L’articolo 1, della Legge n. 145/18 ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.
In sintesi, esercitando l’opzione di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente dovrà assolvere entro il 30.06.2019 l’imposta sostitutiva.
L’istituto della rivalutazione di partecipazioni viene riproposto ormai con consuetudine dal legislatore. Si tratta di una possibilità offerta a quanti hanno intenzione nell’anno di effettuare una cessione di quote sociali.
In questo modo, attraverso la rivalutazione, la plusvalenza generata tassabile sarà ridotta in base alla rivalutazione effettuata.
Per questo può essere una possibilità da sfruttare per molti di voi.
Di seguito vediamo la procedura per poter applicare la rivalutazione delle partecipazioni 2019.
Indice degli Argomenti
Rivalutazione di partecipazioni non quotate 2019
La rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate è stata originariamente prevista dall’articolo 5 della Legge n. 448/01. La stessa è stata oggetto di proroga ad opera dei successivi provvedimenti.
Tale regime è subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva, sull’intero valore periziato.
Le aliquote delle imposte sostitutive vengono differenziate:
- All’11 %per le partecipazioni qualificate e
- Al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni .
L’aliquota opera indistintamente, senza distinguere tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate.
Soggetti ammessi alla rivalutazione quote 2019
La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c) e c-bis) del DPR n. 917/86.
Come chiarito dalla Circolare n. 12/E/2002 sono interessati a questa disposizione legislativa:
- Le persone fisiche, per le operazioni rientranti nell’esercizio di attività di impresa;
- Le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 917/86;
- Gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
- Infine, i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni. Salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’improbabilità in Italia.
Partecipazioni intestate a fiduciarie
Possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate ad una società fiduciaria. Questo a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.
Partecipazioni rientranti nella Rivalutazione quote
Ai fini della disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni, costituiscono partecipazioni rivalutabili:
- Le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- Le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di Srl o di società di persone);
- Infine, i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili, etc).
In ogni caso deve trattarsi di titoli non quotati. Anche se attribuiscono il diritto al possessore di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.
Partecipazioni in società semplici
La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate può riguardare anche le partecipazioni in una società semplice.
In quanto la loro cessione a titolo oneroso rientra nella disciplina del capital gain. Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, letteran c) e c-bis) del DPR n. 917/86.
Requisito del possesso
Per avvalersi della disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni è necessario rispettare il requisito del possesso. La partecipazione deve essere detenuta alla data del 01.01.2019.
Pertanto, non possono beneficiare della disciplina in esame i soggetti che non sono più possessori delle partecipazioni alla data del 01.01.2018.
Allo stesso tempo, non possono avvalersi della disciplina i soggetti che hanno acquisito le partecipazioni per successione o donazione.
A patto che le stesse siano avvenute dopo la data di riferimento.
La rivalutazione delle partecipazioni non quotate avviene mediante:
- La redazione e il giuramento di una perizia di stima. Perizia di un soggetto abilitato entro il 30.06.2019;
- Il versamento in autoliquidazione di un imposta sostitutiva sul valore periziato. Da parte del contribuente.
Perizia di stima delle quote da rivalutare
La rivalutazione delle partecipazioni si effettua assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione stessa, il valore all’01.01.2019 della frazione del patrimonio netto della società . Valore determinato sulla base di un apposita perizia giurata di stima. Redatta con le responsabilità dell’articolo 64 c.p.c.
I soggetti abilitati a redigere ed asseverare la perizia sono: i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. I Revisori Legali ed i periti iscritti in Camera di Commercio.
Il costo della perizia è deducibile dal reddito di impresa, in quote costanti, per cinque esercizi. Questo se la perizia è redatta per la società nella quale si detiene la partecipazione. Se, invece, la perizia è predisposta per conto dei possessori la spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione. Questo in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascun possessore della partecipazione.
Imposta sostitutiva rivalutazione quote societarie 2019
L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate. E non quindi solo sull’incremento attribuito, con l’aliquota dell’8%.
Tale aliquota vale sia per le partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86) e per quelle non qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del DPR n. 917/86).
In caso di comproprietà della partecipazione non quotata, il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimentoi alla propria quotà di proprietà .
Opzione per versamento rateale
Il caso di opzione per il versamento rateale, entro la data del 30.06.2018 deve essere versata solo la prima rata. Le rate successive:
- Scadranno, rispettivamente il 30.06.2020 ed il 30.06.2021;
- Infine, le rate dovranno essere maggiorate dagli interessi del 3% annuo. A decorrere dal 30.06.2019.
Compilazione del modello F24 rivalutazione quote
In sede di compilazione del modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 8055 esposto nella sezione Erario.
Nel campo di riferimento, invece, deve essere indicato l’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione. Espresso nella forma “AAAA“, ovvero il 2018.
L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata nel modello F24 con crediti di imposta o contributivi. Nei limiti permessi dalle relative disposizioni.
Partecipazioni già rivalutate
Il contribuente che avesse già provveduto a rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute ad una delle date precedenti può usufruire della rivalutazione attuale. Questo con riferimento anche alla stessa partecipazione, sempreché la stessa sia posseduta alla nuova data prevista.
Qualora il contribuente intenda avvalersi di una ulteriore rivalutazione dell partecipazioni non è tenuto al versamento delel rate ancora pendenti della precedente rivalutazione. Inoltre, può scomputare l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.
Perfezionamento della rivalutazione
L’opzione per la rideterminazione dle costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si consideratno perfezionate con il versamento entro il limite previsto:
- Dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;
- Ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
Pertanto, il versamento dell’intera imposta sostitutiva oltre il termine previsto dalla norma comporta l’impossibilità di utilizzare il valore rideterminato. Infine, è allo stesso modo preclusa la facoltà di richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in ritardo.
Insufficiente versamento
Qualora il contribuente effettui un versamento del totale dell’imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, inferiore a quello dovuto sulla base della perizia, l’operazione non è perfezionata.
Sarà , invece, perfezionata la rivalutazione parziale della quota. Questo in proporzione all’imposta sostitutiva versata.
Gli importi non versati sono soggetti ad iscrizione a ruolo. Ai sensi degli articoli 10 e ss. del DPR n. 602/73.
Ravvedimento operoso
In caso di omesso o insufficiente versamento è possibile usufruire del ravvedimento operoso. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/93. Sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate attività di accertamento.
Realizzo di minusvalenze
L’articolo 5, comma 6, Legge n. 448/2001 dispone che l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze. Quindi, non è possibile beneficiare di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi di imposta successivi. Ai sensi dell’articolo 68 del DPR n. 917/86.
In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 448/2001 qualora il valore della perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non ha rilevanza fiscale per il contribuente.
Rivalutazione partecipazioni: consulenza
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