Risoluzione controversie fiscali internazionali. Il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2017/1852/UE sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.
L’obiettivo è di ridurre gli oneri amministrativi e promuovere gli investimenti.
Il Decreto ha stabilito, le norme relative alle procedure amichevoli o alle altre procedure di risoluzione delle controversie tra l’Autorità competente italiana (Agenzia delle Entrate) e l’Autorità competente dell’altro Stato che derivino dall’interpretazione e dall’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
I soggetti interessati all’attivazione di tali procedure sono tutti i soggetti, residenti o non residenti, la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa, in special modo laddove essa comporti un’imposizione aggiuntiva o un aumento delle imposte dovute a seguito dell’applicazione o della interpretazione contestata del Trattato.
Risoluzione controversie fiscali internazionali
I soggetti interessati devono presentare un’istanza di procedura amichevole all’Agenzia delle Entrate e all’Autorità competente dell’altro Stato entro il termine di tre anni dal perfezionamento della prima notifica dell’atto, o dall’adozione del provvedimento, da cui si è originata (o potrebbe originare) la questione controversa.
Qualora, per la controversia, è stato consegnato un processo verbale di constatazione, il periodo di 3 anni decorre dalla data di notifica dell’avviso di accertamento.
La presentazione dell’istanza non è inibita dal ricorso contro l’avviso di accertamento o l’atto che ha dato origine alla maggiore imposizione.
Tuttavia, essa non può essere presentata, qualora sia intervenuta una sentenza di merito o una decisione del giudice a seguito di conciliazione giudiziale.
L’istanza deve essere presentata simultaneamente all’Agenzia delle Entrate ed all’Autorità fiscale dell’altro Stato, e deve contenere le medesime informazioni. La lingua utilizzata deve essere quella ufficiale di ciascuno degli Stati, o una lingua comunque accettata.
L’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate è presentata in italiano, o corredata di una traduzione ufficiale in italiano (gli allegati devono essere tradotti in italiano o in inglese).
Risoluzione controversie fiscali internazionali: cosa deve contenere l’istanza?
Il Decreto prevede che gli elementi minimi che deve contenere l’istanza, sono:
- I dati identificativi della controparte;
- Periodi di imposta interessati;
- La spiegazione particolareggiata del caso;
- Indicazione delle norme delle Convenzioni la cui interpretazione può dare origine ad una maggiore imposta, etc..
L’Agenzia delle Entrate può decidere di risolvere la questione controversa in modo unilaterale (senza la corrispondente Autorità fiscale estera).
Al di fuori di questo caso, l’Agenzia delle Entrate adotta una decisione in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza, entro 6 mesi dalla sua ricezione.
Contro la decisione di rigetto è ammesso ricorso in sede tributaria.
Rimborso delle imposte in caso di esito positivo
In caso di accoglimento, l’Agenzia delle Entrate e l’Autorità fiscale estera si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro 2 anni dalla data dell’ultima notifica della decisione dell’accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati.
Se, durante questo termine, interviene una sentenza di merito o si perfeziona la conciliazione giudiziale, la procedura amichevole ha termine.
Nello svolgersi della procedura è possibile nominare una Commissione consultiva, o una apposita Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.
Nel momento in cui le due Autorità fiscali giungano ad un accordo, l’Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione all’istante entro 30 giorni.
Qualora l’accordo con l’altro Stato comporti una variazione del reddito o dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute, ovvero la riscossione delle imposte dovute.