Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato del 21 aprile ha comunicato la proroga del termine di presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. La domanda, che ordinariamente era in scadenza il prossimo 30 aprile, potrà essere presentata entro il prossimo 30 giugno (che poi si traduce nel 2 luglio in quanto festivo).
Il termine per la presentazione delle domande alla definizione agevolata dei carichi (c.d. “rottamazione quater“) slitta dal 30 aprile al 2 luglio (in quanto il 30 giugno cade in giorno festivo). La proroga verrà ufficializzata nei prossimi giorni con la pubblicazione di una apposita norma, ma il comunicato anticipa le decisioni del Governo sulla rottamazione prevista dalla recente legge di bilancio.
Il comunicato stampa indica la proroga per la presentazione delle domande per l’adesione alla rottamazione quater dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Si tratta della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.
Lo slittamento dei termini di presentazione delle domande comporterà anche lo slittamento dei termini previsti per il pagamento in unica soluzione o della prima rata del rateizzo degli importi dovuti per la definizione agevolata.
NUOVO CALENDARIO SCADENZE DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023
SCADENZA | ADEMPIMENTO |
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30 GIUGNO | Deve essere trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18). L’istante si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti. |
30 SETTEMBRE | Agenzia delle Entrate-Riscossione deve liquidare gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della Legge n. 197/22 (stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Devono essere, inoltre, indicate le scadenze delle singole rate. |
31 OTTOBRE | Devono essere pagati gli importi dovuti o la prima rata del rateizzo. |
Per il momento il nuovo calendario è rimodulato in relazione al comunicato del MEF in attesa dell’uscita della norma che dovrebbe rendere ufficiale tale calendario.
Che cos’è la rottamazione quater?
Si tratta di una procedura introdotta dall’art. 1, co. da 231 a 252 Legge n. 197/22 con la quale il contribuente ha la possibilità di estinguere i debiti relativi a carichi pendenti con gli agenti della riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Di fatto vengono annullati gli interessi iscritti a ruolo, l’aggio, gli interessi di mora e le sanzioni. Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- Contenuti in cartelle non ancora notificate;
- Interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- Già oggetto di una precedente procedura di rottamazione anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
Nuovo calendario dei pagamenti
Il pagamento degli importi dovuti per la procedura di definizione agevolata può essere effettuato con le seguenti modalità:
- In unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (anziché 31 luglio 2023);
- Con modalità rateale, con numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive.
SCADENZA | ADEMPIMENTO |
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30 GIUGNO | Deve essere trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18). L’istante si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti. |
30 SETTEMBRE | Agenzia delle Entrate-Riscossione deve liquidare gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della Legge n. 197/22 (stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Devono essere, inoltre, indicate le scadenze delle singole rate. |
31 OTTOBRE | Devono essere pagati gli importi dovuti o la prima rata del rateizzo. |
30 NOVEMBRE | Pagamento seconda rata dovuta |
28 FEBBRARIO, 31 MAGGIO, 31 LUGLIO, 30 NOVEMBRE | Pagamento ulteriori rate del rateizzo, fino a 16 rate. |
Se desideri approfondire la procedura di adesione e presentazione della domanda alla definizione agevolata puoi trovare tutte le info in questo articolo di approfondimento: “Rottamazione cartelle 2023: come fare domanda?“.
Comunicato MEF
Di seguito il testo ufficiale del comunicato del MEF:
“Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252). Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.” |