Rottamazione quinquies definitiva 2026: convenienza e rate

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La rottamazione quinquies 2026 non è una soluzione universale per tutti i debiti fiscali. Questa guida analizza quando la definizione agevolata risulta effettivamente conveniente, quali carichi sono ammessi, come valutare la sostenibilità del piano di pagamento e quando è invece preferibile optare per la rateazione ordinaria a 120 rate.

E’ stata approvata alla Camera con 216 sì e 126 no. La legge di bilancio vale 22 miliardi. Tra le principali misure troviamo la nuova rottamazione quinquies. Nell’art. 1 commi 82 e seguenti della Legge di Bilancio 2026. ha trovato definitiva conferma la c.d. rottamazione-quinquies, che riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023. Questa nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle non è per tutti. Mentre i titoli dei giornali enfatizzano la possibilità di cancellare sanzioni e interessi su 23 anni di carichi fiscali, la realtà operativa è ben diversa. Nella pratica professionale quotidiana affrontiamo situazioni in cui il contribuente presenta un mix di debiti, alcuni rottamabili e altri esclusi, con piani di rateazione già attivi e procedure esecutive in corso.

Questa guida nasce dall’esperienza concreta: quando un cliente chiede se aderire alla quinquies, la risposta non può essere un generico “sì, conviene sempre“. Serve un’analisi caso per caso, considerando la natura specifica dei debiti, il rapporto con le precedenti rottamazioni e soprattutto la sostenibilità finanziaria di un impegno che può durare fino al 2035.

In sintesi, la rottamazione quinquies conviene quando:

  • Il debito deriva interamente da controlli automatizzati (articoli 36-bis, 36-ter DPR n. 600/73).
  • Le sanzioni rappresentano una quota significativa del totale (oltre il 30%).
  • Il contribuente può sostenere rate bimestrali per 9 anni.
  • Non si è in regola con la rottamazione quater al 30 settembre 2025.
  • Non ci sono contenziosi pendenti con buone probabilità di successo.

Quando invece è sconsigliabile:

  • Debiti misti (parte rottamabile, parte da accertamento).
  • Flussi di cassa instabili o stagionali.
  • Sanzioni inferiori al 15-20% del debito totale.
  • Situazioni che richiedono massima flessibilità nei pagamenti.

Il beneficio per i contribuenti e scadenze

Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR n. 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali e le scadenze da rispettare:

  • Entro il 30 aprile 2026 occorre trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso. La domanda deve essere presentata quand’anche non ci fossero importi da pagare, il che potrebbe succedere per le sanzioni da tardivo versamento di imposte dichiarate;
  • Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;
  • Entro il 31 luglio 2026 occorre pagare tutte le somme o la prima rata. Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035 (la prima scade come detto il 31 luglio 2026).

Il perimetro selettivo: non tutte le cartelle sono rottamabili

La vera discontinuità della rottamazione quinquies rispetto alle edizioni precedenti sta nel perimetro di applicazione. Non siamo più di fronte al criterio “tutti i carichi Ader salvo poche esclusioni“. Qui il principio è opposto: sono ammessi solo i carichi indicati in modo tassativo.

Rientrano nella definizione agevolata esclusivamente le iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione automatizzata e dal controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA. In termini normativi, parliamo dei controlli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972. Tradotto in casi concreti, sono rottamabili i debiti per omesso o insufficiente versamento di imposte regolarmente dichiarate, oltre ai rilievi su detrazioni, deduzioni o ritenute d’acconto indicate in dichiarazione ma non riconosciute in sede di controllo automatizzato.

Sono invece esclusi tutti gli accertamenti esecutivi, categoria che include le contestazioni su maggiore imponibile, gli esiti degli studi di settore, i redditometri e qualsiasi altra attività accertativa che vada oltre il mero controllo formale della dichiarazione. Anche le imposte indirette sui trasferimenti, come registro, successioni e donazioni, non rientrano nell’ambito della quinquies, non derivando da controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Per quanto riguarda i tributi locali, la situazione è ancora più complessa. IMU, TARI e addizionali comunali non rientrano nella rottamazione statale, salvo eventuali definizioni autonome deliberate dagli enti territoriali. Questo significa che nei prossimi mesi potrebbe proliferare un quadro frammentato di rottamazioni locali, ciascuna con regole proprie e possibili sovrapposizioni con ruoli gestiti comunque tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sul fronte delle sanzioni amministrative, le multe stradali presentano un regime particolare: possono rientrare nella quinquies solo se irrogate da amministrazioni statali e affidate alla riscossione nei limiti temporali previsti. Le multe irrogate dalle polizie locali sono invece escluse dalla definizione agevolata nazionale.

