La Corte di giustizia tributaria di Milano ha segnato un punto di svolta nel transfer pricing con la sentenza n. 5328/10/2024. Per la prima volta viene applicato rigorosamente il comma 5-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 546/92, stabilendo che l'amministrazione finanziaria deve provare in modo adeguato le proprie contestazioni sui prezzi di trasferimento. La decisione ribalta anni di prassi in cui i verificatori cambiavano metodo di analisi senza fornire motivazioni convincenti, scaricando sul contribuente l'intero peso della prova.
Il caso nasce da una rettifica per omessa contabilizzazione di componenti positivi verso parti correlate. L'ufficio aveva contestato la mancanza di documentazione idonea e aveva applicato un metodo diverso da quello del contribuente per calcolare i prezzi arm's length. I giudici hanno accolto il ricorso, stabilendo che i verificatori non avevano giustificato adeguatamente il rigetto del metodo aziendale.
La tradizionale ripartizione dell'onere della prova
La Cassazione ha consolidato negli anni una posizione precisa sulla ripartizione dell'onere probatorio nel transfer pricing. Secondo l'orientamento maggioritario, espresso nelle sentenze n. 22010/2013, n. 10742/2013, n. 16398/2015, n. 16397/2015 e più recentemente n. 6101/2024, il Fisco deve provare soltanto due elementi:
Che le operazioni sono avvenute tra parti correlate e
Che i valori si discostano significativamente dal principio di libera concorrenza.
Al contribuente spetta invece dimostrare tutti gli altri elementi a supporto della conformità con il principio arm's length. Questa ripartizione si basa sul principio di vicinanza della prova dell'articolo 2697 del Codice civile, secondo cui l'onere probatorio ricade su chi ha maggiore facilità di accesso agli elementi di prova.
La prassi applicativa ha però spesso sbilanciato questa ripartizione. I verificatori tendevano a rigettare i metodi adottati dalle imprese senza fornire analisi approfondite, limitandosi a contestare genericamente l'adeguatezza dell'approccio seguito dal contribuente.
Il nuovo equilibrio probatorio
La Corte di Milano introduce un principio dirompente: l'amministrazione finanziaria ha un onere di prova rafforzato quando contesta i prezzi di trasferimento. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che il Fisco deve provare in giudizio le violazioni contestate, mentre il giudice annulla l'atto impositivo se la prova risulta mancante, contraddittoria o insufficiente.
Questo significa che non basta più una contestazione generica. I verificatori devono dimostrare concretamente perché il metodo adottato dal contribuente è inadeguato e perché quello alternativo da loro scelto risulta più appropriato. La motivazione deve essere tecnica, circostanziata e basata su un'analisi funzionale completa.
La decisione si allinea con le linee guida OCSE, che richiedono un'accurata analisi delle funzioni, dei rischi e degli asset delle parti coinvolte prima di selezionare un metodo di t...
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