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Ruling preventivo per le imprese con attività internazionale

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
8 min di lettura

Nel contesto economico odierno, le imprese con attività internazionali affrontano sfide fiscali complesse. Il ruling internazionale emerge come uno strumento cruciale per garantire trasparenza e certezza nei rapporti con l’amministrazione fiscale, riducendo il rischio di doppia imposizione e contenziosi.

Cos’è il ruling internazionale

Il ruling internazionale è una procedura che consente alle imprese con attività transnazionali di stipulare accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate, aventi lo scopo di chiarire in anticipo il trattamento fiscale applicabile a determinate operazioni. Questi accordi, previsti dall’art. 31-ter del DPR n. 600/73, mirano a fornire alle imprese una visione chiara e condivisa del quadro normativo di riferimento, riducendo l’incertezza fiscale e minimizzando il rischio di contestazioni future.

Attraverso il ruling, le imprese possono stabilire, insieme all’amministrazione fiscale, criteri specifici per la determinazione dei prezzi di trasferimento, la residenza fiscale e altri aspetti rilevanti per le attività transnazionali. In tal modo, il ruling non solo garantisce la prevedibilità, ma promuove anche un clima di collaborazione e fiducia tra le parti, agevolando la pianificazione fiscale e contribuendo alla riduzione del contenzioso.

Secondo il progetto BEPS un ruling è costituito da:

“qualsiasi consiglio, informazione o promessa fornita dall’autorità fiscale a uno specifico contribuente o gruppi di contribuenti concernenti la loro situazione fiscale e sulle quali essi possono fare affidamento”

Il documento essere rilasciato dall’autorità fiscale prima o dopo il compimento di una determinata operazione. Questo, sempre che abbia a che vedere con una domanda specifica riguardante un contribuente individuato (taxpayer-specific ruling).

Ambito soggettivo: chi può accedere

Possono accedere al ruling internazionale le imprese residenti in Italia che:

  • Controllano o sono controllate da imprese non residenti;
  • Partecipano al capitale di soggetti non residenti o ricevono partecipazioni da essi;
  • Hanno corrisposto o percepito dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali da o verso soggetti non residenti;
  • Operano attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato.

Inoltre, le imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia, che intendono investire nel Paese tramite una stabile organizzazione entro l’anno successivo alla presentazione dell’istanza, possono accedere alla procedura.

L’Agenzia delle Entrate (provv. 21.3.2016, art. 1.1) ha chiarito che per “impresa con attività internazionale” deve intendersi qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

Il ruling non riguarda le persone fisiche e comunque chi non opera in regime di impresa.

Oggetto dell’accordo preventivo

La procedura di accordi preventivi (art. 31-ter co. 1, DPR n. 600/73) è attivabile con principale riferimento ai seguenti ambiti:

  1. Preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato. Società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (art. 110 co. 7, DPR n. 917/86);
  2. Applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente. Ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
  3. Applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a oppure da soggetti non residenti;
  4. Preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza (artt. 166 e 166-bis DPR n. 917/86);
  5. Valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’art. 162 del DPR n. 917/86. Nonché dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

Dividendi, interessi e royalties

Con riguardo ai regimi dei dividendi, degli interessi e delle royalties, l’oggetto della procedura può riguardare sia la congruità dell’importo corrisposto che la qualificazione fiscale della fattispecie oggetto di tassazione.

Si riscontrano spesso, infatti, situazioni in cui la qualificazione di un reddito tra una fattispecie piuttosto che in un’altra (per esempio, royalties o reddito d’impresa) non appare agevole ed immediata. Né ai fini della normativa interna, né delle disposizioni convenzionali.

Interessi e royalties corrisposti a consociate UE

La tassazione esclusiva degli interessi e delle royalties nell’ambito dei gruppi multinazionali è riservata allo Stato di residenza del percettore (direttiva 3.6.2003 n. 49/CE recepita dal DLgs. 30.5.2005 n. 143).

La ritenuta a titolo d’imposta su interessi e royalties non è applicata in caso di pagamenti effettuati nei confronti di consociate residenti in Stati membri UE (art. 26-quater del DPR n. 600/73).

Il regime di esenzione (art. 26-quater del DPR n. 600/73) è stato introdotto dal D.Lgs. n. 143/2005 di recepimento della direttiva 3.6.2003 n. 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

Stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera

In passato c’era incertezza sull’applicabilità del ruling in merito alla valutazione circa la sussistenza della stabile organizzazione.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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