’ufficio può assumere un’esposizione piena da circoscrivere in difesa.
Quadro normativo di riferimento
L’obbligo di monitoraggio fiscale nel Quadro RW (art. 4 D.L. n. 167/1990) ricade su persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti per investimenti e attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Le violazioni sono sanzionate dall’art. 5 con la seguente suddivisione:
- Dal 3% al 15% del valore dell’attività non dichiarata (white list);
- Dal 6% al 30% del valore dell’attività non dichiarata (giurisdizioni a fiscalità privilegiata).
La sanzione riguarda ogni annualità di violazione, ancora accertabile. Se il quadro RW è presentato entro 90 giorni, si applica la sanzione fissa di 258 euro in luogo della proporzionale, con possibilità di ravvedimento operoso RW entro i limiti dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/97, secondo un quadro applicativo consolidato nella prassi operativa. I termini di decadenza per la notifica dell’atto sanzionatorio sono fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione, con applicazione degli istituti del cumulo giuridico e della definizione agevolata ai sensi degli artt. 12, 16 e 20 D.Lgs. n. 472/97.
Giorni di possesso con riferimento certo
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