Il nostro ordinamento tributario prevede che alcune tipologie di soggetti, rivestenti lo status di sostituto di imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 e 30 del DPR n. 600/73, all'atto della corresponsione di compensi o redditi, siano tenuti ad operare ritenute fiscali, da versare all'Erario.
Il sostituto di imposta, infatti, è tenuto a versare un acconto (sotto forma di ritenuta fiscale) delle imposte dovute al soggetto a cui percepisce redditi, in suo conto. In questo modo l'obbligazione tributaria è assolta da un soggetto diverso rispetto a quello che percepisce il reddito (c.d. meccanismo di sostituzione di imposta). In questo modo, l'Erario cerca di limitare possibili frodi o metodi di evasione fiscale.
I sostituti di imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, devono presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, la dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770), che si distingue in ordinario e semplificato (articolo 4 del DPR n. 322/98).
In questo contributo intendo andare ad analizzare le varie ipotesi legate alle sanzioni applicabili in caso di omissione della dichiarazione del sostituto di imposta e sulla presentazione di una dichiarazione infedele e/o inesatta, nonché le sanzioni applicabili in caso di omessa esecuzione o versamento delle ritenute fiscali.
Come avviene l'applicazione delle ritenute di acconto?
I contribuenti che assumo la qualifica di sostituto di imposta sono tenuti ad operare le ritenute (sia a titolo d'imposta sia a titolo d'acconto) al momento dell'erogazione della somma avente natura di reddito o compenso (seguendo il principio di cassa). Questa regola, tuttavia, sconta una serie di disposizioni derogatorie. Si tratta delle seguenti:
Provvigioni trattenute dall'intermediario. Secondo quanto previsto dal co. 4 dell'art. 25-bis del DPR n. 600/73, la ritenuta si intende operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono trattenute dai percipienti;
Ritenute sui redditi di capitale derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie. L'art. 3, co. 2, lett. d) del DPR n. 602/73, prevede l'applicazione di un criterio di competenza per l'applicazione della ritenuta. La ritenuta deve essere operata sui redditi al momento della maturazione (anche in assenza di corresponsione).
Le ritenute (a titolo di acconto o di imposta) operate ai sensi dell'art. 8, co. 1, n. 1 del DPR n. 602/73 e dell'art. 18 del D.Lgs. n. 241/97, devono essere versate da parte del sostituto di imposta, entro il giorno 16 del mese successivo rispetto a quello in cui vengono operate. Deve essere segnalata un unica deroga, dettata dall'art. 8, co. 1 n. 5 del DPR n. 602/73, la quale prevede che le ritenute operate sui dividendi devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre in cui la ritenuta è stata operata (ad esempio, versamento del 16 aprile per le ritenute operate nel primo trimestre dell'anno, 16 luglio p...
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