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Ruling preventivo per le imprese con attività internazionale

Fiscalità InternazionaleRuling preventivo per le imprese con attività internazionale

Scopri come il ruling internazionale può offrire certezza fiscale e prevenire la doppia imposizione per le imprese operanti oltre confine.

Nel contesto economico odierno, le imprese con attività internazionali affrontano sfide fiscali complesse. Il ruling internazionale emerge come uno strumento cruciale per garantire trasparenza e certezza nei rapporti con l'amministrazione fiscale, riducendo il rischio di doppia imposizione e contenziosi.
Cos'è il ruling internazionale?
Il ruling internazionale è una procedura che consente alle imprese con attività transnazionali di stipulare accordi preventivi con l'Agenzia delle Entrate, aventi lo scopo di chiarire in anticipo il trattamento fiscale applicabile a determinate operazioni. Questi accordi, previsti dall'art. 31-ter del DPR 600/73, mirano a fornire alle imprese una visione chiara e condivisa del quadro normativo di riferimento, riducendo l'incertezza fiscale e minimizzando il rischio di contestazioni future.
Attraverso il ruling, le imprese possono stabilire, insieme all'amministrazione fiscale, criteri specifici per la determinazione dei prezzi di trasferimento, la residenza fiscale e altri aspetti rilevanti per le attività transnazionali. In tal modo, il ruling non solo garantisce la prevedibilità, ma promuove anche un clima di collaborazione e fiducia tra le parti, agevolando la pianificazione fiscale e contribuendo alla riduzione del contenzioso.
Ambito soggettivo: chi può accedere al ruling?
Possono accedere al ruling internazionale le imprese residenti in Italia che:

Controllano o sono controllate da imprese non residenti;
Partecipano al capitale di soggetti non residenti o ricevono partecipazioni da essi;
Hanno corrisposto o percepito dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali da o verso soggetti non residenti;
Operano attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato.

Inoltre, le imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia, che intendono investire nel Paese tramite una stabile organizzazione entro l'anno successivo alla presentazione dell'istanza, possono accedere alla procedura.
L’Agenzia delle Entrate (provv. 21.3.2016, art. 1.1) ha chiarito che per “impresa con attività internazionale” deve intendersi qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
Il ruling non riguarda le persone fisiche e comunque chi non opera in regime di impresa.
Oggetto dell'accordo preventivo
La procedura di accordi preventivi (art. 31-ter co. 1, DPR n. 600/73) è attivabile con principale riferimento ai seguenti ambiti:

Preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato. Società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (art. 110 co. 7, DPR n. 917/86);
Applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un ...

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    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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