Che cosa succede quando un operatore economico obbligato ad emettere fattura elettronica, emette fatture in formati diversi non validi? In quali problemi può incorrere il cedente/prestatore e il cessionario/committente l’operazione?
Oggi voglio parlarti delle sanzioni che riguardano la ritardata o omessa fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva. La normativa di riferimento è dettata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/97 la quale prevede che per la fattispecie di sottofatturazione, omessa fatturazione o di indicazione in fattura di aliquota inferiore è prevista una sanzione amministrativa che va dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Inoltre, è opportuno ricordare che la stessa disposizione stabilisce che, per l’omessa/irregolare fatturazione e successiva omessa/irregolare registrazione, la sanzione sia unica.
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Omessa fatturazione: quali sanzioni?
La fattura emessa in un formato diverso da quello elettronico è da considerarsi inesistente. La fattura inesistente è a tutti gli effetti una fattura non emessa. Tutte le fatture che non transitano dal Sistema di Interscambio devono essere considerate come inesistenti. Questo significa che, in pratica, è come se la fattura, operativamente, non sia mai stata emessa. Questo aspetto è molto importante in quanto può creare dei problemi sia per il cedente che per il cessionario dell’operazione.
Il cedente/prestatore e il cessionario/committente al verificarsi di questa fattispecie incorrono nelle sanzioni indicate dall’articolo 6, del D.Lgs. n. 471/97. Si tratta delle sanzioni amministrative pecuniarie che vado ad analizzare di seguito.
Sanzioni per il cedente/prestatore
In capo al cedente/prestatore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata. In caso di omessa fatturazione che non incide sulla liquidazione dell’IVA, la sanzione è fissa, che varia da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 2.000.
Con la risposta interpello n. 528/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, a fronte della tardiva trasmissione della fattura elettronica, si rende applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro (ex art. 6 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97), qualora l’emissione avvenga entro il termine per la liquidazione periodica Iva di riferimento e non abbia inciso sulla stessa. Si tratta, in questo caso, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, di una violazione “formale“, posto che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle “inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale“.
In caso di operazione con IVA non esposta (vedi i casi di operazioni esenti IVA, oppure di reverse charge, etc), la sanzione è variabile, dal 5% al 10% dei corrispettivi. Queste sono tutte le sanzioni applicabili nei casi di fattura elettronica omessa per quanto riguarda il cedente/prestatore dell’operazione.
Tabella di riepilogo: sanzioni omessa fatturazione
Il ritardo, l’omissione o gli errori nell’invio della fattura elettronica può comportare gravi conseguenze per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni.
Violazione | Sanzioni amministrative |
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Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Da 250 euro a 2.000 euro |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione elettronica e o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; Se non ci sono conseguenze sul calcolo dell’IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
Violazioni solo formali | – |
In caso di più violazioni di obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione le sanzioni si applicano una sola volta, sulla base del principio del cumulo giuridico.
Sanzioni per il cessionario/committente
Per quanto riguarda il soggetto cessionario/committente vi è un diverso regime sanzionatorio. In questo caso è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’Iva non correttamente documentata. Tuttavia, per il cessionario/committente, vi è una possibilità di evitare la sanzione.
La possibilità di evitare l’applicazione di sanzioni è connessa alla possibilità di regolarizzare l’operazione. Tale regolarizzazione è possibile laddove il cessionario/committente non riceva entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione una regolare fattura elettronica. Infatti, qualora il prestatore entro il termine di 4 mesi dell’effettuazione dell’operazione non provveda ad emettere fattura il cessionario/committente per evitare l’applicazione di sanzioni ha la possibilità di procedere all’emissione di un’autofattura elettronica. Tale documento deve essere predisposto nei 30 giorni successivi dallo spirare dei 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione e deve essere trasmesso telematicamente al sistema di interscambio (SdI). Contestualmente, per regolarizzare l’operazione, deve essere versata l’Iva indicata in autofattura. Trattandosi di autofatturazione, l’Iva può essere portata in detrazione in sede di liquidazione periodica.
L’autofattura elettronica sostituisce il visto che, in precedenza all’applicazione della fattura elettronica, doveva essere apposto a cura dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sul documento.
Ravvedimento operoso omessa fatturazione
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite ravvedimento operoso, ovvero, le sanzioni sono ridotte di:
- 1/9, entro 90 giorni dall’effettuazione dell’omissione o dell’errore;
- 1/8, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6, oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Sanzioni fatturazione elettronica e l’emissione della fattura
Il regime sanzionatorio deve essere valutato sulla base del momento in cui è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica:
- In caso della fattura immediata l’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio è possibile entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero dalla data del documento;
- In caso di fattura differita l’emissione e l’invio telematico della fattura elettronica deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sanzioni fatturazione elettronica: codice tributo modello F24
In caso di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni. Il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.
Fattura elettronica ed assolvimento dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per le operazioni esenti come deve essere assolta? Può esserci una sanzione per Fattura Elettronica omessa in caso di problemi con il pagamento del bollo?
Altro aspetto che può portare all’applicazione di sanzioni legate alla Fattura Elettronica è l’assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di fatture elettroniche per operazioni esenti, escluse o fuori campo Iva di importo superiore a 77,47 euro è previsto l’assolvimento del bollo. In particolare deve essere versato il bollo di 2,00 euro a cura del soggetto cedente/prestatore. Questo secondo le regole indicate nel D.M. 17 giugno 2014. In sintesi, il cedente/prestatore deve procedere con la seguente procedura:
- Indicare nell’apposito spazio della fattura in formato XML l’imposta di bollo;
- Versare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo annuale entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta;
- Utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 2501.
Nel caso in cui l’imposta di bollo venga addebitata al cliente, è necessario inserire la marca da bollo anche nel corpo della fattura. Mi riferisco all’indicazione della stessa nella parte numerica, in modo che venga ricompresa nel totale documento.
Conclusioni
Le problematiche legate alla Fattura Elettronica possono essere le più disparate. Sicuramente incorrere nella fattispecie di fattura elettronica omessa non è piacevole. Le sanzioni in cui si può incorrere sono elevate e riguardano sia il cedente che il cessionario.
Per il cedente si tratta di sanzioni sicuramente più gravose. Per il cessionario, invece, la situazione è più mite. Egli, infatti, ha facoltà di regolarizzare la situazione in autonomia emettendo autofattura. Questo aspetto sicuramente può aiutare ad evitarsi l’applicazione della sanzione. Inoltre, con l’emissione dell’autofattura vi è anche la possibilità di detrarsi l’Iva.
In generale quello che posso consigliarti è di prestare la massima attenzione all’emissione in modo corretto della Fattura Elettronica. In caso contrario, affidati sempre la tuo Commercialista di fiducia.
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.