Decaduti da vecchie rottamazioni: chi può rientrare e chi resta fuori

La rottamazione quinquies incide anche sui contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, ma con limiti precisi che è fondamentale comprendere per evitare aspettative errate.

La regola generale stabilisce che i decaduti possono essere riammessi solo per i carichi che rientrano nel perimetro selettivo della nuova definizione. Quindi anche per chi è decaduto dalla rottamazione quater, l’accesso alla quinquies riguarda esclusivamente i ruoli derivanti da controlli automatizzati o formali, mai gli accertamenti o altre tipologie escluse.

Il meccanismo più penalizzante riguarda però il rapporto specifico con la rottamazione quater. La norma introduce un blocco selettivo: se il contribuente risultava in regola con la quater al 30 settembre 2025, è escluso dalla quinquies per quegli stessi debiti. Questo significa che anche chi decade dalla quater con il mancato pagamento della rata di novembre 2025 resta comunque escluso, perché ciò che conta è la regolarità a quella data di riferimento.

Questo aspetto genera un paradosso apparente che vale la pena chiarire con un esempio concreto. Un contribuente paga regolarmente tutte le rate della quater fino a settembre 2025, poi valuta di sospendere il pagamento della rata di novembre 2025, convinto che decadendo possa accedere alla quinquies su condizioni più favorevoli. La disciplina normativa porta invece a un risultato opposto: anche la decadenza successiva non apre l’accesso alla quinquies, perché il requisito di esclusione si valuta al 30 settembre 2025.

Casi pratici: quando i ruoli sono misti

La realtà operativa è quasi sempre più complessa delle ipotesi teoriche. Raramente un contribuente ha solo carichi da controlli automatizzati o solo accertamenti. Più frequentemente riscontriamo situazioni miste che richiedono una gestione articolata.

Primo scenario – Ruoli misti controlli e accertamenti

Contribuente con 40.000 euro complessivi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui 25.000 euro derivanti da controlli automatizzati IRPEF e IVA e 15.000 euro da accertamenti esecutivi per imposta di registro. Il contribuente è inoltre decaduto da una precedente rottamazione nel 2024.

In questo caso, i 25.000 euro da controlli automatizzati sono potenzialmente rottamabili con la quinquies, salvo verificare eventuali altri vincoli come il rapporto con la quater. I 15.000 euro da accertamenti esecutivi restano invece completamente esclusi e dovranno essere gestiti con rateazione ordinaria, contenzioso o altre forme di definizione. Non esiste possibilità di “trascinare” nella rottamazione anche la parte non ammessa.

Secondo scenario – Tentativo di passaggio volontario da quater a quinquies

Contribuente in regola con la quater al 30 settembre 2025 che valuta di non pagare la rata di novembre 2025, convinto di decadere e poter accedere alla quinquies su tutto il debito con condizioni più favorevoli.

Come chiarito nelle analisi dottrinali successive all’emanazione della norma, la strategia porta a un risultato completamente opposto. Anche la decadenza successiva non apre l’accesso alla quinquies, perché il requisito di esclusione si valuta al 30 settembre 2025. Il contribuente si ritroverebbe quindi decaduto dalla quater, con il debito tornato integrale, ma senza possibilità di accedere alla quinquies.

Rottamazione quinquies o dilazione a 120 rate?

La scelta tra rottamazione quinquies e rateazione ordinaria fino a 120 rate non si riduce a un calcolo puramente numerico. Serve valutare la logica sottostante ai due strumenti, che rispondono a obiettivi diversi.

La rottamazione quinquies punta al risparmio massimo sul debito complessivo. Si pagano solo capitale e interessi al 3% annuo sulle rate successive alla prima, senza sanzioni e interessi di mora. Il piano prevede rate bimestrali fino a 54 scadenze, distribuendo il carico su nove anni. La rateazione ordinaria invece privilegia la massima diluizione temporale, accettando un costo complessivo più alto. Si paga l’intero importo iscritto a ruolo, comprensivo di sanzioni e interessi originari, secondo piani che possono arrivare fino a 120 rate mensili in presenza di grave e comprovata difficoltà economica.

La convenienza della rottamazione dipende innanzitutto dalla natura dei debiti. Se il carico è interamente rottamabile e le sanzioni rappresentano una percentuale consistente del totale, la quinquies genera un risparmio significativo anche considerando gli interessi di dilazione al 3%. Su un debito rottamabile di 15.000 euro, il calcolo di convenienza delle 54 rate mostra un aggravio per interessi intorno ai 2.500-2.600 euro in nove anni. Con una rateazione ordinaria lunga, lo stesso debito comprensivo di sanzioni e interessi originari comporterebbe un esborso complessivo significativamente maggiore, seppur con rate mensili più piccole e più frequenti.

L’orizzonte temporale sostenibile diventa quindi un elemento cruciale della scelta. La quinquies richiede capacità di pagamento relativamente stabile per quasi un decennio, con rate bimestrali di importo medio-alto. La rateazione ordinaria offre invece rate mensili generalmente più contenute e soprattutto una maggiore elasticità: si decade solo dopo otto rate non pagate, contro le due rate della quinquies.

Il rischio decadenza: perché è il vero discriminante

La disciplina della rottamazione quinquies irrigidisce sensibilmente le ipotesi di decadenza rispetto alle edizioni precedenti, rendendo questo aspetto il vero fattore critico nella valutazione di convenienza.

Le cause di decadenza sono tre:

  • Mancato pagamento della rata unica entro il 31 luglio 2026 se si sceglie questa opzione;
  • Mancato pagamento di due rate anche non consecutive in caso di piano dilazionato;
  • Il mancato versamento dell’ultima rata che costituisce di per sé causa autonoma di decadenza.

A differenza delle rottamazioni precedenti, non è prevista la tolleranza di cinque giorni: in linea di principio, anche un solo giorno di ritardo può essere idoneo a determinare la decadenza.

La decadenza comporta la perdita di tutti i benefici ottenuti, con ripristino del debito originario comprensivo di sanzioni e interessi, e la ripresa immediata delle ordinarie procedure di riscossione. Questo significa che anni di pagamenti puntuale possono essere vanificati da un singolo errore materiale o da una difficoltà temporanea di liquidità.

Il caso dell’ultima rata merita particolare attenzione perché evidenzia il paradosso più evidente del sistema. Si consideri un contribuente che aderisce alla quinquies su un debito di 20.000 euro e paga puntualmente 50 rate bimestrali su 54, per oltre otto anni. Se l’ultima rata dovesse essere pagata con alcuni giorni di ritardo, in assenza di periodi di tolleranza, la norma consente di ritenere integrata una causa di decadenza, con conseguente ripristino dell’intero debito originario e possibile ripresa delle azioni esecutive. Un contribuente che ha versato oltre 18.000 euro in otto anni si ritroverebbe con un debito pieno di 20.000 euro più sanzioni e interessi originari, perdendo tutto quanto pagato.

Questo rischio non è teorico. Richiede un’attenta pianificazione dei flussi di cassa, una gestione rigorosa delle scadenze e, ove possibile, strumenti di sicurezza come la domiciliazione bancaria e sistemi di alert per ridurre il rischio di errore materiale. Prima di consigliare l’adesione alla quinquies, occorre valutare realisticamente se il cliente può sostenere un piano così lungo e rigido, considerando anche eventuali variazioni di reddito, attività o situazione familiare che potrebbero intervenire nei prossimi nove anni.

Profili particolari: enti locali e definizioni autonome

Il disegno normativo della rottamazione quinquies prevede che Comuni, Regioni e Province possano deliberare proprie definizioni agevolate dei carichi di loro competenza, senza vincoli di dettaglio dalla normativa statale. L’unico limite è che la sorte capitale resti sempre integralmente dovuta.

Questo meccanismo genera un quadro frammentato di possibili rottamazioni locali, ciascuna con regole proprie che potrebbero anche essere più favorevoli o più restrittive rispetto alla disciplina nazionale. Per il professionista, questo implica la necessità di monitorare delibere comunali, regolamenti tributari e deliberazioni di Giunta o Consiglio, per coordinare correttamente la scelta tra quinquies statale e eventuali definizioni locali.

La situazione delle multe stradali è emblematica di questa complessità. Le sanzioni irrogate da amministrazioni statali e affidate alla riscossione nei limiti temporali previsti possono rientrare nella quinquies, ma restano escluse le multe irrogate da polizie locali. Queste ultime potranno eventualmente essere oggetto di definizioni agevolate autonome deliberate dai singoli enti territoriali. Prima di consigliare l’adesione occorre quindi verificare l’ente che ha irrogato la sanzione, la data di affidamento del carico ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’eventuale presenza di discipline locali autonome.

Nei prossimi mesi è prevedibile una proliferazione di delibere comunali su IMU, TARI e TOSAP, con criteri di accesso, tassi di interesse e piani di rateazione potenzialmente diversi da comune a comune. Per debiti relativi a più enti territoriali, potrebbe rendersi necessaria una strategia articolata che combini adesione alla quinquies statale per la parte ammessa e gestione separata dei tributi locali secondo le rispettive delibere.

Checklist operativa: le domande da porsi prima di aderire

Prima di presentare la domanda di adesione alla rottamazione quinquies, è utile passare attraverso una verifica sistematica che eviti errori costosi.

La prima domanda riguarda l’origine del debito: il ruolo deriva da controllo automatizzato o formale oppure da accertamento, imposte di registro, successioni, donazioni o tributi locali? Solo la prima categoria è potenzialmente rottamabile, tutto il resto resta escluso anche se affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo coperto dalla sanatoria.

Il secondo aspetto da verificare è il periodo di affidamento: il carico è stato effettivamente affidato ad Ader tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023? Questa verifica sembra scontata ma si sono visti casi di contribuenti che confondevano la data di notifica della cartella con la data di affidamento del ruolo, generando aspettative poi deluse.

La terza verifica riguarda lo stato di rateazioni e rottamazioni precedenti. Esistono piani quater o altri piani attivi? Il contribuente è in regola o decaduto, e soprattutto in quale data rispetto al 30 settembre 2025? Questo elemento può essere dirimente per l’accesso alla quinquies sui carichi già oggetto di quater.

La sostenibilità finanziaria rappresenta il quarto elemento di analisi. Il cliente può realisticamente coprire un piano bimestrale fino al 2035, considerando eventuali variazioni di reddito, attività o situazione familiare? Una valutazione onesta di questo aspetto evita adesioni destinate a decadenza.

Gli effetti su pignoramenti e fermi costituiscono il quinto punto di verifica. L’adesione consente la sospensione o il differimento di azioni esecutive già in corso, ma la decadenza può riattivarle immediatamente. Occorre valutare questo rischio ex ante, soprattutto se ci sono beni già aggrediti o procedure esecutive in fase avanzata.

Gli errori da evitare

La prassi professionale degli ultimi mesi ha evidenziato alcuni errori ricorrenti che è opportuno segnalare.

Il primo riguarda la sospensione superficiale dei piani esistenti. Alcuni contribuenti confidano nella quinquies senza verificare se i singoli ruoli sono effettivamente ammessi e senza considerare le esclusioni per chi era in regola con la quater al 30 settembre 2025. Si rischia così di decadere da un piano funzionante per inseguire una sanatoria inaccessibile.

Il secondo errore riguarda il limite della rata minima di 100 euro. Questo vincolo fa sì che la dilazione massima di 54 rate sia concretamente accessibile solo sopra determinati importi. Per debiti contenuti, la rateazione massima potrebbe non essere disponibile, rendendo il piano meno conveniente di quanto ipotizzato.

Il terzo errore, forse il più grave, è ignorare il rischio di decadenza sull’ultima rata. Dopo otto anni di pagamenti regolari, un ritardo anche minimo sull’ultima scadenza azzera tutti gli sforzi precedenti. È opportuno consigliare sistemi di pagamento automatici, margini di sicurezza sulle scadenze e verifiche preventive sulla disponibilità dei fondi necessari.

Quando è meglio non aderire

Esistono situazioni in cui l’adesione alla rottamazione quinquies è obiettivamente sconsigliabile.

La prima riguarda i debiti prevalentemente composti da capitale con poche sanzioni. Se le sanzioni rappresentano solo il 10-15% del totale, il risparmio generato dalla quinquies potrebbe essere inferiore al costo degli interessi di dilazione al 3% su nove anni. In questi casi, una rateazione ordinaria più breve o il pagamento in unica soluzione potrebbero risultare più convenienti.

La seconda situazione critica è quella dei flussi di cassa instabili. Se il contribuente ha redditi stagionali, attività soggetta a forti oscillazioni o comunque difficoltà a garantire pagamenti costanti per nove anni, la rigidità della quinquies rappresenta un rischio eccessivo. Meglio una rateazione ordinaria che consente di saltare fino a otto rate senza decadere.

La terza ipotesi riguarda chi ha già contenziosi aperti con buone probabilità di successo. La rottamazione richiede la rinuncia al giudizio, che diventa definitiva con il pagamento della prima rata. Se esistono vizi formali evidenti o elementi che farebbero propendere per un esito favorevole del ricorso, potrebbe convenire proseguire la via giudiziale piuttosto che aderire a una sanatoria che comunque richiede il pagamento del capitale.

Serve un’analisi caso per caso

La rottamazione quinquies non è uno strumento universalmente conveniente. Funziona bene per debiti interamente rottamabili, con alta incidenza di sanzioni, per contribuenti con capacità di pagamento stabile e flussi di cassa sufficienti a sostenere rate bimestrali per nove anni.

Diventa invece problematica per situazioni di debito misto, per chi ha difficoltà di liquidità o per chi è già in regola con la quater al 30 settembre 2025. In questi casi, la rateazione ordinaria, il contenzioso o soluzioni negoziate con l’ente creditore possono rappresentare alternative più sostenibili.

La decisione richiede sempre un’analisi professionale che consideri tutti gli elementi in gioco: natura dei debiti, storia dei rapporti con la riscossione, sostenibilità economica e rischi di decadenza. Solo dopo questa valutazione completa è possibile consigliare con cognizione di causa se aderire o meno alla procedura.

Domande frequenti

Quando conviene davvero la rottamazione quinquies rispetto alla rateazione ordinaria?

Conviene quando le sanzioni superano il 30% del debito totale, il carico è interamente rottamabile e il contribuente può sostenere rate bimestrali per 9 anni. Il risparmio su sanzioni e interessi di mora deve superare il costo degli interessi di dilazione al 3%.

Posso aderire se ho debiti misti da controlli e accertamenti?

Sì, ma solo la parte derivante da controlli automatizzati (art. 36-bis, 36-ter) può essere rottamata. Gli accertamenti restano esclusi e vanno gestiti separatamente con rateazione ordinaria o contenzioso.

Se sono in regola con la rottamazione quater al 30 settembre 2025, posso passare alla quinquies?

No, questa è una delle esclusioni più penalizzanti. Chi era regolare con la quater a quella data non può accedere alla quinquies per quegli stessi debiti, anche se decade successivamente.

Quanto costa davvero dilazionare in 9 anni al 3%?

Su un debito di 15.000 euro, gli interessi al 3% annuo comportano un aggravio di circa 2.500-2.600 euro. Va confrontato con il risparmio ottenuto eliminando sanzioni e interessi di mora.

Cosa succede se non pago l’ultima rata?

Si decade immediatamente perdendo tutti i benefici. Il debito torna integrale con sanzioni e interessi originari, anche dopo 8 anni di pagamenti regolari. Non è prevista tolleranza.

I tributi locali (IMU, TARI) rientrano nella rottamazione quinquies?

No, salvo delibere autonome dei singoli Comuni. Ogni ente territoriale può decidere proprie definizioni agevolate con regole diverse dalla quinquies statale.

Ha senso aderire se ho un contenzioso pendente?

Dipende dalle probabilità di successo del ricorso. L’adesione alla quinquies richiede la rinuncia al giudizio, che diventa definitiva con il pagamento della prima rata. Se esistono vizi formali evidenti, potrebbe convenire proseguire in giudizio.

Come faccio a sapere se i miei debiti derivano da controlli automatizzati?

Verifica la causale sulla cartella di pagamento. I controlli automatizzati (art. 36-bis, 36-ter) riguardano omessi versamenti di imposte dichiarate o rilievi su detrazioni/deduzioni. Gli accertamenti per maggior reddito sono esclusi.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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